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Provvedimento Agenzia Entrate del 28.10.2021 (293390/2021)
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pdf-html PROT. n. 293390/2021
Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone
1.Individuazione dei criteri e delle modalitĂ di attuazione delle attivitĂ di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali
1.1.I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che trasmettono all’Agenzia delle entrate, per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, ai sensi dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
1.2.Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso
dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
1.3.La valutazione del rischio è orientata, prioritariamente, alla:
analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;
valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società ;
individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni eo incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
1.4.Fermo restando i successivi controlli ordinari, effettuati ai sensi dell’art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la procedura di analisi di rischio e di controllo, di cui al punto 1.1, è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate; sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.
2.Procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento trasmesse tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
2.1.In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto 1.1, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.2.2.Nella comunicazione di cui al punto 2.1. sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
2.3.L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.
2.4.In concomitanza con la procedura d’invalidazione di cui al punto 2.1, l’Agenzia delle entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.3.Procedura per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
3.1.In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto 1.1, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
3.2.Nei casi di cui al punto 3.1, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. La presentazione della
documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
3.3.L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.
4.Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
4.1.Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14
il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e
che deve essere separata dalla prima dal segno
"-" oppure dal segno "/".In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16
per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato: nel campo 2.2.1.16.1
deve essere riportata la dicitura "INTENTO” nel campo 2.2.1.16.2
deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno
"-" oppure dal segno "/" (es.08060120341234567-000001) nel campo 2.2.1.16.4
deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento. 4.2.L’invalidazione della dichiarazione d’intento, secondo la procedura di cui al punto 2.1, comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata ai sensi del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
5.Disposizioni finali
5.1.Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio
2000 n. 212, le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Motivazioni
La legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond – IVA (art. 1, commi da 1079 a 1083).
In particolare la norma ha previsto due
macro-aree di intervento:1.Ai commi 1079 e 1080 l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
2.Al comma 1081 l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Il successivo comma 1083 dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano stabilite le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082.
Pertanto, con il presente provvedimento sono individuate le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
Art. 1, commi da 1079 a 1082, Legge n. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023”; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;
Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
Art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari;
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Articolo 1, commi 211 e 212, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disciplinato il Sistema di interscambio;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020 modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
12-septies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 deldecreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17.Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e in particolare l’articolo 3, comma 2, recante disposizioni in merito alla decorrenza delle disposizioni tributarie che prevedono adempimenti a carico dei contribuenti.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 ottobre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente