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Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 15.01.2003
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Disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Trattamento tributario e regolarizzazione anni 2001 e 2002. Art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 15.01.2003L'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina sul rilascio del nulla osta per gli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, introdotta dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e alla normativa di pubblica sicurezza recata dall'art. 110 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Lo stesso articolo 22 ha, altresì, modificato e completato la disciplina tributaria del settore relativa alle modalità di versamento delle imposte e di determinazione della base imponibile.
A fronte dell'organico e complesso intervento concernente le disposizioni sugli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, la norma in esame ha infine previsto la possibilità di regolarizzare gli apparecchi installati prima del 1 gennaio 2003 sia sul piano della disciplina di pubblica sicurezza sia ai fini tributari.
La scelta tecnica normativa operata dal legislatore è stata quella di intervenire direttamente sui testi esistenti.
In particolare sono stati sostituiti i seguenti articoli:
1) l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernete "Nulla osta rilasciato dall'amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento";
2) l'art. 110 del TULPS, come modificato dall'art. 37 della citata legge n. 388 del 2000;
3) l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente "apparecchi da divertimento e intrattenimento".1. Rilascio del nulla osta per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
L'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stato sostituito dal comma 2 dell'art. 22.
Nella nuova formulazione l'articolo in commento innova profondamente la previgente normativa relativa alle modalità di rilascio del nulla osta per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
Si segnala, in particolare, che il nuovo testo dell'art. 38 individua espressamente nel Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, l'Amministrazione finanziaria competente al rilascio del nulla osta per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui trattasi.
Pertanto, la competenza al rilascio del nulla osta, precedentemente attribuita all'Agenzia delle Entrate, è trasferita all' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge 289 del 2002.
Si evidenzia che apposito nulla osta deve essere rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato anche per gli apparecchi installati prima del 1 gennaio 2003, a condizione che in relazione a tali apparecchi siano posti in essere gli adempimenti, anche di carattere tributario, stabiliti dall'art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972, come sostituito dal comma 4 dello stesso articolo 22 in commento.
Si rinvia al riguardo al successivo punto 4.1.
Istruzioni sulle nuove modalità di rilascio del nulla osta saranno, invece, fornite dalla competente Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, mentre devono ritenersi non più attuali le istruzioni già impartite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 16/E del 12 febbraio 2001.2. Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito. Normativa di Pubblica Sicurezza.
Il comma 3 dell'art. 22 sostituisce l'art. 110 del TULPS, che nell'attuale formulazione amplia e fornisce una nuova classificazione delle tipologie di apparecchi e congegni per il gioco lecito.
E' utile individuare sinteticamente le diverse tipologie degli apparecchi disciplinate dal riformulato art. 110 del TULPS, atteso che per ciascuna categoria, come evidenziato nel successivo punto 4, sono stati fissati differenti imponibili medi forfetari annui.Art. 110, comma 6, TULPS
Il comma 6 dell'articolo 110 del TULPS ha introdotto una nuova categoria di apparecchi e congegni per il gioco lecito, la cui caratteristica principale è la corresponsione di vincite in denaro.
Tali apparecchi e congegni devono presentare i seguenti requisiti:
- preponderanza degli elementi di abilità o trattenimento rispetto all'elemento aleatorio;
- attivazione solo con l'introduzione di moneta metallica;
- costo della partita non superiore ai 50 centesimi di euro;
- durata di ciascuna partita non è inferiore a 10 secondi;
- distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 20 volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
Per questi apparecchi e congegni le vincite computate, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7000 partite, non deve risultare inferiore al 90% delle somme giocate.
E' fatto divieto di riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.Art. 110, comma 7, TULPS
Il comma 7, dell'art. 110 del TULPS, come sostituito dall' art. 22 in commento, riclassifica, ampliandone le caratteristiche, le tipologie degli apparecchi e congegni per il gioco lecito.
L'attuale formulazione del comma 7 individua, pertanto, tre tipologie di apparecchi, disciplinate rispettivamente nelle lettere a), b), c) del medesimo comma.
La lettera a) comprende gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
La lettera b) comprende gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.
La lettera c), infine, riguarda gli apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.3. Trattamento tributario.
Il comma 4 dell'art. 22 della legge 289 del 2002 sostituisce l'art. 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.
Il nuovo art. 14-bis, fra l'altro, stabilisce espressamente:
a) gli imponibili medi forfetari relativi a ciascuna categoria di apparecchi e le loro modalità di variazione;
b) le modalità di versamento delle imposte.3.1 Imponibili medi forfetari.
Gli imponibili medi forfetari annui fissati dall'art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972 costituiscono la base imponibile per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti nonché dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli imponibili sono stabiliti distintamente per gli apparecchi e congegni dell'art. 110, comma 6, del TULPS e per ciascuna delle tipologie disciplinate rispettivamente nelle lettere a), b) e c) dell'art. 110, comma 7, dello stesso testo unico, per le quali si rinvia al precedente punto.
Gli imponibili sono relativi a ciascun anno solare e, pertanto, per gli apparecchi installati nel corso dell'anno l'imponibile è diviso in dodicesimi ed è calcolato a partire dal mese di installazione.
L'aliquota applicabile sugli imponibili medi ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti è quella dell'8 per cento, secondo quanto precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000.Apparecchi e congegni di cui all'art.110, comma 6, TULPS.
Il comma 4 dell'art. 22 prevede l'istituzione entro il 31 dicembre 2003 di una o più reti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.
Il comma 2 dello stesso art. 22 stabilisce che fino all'attivazione della rete, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, citato, l'imponibile medio forfetario annuo su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA connessa è fissato in 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.Apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, TULPS.
Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito disciplinati dall'art. 110 comma 7, del TULPS la misura dell'imponibile medio forfetario annuo per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi è determinata come segue:
- di 1.500 euro, per gli apparecchi indicati alla lettera a);
- di 4.100 euro, per gli apparecchi indicati lettera b);
- di 800 euro, per gli apparecchi indicati alla lettera c).Variazione degli imponibili medi forfetari.
Il comma 5 dell'art. 14-bis stabilisce gli imponibili medi forfetari per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, possono essere variati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono.
Apparecchi meccanici ed elettromeccanici.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 gennaio 2003 devono essere stabiliti gli imponibili medi forfetari per gli apparecchi meccanici e per gli apparecchi elettromeccanici, diversi da quelli dell'art. 110, comma 7, lett. a) del TUPLS.3.2 Modalità di corresponsione dell' imposta sugli intrattenimenti.
L' imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, determinata sulla base degli imponibili medi forfetari indicati al punto 3.1, deve essere versata con le seguenti modalità:
- in un'unica soluzione;
- tramite delega unificata (mod. F24) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il versamento dell'imposta dovuta va effettuato nei seguenti termini:
- entro il giorno 16 marzo di ciascun anno,
- ovvero, entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione, per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo di ciascun anno.
Con le stesse modalità e negli stessi termini deve essere versata l'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.4. Apparecchi installati prima del 1 gennaio 2003.
4.1 Denuncia ai fini del rilascio del nulla osta.
L'art. 14-bis del DPR n. 640 prevede che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS, installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati entro il 15 febbraio 2003 al Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai fini del rilascio dell'apposito nulla osta.
Tale adempimento riguarda anche gli apparecchi già in possesso del nulla osta provvisorio di cui all'art. 39 della legge 388 del 2000, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, nonchè gli apparecchi per i quali, alla data del 1 gennaio 2003, sia stata inoltrata domanda di rilascio ai sensi dello stesso art. 39.
Il rilascio del nulla osta è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall' art. 110 del TULPS, nonchè al pagamento delle imposte dovute sulla base degli imponibili medi forfetari di cui al precedente punto 3.1.
L'inadempimento di uno o entrambe le prescrizioni comporta l'applicazione della sanzione della confisca degli apparecchi e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS, il ritiro del relativo titolo.4.2 Regolarizzazione dei versamenti delle imposte sugli intrattenimenti e IVA connessa per gli anni 2001 e 2002.
L'art. 14-bis, comma 1, terzo periodo, prevede che nel caso in cui l'integrale pagamento delle imposte dovute per l'anno 2003 venga effettuato entro il 15 febbraio 2003 nulla è dovuto per gli anni precedenti.
Non si procede al rimborso di eventuali somme già pagate.
Le imposte dovute - imposta sugli intrattenimenti e IVA di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 - sono determinate sulla base degli stessi imponibili medi annui stabiliti dall'art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972.
Si precisa che, ai fini della regolarizzazione, gli importi da versare entro il 15 febbraio 2003 devono essere determinati, sulla base degli imponibili medi forfetari sopra indicati, con riferimento sia all'imposta sugli intrattenimenti sia all'IVA, ancorché per l'anno 2003 il contribuente opti per la determinazione dell'IVA secondo i criteri ordinari.
Ciò ovviamente nell'ipotesi in cui per almeno uno dei due anni precedenti (2001 o 2002) il contribuente abbia applicato l'IVA secondo i criteri dell'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
Va, altresì, precisato che, qualora il contribuente anche per gli anni 2001 e 2002 abbia assolto l'IVA in base ai criteri ordinari, il versamento entro il 15 febbraio 2003 della sola imposta sugli intrattenimenti determina la regolarizzazione per gli anni 2001 e 2002 relativamente a detta imposta.
Nel caso di mancato o insufficiente versamento, entro il 15 febbraio 2003, delle imposte complessivamente dovute, secondo i criteri sopra indicati, si procede al recupero dei tributi non pagati anche per gli anni 2001 e 2002 con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi a partire dall'anzidetto termine del 15 febbraio 2003.5. Apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante.
Il comma 5, dell'articolo 22 stabilisce che per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante "continuano ad applicarsi" le disposizioni di cui agli art. 86 e 110 del TULPS e quelle dell'art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972.
L'utilizzo della locuzione "continuano ad applicarsi..." evidenzia la natura interpretativa della norma in esame e conferma l'intento del legislatore di riservare agli apparecchi e congegni da divertimento o da intrattenimento "ovunque installati" lo stesso trattamento sia ai fini della normativa di pubblica sicurezza sia ai fini tributari.
In particolare, per quanto riguarda il regime tributario, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito, ancorché inseriti nell'ambito dello spettacolo viaggiante, si applica l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA connessa sulla base di imponibili medi forfetari annui determinati in funzione della tipologia di appartenenza, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972.
Anche per questi apparecchi e congegni, dunque, il pagamento delle imposte è effettuato a regime in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24) entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero, per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione.
Per gli apparecchi installati nell'ambito dello spettacolo viaggiante prima del 1 gennaio 2003 possono essere regolarizzati gli anni 2001 e 2002 effettuando ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, terzo periodo del DPR n. 640 del 1972, il pagamento delle imposte dovute per l'anno 2003 entro il 15 febbraio 2002 (precedente punto 4).