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Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 13.02.2003
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Modalità per la presentazione delle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentate da soggetti non residenti
Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 13.02.2003Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla trattazione delle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentate da soggetti non residenti.
A tal fine si osserva, in via preliminare:
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, "ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione finanziaria ... circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse";
- che la competenza in ordine alla trattazione delle istanze in esame è ripartita, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, tra le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e la Direzione centrale normativa e contenzioso, in ragione delle dimensioni del soggetto interpellante e, in alcuni casi, della sua natura giuridica.
Tanto premesso, benché nel dettato delle norme di cui agli articoli 11 della legge n. 212 del 2000, 2 del D.M. n. 209 del 2001 e 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non sono rinvenibili specifiche disposizioni in ordine all'interpello proposto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, non vi è dubbio che anche tali soggetti, in adesione alla ratio di reciproca collaborazione e di semplificazione nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti che ispira lo Statuto dei diritti del contribuente, possono avvalersi della facoltà di interpellare l'Amministrazione finanziaria.
I soggetti non residenti sono ammessi, pertanto, a presentare istanze di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, presso i quali eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta, conferendo agli stessi procura speciale secondo le modalità indicate nell'art. 63, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Peraltro, considerata la difficoltà di individuare nei casi di specie la Direzione regionale territorialmente competente, i soggetti non residenti presentano l'istanza di interpello, redatta in carta libera, direttamente all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, Ufficio del Direttore centrale, Viale Europa n. 242, 00144 Roma, nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 1, comma 4, del D.M. n. 209 del 2001.
La competenza della Direzione centrale normativa e contenzioso rileva indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel precedente periodo d'imposta dal soggetto non residente.
Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia dal D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Tale procedura indica una corsia preferenziale per la trattazione degli interpelli in esame, atta a fornire una qualificata e tempestiva assistenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni tributarie anche di tipo agevolativo, a soggetti interessati ad effettuare operazioni economiche ed investimenti in Italia.