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Risoluzione Agenzia Entrate n. 79/E del 31.12.2021
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pdf-html RISOLUZIONE N. 79/E
Direzione Centrale Grandi contribuenti e
internazionale
Roma, 31/12/2021
OGGETTO: Cessione di crediti deteriorati - Base imponibile IVA - Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
Sono stati chiesti chiarimenti alla scrivente in merito alle modalitĂ di determinazione della base imponibile IVA della cessione avente ad oggetto crediti deteriorati (i.e. "Non Perfoarming Loans" o "NPLs").
In via preliminare, si fa presente che le cessioni dei Non Perfoarming Loans rientrano nel campo di applicazione dell'IVA come prestazioni di servizi se sono effettuate dietro pagamento di corrispettivo, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali prestazioni devono essere considerate come prestazioni di servizi con finalità di finanziamento (rese dal cessionario a favore del cedente) esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del citato d.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, è il cessionario e non il cedente del credito ad effettuare l'operazione, essendo la cessione del credito solo strumentale rispetto all'attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria (in merito alla cessione di crediti come operazione di finanziamento posta in essere dal cessionario cfr. risoluzione 24 maggio 2000, n. 71/E).
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Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, si fa presente, in linea generale, che l'art. 73 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni".
Tale disposizione è stata recepita, a livello nazionale, dall'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui "La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti".
In conformità alle predette disposizioni, la base imponibile sulla quale calcolare l'IVA è, quindi, costituita, in linea di principio, da tutto ciò che rappresenta il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, secondo le condizioni previste contrattualmente. Ciò, coerentemente con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, secondo la quale "il corrispettivo costituisce il valore soggettivo effettivamente percepito in ogni caso concreto, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi" (cfr. Corte di Giustizia UE sentenze: 15 maggio 2014,
C-337/13; 5 dicembre2013,C-618/11, C-637/11 eC-659/11; 7 novembre 2013,C-249/12 e C- 250/12; 29luglio 2010,C-40/09). La base imponibile di una cessione di crediti, che si qualifichi, nei termini anzidetti, come prestazione di servizi avente natura finanziaria effettuata dal cessionario, è, in linea di principio, pari alla differenza tra il prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale dei crediti stessi. Detto differenziale costituisce, in linea di
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principio, il corrispettivo a vantaggio dell'acquirente del credito.
Peraltro, ai fini della determinazione della base imponibile della cessione di NPLs, si deve tenere in debita considerazione l'oggetto di tale operazione costituito da crediti che presentano delle caratteristiche peculiari.
In particolare, si tratta di crediti "deteriorati" - vale a dire crediti per i quali la riscossione, da parte del cedente, è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale - che, in quanto tali, sono ceduti, di regola, ad un prezzo inferiore al valore nominale proprio al fine di tenere in considerazione la sofferenza del credito e di tener conto della circostanza che, per effetto della cessione normalmente l'acquirente assume il rischio di default dei debitori (ceduti).
Proprio in virtù di tali peculiarità , si è dell'avviso che il criterio di determinazione della base imponibile individuato, nei termini anzidetti, per la cessione di crediti (in bonis) avente causa di finanziamento (i.e. differenza tra prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale dei crediti stessi) non possa applicarsi tout court alla cessione di NPLs o, meglio, non sia adeguato per far emergere, in relazione alle operazioni di cui trattasi, il reale ed effettivo vantaggio economico a favore del cessionario derivante, in termini di corrispettivo, dall'acquisto degli NPLs.
A ben vedere, le operazioni di investimento in NPLs sono operazioni in cui un soggetto investe nell'acquisto di un portafoglio di crediti in sofferenza al fine di generare un ricavo dato dalla differenza fra il prezzo corrisposto per l'acquisto di tale portafoglio (come detto, a valori notevolmente inferiori al valore nominale di tali crediti) e quanto ricavato in sede di procedura di recupero dei medesimi crediti, al netto dei costi di recupero e di struttura necessari per realizzare l'investimento. In altri termini, i soggetti che effettuano questo tipo di investimenti generano valore (e, quindi, rendimento) ottimizzando e massimizzando le attivitĂ volte al recupero dei crediti acquistati.
Al fine di valutare i portafogli di NPLs da acquistare, l'investitore effettua, quindi, un'accurata analisi dei crediti, utilizzando criteri previsionali e metodologie
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statistiche messe a disposizione dagli operatori del mercato, che gli consentano di effettuare una corretta classificazione e valutazione del portafoglio di crediti e delle garanzie che li assistono e, conseguentemente, di determinare i flussi di cassa attesi dalla gestione di ciascun portafoglio crediti.
Ciò posto, ai fini della determinazione della base imponile della cessione di NPLs, tenuto conto delle peculiaritĂ di tale operazione, nonché delle previsioni di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972 ("Base imponibile"), si deve far riferimento ad un criterio basato sulla differenza tra il "valore economico" dei crediti al momento della cessione ed il prezzo pagato al cedente per l'acquisto di questi ultimi.
In particolare, tale "valore economico" riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di NPLs all'esito di analisi dettagliate e documentate circa l'effettivo valore dei crediti da acquistare; valore che si concretizza nella stima dei flussi di incasso attesi dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare.
Si evidenzia che il criterio del "valore economico" dei crediti, quale componente di natura valutativa da utilizzare come parametro per determinare la base imponibile della cessione di NPLs, non introduce un elemento "esogeno" rispetto all'autonomia negoziale delle parti.
Tale criterio, rinviando ad una componente di natura valutativa soggettiva, può considerarsi, in tal senso, coerente con il principio, desumibile dall'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale il corrispettivo su cui calcolare l'imposta è lasciato alla libera volontà delle parti e, dunque, rimesso alle valutazioni delle parti contrattuali, potendo essere anche determinato in misura inferiore al prezzo di costo, senza che ciò possa inficiare la qualificazione di un'operazione come "negozio a titolo oneroso" (cfr. Corte di Giustizia UE
C-102/86 sentenza dell'8 marzo 1988, punto 12;C-412/03 sentenza del20 gennaio 2005, punto 22;C-520/14 sentenza del 12 maggio 2006, n. 26).Peraltro, sebbene la quantificazione del "valore economico" degli NPLs non
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emerga, di regola, in sede contrattuale, in quanto per ragioni di natura negoziale non si vuole dare evidenza al cedente delle prospettive di incassi attesi dalla gestione del portafoglio da acquistare (che, come detto, sono piĂą alte rispetto al prezzo d'acquisto), dette valutazioni sono documentate e archiviate in documenti societari ufficiali e possono essere, dunque, riscontrate e verificate, in caso di necessitĂ , dall'amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda il momento impositivo, si ritiene che detto momento coincida con il pagamento del prezzo di acquisto del portafoglio di crediti deteriorati (è in tale momento, infatti, che si determina l'incasso della componente di sconto legata al servizio finanziario).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)