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Circolare INPS n.30 del 24.02.2022
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In base all'articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazionedi un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell'anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazionemedio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per l'anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2022 relativa all'ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell'1,9% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2022 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell'estinzione del debito al tasso annuo dell'1,9% (Allegato n. 3).
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi