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Circolare Agenzia Entrate n. 34 del 27.06.2003
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Installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche
Circolare Agenzia Entrate n. 34 del 27.06.2003Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti in materia di istallazione di apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche.
INDICE
PREMESSA
1. AMBITO SOGGETTIVO
1.1 Attività di intrattenimento
1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti
1.1.2 Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
1.1.3 Utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart
1.1.4 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse
1.2 Attività di spettacolo
1.3 Soggetti che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento o di spettacolo
1.3.1 Soggetti non esercenti attività d'impresa che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento o di spettacolo
1.3.2 Soggetti che esercitano abitualmente attività d'impresa diverse da quelle di intrattenimento o di spettacolo
1.4 Contribuenti minori
1.5 Società e associazioni sportive dilettantistiche
1.6 Associazioni pro-loco
1.7 Associazioni senza fine di lucro
1.8 Associazioni di promozione sociale
1.9 Spettacolo viaggiante
2. AMBITO OGGETTIVO
2.1 Attività di intrattenimento
2.2 Attività di spettacolo
3. PERIODO TRANSITORIOPREMESSA
L'articolo 94, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha fissato al 30 giugno 2003 il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dell'intrattenimento e dello spettacolo.
Pertanto, i soggetti obbligati dovranno - a decorrere dal 1 luglio 2003 -certificare i corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e di spettacolo attraverso titoli di accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2003 - Serie Generale - n. 139, è stato, tuttavia, precisato che i soggetti "tenuti all'emissione dei titoli di accesso per attività spettacolistica e o di intrattenimento, qualora per comprovati motivi tecnici attribuibili alle ditte costruttrici e o fornitrici degli apparecchi misuratori fiscali e o delle biglietterie automatizzate, nelle loro componenti hardware e software, non abbiano la loro disponibilità per mancata consegna ed istallazione in tempi utili" possono continuare a certificare i corrispettivi, per un periodo non superiore a quattro mesi a decorrere dal 1 luglio 2003 e quindi fino al 31 ottobre 2003, con le modalità previste in via provvisoria dall'art. 11 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544.
Il provvedimento citato, in considerazione delle difficoltà operative rappresentate dagli operatori del settore, prevede, in presenza di specifiche circostanze, la graduale piena applicazione delle disposizioni in materia di misuratori fiscali e biglietterie automatizzate nel settore degli intrattenimenti e dello spettacolo.
Al fine di rendere più agevole l'adempimento degli obblighi connessi all'applicazione della normativa richiamata, si forniscono con la presente circolare chiarimenti in merito alle seguenti problematiche:
- soggetti obbligati in base alle disposizioni vigenti ad utilizzare gli apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate conformi ai modelli di cui al decreto 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, soggetti esonerati nonché quelli ai quali è riconosciuta la facoltà di utilizzare modalità alternative di certificazione;
- prestazioni e operazioni da certificare mediante titoli di accesso;
- periodo transitorio.
Come precisato con circolare n.165/E del 7 settembre 2000, paragrafo 5.1, i titoli di accesso incorporano la qualificazione di documenti di legittimazione e di documenti fiscali. Quali documenti fiscali assolvono all'obbligo generale di certificazione previsto nel settore degli intrattenimenti e dello spettacolo.
Con il termine titolo di accesso si individuano, pertanto, di seguito i documenti fiscali di certificazione delle prestazioni e operazioni relative agli intrattenimenti e allo spettacolo e con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate le apposite apparecchiature idonee alla loro emissione.1 AMBITO SOGGETTIVO
Devono certificare, in via generale, i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi per mezzo di apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, i seguenti soggetti:
- chiunque organizza abitualmente attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 640;
- le imprese che effettuano abitualmente prestazioni relative alle attività di spettacolo di cui alla tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.1.1 Attività di intrattenimento.
Relativamente alle attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti elencate nella Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, si forniscono le seguenti precisazioni.1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti.
Chiunque organizza in modo non occasionale le attività di cui al punto 1 della tariffa è tenuto a certificare i corrispettivi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Rientrano nella previsione del punto 1 le esecuzioni musicali e gli intrattenimenti danzanti senza musica dal vivo ovvero anche con musica dal vivo, purché quest'ultima sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio (cfr.circolare n.165/E del 2000, paragrafo 1.1.1).1.1.2 Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
Per l'utilizzazione di bigliardi, elettrogrammofoni, bigliardini e degli altri apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui al punto 2 della tariffa, la base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA, è determinata forfetariamente.
L'individuazione di imponibili medi forfetari esclude la necessità della certificazione dei corrispettivi e, pertanto, per le attività in argomento non sussiste l'obbligo di emissione dei titoli d'accesso mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
In particolare, l'art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972, come sostituito dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce per ciascuna categoria di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS, gli imponibili medi forfetari su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA speciale di cui all'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
Il comma 5 del citato art. 14-bis prevede che per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli dell'art. 110, comma 7, gli imponibili medi forfetari sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.1.1.3 Utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart.
L'obbligo di certificazione dei corrispettivi deve essere assolto mediante l'emissione di titoli d'accesso per le altre attività indicate al punto 2 della tariffa: utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart.
Per quanto riguarda il gioco del bowling si richiama la risoluzione n. 24/E del 5 febbraio 2003, con la quale è stato espressamente chiarito che per tale attività l'obbligo di certificazione dei corrispettivi "deve essere assolto mediante l'emissione di titoli d'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato DPR n. 544".1.1.4 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.
In forza dell'espressa indicazione del punto 3 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, qualora sia previsto il pagamento di un prezzo per l'ingresso nelle sale da gioco o in luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse, tale corrispettivo deve essere certificato con l'emissione del titolo di accesso rilasciato mediante appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.1.2 Attività di spettacolo.
La tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972, contiene l'elencazione degli spettacoli e delle altre attività per le quali si applica il regime IVA previsto dall'art. 74-quater dello stesso DPR n. 633.
Le attività descritte nella tabella C sono le seguenti.
a) Spettacoli cinematografici.
Il punto 1 della tabella comprende tutti gli spettacoli cinematografici, ancorché svolti in modo misto, con manifestazioni di avanspettacolo, comunque e ovunque rappresentati al pubblico, anche se in circoli e in sale private.
b) Spettacoli sportivi.
Il punto 2 si riferisce agli spettacoli sportivi di ogni genere e ovunque svolti.
c) Esecuzioni musicali.
L'esecuzione musicale, quando la musica dal vivo sia pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, è classificata come "spettacolo" ed è quindi assoggettata al solo regime IVA, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo (cfr. circolare n.165/E del 2000, paragrafo 1.1.1).
Il punto 3 della tabella C elenca le lezioni di ballo collettive (sempre che realizzino anche attività spettacolistica), i corsi mascherati ed in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e le manifestazioni ad esse similari.
d) Spettacoli teatrali, concerti ed altro.
Al punto 4 della tabella C sono indicati gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo compresi i balletti, le opere liriche, la prosa, l'operetta, la commedia musicale, la rivista; inoltre, sono inseriti tra le attività spettacolistiche assoggettate all'IVA i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di marionette o burattini ovunque siano svolti o tenuti.
e) Mostre, fiere ed esposizioni.
Il punto 5 della tabella C include fra le attività spettacolistiche le mostre, le fiere, le esposizioni artistiche, scientifiche e industriali, le rassegne cinematografiche riconosciute e tutte le altre manifestazioni ad esse similari.
f) Diffusione radiotelevisiva.
Il punto 6 della tabella C indica le prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata, la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 544 del 1999 tutte le prestazioni della tabella C e tutte le operazioni ad essa accessorie devono essere, in via generale e salvo quanto precisato nei paragrafi seguenti, certificate mediante titoli di accesso emessi per mezzo degli appositi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, ad eccezione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, ovvero diffusione televisiva con accesso condizionato, effettuata in forma digitale, a mezzo reti via cavo o via satellite, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.1.3 Soggetti che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento o di spettacolo.
1.3.1 Soggetti non esercenti attività d'impresa che organizzano occasionalmente attività di intrattenimenti o di spettacolo.
a)Attività di intrattenimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 544, "i soggetti non esercenti impresa, che organizzano occasionalmente le attività di cui alla tariffa allegata al DPR n 640 del 1972, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999" sono tenuti ai seguenti adempimenti:
- presentazione, prima dell'inizio dell'evento, di una dichiarazione di effettuazione dell'attività;
- presentazione alla SIAE, entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, di una apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento e i corrispettivi percepiti.
In base all'art. 3 del DPR n. 544 del 1999 citato, pertanto, tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di emissione dei titoli di accesso e conseguentemente dall'obbligo di installare i misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.
b) Attività di spettacolo
Le manifestazioni spettacolistiche organizzate da soggetti che non esercitano abitualmente attività commerciali non rilevano ai fini IVA e non sono conseguentemente soggetti all'obbligo di certificazione delle prestazioni spettacolistiche e delle operazioni ad esse accessorie né agli ulteriori adempimenti fiscali.1.3.2 Soggetti che esercitano abitualmente attività d'impresa diverse da quelle di intrattenimento o di spettacolo.
a) Attività di intrattenimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del DPR n. 544 del 1999 "i soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento, unitamente ad attività soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696 certificano, con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto, anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento, e alle eventuali operazioni accessorie."
I soggetti esercenti attività d'impresa che occasionalmente organizzano intrattenimenti possono certificare, pertanto, anche i corrispettivi relativi all'attività di intrattenimento mediante uno dei documenti fiscali indicati dal DPR n. 696 del 1996.
b) Attività di spettacolo.
Le imprese che svolgono abitualmente attività diverse da quelle di spettacolo possono assolvere anch'esse all'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni spettacolistiche organizzate in modo saltuario o occasionale e delle operazioni ad esse accessorie ai sensi del citato DPR n. 696 del 1996.1.4 Contribuenti minori.
I contribuenti minori hanno facoltà di non installare i misuratori fiscali e di documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell'attività di intrattenimento, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dell'intrattenimento o dello spettacolo e delle attività accessorie.
Tale facoltà è prevista dagli artt. 4 e 8 del DPR n. 544 del 1999 per i seguenti soggetti:
a) soggetti che svolgono attività di intrattenimento anche congiuntamente ad altre e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822,84 euro;
b) soggetti che svolgono attività spettacolistiche e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro.
Si fa presente che con nota datata 11 gennaio 2002 l'Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che la verifica del volume d'affari ai fini della spettanza del regime agevolativo in favore dei contribuenti minori deve essere effettuata solo con riferimento all'ammontare delle operazioni spettacolistiche.1.5 Società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante "Regolamento per la semplificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche", emanato in forza dell'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all'art. 17 del DPR n. 640 del 1972.
Questo sistema di certificazione si pone come modalità alternativa rispetto a quella ordinaria mediante l'emissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Di tale facoltà possono avvalersi anche le società dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.
Le altre attività spettacolistiche, diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche, anche se organizzate da società e associazioni sportive dilettantistiche, rimangono assoggettate all'obbligo di certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Per quanto riguarda le attività di intrattenimento, si fa presente che ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del DPR n. 640 del 1972, introdotto dall'art. 33, comma 13, della legge n. 388 del 2000, le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei soci.
Ne deriva che l'obbligo di certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi con misuratore fiscale sussiste per:
- le attività di spettacolo diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche;
- le attività di intrattenimento rese a favore dei non soci dalle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato ai sensi della legge n. 398 del 1991.
- le attività di intrattenimento rese sia a favore dei soci che a favore dei terzi da società e associazioni sportive dilettantistiche diverse da quelle di cui alla legge n. 398 del 1991.
Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle attività spettacolistiche e di intrattenimento sono, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, certificati secondo le disposizioni del DPR n. 696 del 1996, mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, si ricorda che l'art. 2, comma 1, lett. hh), del citato DPR n. 696 del 1996 esonera tali soggetti dall'obbligo di certificare "le cessioni e le prestazioni poste in essere" diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo (cfr. circolare n. 165/E del 2000, paragrafo 3.4).1.6 Associazioni pro-loco.
La legge n 289 del 2002, all'art. 80, comma 37, prevede che "le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate".
Pertanto, le associazioni pro-loco per tutte le manifestazioni di intrattenimento e per quelle spettacolistiche da esse organizzate hanno la facoltà di non avvalersi per la certificazione dei corrispettivi dei misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, ma possono a tal fine utilizzare le modalità semplificate previste dal DPR n. 69 del 2002 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2002.
In base all'art. 80, comma 37, della legge n. 289 citata, riferito in via generale a tutte le manifestazioni delle associazioni pro-loco, deve ritenersi superata la previsione dell'art. 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativa alle sole attività di intrattenimento a favore dei soci.1.7 Associazioni senza fine di lucro.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del DPR n. 640 del 1972, le associazioni senza fine di lucro che si avvalgono della disciplina della legge n. 398 del 1991 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei soci.1.8 Associazioni di promozione sociale.
L'art. 6, comma 3-bis, del DPR n. 640 del 1972 prevede che le associazioni di promozione sociale di cui all'art.5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei soci.1.9 Spettacolo viaggiante.
L'art. 8 del DPR n. 544 del 1999 dispone che i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, possono documentare i corrispettivi anche mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia il prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie.
L'art. 2, comma 1, lett. tt), del DPR n. 696 del 1996 esonera, inoltre, dall'obbligo di certificare i corrispettivi mediante il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, ed alla sezione III (teatri viaggianti e teatrini di burattini e marionette) dell'elenco delle attività di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento, di cui all'articolo 8 del DPR 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume d'affari annuo superiore a 25.822,84 euro.
Pertanto, dalle norme richiamate discende che i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e che hanno conseguito nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, possono certificare i corrispettivi, in alternativa ai titoli di accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, con ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni citate, ad eccezione delle "piccole" e "medie" attrazioni, dei teatri viaggianti e dei teatrini di burattini e marionette che sono esonerati, in forza dell'art. 2 del DPR n. 696 citato, da qualsiasi certificazione fiscale.
I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, che hanno conseguito nell'anno solare precedente un volume d'affari superiore a 25.822,84, euro sono comunque obbligati a certificare le attività dello spettacolo viaggiante mediante titoli di accesso emessi attraverso misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.2. AMBITO OGGETTIVO
2.1 Attività di intrattenimento.
L'art. 1 del DPR n. 544, del 1999 dopo aver precisato al comma 1 che i soggetti che organizzano le attività elencate nella Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 e che applicano il regime forfetario di cui al sesto comma dell'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 sono obbligati ad emettere fattura per le prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla stessa tariffa, individua al comma 3, con una formulazione ampia, le prestazioni per le quali l'obbligo di certificazione è assolto mediante rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo d'accesso emesso attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
La norma, in sostanza, stabilisce, in attuazione dell'art. 6 del DPR n. 640 del 1972 rubricato "Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta", che la certificazione mediante i titoli di accesso di cui trattasi riguarda, oltre ai corrispettivi pagati per l'ingresso o l'occupazione del posto e, quindi, per partecipare all'intrattenimento, i corrispettivi delle altre attività soggette ad imposta.
In particolare, sono certificati con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte;
c) i corrispettivi per gli abbonamenti;
d) il prezzo dei diritti di prevendita.
Per quanto riguarda l'incremento di prezzo, si precisa che l'ampia formulazione della disposizione del citato art. 1, comma 3, del DPR n. 544, che si riferisce alle operazioni non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, consente di certificare attraverso un unico documento fiscale l'intero corrispettivo delle consumazioni o servizi offerti sui quali viene apportato l'incremento di prezzo.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi facoltativi continuano ad essere certificate ai sensi del DPR 22 dicembre 1996, n. 696.2.2 Attività di spettacolo.
I soggetti che svolgono in modo non occasionale attività di spettacolo certificano attraverso i titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui trattasi le prestazioni relative alle attività spettacolistiche di cui alla Tabella C del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle ad esse accessorie ai sensi dell'art. 12 dello stesso DPR n. 633.3. PERIODO TRANSITORIO
Ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 544 del 1999, fino all'installazione degli appositi apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, la certificazione dei corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e di spettacolo è operata con il rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi ovvero il rilascio dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del DPR n. 640 del 1972 (SIAE) e la numerazione progressiva.
Alla data di attivazione dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate in argomento devono, tuttavia, ritenersi validi i documenti di cui all'art. 11 precedentemente emessi, sebbene relativi ad eventi che avranno luogo in data successiva all'avvio del sistema.
La registrazione e la trasmissione dei dati relativi a tali documenti di certificazione devono essere operate secondo le disposizioni del punto 16 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001.
Le precisazioni sopra svolte valgono anche con riferimento agli abbonamenti emessi antecedentemente all'avvio del sistema.