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Provvedimento Agenzia Entrate del 03.05.2022 (151077/2022)
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Prot. n. 151077/2022
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
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Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
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È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.
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L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 contiene le seguenti informazioni:
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il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
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nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
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il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
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la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021 (di seguito "decreto interministeriale");
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l'attestazione di svolgere servizi di ristorazione collettiva, così come definiti al comma 2 dell'art. 4 del decreto interministeriale, mediante codice ATECO 2007 56.29.10 "Mense" o 56.29.20 "Catering continuativo su base contrattuale";
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la dichiarazione che i ricavi del 2019 siano stati generati per almeno il 50% da corrispettivi derivanti da contratti di ristorazione collettiva;
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l'attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell'istanza;
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l'attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell'anno 2020 di almeno il 15% rispetto a quelli del 2019;
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l'attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare;
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l'attestazione di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019;
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la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 3 dell'art. 4 del decreto interministeriale;
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l'indicazione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019;
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l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
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il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
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la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.
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L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
Nell'istanza è indicato l'ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea.
L'istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da restituire in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.
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In particolare, nel caso di scelta di restituzione delle eccedenze mediante sottrazione dal contributo richiesto con l'istanza di cui al presente provvedimento, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L'istanza contiene, altresì, il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, come previsto dal citato Provvedimento del 27 aprile 2022.
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I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e 2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza.
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Modalità e termini di trasmissione dell'istanza
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L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.
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La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
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L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.
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La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022.
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Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa. L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il
termine di cui al punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.
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A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
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La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute".
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In aggiunta, qualora l'Istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".
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Calcolo ed erogazione del contributo
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Successivamente al termine di presentazione di cui al punto 2.4, l'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle
istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'Istanza.
L'Agenzia delle entrate, procede prioritariamente a ripartire, in egual misura per ciascun soggetto che ha validamente presentato istanza per il contributo, le risorse finanziarie stabilite dall'articolo 43-bis, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, con un limite massimo di 10.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Le eventuali risorse finanziarie rimanenti stabilite dal citato articolo 43-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, che non comprendono l'ammontare che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto con l'istanza di cui al presente provvedimento e indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, sono ripartite tra tutti i soggetti beneficiari in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.
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L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione di cui al punto 3.1 e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza delle lettera B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
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L'erogazione del contributo di cui al punto precedente, al netto dell'eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
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L'Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" -sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", l'importo del
contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell'Istanza e i motivi che lo hanno determinato.
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Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, nell'area riservata citata al punto 3.4 è comunicato solo l'importo spettante e l'informazione che, prima di procedere all'erogazione, il richiedente deve trasmettere - anche mediante un intermediario delegato - all'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000,
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Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o dello scarto dell'Istanza di cui al punto 3.4, viene messa a disposizione anche una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute".
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Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.
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Attività di controllo
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Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
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Sulla base di protocolli d'intesa, l'Agenzia delle entrate trasmette: a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
b) al Ministero dell'interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti i contributi per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.
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Restituzione del contributo
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Le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi erogati in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha
percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 2.5, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo istituiti dall'Agenzia con apposita risoluzione.
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Trattamento dei dati
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La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - è individuata nell'articolo 43-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva che, nell'anno 2020, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 15 per cento rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019, ai fini della determinazione del calo di fatturato si considerano i valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, pubblicato in data 22 febbraio 2022, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del sopra citato articolo 43-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, sono stati determinati i soggetti beneficiari del contributo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell'articolo 6 del predetto decreto interministeriale, per il riconoscimento del contributo in esame, affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.
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L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente i contributi. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento, sono:
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i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto deceduto di cui l'erede richiedente continua l'attività, del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei soggetti facenti parte dell'impresa unica, degli intermediari delegati alla trasmissione, nonché dei membri maggiorenni del nucleo familiare del richiedente da sottoporre a verifica antimafia;
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i dati inerenti l'ammontare complessivo degli aiuti ancora fruibili nell'ambito del Temporary Framework, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in essere alla data del 31 dicembre 2019, l'IBAN del richiedente il contributo;
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gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di
coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione dei contributi.
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Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
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Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" del richiedente o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione telematica dell'istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente nel caso di trasmissione dell'istanza da parte di un intermediario, trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell'istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto -Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.
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L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell'istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.
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Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Disposizioni Unionali
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Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, ed è ascrivibile alla sezione 3.1 della predetta Comunicazione.
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Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche
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Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.
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MOTIVAZIONI
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.
L'aiuto di cui al citato articolo 43-bis, non può essere erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. L'aiuto, inoltre, non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Il contributo spetta se le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita (es. ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività - come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 - sia individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: a) 56.29.10 "Mense" o b) 56.29.20 "Catering continuativo su base contrattuale", hanno subito, nell'anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15 (quindici) per cento rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.
Con riferimento alle imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la riduzione sarà calcolata sulla base dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni bis (ovvero quello relativo all'esercizio 2019/2020), da rapportare al valore dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (ossia, all'esercizio 2018/2019).
Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza; devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e presentare un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva sopra indicati.
Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la ripartizione dei fondi per l'erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie stabilite dall'articolo 43-bis, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 sono ripartite prioritariamente in egual misura tra i tutti i soggetti che hanno validamente presentato l'istanza fino all'importo di euro 10.000 ciascuno. Le eventuali risorse finanziarie rimanenti, che non comprendono l'ammontare che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto con l'istanza di cui al presente provvedimento e indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, sono ripartite tra tutti i soggetti beneficiari in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese che hanno presentato istanza e per le quali il contributo risulta spettante. L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, sono definite le
modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto decreto.
L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione che i ricavi 2019 siano stai generati per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva e che la riduzione dei ricavi 2020 sia almeno del 15 per cento rispetto a quelli del 2019, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative al mancato superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442. Nell'istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.
L'Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente. L'erogazione dei contributi di importo superiore a
150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della autocertificazione di regolarità antimafia.
Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al
codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse - sulla base di protocolli d'intesa - dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima e al Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
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Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
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Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
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Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
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Normativa di riferimento:
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Codice Penale
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
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Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
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Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
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Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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Legge 30 dicembre 2004, n. 311
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Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art.
1della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
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Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
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Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
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Legge 6 novembre 2012, n.190
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Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 2016, n. 225
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Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442
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Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
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Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
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Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022
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Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013
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Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5 novembre 2018
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 3 maggio 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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