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Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 25/07/2022
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CIRCOLARE N. 28/E
Roma, 25 luglio 2022
OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno
diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri
elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno
d'imposta 2021 - Parte seconda2
SOMMARIO
Premessa .............................................................................................................................................. 7
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e Bonus
facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB) ........................................................................ 9
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ................................................................. 9
Aspetti generali ................................................................................................................... 9
Soggetti che possono fruire della detrazione ...................................................................... 9
Trasferimento della detrazione .......................................................................................... 16
Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione ........................ 20
Intestazione dei documenti di spesa .................................................................................. 23
Limite di detraibilità.......................................................................................................... 25
Cumulabilità con altre agevolazioni ................................................................................. 28
Interventi che danno diritto alla detrazione....................................................................... 28
Titoli abilitativi .................................................................................................................. 48
Acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati .......... 50
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma
di sconto ............................................................................................................................ 53
Sisma bonus .................................................................................................................................... 53
Aspetti generali ................................................................................................................. 53
Interventi sulle parti comuni degli edifici ......................................................................... 57
Cumulabilità della detrazione con i contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di
edifici danneggiati da eventi sismici ................................................................................. 57
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma
di sconto ............................................................................................................................ 58
Acquisto di case antisismiche ........................................................................................... 59
Bonus verde .................................................................................................................................... 65
Aspetti generali ................................................................................................................. 65
Limiti di detraibilità .......................................................................................................... 66
Modalità di pagamento...................................................................................................... 66
Interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus
facciate (Righi da E41 a E43 - cod. 15) ........................................................................................ 68
Aspetti generali ................................................................................................................. 68
Beneficiari ......................................................................................................................... 68
3
Interventi ammessi ............................................................................................................ 69
Interventi influenti dal punto di vista termico ................................................................... 73
Limiti di detraibilità .......................................................................................................... 74
Cumulabilità con altre detrazioni ...................................................................................... 75
Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione ........................ 76
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma
di sconto ............................................................................................................................ 78
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
(Rigo E56 - Sez. III C) ...................................................................................................................... 80
Aspetti generali ................................................................................................................. 80
Soggetti interessati ............................................................................................................ 81
Limite di spesa .................................................................................................................. 81
Modalità di pagamento...................................................................................................... 81
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma
di sconto ............................................................................................................................ 82
Documentazione da controllare e conservare ................................................................... 82
Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili - (Rigo E57 - Sez. III C) ........... 84
Aspetti generali ................................................................................................................. 84
Condizioni per usufruire della detrazione ......................................................................... 84
Tipologie di beni agevolabili ............................................................................................ 87
Limiti di detraibilità .......................................................................................................... 89
Modalità di pagamento...................................................................................................... 90
Documentazione da controllare e conservare ................................................................... 91
Trasmissione all'ENEA dei dati relativi all'acquisto di elettrodomestici ......................... 91
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico - Eco bonus (Righi E61/E62, quadro E,
Sez. IV) ............................................................................................................................................... 93
Aspetti generali ................................................................................................................. 93
Soggetti che possono fruire della detrazione .................................................................... 94
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma
di sconto ............................................................................................................................ 95
Limiti di detraibilità .......................................................................................................... 95
Edifici interessati............................................................................................................... 96
Tipologia di interventi ammessi alla detrazione ............................................................... 99
Interventi sulle parti comuni di edifici ............................................................................ 101
4
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 1) .... 102
Tipologia di spese ammesse alla detrazione ................................................................... 102
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 2 e 12) ................ 104
Tipologia di spese ammesse alla detrazione ................................................................... 105
Installazione di pannelli solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 3) ................................................. 106
Tipologia di spese ammesse alla detrazione ................................................................... 107
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 4 e cod. 13)108
Tipologia di spese ammesse alla detrazione ................................................................... 110
Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 5) ...................... 112
Tipologia di spese ammesse alla detrazione ................................................................... 112
Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 6) ............................................................................... 113
Tipologia di spese ammesse alla detrazione ................................................................... 114
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto -
Building Automation (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 7 e 16) ........................................................ 115
Interventi e spese agevolabili .......................................................................................... 115
Limiti di detrazione ......................................................................................................... 116
Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (Righi E61 - E62
col. 1 cod. 8 e 9) ............................................................................................................................ 117
Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con
passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 10 e 11) ..... 119
Schema riassuntivo risparmio energetico ....................................................................... 120
Limite di detrazione ........................................................................................................ 122
Adempimenti ................................................................................................................... 124
Asseverazione da parte di un tecnico abilitato ................................................................ 124
Attestato di prestazione energetica ................................................................................. 125
Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati ....................................................... 126
Invio della scheda descrittiva all'ENEA ......................................................................... 126
Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale ........................................ 132
Intestazione dei documenti di spesa ................................................................................ 134
Trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi ........................ 134
Vendita dell'immobile ..................................................................................................... 135
5
Trasferimento dell'immobile mortis causa ..................................................................... 136
Cumulabilità con altre agevolazioni ............................................................................... 137
La rateizzazione del beneficio ......................................................................................... 138
Rideterminazione delle rate ............................................................................................ 140
Documentazione da controllare e conservare ................................................................. 140
Superbonus (Righi E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E, sez. IV)142
Aspetti generali ............................................................................................................... 142
Soggetti che possono fruire della detrazione .................................................................. 143
Condomìni ....................................................................................................................... 143
Persone fisiche ................................................................................................................ 145
Ambito oggettivo ............................................................................................................ 147
Edifici interessati............................................................................................................. 150
Immobili vincolati ........................................................................................................... 151
Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti - Unità strutturali ........ 151
Unità collabenti, unità in corso di costruzione e unità in corso di definizione ............... 154
Ruderi e diruti ................................................................................................................. 155
Interventi agevolabili ................................................................................................................... 156
Interventi trainanti ........................................................................................................... 156
Interventi di riqualificazione energetica ("trainanti") ..................................................... 156
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi .................................................. 156
Sostituzione di impianti di climatizzazione .................................................................... 158
Interventi antisismici ....................................................................................................... 160
Superbonus e contributi per la ricostruzione ................................................................... 162
Interventi "trainati" ......................................................................................................... 163
Interventi di efficientamento energetico ......................................................................... 164
Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo ............................. 165
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ............................................................... 168
Altre spese ammissibili al Superbonus ........................................................................................ 169
Detrazione spettante ..................................................................................................................... 170
Trasferimento inter vivos o mortis causa dell'immobile ............................................................. 173
Cumulabilità con altre agevolazioni ............................................................................................ 173
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma
di sconto ........................................................................................................................................ 174
6
Adempimenti ................................................................................................................................. 175
Pagamento tramite bonifico ............................................................................................ 176
Visto di conformità e asseverazione ................................................................................ 176
Documentazione da controllare e conservare ................................................................. 182
ALLEGATO .................................................................................................................................... 185
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Premessa
La presente circolare (da ora in avanti anche "Raccolta") rappresenta il seguito della circolare 24/E
del 7 luglio 2022, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle
indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche
sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di
assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per
la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.
Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle entrate e
la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
- per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità
sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze
del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
- per gli stessi uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e
di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
L'obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto
della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell'ottica del potenziamento
della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un'applicazione
uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli
uffici dell'Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le
attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 giugno 2021,
n. 7/E, dell'8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E e del 4
aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente
all'anno d'imposta 2021.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l'esposizione argomentativa
per paragrafi che segue l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di
individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l'indice della circolare, che
contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro, i singoli paragrafi
sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai
professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l'intero documento. Si
è ritenuta, infatti, preminente l'esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi,
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di per sé sufficienti per l'approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti
trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per
risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
I chiarimenti forniti nella Raccolta sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai
fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di
completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle
agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti
non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai
contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati
per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni
sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono
verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di
controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il
verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione
riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella
circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell'Agenzia nei confronti del contribuente in merito
alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali,
nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui
all'art. 38 del medesimo decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni
che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del
riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta
responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.
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Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e
Bonus facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB)
Art. 16-bis del TUIR - Art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Art. 1, commi 12-15, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 -
Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Aspetti generali
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per
cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti
comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale e relative pertinenze. La detrazione, introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è stata resa permanente dall'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto nel TUIR
l'art. 16-bis.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31
dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute.
La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo
d'imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono
completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
Soggetti che possono fruire della detrazione
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli
immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti
sono:
? proprietari o nudi proprietari;
? titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
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? soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
? imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce
(Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3);
? soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici,
in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari),
alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
? detentori (locatari, comodatari) dell'immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);
? familiari conviventi;
? coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge (Circolare 09.05.2013 n.
13/E, risposta 1.2);
? conviventi di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge
Cirinnà);
? futuro acquirente.
Detentore
La detrazione spetta ai detentori dell'immobile a condizione che siano in possesso del consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un
atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento
di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se
antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli
abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi
e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000. Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei
lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione
dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Fino al 2011, essendo vigente l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara,
la data di inizio lavori era rilevata da tale comunicazione (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E).
Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell'inizio
dei lavori, di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto
alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Soci di cooperative
La detrazione spetta ai soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di
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alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, ai soci di cooperative a
proprietà indivisa (in qualità di detentori). Questi ultimi possono fruire della detrazione dal
momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione,
anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.
La detrazione non spetta alla cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che
hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile (Risoluzione
17.11.2008 n. 442/E).
La persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa a proprietà
indivisa può fruire delle detrazioni relative alle spese per il recupero del patrimonio edilizio da lui
sostenute in qualità di detentore dell'immobile (purché vi sia già stato il gradimento dell'organo
amministrativo e sia stato immesso nella detenzione dell'immobile).
Familiare convivente
La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Per familiari si intendono, a norma
dell'art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di
comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di
essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Lo status di convivenza
deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori,
alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) o al momento del sostenimento
delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori.
Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell'immobile richiesti al momento del
sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per
l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi
delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa,
purché tale immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione
anche l'immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o
parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso).
La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari
(ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile
di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che
l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del
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familiare convivente (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.10, e Circolare 12.06.2002 n. 50/E,
risposta 5.1). Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni
comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare
che usufruisce della detrazione (Risoluzione 12.06.2002 n. 184/E).
Convivente di fatto
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del
possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità
dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai
sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.
Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle
condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla
stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della
detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si
esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.
Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza", la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di
famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64/E); tale status può risultare dai
registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del
2000.
Futuro acquirente
La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato
stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato (Risoluzione
08.02.2008 n. 38/E, e Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.2).
Più in generale, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di
un edificio interamente ristrutturato, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul
quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione
per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di
ristrutturazione, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella
quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il
rogito (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).
Occorre, altresì, che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell'immobile ed
esegua gli interventi a proprio carico.
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Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può
ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso
dell'immobile.
La detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi in cui
non si perfezioni l'acquisto.
Lavori eseguiti in proprio
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle
spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente
all'inizio dei lavori (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.1, e Circolare 11.05.1998 n. 121,
paragrafo 2.4).
Condominio
Il condominio negli edifici, disciplinato dagli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, costituisce una
particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini,
costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.),
ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile.
Il condominio può svilupparsi, ad esempio, sia in senso verticale (edificio condominiale a più piani)
sia in senso orizzontale (residence composti da villette mono o bifamiliari con più servizi in comune
quali, ad esempio, strade interne, illuminazione, ecc.).
Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condòmino non può,
rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro
conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà
(Circolare 07.02.2007 n. 7/E e Circolare 06.11.2000 n. 204).
Per quanto riguarda l'individuazione delle parti comuni interessate dall'agevolazione, è necessario
far riferimento all'art. 1117 del codice civile (Risoluzione 12.02.2010 n. 7/E, che supera il
precedente orientamento fornito dalla Risoluzione 07.05.2007 n. 84/E).
Sono parti comuni:
? il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
? i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento
centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
? le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento
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comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali
di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli
edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli
artt. 1123 e seguenti del codice civile.
L'art. 1129, comma 1, del codice civile prevede l'obbligo della nomina di un amministratore
condominiale qualora i condòmini siano in numero superiore a otto.
È l'amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all'indicazione dei dati del
fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi, agli altri adempimenti relativi alla detrazione.
In particolare, l'amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del
condòmino, una certificazione dalla quale risultano:
? le sue generalità ed il suo codice fiscale;
? gli elementi identificativi del condominio;
? l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento;
? la quota parte millesimale imputabile al condòmino.
L'amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, così come individuata
dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646, al fine
di esibirla a richiesta degli Uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condòmini
devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio (Circolare 01.06.2012 n. 19/E,
risposta 1.4, Risoluzione 04.06.2007 n. 124/E, risposta 2, e Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta
4.6).
Ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative ad interventi sulle parti comuni,
la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da
parte dell'amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai
singoli condòmini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o
posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.8, e
Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
Ove non esista possibilità di accordo tra i condòmini sulla gestione delle parti comuni di un edificio,
l'autorità giudiziaria può nominare un rappresentante giudiziale del condominio. Tale soggetto è
legittimato a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'agevolazione, compreso
il rilascio della certificazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini
dell'imputazione/suddivisione della spesa per ciascun condòmino (Risoluzione 21.07.2008 n.
15
314/E).
Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in
cui la certificazione dell'amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo
proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri,
questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto
alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato
dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo
sostenimento e la percentuale di ripartizione (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.7).
Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del
proprietario dell'immobile, che può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori
condominiali. Sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota
millesimale relativa alle spese in questione, il convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e
l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.2).
Condominio minimo
Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente,
senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un
suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di
piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento (Risoluzione
14.02.2008 n. 45/E).
Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto
condòmini.
Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario
acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l'obbligo di
nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato
pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell'obbligo di operare la
prescritta ritenuta all'atto dell'accredito del pagamento.
In assenza del codice fiscale del condominio minimo, le fatture potranno essere emesse nei
confronti del condòmino, o dei condòmini, che effettua, ovvero effettuano, anche i correlati
adempimenti. Ai fini della detrazione, i condòmini, inseriscono nei modelli di dichiarazione le spese
sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico ovvero il
proprio codice fiscale nell'ipotesi in cui ogni condòmino effettui il bonifico per la propria quota di
competenza riferito al documento di spesa a lui intestato.
Resta fermo che, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono
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stati effettuati su parti comuni dell'edificio e, se si avvale dell'assistenza fiscale, ad esibire ai CAF o
agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il
diritto all'agevolazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i
dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio (Circolare 02.03.2016 n. 3/E,
risposta 1.7).
Unico proprietario di un intero edificio
Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero
edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un
unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità
immobiliari.
Ciò in quanto per parti comuni devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari
funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione
12.07.2007 n. 167/E).
In altri termini, la locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso
oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle
parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6). In tal caso, pertanto,
l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese
relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Non sono, invece, ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni" quando
l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze (Risoluzione
12.07.2007 n. 167/E, risposta 2).
Trasferimento della detrazione
Come detto la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della
detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Per
determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il
soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno (Circolare 12.05.2000 n. 95,
risposta 2.1.14).
Le quote residue di detrazione non si trasferiscono nell'ipotesi in cui la detrazione spetta al
detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino o il comodatario), in quanto lo stesso ha diritto alla
detrazione anche se la detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell'immobile che,
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pertanto, può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell'ipotesi in cui
l'unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.
Vendita dell'immobile
L'art. 16-bis del TUIR, al comma 8, prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per
i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposte 1.6 e 1.8).
Nell'ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di
sostenimento della spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente che ha sostenuto la
spesa, quest'ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta
1.8).
In mancanza di tale specifico accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile, la conservazione in
capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata,
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti
contraenti, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il
comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto
indicato nell'accordo successivamente formalizzato.
Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione trova applicazione in tutte le
ipotesi di una cessione dell'immobile e, quindi, anche per le cessioni a titolo gratuito quale, ad
esempio, la donazione (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
Tale disposizione si applica anche nel caso di permuta dell'immobile poiché, in base all'art. 1555
del codice civile, le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto
compatibili (Circolare 19.06.2012 n. 25/E, risposta 1.2).
Diversamente, in caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le
quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario, ma rimangono al nudo
proprietario. Il comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR, infatti, ammette il trasferimento del beneficio
fiscale solo nella ipotesi di vendita dell'immobile (fattispecie che nella prassi, è assimilata alla
donazione). Trattandosi dunque di situazioni. Trattasi dunque di situazioni di trasferimento
dell'intera titolarità dell'immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di
diritti reali.
In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del
diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo
proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.
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Il trasferimento di una quota dell'immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento
del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell'intero immobile.
Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell'immobile e non del 100 per cento, l'utilizzo
delle rate residue rimane in capo al venditore (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.8, e
Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.13). La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte
acquirente solo se, per effetto della cessione pro-quota, quest'ultima diventi proprietaria esclusiva
dell'immobile perché, in quest'ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione
normativa (Circolare 19.06.2012 n. 25/E, risposta 1.3, e Risoluzione 24.03.2009 n. 77/E).
Trasferimento dell'immobile mortis causa
In caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si
trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale
e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a
prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare
10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.1).
In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di
detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31
dicembre di quell'anno, si trasferisce all'erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di
detrazione relativa all'anno del decesso anche nell'ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso
anno di sostenimento della spesa.
Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la
detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).
A tal riguardo, si precisa che:
? se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può
disporre;
? se l'immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
? se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a
quest'ultimo, non avendone gli altri la disponibilità;
? se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non
può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso,
neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il
coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera
durata del periodo d'imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in
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eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà
fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
In particolare, la condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo
per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente
intenda fruire delle residue rate di detrazione. Ne consegue chel'erede non può fruire delle rate di
detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente perché, ad esempio,
concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà
beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.3).
In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del
bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono
all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel
medesimo anno di accettazione dell'eredità.
La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione (de cuius) era il
conduttore dell'immobile, purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando
nella titolarità del contratto di locazione (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 1.1).
In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto
che aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (come, ad esempio, il
convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l'eredità), non spetta la
detrazione per le rate residue.
In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non
subentrano nel contratto. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'erede sia il comodante, questi può portare in
detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che
gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e
diretta del bene (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 3.2).
La detrazione non si trasferisce agli eredi dell'usufruttuario, atteso che il diritto reale di usufrutto ha
natura temporanea e, nell'ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può
comunque eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979 del codice civile).
Tuttavia, nell'ipotesi in cui erede dell'usufruttuario sia il nudo proprietario dell'immobile che
consolida l'intera proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione
naturale del diritto di usufrutto, questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di
proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È
necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.
Analogo ragionamento vale anche nell'ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto
le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che
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ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare
fosse già presente nel suo patrimonio, l'erede può continuare a fruire delle rate residue della
detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l'immobile che gli consente di
beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detenzione materiale
e diretta.
Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione
Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere
in possesso della relativa documentazione.
Pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l'apposito bonifico
dedicato dal quale risulti:
? la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero
errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la
riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di
ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5);
? il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il
bonifico);
? il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare
10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line
(Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E).
La detrazione è ammessa anche se l'onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto
acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (TUB) - a prestare servizi di pagamento, tra i quali l'esecuzione di bonifici.
Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede, inoltre, l'adesione dell'istituto di pagamento alla
Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione
telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini
dell'applicazione della ritenuta, che alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati
relativi ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017 n. 9/E).
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La necessità di riportare nel bonifico i dati sopra indicati ha comportato che gli istituti bancari e
postali istituissero bonifici "dedicati". Ciò ha assunto particolare rilievo con l'introduzione della
ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) che tali istituti devono applicare nei
confronti del destinatario del pagamento (art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010).
È stato quindi precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che
pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA
dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non consente il riconoscimento
della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto
(Risoluzione 07.06.2012 n. 55/E).
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile
ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i
corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro
imputazione nella determinazione del reddito d'impresa. Tale documentazione deve essere esibita
dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di
predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).
Resta fermo che, in sede di controllo, l'Amministrazione finanziaria verifica se il comportamento
risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all'applicazione della
ritenuta.
Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia
materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento, a
condizione che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale
recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma
agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di
partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire alle
banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta e sempreché il contribuente abbia copia della
ricevuta del bonifico. In questo caso, l'anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del
bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11/E,
risposta 4.4).
Ai fini del riconoscimento della detrazione, non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante
bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo ed ai diritti pagati per
le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare,
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con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Ciò vale anche per la tassa per
l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto
corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo
(Risoluzione 18.08.2009 n. 229/E).
Il contribuente che intenda versare gli oneri di urbanizzazione al comune con bonifico, fermo
restando il diritto alla detrazione, non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi
provvedimenti legislativi per evitare l'applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei
confronti del comune (Risoluzione 04.01.2011 n. 3/E).
Comunicazione all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente nel territorio in cui si svolgono i
lavori
Tale comunicazione, inviata con raccomandata A/R o altre modalità stabilite dalla Regione prima di
iniziare i lavori, deve contenere le seguenti informazioni:
? generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
? natura dell'intervento da realizzare;
? dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da
parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
? data di inizio dell'intervento di recupero.
L'omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di
sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora
risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il
contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente (Circolare 11.05.1998
n. 121, paragrafo 8). L'eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione,
mediante la c.d. remissione in bonis1..
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative
alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'ASL.
Trasmissione all'ENEA dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio che
comportano risparmio energetico
Occorre trasmettere per via telematica all'ENEA2, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi
a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione
1 Art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
2 Art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017.23
dall'imposta lorda, ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico.
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso il sito
web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle
informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni in commento (Risoluzione
18.04.2019 n. 46/E).
Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione
Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell'immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto di
comodato o di locazione (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 1.1).
È tenuto, inoltre, a conservare la documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646, che ha semplificato gli adempimenti a
carico dei contribuenti3. A decorrere dal 15 maggio 2011, pertanto, non vi è più l'obbligo di inviare
la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
Intestazione dei documenti di spesa
Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a
colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l'invio
della comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia
sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un
conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.
A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del
soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.
Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo
esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa
sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).
Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, si riporta di seguito uno schema
esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi.
3 Art. 7, comma 2, lett. q), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2011, n. 106.24
Fattura intestata a A
Bonifico intestato a A
Chi
può
detrarre
Aventi diritto A+B ? A al 100%
? B al 100% indicandolo in fattura
? A e B in base all'onere effettivamente
sostenuto indicandolo in fattura
Fattura intestata a A
Bonifico intestato a B
Chi
può
detrarre
Aventi diritto A+B
A + B
? A al 100% indicandolo in fattura
? B al 100% indicandolo in fattura
? A e B in base all'onere effettivamente
sostenuto indicandolo in fattura
Acquisto da impresa o
cooperativa costruttrice di
abitazione ristrutturata A + B
Fattura intestata a A + B
Chi
può
detrarre
? A e B in base alla quota di possesso
Aventi diritto A+B
Fattura intestata a B
Bonifico intestato a B
Chi
può
detrarre
? A al 100% indicandolo in fattura
? B al 100%
? A e B in base all'onere effettivamente
sostenuto indicandolo in fattura
Aventi diritto A+B
Fattura intestata a B
Bonifico intestato a A
Chi
può
detrarre
? A al 100% indicandolo in fattura
? B al 100% indicandolo in fattura
? A e B in base all'onere effettivamente
sostenuto indicandolo in fattura
25
Analoghe considerazioni valgono per tutti i soggetti aventi un titolo idoneo ai fini della detrazione
(ad esempio, comodatario, familiare convivente, convivente di fatto, ecc.), i quali possono fruire
della detrazione se hanno sostenuto le spese, anche se non risultino intestatari del bonifico e/o della
fattura, a condizione che integrino i documenti di spesa con le modalità sopra indicate.
Si rammenta, inoltre, che non è più necessari riportare in fattura il costo della manodopera, in
quanto tale obbligo è stato soppresso dall'art. 7, comma 2, lett. r), del decreto legge n. 70 del 2011.
La soppressione opera sia per le fatture emesse nel 2011 che per quelle emesse negli anni precedenti
(Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 1.3).
Limite di detraibilità
A partire dal 26 giugno 2012la percentuale di detrazione dal 36 per cento è stata elevata al 50 per
cento e il limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.0004. a partire dal 26 giugno 2012.
Tali limiti sono stati più volte prorogati e da ultimo fino al 31 dicembre 20245.
Pertanto, la detrazione spetta in misura pari al:
? 36 per cento per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 25 giugno 2012, nel limite massimo
di spesa di euro 48.000;
? 50 per cento per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, nel
limite massimo di spesa di euro 96.000.
Il contribuente che, fino al 25 giugno 2012, ha sostenuto spese per euro 48.000 e che
successivamente, per interventi sullo stesso immobile, ha sostenuto ulteriori spese, poteva avvalersi
della detrazione del 36 per cento per le spese sostenute entro il 25 giugno e del 50 per cento per le
spese sostenute dal 26 giugno, nel limite massimo di spesa annuale di euro 96.000 (Circolare
09.05.2013 n. 13/E, risposta 1.4).
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile (Circolare
24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2).
Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la
suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa
vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non
quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 3). Ciò anche
nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (per
esempio, fienile).
Nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
4 Art. 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
5 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - legge di bilancio 2022).26
lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del
limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute
negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito
della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.
Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione,
fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile,
deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'intervento per essere considerato
autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità
immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla
normativa edilizia vigente (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2), o attraverso
l'autocertificazione in caso di lavori per i quali non si richiede alcun titolo abilitativo.
In relazione alle spese relative all'acquisto da impresa costruttrice di un immobile, facente parte di
un fabbricato interamente ristrutturato (art. 16-bis, comma 3, del TUIR), la detrazione spetta nella
percentuale del 50 per cento calcolata su un ammontare pari al 25 per cento del prezzo di acquisto,
nel limite di euro 96,.000, a partire dal 26 giugno 2012 (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo
2.1).
Poiché per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa ammessa alla detrazione è riferito
alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, e non anche
alla persona fisica, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale
limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue
pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (Risoluzione 29.04.2008
n. 181/E, e Risoluzione 04.06.2007/E n. 124, risposta 3). Gli interventi edilizi effettuati sulla
pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per
l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
In caso di box acquistato in comproprietà da più soggetti, lo stesso può essere considerato
pertinenziale di più fabbricati ad uso abitativo e, di conseguenza, per individuare il limite di spesa
su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative
servite dalla pertinenza stessa (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.4); ciò anche nella ipotesi in
cui la pertinenza sia destinata al servizio di più unità immobiliari appartenenti ad uno stesso
proprietario.
Nell'ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o
della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata
27
sul 50 per cento delle spese sostenute (Risoluzione 24.01.2008 n. 18/E).
In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte
interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini
dell'agevolazione, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi in
questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito
della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata nell'anno in cui
sono erogati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.4, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo
5).
L'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un
danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente
collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese
eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che,
quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma
previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condòmino o dall'unico proprietario
dell'intero edificio, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile.
Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio,
sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di
spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione
03.08.2007 n. 206/E).
Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti
comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari
dell'unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi (Risoluzione 25.01.2008 n. 19/E).
Se, invece, l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze,
non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni" e, pertanto, non è
possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007 n.
167/E, risposta 2).
Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi
d'imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l'agevolazione può,
comunque, fruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente
(Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.2). Ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente ha
sostenuto le spese nel corso dell'anno 2020, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della
fruizione della detrazione d'imposta, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale
anno, può fruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei
28
redditi relativa al 2021, indicando il numero della rata (nel caso, 2) nella corrispondente casella.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per la
riqualificazione energetica (indicata nei righi E61/E62-quadro E, Sez. IV), attualmente disciplinata
dall'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, che in quelle previste per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due
benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi
(Risoluzione 05.07.2007 n. 152/E, e Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 8).
Le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per espressa
previsione normativa (art. 16-bis, comma 6, del TUIR), sono invece cumulabili con quelle previste
per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), anche se ridotte nella misura del 50 per
cento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.8, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5).
Pertanto, sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati:
? nel limite attuale di euro 96.000 è possibile calcolare sia la detrazione del 50 per cento
spettante per gli interventi di recupero edilizio sull'intera spesa, che quella del 19 per cento di
cui all'art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà (da indicare nel Rigo
E8/E10, cod. 25);
? oltre il limite di euro 96.000 non spetta la detrazione del 50 per cento per recupero edilizio.
Quindi, su tali spese, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del
TUIR, è calcolata sull'intero importo.
Interventi che danno diritto alla detrazione
L'agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell'anno per interventi effettuati su singole
unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello
Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Per l'individuazione delle unità immobiliari residenziali ammesse all'agevolazione, non deve essere
utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle
destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale l'abitazione, realmente utilizzata
come tale, ancorché unica all'interno di un edificio (ad esempio, l'unità immobiliare adibita ad
alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la
detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà) (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo
3.1).
29
Sono compresi nell'ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi,
realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo
di pertinenzialità con l'unità immobiliare principale (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.3).
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere
considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale
considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate
a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla
detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano
le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta non superiore al 50 per cento, è comunque
ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori
di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Circolare 24.02.1998
n. 57, paragrafo 3.2).
La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai proprietari di soli box o
cantine.
Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e
dettagliatamente definiti dall'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia ediliza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. n. 380 (di seguito
TUE). In sostanza, al fine di definire ciò che beneficia dell'agevolazione fiscale, il legislatore
rimanda alla legge quadro sull'edilizia.
Interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del TUE
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di:
? manutenzione ordinaria (lett. a);
? manutenzione straordinaria (lett. b);
? restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
? ristrutturazione edilizia (lett. d).
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione
compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.
L'agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una "nuova
costruzione" (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Unica eccezione è rappresentata dalla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati
30
o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione
straordinaria sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e
finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, al fine dell'esatta individuazione
degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre
tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore"
(Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
Manutenzione ordinaria
Art. 3, comma 1, lett. a), del TUE
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Tali interventi riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura
degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti (Circolare 24.02.1998 n. 57,
paragrafo 3.4).
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
? la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
? la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico);
? l'impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;
? lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche;
? la sostituzione integrale o parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza
modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
? il rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
? il rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
? la sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque,
nonché il rinnovo delle impermeabilizzazioni;
? le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;
? la riparazione delle recinzioni;
? la sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
? la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della
tipologia di infisso.
31
Manutenzione straordinaria
Art. 3, comma 1, lett. b), del TUE
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17
luglio 2020, per interventi di manutenzione straordinaria devono intendersi le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva
degli edifici e «non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle
unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso. Nell'ambito degli interventi
di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per
l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento
risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42».
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura
edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio
e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica
preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso (Circolare
24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
? sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o
tipologia di infisso;
? realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento
32
di volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche,
impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;
? realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle
superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete
pubblica, realizzati con opere interne o esterne (Risoluzione 11.11.2002 n. 350/E);
? sostituzione di caldaia, in quanto l'intervento è inteso come diretto a sostituire una componente
essenziale dell'impianto di riscaldamento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.5);
? realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle
unità immobiliari e dell'edificio;
? consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
? rifacimento vespai e scannafossi;
? sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
? rifacimento di scale e rampe;
? realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
? sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
? sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
? realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali.
Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se
indispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" e ciò deve
risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi (Circolare 01.06.2012 n.
19/E, risposta 1.9).
È, inoltre, possibile fruire della detrazione per le spese relative all'installazione degli addolcitori di
acqua domestici solo se l'intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di
manutenzione straordinaria (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.3).
Restauro e risanamento conservativo
Art. 3, comma 1, lett. c), del TUE
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni
d'uso con essi compatibili. Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione di elementi estranei all'organismo
33
edilizio.
La norma descrive due gruppi di interventi:
? quelli di restauro, che consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore
architettonico e storico - artistico ad una configurazione conforme ai valori che si intendono
tutelare;
? quelli di risanamento conservativo, che si riferiscono all'insieme delle opere finalizzate ad
adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente sotto gli aspetti tipologici,
formali, strutturali, funzionali (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
Ristrutturazione edilizia
Art. 3, comma 1, lett. d), del TUE
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi ed impianti
che possono portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Gli
effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l'intervento
stesso è considerato di "trasformazione urbanistica" e, come tale, soggetto al relativo titolo
abilitativo (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che
risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il
contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori
risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già
strumentale agricolo, in abitativo (Risoluzione 08.02.2005 n. 14/E).
La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su edifici classificati nella categoria
catastale F/2 ("unità collabenti") o F/4 ("unità in corso di definizione"), purché dal titolo abilitativo
che autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del
patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di "nuova costruzione" e che, al termine degli
stessi, l'immobile sia accatastato come residenziale. Ciò in quanto le unità collabenti, pur
trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di
reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Analogamente, le unità in corso di
definizione identificano porzioni di fabbricato esistenti ed individuati catastalmente, per le quali
deve essere soltanto definita la destinazione (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di
frazionamento dell'immobile, cui seguirà atto di vendita).
34
L'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, così come riformulato dall'art. 30, comma 1, lett. a), del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
ridefinisce la fattispecie degli interventi di "ristrutturazione edilizia" eliminando, in ordine agli
interventi effettuati fino al 16 luglio 2020, il riferimento al rispetto della "sagoma" per gli interventi
di demolizione e successiva ricostruzione ed imponendo il solo rispetto della volumetria
preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato e
considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili
non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l'intervento di "ristrutturazione edilizia"
consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto
al sedime originario (risposta all'interrogazione parlamentare del 14 gennaio 2014, n. 5-01866).
Con riferimento agli interventi di "ristrutturazione edilizia" effettuati fino al 16 luglio 2020 è,
dunque, possibile aumentare la superficie utile ma non il volume preesistente.
Nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, effettuata fino al 16 luglio 2020, la
detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio
preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE); conseguentemente, in caso di demolizione
e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto
l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione".
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (adunanza collegiale straordinaria del 16 luglio 2015),
nel chiarire alcune questioni interpretative relative al citato art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, ha
precisato, invece, che «la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità,
cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia
consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti
complessivi della cubatura preesistente».
Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, «interventi di demolizione e ricostruzione
che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte
(...) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia».
Pertanto, nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione
con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, le relative spese potranno beneficiare
della detrazione.
Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10,
comma 1, lett. b), n. 2), del citato decreto legge n. 76 del 2020 all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE,
rientrano nella "ristrutturazione edilizia" gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
35
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
"ristrutturazione edilizia" soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria.
Per fruire delle detrazioni per interventi iniziati prima di tale data, va richiesto, se necessario e
possibile, all'ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato, allineando
l'intervento alla "ristrutturazione edilizia", visto che il provvedimento normativo emanato non
prevede nessuna specifica retroattività (Parere della Commissione consultiva per il monitoraggio
dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate del
02.02.2021 prot. n. 1156).
Qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento
dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto
l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". Tali criteri sono applicabili anche
agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione 04.01.2011 n.
4/E). Tale precisazione è ancora valida anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10,
comma 1, lett. b), n. 2), del richiamato decreto legge n. 76 del 2020 al citato art. 3, comma 1, lett.
d), del TUE, in quanto tali modifiche riguardano il diverso caso in cui siano realizzati interventi
edilizi di "demolizione e successiva ricostruzione" di edifici esistenti.
Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di
intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita
attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata
dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria
responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box
36
pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo
stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.
Lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 16-bis, comma 1, lett.
c), del TUIR)
Sono inclusi tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile
danneggiato a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale
appartengono, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell'evento.
Posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune (art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR
La detrazione è riconosciuta per:
- interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune),
purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa;
- l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall'impresa costruttrice, per le sole
spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita
attestazione rilasciata dal venditore (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4, e Circolare
24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
Per "realizzazione" di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli
interventi di "nuova costruzione".
La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall'impresa proprietaria di un edificio
che ha effettuato l'intervento di ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo con cambio di
destinazione d'uso.
Costruzione del box pertinenziale
Per usufruire dell'agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di
proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad un'unità immobiliare ad uso abitativo
(Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.5.4).
In caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle spese
di realizzazione del box pertinenziale, che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante
bonifico, anche se l'unità abitativa non sia stata ancora ultimata (Circolare 10.06.2004 n. 24/E,
risposta 1.2).
Il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
? concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione;
37
? bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati
? e, fin quando prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che poteva
essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Acquisto di box pertinenziale
La detrazione può essere concessa anche, in caso di acquisto di un box, se ricorrono tutte le seguenti
condizioni:
? vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di
realizzazione;
? vi sia un vincolo di pertinenzialità con un'unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se
il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità
con un'abitazione;
? siano documentati dall'impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie
sull'area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere
tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale
(Risoluzione 20.12.1999 n. 166, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
Acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di
realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato
(Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.7).
In caso di assegnazione di alloggi e di box auto pertinenziali da parte di cooperative edilizie di
abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di
accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Non rileva
la circostanza che il rogito sia stipulato in un periodo d'imposta successivo, né il fatto che il verbale
della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora
registrato (Risoluzione 07.07.2008 n. 282/E). Per quanto concerne la sussistenza del vincolo
pertinenziale, si prescinde dal fatto che gli immobili non siano ancora stati realizzati, purché la
destinazione funzionale del box, al servizio dell'abitazione da realizzare, risulti dal contratto
preliminare di assegnazione (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.5.4).
Nell'ipotesi di acquisto effettuato unitamente all'abitazione, la detrazione può essere riconosciuta
anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare
d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti
costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella
quale il contribuente si avvale della detrazione (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).
Per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente
38
documentazione (Risoluzione 20.12.1999 n. 166):
? atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
? dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
? bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
? laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere
trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in cui era stato effettuato il pagamento.
Il bonifico deve essere eseguito dal beneficiario della detrazione (in linea generale, il proprietario o
il titolare del diritto reale dell'unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale
con il box). Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall'atto di acquisto,
la detrazione spetta al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa a condizione
che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta (Circolare
21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.6). Analogo criterio si applica anche al convivente di fatto.
In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con
bonifico, nel corso dell'anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a
condizione che:
? il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della
dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione (Circolare 18.11.2016 n. 43/E);
? a tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e
box.
Le modalità di fruizione del beneficio prevedono la effettuazione del pagamento mediante
l'apposito bonifico dedicato e sono stati forniti chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per
errore, una anomalia nella compilazione del bonifico (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).
Solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo è possibile
fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, nel
presupposto che tale pagamento avvenga in presenza del notaio e a condizione che il contribuente
ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono
stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione
del reddito del percipiente.
In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del
bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della
detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente
nell'atto di vendita.
39
In assenza di tale indicazione nell'atto, l'acquirente del box può fruire delle quote residue della
detrazione a condizione che nell'atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box ad
un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale.
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento
che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di
handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104(art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR)
Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità
immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture
(pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di
impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il
rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di
servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
La detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche,
è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori.
Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14
giugno 1989, n. 236 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole
vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di
manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell'edificio) o straordinaria (Circolare
06.02.2001, n. 13/E, risposta 1).
Ad esempio, non è agevolabile come intervento diretto all'eliminazione delle barriere
architettoniche l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello
apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato d.m. n. 236
del 1989 (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.6).
I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell'ambito di interventi per la
eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati
dall'assemblea ma sono stati autorizzati dal comune (Risoluzione 25.06.2008 n. 264/E).
In caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell'ascensore e di spesa sostenuta per intero da
un solo condòmino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo
consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa
40
corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre
modalità stabilite dall'assemblea dei condòmini, in quanto l'ascensore diviene "oggetto di proprietà
comune" e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.
Per l'installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condòmino disabile
che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile dal solo
condòmino disabile (Risoluzione 01.08.2008 n. 336/E).
Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione rientra tra questa tipologia di spesa
agevolabile (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 3.2).
Su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 per cento prevista per le
spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile (rigo E3)6. Tale ultima
detrazione spetta sulla quota di spesa eccedente il limite di euro 96.000 previsto per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio.
Gli interventi atti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di
handicap in situazione di gravità perseguono tale finalità attraverso l'utilizzo della comunicazione,
della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata. La detrazione compete unicamente
per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese
sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione
e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli
schermi a tocco, i computer e le tastiere espanse che sono inquadrabili nella categoria dei sussidi
tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione dall'IRPEF del 19
per cento ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR (Circolare 06.02.2001 n. 13/E, risposta
2).
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR)
Per "atti illeciti" si intendono quelli perseguibili penalmente come, ad esempio, il furto,
l'aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento
di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti (Circolare 06.02.2001 n. 13/E, risposta
4).
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
? il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
? l'apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
6 Art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir.41
? il montaggio di porte blindate o rinforzate;
? l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
? l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
? l'apposizione di saracinesche;
? il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi;
? il montaggio di vetri antisfondamento;
? il montaggio di casseforti a muro;
? l'installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
? l'installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Poiché la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli
immobili, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (Circolare 06.02.2001 n.
13/E, risposta 5).
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla cablatura degli edifici (art.
16-bis, comma 1, lett .g), del TUIR)
Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad
integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole
unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali, la tipologia di intervento ammissibile è limitata al
caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali.
Possono, inoltre, essere ammesse alla detrazione le spese sostenute per gli interventi di cablatura
degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati informativi e di assistenza quali,
ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione e
la teleassistenza sanitaria e di emergenza (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
Anche la realizzazione di un'antenna comune, in sostituzione delle antenne private, rientra nella
finalità di "cablaggio" degli edifici (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4).
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al contenimento
dell'inquinamento acustico (art. 16-bis, comma 1, lett. g), del TUIR)
Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico possono essere realizzate anche in
assenza di opere edilizie propriamente dette come, ad esempio, la sostituzione di vetri degli infissi.
In tal caso, occorre acquisire idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti
l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla normativa
42
(Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
I costi delle opere finalizzate al contenimento acustico, anche se corrispondenti ad interventi di
manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione per la singola unità immobiliare a
condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l'ottenimento dei parametri fissati dalla
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4).
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia (art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR)
Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette. Per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, è
necessario acquisire un'idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del
produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa
vigente in materia (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).
L'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia comporta
automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e pertanto non è necessario
acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici.
Si riporta nella tabella seguente un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica e
utilizzo di fonti di energia rinnovabile che vanno realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti
previsti dalle leggi vigenti.
Componenti e tecnologie
Tipo di intervento
Strutture edilizie
- riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli
ambienti riscaldati dall' esterno, dai vani freddi e dal terreno
- riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e
inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai
vani freddi
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti
riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno
Infissi - riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che
delimitano gli ambienti riscaldati dall' esterno e dai vani freddi43
Impianti tecnologici
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua
calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il
riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria)
o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed
eventuale adeguamento dell'impianto
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed
eventuale adeguamento dell'impianto
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento
dell'impianto
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale
adeguamento dell'impianto
- microcogeneratori (Pe<50KWe)
- scaldacqua a pompa di calore
- generatori di calore a biomassa
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti
centralizzati per una pluralità di utenze
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai
sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine
lavori a partire dal 01/01/2019)
- teleriscaldamento
- installazione di sistemi di termoregolazione e Building automation
Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi,
sull'impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario
che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi
domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia
posto direttamente al servizio dell'abitazione.
Per tali interventi, la detrazione:
? è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato a condizione che
l'impianto installato sia posto direttamente al servizio dell'abitazione;
? non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4, del d.m. 19 febbraio 2007 e
Circolare 19.07.2007 n. 46/E, paragrafo 5);
? è comunque esclusa qualora la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri esercizio di
attività commerciale come, ad esempio, nell'ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kW
e di impianto con potenza non superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell'abitazione
(Risoluzione 02.04.2013 n. 22/E).
L'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui
tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi,
in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto
fotovoltaico stesso. L'installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione
44
nel caso in cui l'impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di
tariffe incentivanti.
Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termo regolazione e
contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del
risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di
climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non
presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica di cui all'art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 3.1).
Per le spese sostenute nel 2019, i soggetti beneficiari della detrazione potevano optare in luogo della
fruizione della stessa per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e
servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Le modalità attuative sono state dettate con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660057.
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
specialmente sulle parti strutturali (art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR)
Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
La detrazione spetta anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione (o ricostruzione a
seguito di crollo) effettuati fino al 16 luglio 2020 con la medesima volumetria (fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, di cui all'art. 3, lett. d), del
TUE) o, nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, con medesima
sagoma dell'edificio preesistente se dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulta
che gli stessi rientrano tra quelli di "ristrutturazione edilizia" (Risoluzione 27.04.2018, n. 34/E).
Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10,
comma 1, lett. b), n. 2), del citato decreto legge n. 76 del 2020 all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE,
rientrano nella "ristrutturazione edilizia" gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
45
interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
"ristrutturazione edilizia" soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria. Per fruire delle detrazioni per interventi iniziati prima di tale data, va richiesto, se
necessario e possibile, all'ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato,
allineando l'intervento alla "ristrutturazione edilizia", visto che il provvedimento normativo
emanato non prevede nessuna specifica retroattività (Parere della Commissione consultiva per il
monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso
allegate del 02.02.2021 prot. n. 1156).
In merito al significato da attribuire alle parole «interventi (...) relativi all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali», la citata Commissione (cfr. parere n. 3/2021 del 7 aprile 2021,
prot. n. 3600) ha precisato che, a determinate condizioni, rientrano in tale ambito applicativo gli
"interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018,
concernente l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC). In particolare, al
p.to 8.4.1 del citato decreto ministeriale viene specificato che sono interventi di "riparazione o
locali" quelli che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le
condizioni di sicurezza preesistenti. Sulla base delle indicazioni contenute nella citata circolare, la
Commissione chiarisce dunque che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi
ammissibili ai benefici fiscali gli:
- "interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati
all'aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate
alle strutture verticali, al miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, alla riparazione-
integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura
e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori
(esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio,
46
l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il
rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima
dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e
colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di
tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non
strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla
struttura principale".
Con riferimento agli interventi realizzati nei "centri storici", la Commissione, con il parere n.
4/2021 del 13 luglio 2021 (prot. n. 7035), ha precisato che, in base alle definizioni contenute nelle
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018 punto 8.7.1 e punto C8.7.1.3.2 della circolare del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 gennaio 2019, n. 7, la locuzione «progetti unitari»
deve essere correlata alla nozione di singola unità strutturale; pertanto, ai fini delle agevolazioni
fiscali, gli interventi in questione non devono necessariamente riguardare un intero aggregato
edilizio, che tipicamente caratterizza i centri storici (Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafi
3.3.1 e 3.3.2)
Sono agevolabili, inoltre, le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica dell'edificio o del complesso di edifici e le spese per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla
bonifica dall'amianto (art. 16-bis, comma 1, lett. l), del TUIR)
Gli interventi di bonifica costituiscono una categoria a parte che risulta agevolabile
indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano. Ne consegue che la
detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio
edilizio e riguarda anche, ad esempio, il trasporto da parte di aziende specializzate dell'amianto in
discarica.
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione degli infortuni
domestici
A titolo esemplificativo, tra le opere agevolabili rientrano (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta
3.3):
? l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
? il montaggio di vetri anti-infortunio;
? l'installazione del corrimano.
L'agevolazione spetta anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili
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quali, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Per
fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo (Circolare 06.02.2001
n. 13/E, risposta 7).
Non dà, invece, diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di
apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non
integra un intervento sugli immobili. La detrazione non spetta, ad esempio, per l'acquisto di una
cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas (Circolare
06.02.2001 n. 13/E, risposta 6).
Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla messa a norma degli
edifici
La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal
decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37. Si tratta di interventi che riguardano la pluralità
degli impianti tecnologici dell'abitazione. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e
debitamente dotati di dichiarazione di conformità rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità
minima ed indipendentemente dalla categoria di intervento edilizio (Circolare 24.02.1998 n. 57,
paragrafo 3.4).
Altre spese
La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per:
? la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di
lavori;
? l'acquisto dei materiali;
? l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
? l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
? gli oneri di urbanizzazione;
? gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli
adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto
interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).
L'elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli
espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 n. 229/E) tra
cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la
tassa per l'occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio
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insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di
esecuzione dei lavori (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
Inoltre, non è agevolabile il compenso straordinario dell'amministratore di condominio, non
trattandosi di un costo caratterizzato da un'immediata correlazione con gli interventi che danno
diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi
posti a carico dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio (Circolare
22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.4.1).
Titoli abilitativi
Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni
per interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuati con Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646, sono comprese le abilitazioni
amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Solo nel caso in cui la
normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi
di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di "ristrutturazione
edilizia" posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun
titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta
1.5).
Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è stato attuato, tra l'altro, un riordino
complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel contempo un
ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
In estrema sintesi, il citato decreto legislativo - che modifica anche alcune disposizioni del TUE -
nel delineare i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi distingue, tra
l'altro, tra interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo e interventi in
attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori
(CILA).
Il decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella "A" che, nella Sezione II - Edilizia, riporta, in
corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. In
attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 222 del 2016, infine, il Ministero delle
infrastrutture e trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018, al quale è allegato il
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Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.
Attualmente, dunque, la disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita:
? attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun
titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere
di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette a titoli abilitativi anche alcuni
degli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR, lett. f) (Interventi relativi all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g)
(Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al
contenimento dell'inquinamento acustico), lett. h) (Interventi relativi alla realizzazione di opere
finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'istallazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia), lett. l) (interventi rivolti alla
prevenzione degli infortuni domestici), e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli
impianti tecnologici;
? attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA): si tratta degli interventi
edilizi eseguibili ma previa comunicazione al comune dell'inizio dei lavori e asseverazione del
tecnico (manutenzione straordinaria);
? attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli
di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata
(CILA), di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta a super
SCIA;
? attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente
indicati all'art. 10 del TUE (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della
destinazione d'uso);
? attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire: si tratta degli interventi
edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla SCIA in via
alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.
In merito alle opere edilizie difformi, si possono distinguere, in relazione all'eventuale decadenza
dal beneficio, due situazioni:
? la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali
sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere
soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di attività ma,
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tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere
considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il
procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
? la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici
ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di
opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7).
Le modifiche recate dal citato d.lgs. n. 222 del 2016 non hanno, tuttavia, riguardato le definizioni
degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 del medesimo TUE, cui fa rinvio il citato art. 16-bis del
TUIR e, dunque, tali modifiche, salvo diverso avviso del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili (MIMS, già MIT), non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla
citata disposizione.
Acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati
La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di acquisto
di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
La detrazione spetta a condizione che:
? l'unità immobiliare sia ceduta dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o
dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;
? siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione
edilizia (non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione
ordinaria o straordinaria);
? gli interventi realizzati riguardino l'intero fabbricato.
La vendita o l'assegnazione dell'immobile deve essere effettuata, a partire dal 1° gennaio 2015,
entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori (art. 1, comma 48, della legge n. 190 del 2014).
Il termine di diciotto mesi vale anche nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2015, non era già
scaduto il termine di sei mesi precedentemente previsto. In passato, infatti, la cessione doveva
avvenire entro sei mesi dalla data del termine dei lavori, se questi erano stati ultimati dopo il 31
dicembre 2011.
In particolare, gli acquisti dovevano avvenire:
? dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012, se i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
? entro sei mesi dalla data del termine dei lavori, se questi erano stati ultimati dopo il 31 dicembre
2011. Nel caso in cui i lavori di ripristino avessero avuto inizio prima del 1° gennaio 2008, la
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detrazione spettava solo per le abitazioni acquistate entro il 30 giugno 2007 e facenti parte di
fabbricati interamente ristrutturati entro il 31 dicembre 2006 (art. 1, comma 121, della legge n.
266 del 2005).
La detrazione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di
assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli
acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile a nulla rilevando chi ha sostenuto la
spesa (Circolare 13.05 .2011 n. 20/E, risposta 2.1/b).
Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l'IVA, trattandosi di un onere addebitato
all'acquirente unitamente al corrispettivo (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.6).
La detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del:
? 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021;
? 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1°
gennaio 2008 (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 2.1).
Il limite massimo di spesa agevolabile, da ripartire tra gli acquirenti è pari a euro 96.000 per le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 e ad euro 48.000 per quelle sostenute in precedenza.
L'agevolazione spetta per l'acquisto dell'immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto
relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo
entro il limite di spesa stabilito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.3).
Nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale,
il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (Circolare 10.06.2004 n. 24/E,
risposta 1.3).
L'agevolazione non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari,
costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in
relazione al proprio atto di acquisto o assegnazione (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 3).
Inoltre, è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei
lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il
presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può
essere fruita solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione
relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale
anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.
È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a
condizione che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Se gli acconti sono
pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far
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valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati
pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta
1.7).
Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di
un diritto reale di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda
proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in
proporzione al valore dei due diritti reali (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.5, e Risoluzione
09.01.2007 n. 1/E, risposta 1).
Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell'ipotesi in cui la detrazione non sia stata
fruita dal precedente acquirente. Il successivo acquirente, pertanto, può usufruire della detrazione in
relazione alle rate maturate a partire dal periodo d'imposta in cui ha acquistato l'immobile
(Circolare 12.05. 2000 n. 95, risposta 2.1.2, e Risoluzione 01.12.2008 n. 457/E).
Cumulabilità della detrazione con altre agevolazioni
Per gli acquisti effettuati nel 2016 e nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per
cento dell'IVA pagata all'impresa costruttrice, prevista dall'art. 1, comma 56, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto dell'immobile ristrutturato
e per la realizzazione del box o posto auto pertinenziale va sottratto l'importo del 50 per cento
dell'IVA detratta (Circolare 18.05.2016 n. 20/E, paragrafo 10.2).
La detrazione in esame non è, invece, cumulabile con la deduzione del 20 per cento del prezzo di
acquisto degli immobili destinati alla locazione, di cui all'art. 21 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per espressa
previsione dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale dell'8 settembre 2015. Sul costo di
acquisto dell'immobile è possibile pertanto fruire, alternativamente, della deduzione del 20 per
cento o della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR.
Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione
Per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati non è richiesto
che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere, invece, in possesso della seguente
documentazione:
? atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei
termini sopra indicati;
? nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non riportino la data di
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ultimazione dei lavori e/o che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente
ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata
dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di
sconto
Per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis,
comma 1, lett. a) e b), del TUIR e di installazione di impianti fotovoltaici indicati nella successiva
lett. h), compresi quelli che danno diritto al Superbonus, i beneficiari della detrazione possono, ai
sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare - in luogo dell'utilizzo diretto della
detrazione - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i
contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari. (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n.
16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E e Circolare 23.06.2022 n. 23/E).
Le modalità attuative delle predette opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, sono state definite con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto
2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, e 30
marzo 2021, prot. n. 83933, 20 luglio 2021, prot. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1°
dicembre 2021, prot. n. 340450, 3 febbraio 2022 prot. n. 35873 e 10 giugno 2022 prot. n. 202205.
Per effetto dell'opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella
dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2022 non devono essere indicate le spese
sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.
Sisma bonus
Aspetti generali
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, effettuati su edifici ubicati
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione
principale e ad attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 65 per cento da ripartire in
54
10 quote annuali di pari importo. Tale detrazione spetta a condizione che le procedure di
autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013.
Per completezza si ricorda che la detrazione spetta non solo alle persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, ma anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono
reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa
comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad
altre abitazioni, comporta che l'aliquota del 65 per cento può essere fruita solo per le spese
sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività
produttive e ad abitazione principale. Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le
unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi,
commerciali o non commerciali.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 la detrazione era pari al 50 per cento se gli
interventi riguardavano altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo.
Dal 1° gennaio 2017, le regole per la fruizione della detrazione delle spese sostenute a partire dalla
medesima data per gli interventi antisismici sono state modificate. In particolare, la detrazione per
la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati
strutturalmente spetta per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo il 1° gennaio 2017 relativi a:
? edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 marzo 2003 n. 3274;
? costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale e ad attività produttive.
Dal 1° gennaio 2021 la norma è stata nuovamente modificata. Il comma 1-bis del citato art. 16 del
decreto legge n. 63 del 2013 attualmente prevede che il Sisma bonus si applica agli interventi le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate a partire dal 1° gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato
rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017
indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,
paragrafo 3.3).
Si ricorda che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio
sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o
professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a
destinazione residenziale, si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il
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contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. In sostanza, per i soggetti destinatari del
Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l'aliquota
di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione
indicate nel citato art. 16 del d.l n. 63 del 2013. Resta fermo, invece, che la disciplina "ordinaria"
del Sisma bonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus (Circolare 23.06. 2022 n.
23/E, paragrafo 3.3).
In particolare, nei casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, nel
limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote
annuali di pari importo.
Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione
spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70 o dell'80 per cento delle spese sostenute.
Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per
l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati sono state
stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) del 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dai
successivi decreti ministeriali del 7 marzo 2017, n. 65, del 9 gennaio 2020, n. 24, e del 6 agosto
2020, n. 329 con i relativi allegati, di seguito "Linee guida del MIMS").
In particolare, il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello
contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella
conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato
d.m. n. 58 del 2017, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata
alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento
della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli
abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente
al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al
Sisma bonus.
Ne deriva, dunque, che, in assenza dell'asseverazione, il contribuente, nel rispetto di tutte le altre
condizioni previste, può fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR,
nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa
di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (art. 16, comma 1, del decreto legge
n. 63 del 2013).
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e
del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.
56
Qualora le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 (esclusa dalle
agevolazioni fiscali) alla zona sismica 3, possono accedere alle detrazioni, compreso il Superbonus,
anche i soggetti che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del titolo abilitativo ovvero
non la hanno presentata prima dell'inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in
zona sismica 4. Ciò a condizione, tuttavia, che l'adempimento sia effettuato prima della fruizione
del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta. In caso di opzione per il c.d.
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione ai sensi
dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, l'adempimento va effettuato prima dell'esercizio di
tale opzione. Anche in tale ipotesi, resta fermo che le detrazioni, compreso il Superbonus, spettano
limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in una delle
predette zone sismiche (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 6.2.2).
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica
degli immobili.
Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio; pertanto, chi intende
avvalersi della detrazione del 70 (o dell'80) per cento dovrà necessariamente ripartire la detrazione
in 5 rate. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1,
lett. i), del TUIR, fruendo della detrazione del 50 per cento della spesa da ripartire in 10 rate di pari
importo.
L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione
inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del
TUE e anche per le spese relative all'incremento di volume nell'ambito dei predetti interventi
(Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 2).
Per l'individuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili nella categoria
della "ristrutturazione edilizia" a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 76 del
2020, si vedano i chiarimenti forniti precedentemente al paragrafo "Interventi che danno diritto alla
detrazione - Ristrutturazione edilizia".
In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa (ad esempio, interventi
antisismici e di manutenzione straordinaria), il limite di spesa agevolabile è unico (euro 96.000) in
quanto riferito all'immobile. Gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire della detrazione
in cinque anni e, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell'80 per cento, non possono
fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi
agevolabili (Risoluzione 29.11.2017 n. 147/E).
57
Interventi sulle parti comuni degli edifici
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, anche per gli interventi antisismici realizzati sulle parti
comuni di edifici trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi
a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti), non sussistendo la possibilità per i soggetti
destinatari della predetta detrazione che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale
agevolazione di scegliere quale beneficio applicare.
In tutti i casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nelle seguenti misure:
- 75 per cento, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85 per cento, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle
eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in
condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la
detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (euro 96.000 x 8 unità) da
attribuire ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti
dall'assemblea. In altre parole, l'importo così calcolato costituisce l'ammontare massimo di spesa
agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun beneficiario, in sostanza, può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata
in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti
del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio che può essere anche di ammontare
superiore a euro 96.000.
Cumulabilità della detrazione con i contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di
edifici danneggiati da eventi sismici
In ordine ai rapporti tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati
danneggiati in seguito ad eventi sismici e agevolazioni fiscali, si precisa che queste ultime si
applicano:
- a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il
contributo concesso;
- nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici
già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute
per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici anche a seguito di interventi di
demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di "ristrutturazione edilizia"
58
di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE.
Ciò comporta che è possibile fruire del Sisma bonus (o del Superbonus) anche nel caso di interventi
su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi
sismici.
Inoltre, va ribadito che tali agevolazioni si applicano, nei limiti previsti per ciascun intervento
agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di "completamento" dell'intervento
"complessivamente" considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece,
agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l'eventuale circostanza che il contributo sia erogato con
riferimento alle spese sostenute per l'intervento "principale", mentre restano a carico del
contribuente solo le spese per le opere di completamento. Pertanto, a titolo esemplificativo, se sono
erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell'edificio, mentre restano a carico
le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le
spese si riferiscono a opere di finitura (ad esempio, tinteggiatura) che, se non correlate
all'intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale. Ai fini delle
successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione delle detrazioni è, tuttavia, necessario che il
contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti che le spese sostenute siano
effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso ammesso all'agevolazione fiscale. Si fa
presente, infine, che ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre
considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi
ricevuti occorre considerare per ciascun intervento, solo le spese eccedenti i predetti contributi
(Risoluzione 23.04.2021 n. 28/E).
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di
sconto
Per le spese sostenute per gli interventi antisismici di cui al citato art. 16 del decreto legge n. 63 del
2013 - in deroga all'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo
e terzo periodo, del citato decreto legge n. 63 del 2013 - i beneficiari della detrazione possono, ai
sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare - in luogo dell'utilizzo diretto della
detrazione - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i
contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n.
59
16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E e Circolare 23.06.2022 n. 23/E).
Per effetto dell'opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella
dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2022 non devono essere indicate le spese
sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.
Acquisto di case antisismiche
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del
70 o dell'80 per cento, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei
Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e
ricostruzione di interi edifici, l'acquirente di un'immobile dell'edificio ricostruito può usufruire di
una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all'85 per cento del prezzo di acquisto della unità
immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di
euro 96.000.
Anche alle spese sostenute per l'acquisto di case antisismiche si applica, in vigenza del Superbonus,
l'aliquota di detrazione più elevata del 110 per cento.
In sostanza, anche per gli acquirenti di case antisismiche l'aliquota di detrazione è elevata al 110 per
cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nel citato art. 16 del d.l n. 63
del 2013. Resta fermo, invece, che la disciplina "ordinaria" del Sisma bonus si applica in tutti gli
altri casi esclusi dal Superbonus (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.3).
Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006, n. 3519.
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'agevolazione è stata estesa anche agli edifici
siti nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
La norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il Sisma bonus
(commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo art. 16), mutuandone le regole applicative, ma si
differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle
nuove unità immobiliari.
La fruizione della detrazione di cui al citato art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del
2013 - a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell'art. 3, comma
1, lett. d), del TUE , ma nel presupposto che l'intervento sia effettuato all'interno dei limiti e nel
rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti - è consentita anche nell'ipotesi in
cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a
quello preesistente, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga
60
un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell'immobile.
La detrazione spetta anche nell'ipotesi di permuta ed è calcolata sul prezzo dell'unità immobiliare
che verrà ad esistenza risultante dal contratto di permuta stesso.
Al riguardo, si rammenta che affinché l'acquirente dell'unità immobiliare possa beneficiare della
detrazione prevista dall'art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario che
l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza
dell'agevolazione.
Anche ai fini della detrazione per l'acquisto di "case antisismiche" è necessario che siano posti in
essere gli adempimenti previsti in generale, per l'applicazione del Sisma bonus.
In particolare, ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, del d.m. n. 58 del 2017 - come modificato da
ultimo dal d.m. n. 329 del 2020 - l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico (classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito
dell'esecuzione dell'intervento progettato) è asseverata (secondo il modello contenuto nell'allegato
B del decreto stesso) dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori
delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi
Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al
decreto medesimo. Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, è allegato alla
segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo
sportello unico competente di cui all'art. 5 del TUE, per i successivi adempimenti, tempestivamente
e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Ai sensi del comma 5 del citato art. 3, del d.m. n. 58 del 2017, l'asseverazione e le attestazioni -
all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo - della conformità degli interventi
eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, sono depositate presso il suddetto
sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali.
In virtù di tale ultima disposizione, nella Circolare 25.06.2021 n. 7/E, è stato precisato che
un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso
alla detrazione. Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi
per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare; pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta
asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire della detrazione pari,
rispettivamente, al 75 o all'85 per cento del prezzo di acquisto.
61
In conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 trasmesso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili), con nota del 24 giugno 2020, le imprese che effettuano gli interventi su
immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017 ma
prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione
anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in
parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni
pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di
consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione deve essere
effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico (Risoluzione 03.07.2020 n. 38/E).
Richiamando il medesimo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020, la
facoltà di integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, può essere effettuata entro la data
di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, anche in
relazione agli immobili siti nei Comuni che alla data di presentazione della richiesta del titolo
abilitativo originario, erano ricompresi in zona sismica 4 - e, quindi, non rientravano nell'ambito
applicativo del citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 - e solo successivamente, a seguito
dell'emanazione di disposizioni regionali, sono stati riclassificati nelle predette zone 2 e 3.
Resta fermo che, in tali casi, le detrazioni, compreso il Superbonus spettano limitatamente alle
spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in una delle predette zone sismiche
(Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 6.2.2).
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di
sconto
Per le spese sostenute per l'acquisto di case antisismiche, di cui al citato art. 16 del decreto legge n.
63 del 2013 - in deroga all'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies,
secondo e terzo periodo, del citato decreto legge n. 63 del 2013 - i beneficiari della detrazione
possono, ai sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare - in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i
contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n.
62
16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E e Circolare 23.06.2022 n. 23/E ).
Per effetto dell'opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella
dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2022 non devono essere indicate le spese
sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Interventi di recupero
del patrimonio edilizio
- Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio
dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
spese sostenute
- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di
realizzazione degli interventi effettuati
- Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere
eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione,
ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le
concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
- Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
- Dichiarazione dell'Amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti
gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal
condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale
dichiarazione, è necessario visionare tutta la documentazione inerente la detrazione
- In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti
la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti
parte del condominio
- Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del
mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente
- Per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011, copia della comunicazione
inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e della ricevuta postale
della raccomandata per verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno
della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa
- Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria
locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza dei cantieri
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445
del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla
fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)
Acquisto box
pertinenziale
- Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità e
il numero dei contitolari
- Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione
- Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. In caso di acquisto del box
pertinenziale senza bonifico bancario o postale, attestazione resa dall'impresa
venditrice, mediante atto notorio, di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo
ricevuto ai fini della corretta tassazione del reddito
- Per gli acquisti effettuati entro il 2010, ricevuta raccomandata al Centro operativo di
Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei
redditi; l'invio della raccomandata è sostituito dall'indicazione dei dati catastali nella
dichiarazione dei redditi
- Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante
l'importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari63
Costruzione box
pertinenziale
- Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione che
potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo
- Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati
- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di
realizzazione degli interventi eseguiti
- Ricevuta raccomandata al Centro operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i lavori eseguiti dal 2010, l'invio
della raccomandata è sostituito dall'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei
redditi
- Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante
l'importo delle spese di costruzione sostenute da ciascuno dei contitolari
- Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria
locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza dei cantieri
Acquisto immobile
ristrutturato da impresa
- Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la
data di inizio e fine lavori, nonché il numero dei contitolari
- Nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le
indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di
immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata
dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni
sopracitate
- Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante
l'importo delle spese di acquisto sostenute da ciascuno dei contitolari
Acquisto - donazione
dell'immobile sul quale
sono stati effettuati
lavori di ristrutturazione
- Atto di acquisto o donazione
- Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio
dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
spese sostenute
- Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario
- Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara
e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente
al 1° gennaio 2011
- Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito
con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute
d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,
autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
- Dichiarazione dell'amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni)
che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi
l'entità della somma corrisposta dal condomino. In assenza di amministratore, sarà
necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta
Immobile acquisito
in eredità
- Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e diretta del bene
- Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede
- Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio
dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
spese sostenute
- Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara
e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente
al 1° gennaio 2011
- Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario
- Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito
con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute
d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,
autorizzazioni e denunce di inizio lavori64
- Dichiarazione dell'amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni)
che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi
l'entità della somma corrisposta dal condomino. In assenza di amministratore, sarà
necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta
Acquisto case
antisismiche
- Atto d'acquisto dell'immobile
- Documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato, la zona sismica
nella quale è ubicato l'immobile, la data di conclusione dei lavori e l'efficacia degli
interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445
del 2000 che attesti che contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla
fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)
Sisma bonus
- Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio
dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
spese sostenute
- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di
realizzazione degli interventi effettuati
- Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere
eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione,
ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le
concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
- Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
- Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal
condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario
visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta
- In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti
la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti
parte del condominio
- Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del
mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente
- Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria
locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza dei cantieri
- Copia dell'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e
quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato e
dell'attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come
asseverato dal progettista
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445
del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla
fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)
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Bonus verde
Art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Aspetti generali
L'art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha
previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36 per cento delle spese
documentate e sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti,
comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).
L'art. 1, comma 38, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), ha prorogato tale
detrazione per le spese sostenute fino al 2024.
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o
detentori.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne
degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile; in tale ipotesi, la
detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la
stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area
interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento
dell'esistente. È, pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso,
comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro
materiale.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per:
? la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento
innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
? i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi
a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la
realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come
detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche
le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se
permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli
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immobili residenziali.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione
connesse all'esecuzione degli interventi in questione.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale.
Pertanto, la detrazione massima è di euro 1.800 (36 per cento di euro 5.000) per immobile.
Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Al
contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è
riconosciuto più volte.
In caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sulle le parti comuni di edifici la detrazione
è calcolata su un ammontare massimo di spesa di euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare.
Pertanto, ad esempio, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un
condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare sia sulle
parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese
effettuate sul proprio immobile e euro 5.000 per la parte di competenza delle spese condominiali.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo
nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Se gli interventi di "sistemazione a verde" e di realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è
ridotta al 50 per cento.
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da
parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella misura del 50 per cento.
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione
non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo
delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto,
la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
Modalità di pagamento
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire
la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari,
postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito.
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Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della
detrazione; inoltre, la descrizione dell'intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra
quelle agevolabili.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Bonus verde
- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la
riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili
- Documentazione attestante il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari
non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito
- Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
- Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal
condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione
inerente la spesa sostenuta
- In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la
natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte
del condominio
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Interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus
facciate (Righi da E41 a E43 - cod. 15)
Art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aspetti generali
L'art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha
previsto una detrazione dall'imposta lorda, c.d. Bonus facciate, pari al 90 per cento delle spese
documentate e sostenute nell'anno d'imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura,
eseguiti su edifici. Da ultimo, per effetto dell'art. 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di bilancio 2022), la detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2022 (per le spese sostenute nel 2022 la detrazione compete nella misura del 60 per cento).
Beneficiari
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, a prescindere dalla
tipologia di reddito di cui essi siano titolari, che sostengono le spese per l'esecuzione degli
interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di
capitali).
Per usufruire dell'agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto
dell'intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare
dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Circolare
14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 1).
In particolare, i contribuenti interessati devono:
- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale
di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,
regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
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proprietario.
Si ricorda che la detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione
dell'immobile regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento di
sostenimento delle spese, se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli
interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente
dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- i conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:
- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese
ammesse alla detrazione, se antecedente all'avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello
destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile quando
gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in
comodato) o su quelli che non appartengono all'ambito "privatistico", come gli immobili
strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.
Nel caso in cui venga stipulato e registrato un contratto preliminare di vendita, l'acquirente ha
diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile.
Interventi ammessi
Il Bonus facciate spetta per le spese sostenute relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna, realizzati su «edifici esistenti», parti di edifici esistenti o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all'attività d'impresa, arte o
professione, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
comunali.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile o
realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli inquadrabili nella categoria
della "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE.
Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali
omogenee:
A. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico,
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artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti,
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti
non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali
la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».
Restano escluse dal Bonus facciate le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati, ad
esempio, in zona C, o assimilate, vale a dire le parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di superficie e densità di cui alla precedente lettera B o in zona D, o assimilate, vale a dire le parti
del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
L'assimilazione alle suindicate zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio
oggetto dell'intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti
competenti, non essendo sufficiente un'attestazione di un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi
Ordini professionali.
Se l'immobile ricade in parte in "zona di completamento B3" e per la restante superficie in "zona
attività terziarie", il Bonus facciate spetta sull'intero immobile se il contribuente dispone di una
certificazione urbanistica dalla quale risulti l'equipollenza della "zona attività terziarie" alla "zona
B"; diversamente, il Bonus facciate spetta limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte
dell'edificio insistente sulla "zona di completamento B3".
Si tratta di interventi finalizzati «al recupero o restauro della facciata esterna» ed effettuati
esclusivamente «sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».
In particolare, la detrazione spetta per:
- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache verticali della facciata.
Si può trattare, ad esempio, degli interventi:
- di rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio (Circolare 14.02.2020
n. 2/E, paragrafo 2);
- di trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato in condominio;
- riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata
(Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2). La detrazione non spetta, ad esempio, per gli
interventi di coibentazione non eseguiti sulla superficie esterna, ma mediante "insufflaggio
della cassavuota", risultando irrilevanti dal punto di vista del decoro urbano;
- gli interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o
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che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio. Si può trattare, ad esempio, degli interventi di:
- consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza
dell'impianto di riscaldamento (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2);
- isolamento "a cappotto" sull'involucro esterno dell'edificio;
- isolamento dello "sporto di gronda", compresi i lavori accessori, quali lo spostamento dei
pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni,
lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse;
- installazione e posa in opera di un sistema di facciate ventilate;
- gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi. Si
può trattare, ad esempio, degli interventi di:
- consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi (Circolare
14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2);
- rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, rimozione
e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva
tinteggiatura;
- rifacimento del parapetto in muratura e verniciatura della ringhiera in metallo del balcone;
- ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del
balcone, nonché sostituzione dei predetti pannelli di vetro che costituiscono le pareti
perimetrali del balcone.
Trattandosi di interventi realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata», che sono
necessariamente verticali, il Bonus facciate non si applica agli interventi effettuati:
- sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture
(lastrici solari, tetti) e pavimenti;
- sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili
dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2);
- per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (Circolare 14.02.2020 n. 2/E,
paragrafo 2);
- per la riverniciatura degli scuri e delle persiane;
- sulle mura di cinta dell'edificio.
Deve, altresì, trattarsi di interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire
sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero
perimetro esterno) (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2). Il Bonus facciate spetta, ad esempio,
per gli interventi realizzati:
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- sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada
pubblica o da suolo ad uso pubblico (di cui fa parte anche la rete ferroviaria);
- su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore
dell'edificio, costituente lato del perimetro esterno dell'edificio, a condizione che la parte del
perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile anche parzialmente dalla
strada pubblica;
- sulla facciata interna dell'edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da
suolo ad uso pubblico;
- sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un'apposita
convenzione con l'Amministrazione comunale;
- sulla facciata di un edificio situato in prossimità della costa che risulta visibile "solo dal mare" e
non anche da vie, strade o suoli pubblici. Al riguardo, il Ministero della cultura, con nota R.U.
185460 del 9 luglio 2021, ha precisato che detti lavori "non ricadono nelle esclusioni, contenute
anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un
edificio o su superfici confinanti con spazi interni".
Ai fini del visto di conformità, la visibilità, anche parziale, dell'involucro esterno dell'edificio
interessato dai lavori, non potendo risultare dai dati catastali identificativi dell'immobile, può essere
attestata dal condòmino che fruisce della detrazione tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000.
Il Bonus facciate non spetta, quindi, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio,
se non visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico. A titolo esemplificativo, il Bonus
facciate non spetta per gli interventi realizzati sull'involucro esterno di un immobile che si trova al
termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia
visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.
Oltre che per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, la detrazione
è altresì ammessa per:
- le spese sostenute per l'acquisto dei materiali (anche se i lavori sono realizzati in proprio), la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori
(ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione
energetica (APE), le spese per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le
spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,
l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per
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l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio
insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).
Interventi influenti dal punto di vista termico
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono
anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare per essere ammessi al Bonus facciate
le seguenti condizioni:
- "requisiti minimi" previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità
immobiliari dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti:
- dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2
dell'allegato B), aggiornato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26
gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (tabella 1 dell'Allegato
E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 per cento dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie
complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per
cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi)
confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono
possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l'aspetto
dell'edificio - la verifica sul superamento del limite del 10 per cento va fatta eseguendo il rapporto
tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda
complessiva della superficie disperdente.
I citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ("Requisiti minimi"), 11
marzo 2008 e 6 agosto 2020 ("Requisiti Eco bonus") non si applicano ai casi di esclusione previsti
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e quindi agli interventi
effettuati su immobili di notevole interesse pubblico - ossia quelli ricadenti nell'ambito della
disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei beni culturali e
del paesaggio - soltanto nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione ai sensi del predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi
un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e
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paesaggistico (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2.1).
Per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si
applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus).
Limiti di detraibilità
La detrazione spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull'intera spesa sostenuta negli anni
d'imposta 2020 e 2021 ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Non sono stabiliti né un
limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile.
Resta fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di controllo, di
verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi
interventi eseguiti.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi.
L'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere
utilizzato in diminuzione dell'imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Bonus facciate non può essere utilizzato dai
soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta
lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella
no tax area). I predetti soggetti, tuttavia, possono optare per le alternative alla fruizione diretta della
detrazione (cessione del credito o contributo sotto forma di sconto) previste dall'art. 121 del decreto
legge n. 34 del 2020 (cfr. paragrafo "Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del
credito o contributo sotto forma di sconto").
La detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell'IRPEF sia dell'IRES e si
riferisce:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, alle
spese sostenute nel 2021;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare), alle spese da imputare al periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si
riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti (Circolare 14.02.2020 n. 2/E,
paragrafo 3).
Ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni
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degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di
versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.
Trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del
contribuente, la stessa non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al
reddito. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall'ammontare su cui
applicare la detrazione del 90 per cento. Qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese
agevolabili riceva i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della
detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lett. n-bis), del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per
effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.
L'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un
danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente
collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese
eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che,
quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
Cumulabilità con altre detrazioni
Se gli interventi realizzati sono riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, alcune
spese rientrano nel Bonus facciate e altre nell'Eco bonus), il contribuente può usufruire di entrambe
le agevolazioni, a condizione che le spese siano contabilizzate distintamente con espresso richiamo
alla normativa di riferimento e sempre che siano rispettati i relativi requisiti e adempimenti previsti.
Nel caso di lavori effettuati nell'ambito di un condominio, ogni condòmino, per la parte di spesa a
lui imputabile, può decidere se fruire del Bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi
di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini; ciò a
condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
In considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al Bonus facciate e
quelli di riqualificazione energetica, riguardanti l'involucro dell'edificio, oppure quelli di recupero
del patrimonio edilizio (agevolabili, rispettivamente, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legge n.
63 del 2013), è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni,
rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Il Bonus facciate non è invece cumulabile con la detrazione spettante per le spese sostenute dai
soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (quadro E, sezione I,
rigo E8-E10, codice 25).
76
Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione
Al fine di fruire del Bonus facciate, il contribuente deve:
- pagare le spese sostenute per gli interventi mediante bonifico, bancario o postale (anche on
line), dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto, che ha effettuato i lavori, a
favore del quale il bonifico è effettuato.
Possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell'Eco
bonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
indicando (qualora possibile) come causale, gli estremi della citata legge n. 160 del 2019.
L'agevolazione può comunque essere riconosciuta nel caso in cui non sia possibile riportare i
predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che
indica, invece, i riferimenti normativi dell'Eco bonus o della detrazione per interventi di
recupero edilizio), sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte
degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta.
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli "istituti di pagamento",
cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di
pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane SPAS e gli istituti di pagamento
autorizzati applicano una ritenuta d'acconto dell'8 per cento;
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori
sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli
altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; tale adempimento non è richiesto per gli
interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale
territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le
disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire la seguente documentazione relativa agli interventi realizzati:
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun
77
titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la
data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano
tra quelli agevolabili;
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli
interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di
ripartizione delle spese;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nel caso gli interventi
siano effettuati dal detentore dell'immobile.
Solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico, in aggiunta agli adempimenti sopra
elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
- la stampa originale della "scheda descrittiva dell'intervento", riportante il codice CPID
assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato. Nella
scheda devono essere indicati:
- i dati identificativi dell'edificio e di chi ha sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell'intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Tale scheda descrittiva deve essere inviata all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori relativa
agli interventi realizzati.
- l'asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi
effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Per tecnici abilitati si intendono i
soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
L'asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei
lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Con riferimento all'asseverazione, occorre precisare che:
- per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, la stessa è redatta ai
sensi degli artt. 4 e 7 del d.m. 19 febbraio 2007 e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici;
- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta
ai sensi dell'art. 8 del d.m. 6 agosto 2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici
richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
78
insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico;
- la copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui
si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;
- la copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del
2005, o il provvedimento regionale equivalente;
- le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE
con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- la stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID, che costituisce garanzia
che la documentazione è stata trasmessa.
In caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, i predetti
adempimenti possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o
dall'amministratore del condominio. Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del
fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. Anche
per il Bonus facciate l'amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte
del condòmino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti dalla legge. Infine, l'amministratore deve conservare la documentazione originale,
per esibirla eventualmente, in caso di richiesta, all'Agenzia delle entrate.
La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del Bonus facciate.
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di
sconto
Per le spese sostenute per gli interventi riconducibili al Bonus facciate, i beneficiari della detrazione
possono, ai sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare - in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i
contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n.
16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E e Circolare 23.06.2022 n. 23/E).
Per effetto dell'opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella
dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2022 non devono essere indicate le spese
sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.
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Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Bonus facciate
- Fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito
con bonifico (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute
d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,
autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
- Ricevuta del bonifico bancario o postale (anche on line), recanti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o
il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio
dei lavori; in assenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
spese sostenute
- Certificazione urbanistica dalla quale risulti che l'edificio oggetto dell'intervento ricade
nelle zone assimilate alle zone A o B
- Copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
- Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- Dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti
gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal
condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale
dichiarazione, è necessario visionare tutta la documentazione inerente la detrazione
- In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la
natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte
del condominio
- Dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori nel caso gli
interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445
del 2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale,
dell'involucro esterno dell'edificio interessato dai lavori
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445
del 2000, che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla
fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)
- Per gli interventi influenti dal punto di vista termico:
o in caso di lavori iniziati prima del 6.10.20 anche: scheda descrittiva con CPID,
asseverazione dei requisiti tecnici, APE, relazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
d.lgs. n. 192 del 2005 o provvedimento regionale equivalente, schede tecniche dei
materiali (se prevista, marcatura CE e DOP), stampa della e-mail inviata
dall'Enea contenente il codice CPID
o in caso di lavori iniziati a partire dal 6.10.20 anche: scheda descrittiva con CPID;
asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese, computo metrico, APE,
relazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 o provvedimento
regionale equivalente, schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e
DOP), stampa della e-mail inviata dall'Enea contenente il codice CPID
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Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica (Rigo E56 - Sez. III C)
Art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Art. 9 del decreto Ministero dello Sviluppo
economico 20 marzo 2019
Aspetti generali
Per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la posa
in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, incluse le opere
strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento, spetta una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50 per cento delle spese stesse.
Tale detrazione è altresì riconosciuta per i costi iniziali legati all'aumento di potenza impegnata del
contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Al riguardo, considerato che la norma
fa riferimento alla «richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW», si ritiene che tale
limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta di
potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.
Ai fini della detrazione, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di
ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) e h), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
Si deve, dunque, trattare di un punto di ricarica:
? di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza
pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono
installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non
sono accessibili al pubblico (lett. d));
? non accessibile al pubblico [lett. h)], vale a dire:
? installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente
ai residenti;
? oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa
entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
? oppure installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al
pubblico.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica, l'aliquota della detrazione è aumentata al 110 per cento e
ripartita in 5 quote annuali se l'installazione è eseguita congiuntamente a uno degli interventi
81
"trainanti" rientranti nel Superbonus7, quali gli interventi di isolamento termico delle superfici
opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali. Per ulteriori approfondimenti si
rinvia al paragrafo sul Superbonus.
Soggetti interessati
Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi
agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in
base ad un titolo idoneo (Risoluzione 28.02.2019 n. 32/E).
Fermo restando il limite complessivo di euro 3.000, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento quali, ad esempio, i costi di
allaccio (Circolare 10.04.2019 n. 8/E, paragrafo 3.5.1).
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per
l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni degli edifici di cui agli artt.
1117 e 1117-bis del codice civile.
Limite di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 3.000 da
ripartire, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a euro 3.000, è annuale ed è riferito a ciascun
intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia
sostenuta da più contribuenti, la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto
in base al costo sostenuto da ciascuno.
Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare
massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il
contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.
Nel caso, ad esempio, in cui il contribuente abbia sostenuto spese per l'installazione nell'abitazione
privata di una infrastruttura di ricarica e anche per l'installazione di un'altra infrastruttura di ricarica
su parti comuni degli edifici, potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spese non
superiore a euro 3.000.
Modalità di pagamento
La disciplina applicativa della detrazione è contenuta nell'art. 9 del decreto del Ministero dello
7 Art. 119, commi 1 e 4, del decreto legge n. 34 del 2020.82
sviluppo economico del 20 marzo 2019.
In particolare, ai fini della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o
postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La
detrazione non spetta per i pagamenti effettuati in contanti.
Le predette modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuare, con modalità
obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di
sconto
Per le spese sostenute per gli interventi di installazione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli
elettrici, i beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del
2020, optare - in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione - per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito
d'imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la
cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare
22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n. 16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E e Circolare
23.06.2022 n. 23/E).
Per effetto dell'opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella
dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2022 non devono essere indicate le spese
sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell'onere è documentato dalla fattura o ricevuta fiscale, nella quale siano indicati la
natura dell'intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, nonché dalla
ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta
di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario del
pagamento, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
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Tipologia Documenti
Acquisto e posa in opera
di strutture di ricarica
dei veicoli alimentati ad
energia elettrica
- Fatture o ricevute fiscali
- Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute
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Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili - (Rigo E57 - Sez. III C)
Art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63
Aspetti generali
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese
sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,
nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di recupero (c.d. Bonus mobili).
La detrazione, introdotta dall'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, ed inizialmente
riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata, da ultimo, prorogata dall'art.
1, comma 37, della legge n. 234 del 2021.
Per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio
spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non era previsto alcun vincolo temporale di
consequenzialità con l'esecuzione dei lavori e, pertanto, potevano fruire del Bonus mobili i
contribuenti che avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a
decorrere dal 26 giugno 2012 (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.3, Circolare 21.05.2014
n. 11/E, risposta 5.6, e Circolare 08.04.2016 n. 12/E, risposta 17.1).
La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative
all'intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di
urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute
soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il Bonus mobili per l'acquisto di mobili
ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 2.5).
Condizioni per usufruire della detrazione
La detrazione è collegata agli interventi, anche realizzati in economia:
? di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di
edificio residenziale;
? di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni
di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
? di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle
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parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
? di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di
edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
? necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo
stato di emergenza;
? di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d)
dell'art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino
al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).
Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l'intervento sull'abitazione sia
riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Ad esempio, rientrano in tale categoria:
? gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia quale l'installazione di una
stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
(Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.1), l'installazione o l'integrazione di un impianto di
climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;
? la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale
dell'impianto di riscaldamento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.5).
La fruizione del Bonus mobili a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali,
compresi quelli di manutenzione ordinaria, spetta a condizione che i mobili acquistati siano
finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala
adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare
(Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell'art. 3 del TUE
sono compresi anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, pertanto, il Bonus mobili
spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sisma bonus, nonché per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022, del Superbonus di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto legge n.
34 del 2020.
Il Bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni di cui all'art.
16-bis del TUIR, o delle detrazioni spettanti per il Sisma bonus (ivi incluse quelle spettanti per il
Superbonus per interventi antisismici), optano, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni,
dello sconto in fattura o della cessione del credito, ai sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del
2020 (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.1.7). Resta fermo che anche in tale caso deve essere
86
verificato in sede di assistenza fiscale il rispetto dei requisiti per le detrazioni di cui all'art. 16-bis
che hanno dato diritto al Bonus mobili.
Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per
l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
? la realizzazione di posti auto o box pertinenziali (Circolare 21.05.201, n. 11/E, risposta 5.2);
? gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di
cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE (rispettivamente, manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia) (Circolare 14.05.2014 n. 10/E, risposta 7.1);
? gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al
risparmio energetico, Ecobonus, (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione
impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).
Il collegamento tra l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l'arredo dell'immobile oggetto
degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso. L'acquisto di
mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all'arredo di
un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l'immobile sia comunque
oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo
3.4).
Il Bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare
l'immobile, ma l'intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze
dell'immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.
Il sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere
antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che i lavori
siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA) deve essere, quindi,
anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,
ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo
dell'abitazione (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.3).
Se l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di
un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, per data di "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione
dell'immobile.
La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:
? dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione
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edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
? dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria
locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
? ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi,
dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR
n. 445 del 2000 (come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2
novembre 2011, n. 149646).
Tipologie di beni agevolabili
L'agevolazione spetta per l'acquisto, anche se effettuato all'estero, di:
? mobili;
? grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per
le quali sia prevista l'etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è
obbligatoria l'etichetta energetica).
Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi
elettrodomestici nuovi (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.5, e Circolare 18.09.2013 n. 29/E,
paragrafo 3.4). A titolo esemplificativo, tra i "mobili" agevolabili rientrano: letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi
e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di
tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle
tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni e
lavasciuga), se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi
elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia
ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).
Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere
per l'accesso alla detrazione, si fa presente che sono state aggiornate le classi energetiche minime
richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in
vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017,
che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE.
Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l'etichetta di classificazione dei consumi
88
energetici degli elettrodomestici, è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base
all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369.
Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di
efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una
rimodulazione della classificazione in scala "A-G".
La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013
richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica.
Ai fini dell'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella
disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l'elenco meramente esemplificativo e non
esaustivo di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, occorre
fare ora riferimento all'Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:
? Grandi apparecchi di refrigerazione
? Frigoriferi
? Congelatori
? Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito
degli alimenti
? Lavatrici
? Lavasciuga e Asciugatrici
? Lavastoviglie
? Apparecchi per la cottura-Piani cottura
? Stufe elettriche
? Piastre riscaldanti elettriche
? Forni e Forni a microonde
? Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli
alimenti
? Apparecchi elettrici di riscaldamento
? Radiatori elettrici
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? Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
? Ventilatori elettrici
? Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della
direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di
applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
? Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento
Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere
considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse
siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (Circolare 18.09.2013 n. 29/E,
paragrafo 3.4).
Limiti di detraibilità
La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per l'anno 2021 è
calcolata su un importo massimo di euro 16.000 (10.000 euro per le spese sostenute nell'anno
2020), indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di
"ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento
(Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.5). Al contribuente che esegue gli interventi su più
unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di interventi di recupero
edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di
un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi
elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, l'ammontare complessivo di euro 10.000 doveva
essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che
avessero interessato la stessa unità immobiliare (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.7).
Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2017 si doveva tener conto, ai fini
della verifica del limite di spesa di euro 10.000, delle eventuali spese sostenute nell'anno 2016 se
collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.
Considerato che le disposizioni entrate in vigore nel 2017 individuano un diverso arco temporale di
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effettuazione dei lavori edilizi al quale è collegato l'acquisto di mobili ed elettrodomestici,
nell'ipotesi in cui siano stati acquistati mobili ed elettrodomestici in connessione con lavori
effettuati, ad esempio, nel 2014 e, a fronte di nuovi/ulteriori lavori, anche sullo stesso immobile,
effettuati nell'anno 2016 siano stati acquistati altri mobili ed elettrodomestici, nel calcolo
dell'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione non si deve tenere conto delle spese
già sostenute per le quali si è già fruito della detrazione.
Pertanto, per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2021, si deve tener conto,
ai fini della verifica del limite di spesa di euro 16.000, delle eventuali spese già sostenute nell'anno
2020 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno. Non si tiene conto, invece,
delle eventuali spese sostenute nell'anno 2020 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2019
che non sono continuati nel 2020.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente
né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare
23.04.2010 n. 21/E, risposta 2.2). Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell'immobile,
vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del
patrimonio edilizio (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.6).
Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se
l'abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo per
usufruire del beneficio.
Modalità di pagamento
Per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono
eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare
il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di
ristrutturazione edilizia (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).
È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici
mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).
La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il
finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo
con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:
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? nel caso del bonifico, al momento dell'effettuazione dello stesso;
? nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta
(evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
? nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell'anno di effettuazione del pagamento da parte
della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).
Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio
dei beni.
Documentazione da controllare e conservare
Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l'effettivo pagamento
(ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o
di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (Circolare 18.09.2013 n.
29/E, paragrafo 3.6).
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura,
qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il
codice fiscale dell'acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene
l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente
titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento
(esercente, importo, data e ora) (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.4).
Qualora le fatture d'acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato
dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, l'agevolazione spetta a colui che ha
effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma
occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.
Trasmissione all'ENEA dei dati relativi all'acquisto di elettrodomestici
L'art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA,
a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio
edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall'imposta lorda che comportano risparmio
energetico, nonché per l'acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i
forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito
web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
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La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla
detrazione in commento (Risoluzione 18.04.2019 n. 46/E).
Tipologia Documenti
Spese relative all'acquisto di mobili ed
elettrodomestici (classe A+, A per i forni e
lavasciuga) per i quali sia prevista l'etichetta
energetica
- Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi
dell'acquirente o, in assenza, per gli scontrini è sufficiente
che via sia una riconducibilità al titolare della carta di
credito o debito, in base alla corrispondenza dei dati del
pagamento dei beni e la specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni acquistati
- Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica
dell'elettrodomestico se previsto l'obbligo dell'etichetta o, in
caso contrario, dichiarazione nella quale si attesta che per il
prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (ad
esempio, piani di cottura ad incasso)
- Ricevute dei bonifici
- Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante
carte di credito o debito e relativa documentazione di
addebito sul conto corrente
- Autocertificazione attestante l'utilizzo dei beni nell'immobile
oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia
- Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni
amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare, comunicazione preventiva per ASL ovvero, in caso
si tratti di lavori per i quali non siano necessarie
comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 200093
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico - Eco bonus (Righi E61/E62,
quadro E, Sez. IV)
Art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63
Aspetti generali
La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti (c.d. Eco bonus) è stata introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n.
296 del 2006, che ne delinea l'ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi
agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della
detrazione.
In particolare, l'art. 1 della legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di
interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l'ammontare massimo di
detrazione spettante.
Il successivo comma 348 rinvia alla normativa in materia di detrazione d'imposta per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall'art. 16-bis del TUIR e dal relativo
decreto di attuazione (decreto interministeriale n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia
di certificazione energetica degli edifici. È infine previsto dal comma 349 un ulteriore decreto
ministeriale attuativo, emanato il 19 febbraio 2007 (integrato dai d.m. del 26 ottobre 2007, del 7
aprile 2008 e del 6 agosto 2009).
Le detrazioni in commento sono attualmente disciplinate dall'art. 14 del decreto legge n. 63 del
2013 e successive modificazioni che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65 per cento con
riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto
stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili. A partire dal 2018,
inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020, si applicano le
disposizioni e i requisiti tecnici di cui al d.m. 6 agosto 2020 (c.d. decreto Requisiti). Agli interventi
la cui data di inizio lavori sia antecedente al 6 ottobre 2020, si applicano le disposizioni di cui al
d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. La data di inizio lavori può essere comprovata,
ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del
d.lgs. n. 192 del 2005 (art. 12, commi 1 e 3, del d.m. 6 agosto 2020).
L'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati
all'efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per
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la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. Superbonus). Il contribuente può avvalersi della
maggiore detrazione prevista dall'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute dal
1° luglio 2020, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa, secondo
quanto chiarito nel successivo paragrafo "Superbonus".
Soggetti che possono fruire della detrazione
Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di
reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle
associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d'impresa, vale a dire persone
fisiche, società di persone, società di capitali (art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007).
Tali soggetti, che devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo, sono:
? proprietari o nudi proprietari;
? titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
? soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
? soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
? detentori (locatari, comodatari) dell'immobile;
? familiari conviventi;
? coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
? conviventi di fatto di cui all'art.1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016;
? promissario acquirente.
I chiarimenti forniti in relazione ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di recupero
del patrimonio edilizio (da indicare nei righi E41/E53 della sez. IIIA e IIIB) sono riferibili, in via
generale, anche ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.
Per questi ultimi, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.
Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all'utilizzatore del
bene o dell'opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a
prescindere dai canoni di leasing addebitati all'utilizzatore. In tal caso:
? non vige l'obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
? gli adempimenti documentali devono essere assolti dall'utilizzatore. A tal fine, la società di
leasing deve fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di
95
riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la
detrazione (Circolare 23.04.2010, n. 21/E, risposta 3.6).
L'estensione dell'agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori
eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la
convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa,
arte o professione (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 1).
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di
sconto
Per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto legge n.
63 del 2013 - in deroga all'art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, del citato decreto legge n. 63 del
2013 - i beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020,
optare - in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione - per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta (c.d.
sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e
altri intermediari finanziari (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare
29.11.2021 n. 16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E e Circolare 23.06.2022 n. 23/E).
Per effetto dell'opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella
dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2022 non devono essere indicate le spese
sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.
Limiti di detraibilità
La legge n. 296 del 2006 prevedeva che la detrazione fosse applicata per un periodo di tempo
limitato e ne stabiliva la percentuale nella misura del 55 per cento della spesa sostenuta.
Successivamente, il decreto legge n. 63 del 2013 ha prorogato il beneficio e ha elevato la
percentuale di spesa detraibile, dal 55 al 65 per cento, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno
2013.
In applicazione del criterio di cassa, vigente per gli oneri sostenuti dalle persone fisiche, l'utilizzo
dell'espressione "spese sostenute" comporta che la maggiore misura della detrazione si applica alle
spese "pagate" a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 63 del
2013), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono
(Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 1.2).
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In via generale, per le detrazioni in esame, diversamente da quanto previsto per quelle relative agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stabilito un limite di detrazione, variabile in
funzione dell'intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all'agevolazione.
Per l'anno 2021 è confermata la riduzione della detrazione al 50 per cento, introdotta dal 1ş gennaio
2018, per le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti
comuni degli edifici relativi a:
? l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
? l'acquisto e posa in opera di schermature solari;
? la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Si ricorda che nel caso di installazione in singole unità immobiliari se le caldaie, oltre ad essere
almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle
classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la
detrazione più elevata del 65 per cento.
Edifici interessati
L'agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari e su edifici (o su
parti di edifici) esistenti, situati nel territorio dello Stato, censiti al Catasto o per i quali sia stato
chiesto l'accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli
strumentali per l'attività d'impresa o professionale, merce o patrimoniali (Risoluzione 25.06.2020
n. 34/E).
La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in Catasto oppure dalla
richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI o, dal 2012, dell'IMU ove dovuta
(Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 2).
L'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2
("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o
parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere
considerato come edificio esistente, essendo un manufatto già costruito e individuato catastalmente.
Si perviene ad analoga conclusione con riferimento all'ipotesi in cui l'immobile oggetto degli
interventi sia accatastato in categoria F/4 ("unità in corso di definizione"), trattandosi di categoria
fittizia riguardante immobili per lo più terminati la cui destinazione d'uso e la consistenza non sono
state ancora definite (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di frazionamento dell'immobile
a cui seguirà atto di vendita).
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In alcune peculiari ipotesi di cui il contribuente deve dare conto, è possibile fare riferimento alla
nozione di edificio fornita dal d.lgs. n. 192 del 2005, anche se non coincidente con le risultanze
catastali (Risoluzione 12.12.2007 n. 365/E).
Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase
di costruzione dell'immobile in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione
energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Gli edifici interessati dall'agevolazione, ivi incluse le unità collabenti (F/2) e le unità in corso di
definizione (F/4), devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere
dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione,
anche straordinaria, presente nell'immobile oggetto di intervento. Questa condizione è richiesta per
tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per
produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle
schermature solari.
Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 192 del 2005, come modificato dal
decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, per impianto termico si intende: «impianto tecnologico
fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo,
eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i
sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».
Per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n.
48 del 2020, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a
pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento»
(Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta n. 4.5.1).
Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera
l'assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento
localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, se fissi e quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o
uguale a 15 kW (Risoluzione 12.08.2009 n. 215/E). Per gli interventi realizzati dal 4 agosto 2013
fino al 10 giugno 2020, il predetto limite sulla potenza al focolare era pari a 5 kW. Dal 10 giugno
2020 non è più previsto il predetto limite.
Se l'intervento prevede l'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio
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in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può
essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta, ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità
immobiliari nelle quali l'impianto era già presente; per individuare la quota della spesa detraibile,
deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite
a ciascun appartamento (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 3.4).
Con riferimento agli interventi effettuati fino al 16 luglio 2020, non è possibile beneficiare della
detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e
ricostruzione con ampliamento, in quanto tale intervento dà luogo ad una "nuova costruzione" (art.
3, comma 1, lett. d), del TUE). Analogamente a quanto precisato in materia di detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche alle detrazioni in commento si applicano i
chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, nell'affrontare alcune questioni
interpretative relative all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, ha precisato che «la volumetria
preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume
edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e
ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente».
Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, «interventi di demolizione e ricostruzione
che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte
(...) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia».
Pertanto, è possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica
nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una
volumetria inferiore rispetto a quella preesistente.
È possibile fruire della detrazione anche in caso di ristrutturazione con ampliamento senza
demolizione dell'esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di
riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente. In questo caso, l'agevolazione non può
riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'art. 1,
comma 344, della legge n. 296 del 2006, per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia
primaria annua dell'intero edificio comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento. L'agevolazione
compete, invece, con riferimento agli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle
caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, ecc.) o dei singoli impianti
(pannelli solari, caldaie, impianti di climatizzazione invernale, ecc.). Nel caso in cui, con tali
interventi, si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio, la detrazione deve essere calcolata
sulla parte di spesa riferibile all'edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa
all'ampliamento (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 4.1).
Tali criteri vanno considerati anche per definire la detrazione spettante per le spese sostenute nel
99
caso di interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008
(c.d. "Piano casa") (Risoluzione 04.01.2011 n. 4/E).
Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli
interventi relativi alla parte esistente dell'edificio da quelle riferibili agli interventi relativi
all'ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di un'apposita attestazione rilasciata
dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, che attesti, sotto la
propria responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.
Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10,
comma 1, lett. b), n. 2), del citato decreto legge n. 76 del 2020 all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE,
rientrano nella "ristrutturazione edilizia" gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
"ristrutturazione edilizia" soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria. Va tuttavia evidenziato che l'Eco bonus non si applica alla parte eccedente il volume
ante-operam In tal caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione,
le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume
ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal
direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. (Circolare
23.06.2022 n. 23/E, pararagrafo 3.1).
Tipologia di interventi ammessi alla detrazione
La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici
100
esistenti o unità immobiliari:
? di riqualificazione energetica volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria
(art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006);
? riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e
finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006);
? relativi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, della legge n. 296 del
2006);
? di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347,
della legge n. 296 del 2006); tale detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007).
Dal 2012, la detrazione spetta anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Dal 2015 (art. 14, comma 2, lett. b), e comma 2-bis del decreto legge n. 63 del 2013), la detrazione
spetta anche per le spese sostenute per:
? l'acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al d.lgs. n. 311 del
2006;
? l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Dal 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015), l'agevolazione spetta anche
per le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali
per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione delle unità abitative,
volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un
funzionamento efficiente degli impianti.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute, spetta anche
per:
? l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a
un valore massimo della detrazione di euro 100.000 (per beneficiare della detrazione è
necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al
20 per cento);
101
? gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento
tra loro;
? l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Per gli interventi di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che
influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell'intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020
fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 220, della legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 59, della
legge n. 178 del 2020 e art. 1, comma 39 della legge n. 234 del 2021) trova applicazione il Bonus
facciate. A questi interventi si applicano le procedure e i requisiti previsti per gli interventi
sull'involucro opaco ai sensi del comma 345 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.
Per qualsiasi tipologia di intervento, devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in
materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente e lavoro).
Interventi sulle parti comuni di edifici
I chiarimenti forniti in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici (ivi compresi
quelli in condominio) ammessi alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (da
indicare nei righi E41/E53 della sez. IIIA e IIIB) sono riferibili, in via generale, anche alla
detrazione per interventi di riqualificazione energetica.
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Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod.
1)
Art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63
Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 344, della
legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 100.000 ed è calcolata nella misura del
65 per cento delle spese.
Rientrano in questo tipo di intervento, a titolo esemplificativo, la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione,
pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e
trigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che possono non avere le
caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.
Gli interventi, con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, che danno diritto alla
detrazione, sono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa
a un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico dell'11 marzo 2008, come modificato dal d.m. 26 gennaio 2010 - Allegato A.
L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere calcolato, con la
metodologia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in riferimento
al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo
compongono. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
Gli interventi, con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020, che danno diritto alla detrazione, sono
quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso
standard relativi a edifici unifamiliari o singole unità immobiliari che assicurino il rispetto dei
requisiti previsti dal paragrafo 3.4 dell'Allegato 1 del decreto "Requisiti minimi" del 26 giugno
2015; in tal caso, l'indice di prestazione energetica deve essere calcolato con riferimento alla singola
unità immobiliare.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per l'installazione di pannelli fotovoltaici in quanto
gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di energia
"pulita" (Risoluzione 20.05.2008 n. 207/E).
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre
103
realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in
funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 1.1).
L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione
degli interventi che la normativa sul risparmio energetico individua in maniera puntuale e considera
autonomamente agevolabili (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 3.1).
Data la numerosità delle fattispecie che possono essere agevolate, ai sensi del comma 344, è
possibile che il medesimo intervento rispetti i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione per
risparmio energetico disposta dagli altri commi. In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a scegliere
una delle agevolazioni di cui può fruire indicando il riferimento normativo nella scheda da
trasmettere all'ENEA: la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al
contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.
Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia realizzato altri interventi che non incidono sui
fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, non è precluso l'accesso alle altre
agevolazioni per le quali è prevista la detrazione per risparmio energetico (Circolare 18.09.2013 n.
29/E, paragrafo 1.1).
Considerato che l'intervento di riqualificazione energetica di cui al citato comma 344,
comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica, impedisce al contribuente di fruire, per
il medesimo intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni; la scelta di agevolare un
intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire del Superbonus (Circolare
22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.2.4).
Per gli interventi, con data inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, di cui al comma 344,
effettuati su condomini, la detrazione spettante va riferita all'intero edificio e non alle singole unità
immobiliari che lo compongono: pertanto, in tal caso, è necessario ripartire la detrazione, spettante
nel limite massimo di euro 100.000, tra i soggetti interessati.
La detrazione compete anche per le spese:
? relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione
degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta
per fruire del beneficio;
? sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio
energetico.
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Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 2 e 12)
Art. 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63
Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 345, della legge n. 296 del
2006, la detrazione, pari al 65 per cento delle spese sostenute, spetta nel limite di euro 60.000 per
ciascun immobile; tali interventi vanno indicati con il codice 2.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, limitatamente agli interventi di sostituzione di
serramenti ed infissi, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento; tali interventi vanno indicati
con il codice 12. Gli interventi che danno diritto all'agevolazione sono, ad esempio, quelli realizzati
sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti
generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive
di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati o contro terra,
che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso.
L'intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova
realizzazione in ampliamento) o come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non
come nuova installazione).
Per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del d.m. 26 giugno 2015
"Requisiti minimi", devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d.m. 26 gennaio
2010, se aventi data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, e nella tabella 1 dell'Allegato E
al d.m. 6 agosto 2020, se aventi data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Per il pavimento in legno posato al piano terra (c.d. "pavimento contro terra"), è possibile fruire
della detrazione purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e siano compiuti gli
ulteriori adempimenti richiesti (Risoluzione 25.06.2012 n. 71/E).
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di
calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come,
ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo
3.2).
Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è
agevolabile la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano
originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma viceversa è da ritenersi
agevolabile, se a seguito dei lavori, tali indici si riducono ulteriormente (Circolare 31.05.2007 n.
36/E, paragrafo 3.2).
I portoni di ingresso rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre a
105
condizione che si tratti di serramenti che delimitino l'involucro riscaldato dell'edificio verso
l'esterno o verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica
richiesti per la sostituzione delle finestre (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 3.2).
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
? per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all'art. 3 del d.m. 19 febbraio
2007 e successive modificazioni e integrazioni;
? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all'art. 5 del d.m. 6 agosto
2020.
Per gli interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e
pavimenti), la detrazione spetta per le seguenti spese:
? fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
? fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori
strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
? demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.
Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi, la detrazione compete per le spese
relative ad interventi che determinano:
? un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in
opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
? un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con
integrazioni e sostituzioni.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:
? relative alle prestazioni professionali, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi
agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per
fruire del beneficio;
? sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio
energetico.
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Installazione di pannelli solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 3)
Art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63
Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 296 del
2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000 ad immobile ed è calcolata nella misura del 65
per cento delle spese.
Gli interventi che danno diritto all'agevolazione consistono nell'installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e
università.
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in
due anni per gli accessori e i componenti tecnici (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 3.3).
I collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark.
L'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei
principali componenti.
Inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a
quanto previsto dall'art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009,
collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme
rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le
norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro
dell'Unione europea o della Svizzera. Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali
siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio
2007 (Risoluzione 11.09.2007 n. 244/E). In alternativa alle garanzie sopra previste e alla
certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto
l'attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l'installazione di sistemi termodinamici a
concentrazione solare per la produzione di acqua calda.
Le spese sostenute per l'installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua
calda sono ammesse interamente alla detrazione. Per quanto riguarda la certificazione di qualità di
tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell'art. 8 del d.m. 19 febbraio
2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975).
Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell'emanazione di una
specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle
107
prestazioni del sistema approvata dall'ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E).
Non beneficia, invece, della detrazione l'installazione di un impianto di solar cooling ossia
l'impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua
calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E).
Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per
gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark
relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema.
Per i collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall'eccesso
di radiazione solare per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark,
quest'ultima è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA. Per maggiori dettagli si
rimanda al punto 3 dell'allegato A e all'allegato H del d.m. 6 agosto 2020.
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
? per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all'art. 3 del d.m. 19
febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;
? per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all'art. 5 del d.m. 6
agosto 2020.
e comprendono quelle sostenute per:
? la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche;
? le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari
termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:
? relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli
interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente
richiesta per fruire del beneficio;
? sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento.
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 4 e cod. 13)
Art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1, comma 347,
della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 30.000 (cfr. art. 14 del decreto
legge n. 63 del 2013).
Fino al 31 dicembre 2017, la detrazione spettava nella misura del 65 per cento delle spese sostenute
per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione è calcolata con percentuali
diverse, in base alle caratteristiche tecniche degli impianti installati.
In particolare, per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con:
? impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza stagionale per il riscaldamento
d'ambiente (?s) ? 90 per cento, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, la
detrazione è pari al 50 per cento delle spese sostenute. Gli interventi in commento vanno indicati
con il codice 13;
? impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al precedente punto a), installati in singole
unità immobiliari, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C
207/02, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese sostenute. Gli interventi in commento
vanno indicati con il codice 4;
? sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori d'aria calda a condensazione, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese
sostenute. Gli interventi in commento vanno indicati con il codice 4.
A partire dal 1° gennaio 2018, inoltre, non rientrano nell'ambito applicativo della detrazione in
esame gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Tali spese, tuttavia, potrebbero
rientrare fra quelle per le quali spetta la detrazione prevista per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (da indicare nei righi da E41 a E53 della sezione III A e III B), atteso che i
predetti interventi rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria in quanto diretti a sostituire una
componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.
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La detrazione pari al 65 per cento spetta, inoltre, nel medesimo limite di euro 30.000 per le spese
sostenute:
? dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, nonché impianti geotermici
a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato aventi
valori di COP e EER non inferiori ai valori indicati nel d.m. 19 febbraio 2007 come
modificato dal d.m. 6 agosto 2009;
? dal 1° gennaio 2012, per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4, comma 4, del decreto legge n.
201 del 2011). In base a quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, la detrazione spetta a
condizione che le predette pompe di calore garantiscano un coefficiente di prestazione
COP>2,6 misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell'Allegato 2 del
d.lgs. n. 28 del 2011). La detrazione non spetta in caso di sostituzione con scaldacqua che non
abbiano le caratteristiche sopra riportate; non è, pertanto, ammessa all'agevolazione la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas. Tale ultimo intervento,
inoltre, non è agevolabile neanche ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR in quanto l'installazione
di uno scaldacqua a gas non rientra né tra gli interventi di manutenzione straordinaria (lett. b))
né tra quelli finalizzati al risparmio energetico (lett. h)). Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. l -
tricies) del d.lgs. n. 192 del 2005, infatti, «non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;
? dal 1° gennaio 2018, per interventi finalizzati alla sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con
caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, nonché per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione.
Tra le spese ammesse a fruire della detrazione rientrano anche quelle per l'installazione di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore
in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari effettuati in
concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale
agevolabili ai sensi dell'art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006.
Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o
parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia
sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata
110
detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla
detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR nella misura attuale del
50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
(Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 3.1).
Sono inoltre agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi
finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione
invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli
impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la
trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o
autonomo (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 3.4).
Non rientrano nell'ambito applicativo della detrazione in esame le installazioni di sistemi di
climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, con l'eccezione dal 1° gennaio 2015
dell'installazione dei generatori alimentati a biomassa.
Per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del d.m. 26 giugno 2015
"Requisiti minimi", devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d.m. 26 gennaio
2010, se aventi data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, e nella tabella 1 dell'Allegato E
al d.m. 6 agosto 2020, se aventi data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
? per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all' art. 3 del d.m. 19 febbraio
2007 e successive modificazioni e integrazioni;
? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all'art. 5 del d.m. 6 agosto
2020;
e comprendono:
? lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o
totale;
? la fornitura e la posa in opera a regola d'arte di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche;
? le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento
111
dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:
? relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione
degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica
eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
? sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento. A titolo di esempio,
rientrano tra tali spese quelle sostenute per la demolizione del pavimento, del massetto
sottostante e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento se connesse alla
realizzazione di un impianto radiante a pavimento. Restano escluse dal beneficio le spese
sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e smaltimento del relativo materiale, nonché
quelle relative alla posa in opera di pavimenti non interessati dall'intervento di riqualificazione.
L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato (Risoluzione
07.07.2008 n. 283/E).
112
Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 5)
Art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l'acquisto e la posa in opera delle
schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti di cui all'allegato M del d.lgs. n. 311 del
2006 con marcatura CE.
Si tratta di interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure
tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti,
all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché l'eventuale smontaggio e
dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi
automatici di regolazione e controllo delle schermature. Le schermature solari sono installate
esclusivamente sulle esposizioni da est a ovest passando per il sud.
La detrazione spetta nel limite massimo di euro 60.000.
A partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione è pari al 50 per cento delle spese sostenute.
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate nell'art. 5 del d.m. 6 agosto
2020 e comprendono:
? la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature;
? le opere, anche murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni
professionali che si rendessero necessarie.
113
Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 6)
Art. 14, comma 2-bis), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
A decorrere dal 2015, sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis), del decreto legge n. 63 del 2013).
La detrazione spetta nel limite massimo di euro 30.000.
A partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione è pari al 50 per cento delle spese sostenute.
L'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico, o
come nuova installazione, sugli edifici esistenti.
Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:
L'impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
? un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85 per cento (in base al punto 1 dell'All.
2 del d.lgs. n. 28 del 2011);
? la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2017, n. 294, in attuazione dell'art. 290, comma 4, del
d.lgs. n. 152 del 2006, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del d.lgs. n. 28 del 2011;
? il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
? conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e
UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
Inoltre, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, i generatori
alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all'allegato G al d.m. 6
114
agosto 2020.
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Per gli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, la detrazione spetta per le spese sostenute per:
? lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o
totale;
? la fornitura e posa in opera a regola d'arte di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche;
? le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti
preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli
eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi
di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese detraibili anche quelle:
? relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;
? sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.
115
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto -
Building Automation (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 7 e 16)
Art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di
dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (c.d. Building automation), volti ad aumentare
la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento
efficiente degli impianti, spetta una detrazione pari al 65 per cento delle spese stesse.
Interventi e spese agevolabili
La detrazione spetta per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche
caratteristiche.
Tali dispositivi, in particolare, devono:
? indicare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei
dati;
? mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli
impianti;
? consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da
remoto.
Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche,
elettroniche e meccaniche, nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la
messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di Building automation degli
impianti termici degli edifici. Sono altresì agevolabili le spese sostenute per le prestazioni
professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, ecc.)
Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di
interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal
computer o dispositivi similari comunque denominati.
Inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, deve essere rispettato
anche quanto stabilito dal d.m. 6 agosto 2020.
116
Limiti di detrazione
La detrazione spetta nella misura del 65 per cento della spesa sostenuta.
Per gli interventi con data di inizio di lavori antecedente al 6 ottobre 2020 non sussiste un limite
massimo di detrazione ammissibile. Tali spese vanno indicate con il codice 7.
Per gli interventi con data di inizio di lavori a partire dal 6 ottobre 2020, il limite massimo di
detrazione ammissibile è pari a euro 15.000 per unità immobiliare. Tali spese vanno indicate con il
codice 16.
L'installazione dei dispositivi multimediali, se effettuata in concomitanza con un altro intervento di
riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad
alta efficienza ovvero all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da
ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per
esso spettante.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione compete anche nell'ipotesi in cui
l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati
successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica (Circolare
18.05.2016 n. 20/E, paragrafo 8).
117
Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (Righi E61 - E62
col. 1 cod. 8 e 9)
Art. 14, comma 2-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti
comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dello stesso edificio ovvero diretti a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione
energetica), spetta una detrazione più elevata, calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio.
L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle
eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia
composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è
calcolata su un importo massimo di spesa di euro 320.000 (euro 40.000 x 8 unità) da attribuire ai
condòmini in base ai millesimi di proprietà.
L'ammontare massimo di spesa agevolabile è riferito all'intero edificio e non alle singole unità che
lo compongono. Nell'ipotesi di un edificio in condominio, ciascun condòmino, potrà calcolare la
detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri
applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile ed effettivamente rimborsata al
condominio anche in misura superiore a euro 40.000.
In particolare, per tali interventi la detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, spetta
nella misura del:
? 70 per cento, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
? 75 per cento, per gli interventi del punto precedente diretti a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4
dell'allegato 1 del d.m. del 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici" (SO. n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015).
In relazione ai requisiti tecnici specifici, l'intervento:
? deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e/o i
vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 per cento della superficie disperdente;
118
? deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova
realizzazione in ampliamento);
? può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti
comprensivi di infissi e l'installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti
nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed
insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento;
? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, negli stessi limiti di spesa,
possono essere ricompresi anche gli interventi sugli impianti comuni centralizzati;
? nel caso dell'eventuale installazione delle schermature solari, l'intervento deve avere le
caratteristiche indicate al paragrafo "Schermature solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 5)";
? per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle
tabelle 3 e 4 del d.m. 26 giugno 2015, l'involucro edilizio dell'intero edificio deve avere, nello
stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione
energetica estiva.
Per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del d.m. 26 giugno 2015
"Requisiti minimi", devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d.m. 26 gennaio
2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 e nella tabella 1
dell'Allegato E al d.m. 6 agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre
2020.
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
? per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all'art. 3 del d.m. 19 febbraio
2007 e successive modificazioni e integrazioni;
? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all'art. 5 del d.m. 6 agosto
2020;
e comprendono:
? opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi;
? prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la
redazione dell'attestato di prestazione energetica - APE, direzione dei lavori, ecc.).
119
Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con
passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 10 e 11)
Art. 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Dal 1° gennaio 2018, per gli interventi sulle parti comuni di edifici ubicati in comuni ricadenti nelle
zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo spetta una detrazione dall'imposta lorda
pari a:
? l'80 per cento, delle spese sostenute se gli interventi determinano congiuntamente il passaggio
ad una classe di rischio inferiore;
? l'85 per cento delle spese sostenute se gli interventi determinano il passaggio a due (o più) classi
di rischio sismico inferiore.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle
spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio. Tale limite di spesa costituisce l'ammontare massimo di spesa agevolabile riferito all'intero
edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Nell'ipotesi di un edificio in
condominio, ciascun condòmino, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata
in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. Del
codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore a euro 136.000.
La detrazione spetta per le spese sostenute per interventi su parti comuni di edifici, ricadenti nelle
zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica.
La fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti
comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al codice 8 da indicare nei righi E61 - E62 e alla
detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare
nei righi da E41 a E43.
Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle
due detrazioni che sostituisce; a tale detrazione, inoltre, sono riferibili, in via generale, i chiarimenti
forniti in relazione alle detrazioni che sostituisce. Pertanto, gli interventi devono determinare una
riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il d.m. 28
febbraio 2017, n. 58, come modificato dal d.m. 7 marzo 2017, n. 65 e dal d.m. 9 gennaio 2020, n.
24. Inoltre, per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del decreto 26
120
giugno 2015 "Requisiti minimi", devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d.m. 26
gennaio 2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 e nella tabella 1
dell'Allegato E al d.m. 6 agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre
2020.
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
? per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all'art. 3 del d.m. 19 febbraio
2007 e successive modificazioni e integrazioni;
? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all'art. 5 del d.m. 6 agosto
2020;
e comprendono:
? opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi;
? prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la
redazione dell'attestato di prestazione energetica - APE, direzione dei lavori, ecc.).
Schema riassuntivo risparmio energetico
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)
Codic
e
Tipologia intervento
Limite di detrazione Limite di spesa
Periodo
1
Intervento di
riqualificazione energetica
su edificio esistente
(no climatizzatori invernali
con caldaie a biomasse)
100.000
153.846,15
(181.818,18 per
le spese
sostenute fino al
5 giugno 2013)
Dal 2008 al 31
dicembre 2021
2
Intervento su involucro di
edificio esistente
(dal 1° gennaio 2018 tranne
acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di
infissi)
60.000
(alla formazione di tale
limite concorrono
anche le spese indicate
con il codice 12 e
riferite allo stesso
immobile)
92.307,69
(109.090,90 per
le spese
sostenute fino al
5 giugno 2013)
Dal 2008 al 31
dicembre 2021
3
Intervento di installazione
di pannelli solari -
collettori solari
60.000
92.307,69
(109.090,90 per
le spese
sostenute fino al
5 giugno 2013)
Dal 2008 al 31
dicembre 2021
4
Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale
30.000
(alla formazione di tale
limite concorrono
anche le spese indicate
46.153,84
(54.545,45 per le
spese sostenute
fino al 5 giugno
Dal 2008 al 31
dicembre 2021121
con il codice 13 e
riferite allo stesso
immobile)
2013)
5
Acquisto e posa in opera di
schermature solari di cui
all'allegato M del d.lgs. n.
311 del 2006
60.000 92.307,69
Dal 2015 al 31
dicembre 2017
6
Acquisto e posa in opera di
impianti di climatizzazione
invernale a biomasse
30.000 46.153,84
Dal 2015 al 31
dicembre 2017
7 e 16
Acquisto, installazione e
messa in opera di
dispositivi multimediali per
controllo da remoto
Nessun limite
Per gli interventi con
data di inizio lavori
antecedenti al 6 ottobre
2020.
Per gli interventi con
data di inizio di lavori a
partire dal 6 ottobre
2020, 15.000
Nessun limite
Per gli interventi
con data di inizio
lavori
antecedenti al 6
ottobre 2020.
Per gli interventi
con data di inizio
di lavori a partire
dal 6 ottobre
2020, 23.077
Dal 2016 al 31
dicembre 2021
14
Acquisto e posa in opera di
micro-cogeneratori
100.000 153.846,15
Dal 1° gennaio
2018 al 31
dicembre 2021
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA
LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO
Codice Tipologia intervento Limite di spesa Periodo
8
Interventi sull'involucro di parti
comuni degli edifici
condominiali esistenti
(per centuale di detrazione
70%)
Quota parte di (40.000 per
il numero di unità
immobiliari che
compongono l'edificio)
Dal 2017 al 31
dicembre 2021
9
Interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli
edifici condominiali esistenti e
raggiungimento della classe
media dell'involucro sia in
inverno che estate (percentuale
di detrazione 75%)
Quota parte di (40.000 per
il numero di unità
immobiliari che
compongono l'edificio)
Dal 2017 al 31
dicembre 2021
122
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO
Codice Tipologia intervento Limite di spesa Periodo
10
Interventi su parti comuni di
edifici condominiali volti alla
riqualificazione energetica e
riduzione di una classe del
rischio sismico (percentuale di
detrazione 80%)
Quota parte di (136.000 per
il numero di unità
immobiliari che
compongono l'edificio)
Dal 1° gennaio 2018 al
31 dicembre 2021
11
Interventi su parti comuni di
edifici condominiali volti alla
riqualificazione energetica e
riduzione di due classi del
rischio sismico (percentuale di
detrazione 85%)
Quota parte di (136.000 per
il numero di unità
immobiliari che
compongono l'edificio)
Dal 1° gennaio 2018 al
31 dicembre 2021
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO
Codice Tipologia intervento Limite di detrazione Limite di spesa Periodo
12
Acquisto e posa in opera
di finestre comprensive
di infissi
60.000
(alla formazione
concorrono anche le
spese indicate con il
codice 2 e riferite allo
stesso immobile)
120.000
Dal 1° gennaio
2018 al 31
dicembre 2021
13
Sostituzione di impianti
di climatizzazione
invernale con caldaie a
condensazione almeno
pari alla classe A
30.000
(alla formazione
concorrono anche le
spese indicate con il
codice 4 e riferite allo
stesso immobile)
60.000
Dal 1° gennaio
2018 al 31
dicembre 2021
5
Acquisto e posa in opera
di schermature solari di
cui all'allegato M del
d.lgs. n. 311 del 2006
60.000 120.000
Dal 1° gennaio
2018 al 31
dicembre 2021
6
Acquisto e posa in opera
di impianti di
climatizzazione
invernale a biomasse
30.000 60.000
Dal 1° gennaio
2018 al 31
dicembre 2021
Limite di detrazione
L'importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta
il limite del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione. Tale importo deve intendersi
riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti
123
detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno
effettivamente sostenuto.
Con riferimento agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020, l'art. 3,
comma 2, del d.m. 6 agosto 2020, prevede che «L'ammontare massimo delle detrazioni o della
spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui
all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13 (...)».
Pertanto, per gli interventi rientranti nell'Eco bonus è comunque necessario rispettare quanto
previsto dal citato punto 13 dell'Allegato A (Circolare 22.12. 2020 n. 30/E, risposta 5.2.1).
Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli
astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di
coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica
dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma
345) - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda descrittiva
dell'intervento a quale comma della legge n. 296 del 2006 intende fare riferimento (Circolare
31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 6).
Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili ai sensi dei
chiarimenti forniti, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i
pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di euro 60.000, ed è stato
sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è
prevista nella misura di euro 30.000, è possibile fruire della detrazione massima di euro 90.000
(Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 6).
La scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire,
per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni, ivi incluso il
Superbonus (Circolare 22.12.2020, n. 30/E, paragrafo 4.2.4).
Con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, l'ammontare massimo di detrazione
deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne
nell'ipotesi di cui al comma 344 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, per gli interventi con data di
inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si
riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio.
Ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, comma 3, del d.m. 19 febbraio 2007 e dell'art. 3, comma 3,
del d.m. 6 agosto 2020, nel caso in cui l'intervento di risparmio energetico si protragga per più
periodi d'imposta, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche
124
delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
È ammessa l'autonoma configurabilità dell'intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con
elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che con l'espletamento dei relativi adempimenti
amministrativi come, ad esempio, SCIA, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori
(interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909).
Adempimenti
Ai fini della detrazione, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, è
necessario porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 che ricalca
quanto previsto dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 in relazione alla detrazione per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia, come riportato nella relazione di
accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione, in
considerazione delle finalità delle disposizioni agevolative, sono stati ridotti gli adempimenti fiscali
di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di
qualificazione/certificazione/prestazione energetica. Per tali interventi, infatti, non è stato previsto
alcun adempimento preventivo quale, ad esempio, la comunicazione preventiva di inizio lavori da
inviare al Centro operativo di Pescara (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 4), richiesta invece
per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per i quali tale obbligo è stato vigente fino al 2010.
Non è altresì previsto l'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che
naturalmente resta necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della
salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Invece, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, vanno eseguiti gli
adempimenti previsti dall'art. 6 del d.m. 6 agosto 2020.
Asseverazione da parte di un tecnico abilitato
Per fruire delle detrazioni i contribuenti devono acquisire e conservare l'asseverazione con la quale
un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti
per ciascuno di essi. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.m. 19 febbraio 2007 e dell'art. 3, comma 1,
lett. h), del d.m. 6 agosto 2020, per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione
di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente,
iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Dall'11 ottobre 2009, inoltre, è prevista la
possibilità di sostituire l'asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal direttore dei
lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (art. 4, comma 1, lett. a), del d.m. 19
febbraio 2007 e art. 8, comma 2, del d.m. 6 agosto 2020).
125
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in caso di esecuzione di più
interventi sul medesimo edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo
complessivo i dati e le informazioni richieste (art. 4, comma 2, del d.m. 19 febbraio 2007).
L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi:
sostituzione di finestre e infissi, caldaia a condensazione con potenza minore di 100 kW, pompe di
calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 kW e dei sistemi di dispositivi multimediali.
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta
ai sensi degli artt. 4 e 7 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e attesta il r ispetto
dei requisiti tecnici di cui all'art. 6 del medesimo decreto e successive modificazioni.
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai
sensi dell'art. 8 del d.m. 6 agosto 2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici
richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi (punto 13.1,
allegato A del d.m. 6 agosto 2020). Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico.
Qualora l'asseverazione possa essere sostituita dalla dichiarazione del produttore o del fornitore,
per tali interventi occorre comunque il rispetto dei massimali di cui all'allegato I del d.m. 6
agosto 2020.
Attestato di prestazione energetica
Successivamente all'esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere ad un tecnico
abilitato l'attestato di certificazione/prestazione8 energetica. L'attestato è finalizzato ad acquisire i
dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio (art. 5 del d.m. 19 febbraio 2007). Dal 6
giugno 2013, il decreto legge n. 63 del 2013 ha modificato l'art. 6 del d.lgs. n. 192 del 2005, in
materia di prestazione energetica nell'edilizia, e soppresso l'attestato di certificazione energetica
(ACE), introducendo contestualmente, in sua sostituzione, l'attestato di prestazione energetica
(APE), che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal
contribuente. Per gli interventi terminati entro il 2017, i dati dell'attestato di prestazione energetica
andavano riportati nell'Allegato A inviato telematicamente all'ENEA.
Con riferimento all'attestato di certificazione/prestazione energetica, per gli interventi con data di
inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, si applica l'art. 7 del d.m. 6 agosto 2020.
L'attestato di prestazione energetica non è richiesto:
? dal 1° gennaio 2008 (art. 1, comma 24, lett. c), della legge n. 244 del 2007), per gli interventi di
8 Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° ottobre 2015, l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
è sostituito con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto secondo il decreto 26 giugno 2016 ".. linee guida
per la certificazione energetica degli edifici" o secondo quanto stabilito da norme regionali sostitutive.126
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda; inoltre, per tali interventi, terminati entro il
2017, non è più richiesto l'allegato E firmato dal tecnico abilitato, ma solo l'allegato F a firma
del richiedente. L'esonero dalla redazione dell'attestato non è suscettibile di un'applicazione
retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12/E, risposta 1.3);
? dal 15 agosto 2009, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione (art. 1, comma 1, della legge n. 99 del 2009);
? per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
? per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili se le detrazioni sono richieste ai sensi del comma 347;
? per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali.
Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati
Per gli interventi terminati dall'anno 2018 deve essere compilata la scheda descrittiva relativa
agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in
precedenza.
Nella scheda vanno riportati:
? i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
? i dati identificativi dell'edificio;
? la tipologia dell'intervento eseguito;
? il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
? il costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali;
? l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la
sezione "dati da APE" della scheda descrittiva. Per gli interventi con data di inizio lavori a partire
dal 6 ottobre 2020, va compilata la scheda descrittiva di cui all'art. 6, comma 1, lett. g), del d .m. 6
agosto 2020.
Invio della scheda descrittiva all'ENEA
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, la scheda descrittiva è
inviata all'ENEA:
? in via telematica, attraverso il sito Internet https://detrazionifiscali.enea.it/ (ottenendo
127
ricevuta);
? in alternativa, a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, all'ENEA - Dipartimento
ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa
Maria di Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi
adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA (art. 4, comma 1, lett. b), del d.m.
19 febbraio 2007 e art. 6, comma 1, lett. g), del d.m. 6 agosto 2020);
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 la scheda descrittiva va
trasmessa ad ENEA esclusivamente per via per via telematica utilizzando il portale
https://detrazionifiscali.enea.it/.
La trasmissione va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. A tal fine si precisa che:
? i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell'attestazione della funzionalità
dell'impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il
contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal
soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può
ritenersi valida un'autocertificazione del contribuente (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta
3.1);
? per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la
trasmissione all'ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori che non
necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per
godere della detrazione. Al riguardo si fa presente che, nel caso di lavori eseguiti a cavallo di
più anni, per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l'intervento deve rispettare,
occorre fare riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione
dovrà poi essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo
delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito
che raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati in quell'anno
(https://detrazionifiscali.enea.it/). Occorre indicare le spese complessivamente sostenute
durante i lavori. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi,
quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la
denuncia dei redditi dell'anno successivo (art. 4, comma 1-quater del d.m. 19 febbraio 2007 e
FAQ 3.e ENEA).
? per i lavori conclusi nell'anno, con spese sostenute anche nell'anno successivo, la scheda deve
essere inviata all'ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese
sostenute sino al momento dell'invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento,
sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente può
128
integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Quindi, ad
esempio, per lavori conclusi nel 2021 per i quali i 90 giorni dalla fine scadevano il 31 dicembre
2021 con spese sostenute da una persona fisica per una parte nel 2021 e una parte anche nel
2022, la scheda inviata entro il 31 dicembre 2021 può contenere anche solo le spese sostenute
fino a quel momento. Per l'inclusione delle ulteriori spese sostenute nel 2022 occorre integrare
la scheda originariamente trasmessa e modificare l'importo della spesa. In alternativa, la
scheda inviata entro il 31 dicembre 2021 può comprendere, se già note, le spese da sostenere
nel 2022 fermo restando che, ai fini della detrazione, nel 2022 devono essere fatte valere solo
le spese sostenute nel 2021, la restante parte sarà portata in detrazione nell'anno successivo.
L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una
e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione
della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva"
dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di
trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a
buon fine. Alla scheda da inviare all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori si applica
l'istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012) in caso di
omesso invio. Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la
violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, se il
contribuente:
? invia la scheda, ovvero esegue l'adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione utile. L'espressione "entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione" deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di
presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o
eseguire l'adempimento omesso. Per termine di presentazione si intende quello "ordinario" di
presentazione del Modello REDDITI, a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni
previsto dall'art. 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998 (Circolare 28.09.2012 n. 38/E, risposta
1.2);
? versa contestualmente euro 250 (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista
(Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 2.2).
Nel caso in cui, dopo l'invio all'ENEA, ci si accorga di errori materiali commessi in fase di
compilazione della scheda o qualora siano stati indicati importi di spesa diversi da quelli
precedentemente comunicati, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla
129
fine dei lavori - ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la
spesa può essere portata in detrazione - mediante l'invio telematico della scheda che annulla e
sostituisce la precedente. Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:
? sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei
bonifici relativi alle spese agevolate;
? non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.
In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti
(fatture e bonifici) che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato
effettivamente sostenuto.
Se la scheda contenente gli errori è stata inviata:
? dal 2009 al 2020, non è più possibile inviare la scheda rettificativa;
? per il 2008, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede
informative inviate all'ENEA, il contribuente può continuare ad usufruire della detrazione se da
tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella
dichiarazione dei redditi (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 3.1).
Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l'invio della scheda i
all'ENEA, la detrazione non spetta. L'invio della scheda all'ENEA può essere ripetuto fino alla
scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e oltre i novanta giorni nei
termini previsti per la remissione in bonis (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 2.2). Nell'ipotesi
in cui la scheda sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non
abbiano proceduto all'invio, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio
sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili
all'ENEA.
130
RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
Rif.
Norm.
Tipologia di intervento
Asseverazione
tecnico abilitato
Attestato di
prestazione
Energetica (All.
A(#))
Certificato del
produttore
All. E(#)
All.
F(#)
Comma
344
l. n. 296
del 2006
Riqualificazione globale
edifici esistenti (dal 2008)
SI (**)
(****)
SI
SI
(per i materiali e
gli apparecchi
installati)
SI NO
Comma
345
l. n. 296
del 2006
Cappotti (interventi su
strutture opache verticali e
orizzontali)
(dal 2008)
SI (**)(****)
(****
SI SI SI NO
Sostituzione
serramenti e
infissi dal 2010
Singole unità
immobiliari
SI (*)
(
NO
(Se su singole unità
imm.) SI (*)
NO
(Se su
singole unità
imm.)
SI
Parti comuni
condominiali
SI (**)(****)
Obbligatoria per
data inizio lavori
dal 06/10/2020
SI
SI
SI
(Se su parti
condominiali)
NO
Comma
346
l. n. 296
del 2006
Pannelli produzione acqua
calda
(dal 2008)
SI (****)
NO SI NO SI
Pannelli solari per produzione
acqua calda in autocostruzione
(dal 2008) SI(**)(****)
Necessaria certificazione di qualità del
vetro solare secondo le norme UNI
vigenti, rilasciate da un laboratorio
accreditato e attestato partecipazione
corso di formazione da parte del
contribuente
NO SI
Pannelli solari per produzione
acqua calda in autocostruzione
(dal 2009)
SI(**)(****)
Può essere prodotto l'attestato di
partecipazione ad un corso di formazione
da parte del contribuente.
NO SI
131
Rif.
Norm.
Tipologia di intervento
Asseverazione tecnico
abilitato Attestato di
prestazione
Energetica (All.
A(#))
Certificato
del
produttore
All.
E(#)
All.
F(#)
Sost.Impianti
climatizzazione
invernale con caldaia
a condensazione
(dal 2009)
Fino a
100
KW
SI (*)(**)(****)
SI
per lavori terminati
entro 15/08/09
SI (*) SI NO
Oltre
100
KW
SI (**)(****)
SI
per lavori terminati
entro 15/08/09
SI SI NO
Art. 14,
comma 2-
bis, d.l.
n. 63 del
2013
Generatori di calore a biomassa
(dal 2015) SI (*)(**)(****) NO SI
SI NO
Art. 14,
comma 2,
lett. b),
d.l. n. 63 del
2013
Schermature solari (dal 2015)
SI (*)(****)
NO SI (*) NO SI
Art. 1,
comma
88, l. n.
208 del 2015
Dispositivi multimediali per
il controllo da remoto
(dal
2016)
SI(*)(****)
Obbligatoria per interventi
con data inizio lavori a
partire da 6 ottobre 2020,per
impianti con potenza ? 100
KW
NO
SI
SI(***)
SI(***)
Art. 1,
comma 3,
lett. a), l. n.
205 del
2017
Sistemi ibridi (dal 2018) SI (*)(****) Obbligatoria
per potenza ?100 KW
NO
SI
SI
NO
Art. 1,
comma 3,
lett. a), l. n.
205 del
2017
Microgeneratori (dal 2018)
SI(****)
NO
SI
SI
NO
Art. 1,
comma 3,
lett. a), l. n.
205 del
2017
Generatori di aria calda a
condensazione (dal 2018)
SI(*)(****)
Obbligatoria per potenza ?
100
KW
NO
SI
SI
NO
*L'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/produttore/costruttore. Nel
caso delle schermature solari, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 tale sostituzione è
possibile qualora non sia obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del
d.lgs. n. 192 del 2005.
**Per i lavori terminati a partire dall'11 ottobre 2009, l'asseverazione può essere sostituita dall'asseverazione resa dal132
direttore dei lavori.
*** Gli allegati E/F sono alternativi e la scelta dipende dalle modalità di esecuzione dei lavori.
(#) Dal 1° gennaio 2018 gli allegati A, E, e F sono stati unificati in un solo modello "Scheda descrittiva".
**** Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione attesta la rispondenza ai
pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi; insieme
all'asseverazione va redatto il computo metrico.
Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale
I soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico
bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico e il numero e la data della
fattura a cui tale bonifico si riferisce (art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 e art. 6, comma 1, lett. e), del
d.m. 6 agosto 2020). L'obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti
esercenti attività d'impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in
quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.
Analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui pagamenti
effettuati per lavori di riqualificazione energetica le banche o Poste Italiane SPA operano la ritenuta
d'acconto dell'8 per cento a carico del beneficiario del pagamento. Per l'applicazione della ritenuta
sono stati, quindi, predisposti bonifici a ciò dedicati da cui deve risultare:
? la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per interventi
finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero
errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta senza
necessità di ulteriori adempimenti;
? il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il
bonifico);
? il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare
10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on line
(Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E).
La detrazione è ammessa anche se l'onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto
acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 11 del 2010 e al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) - a prestare servizi di
pagamento, tra i quali l'esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede,
inoltre, l'adesione dell'istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della
133
procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli
operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta e sia alla trasmissione
all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017 n.
9/E).
La necessità di riportare nel bonifico i dati sopra indicati ha comportato che gli istituti bancari e
postali istituissero bonifici "dedicati". Ciò ha assunto particolare rilievo con l'introduzione della
ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) che tali istituti devono applicare nei
confronti del destinatario del pagamento (art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010). È stato quindi
precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in
maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la
ritenuta disposta dall'art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della
detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto
(Risoluzione 07.06.2012 n. 55/E).
La ripetizione del bonifico non si rende necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia
indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l'effettuazione della ritenuta di
cui al citato all'art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010 (Circolare 22.12.2020 n. 30, risposta 5.3.3).
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile
ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti
che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro
imputazione nella determinazione del reddito d'impresa Tale documentazione dovrà essere esibita
dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di
predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione
finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).
Resta fermo che, in sede di controllo, l'Amministrazione verificherà se il comportamento risulta
posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all'applicazione della ritenuta.
Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia
materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione
che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante
tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa,
codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire alle banche o a Poste
Italiane SPA di operare la ritenuta e sempreché il contribuente abbia copia della ricevuta del
bonifico. In questo caso, l'anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da
134
parte della finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).
Ai fini del riconoscimento della detrazione non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante
bonifico per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo, ai diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori ed alla tassa per l'occupazione del suolo
pubblico (TOSAP), trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate in favore di
pubbliche amministrazioni (Risoluzione 18.08.2009 n. 229/E).
Il contribuente che intenda pagare queste spese mediante bonifico non deve indicare il riferimento
agli interventi di riqualificazione energetica ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare
l'applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune (Risoluzione
04.01.2011 n. 3/E).
Intestazione dei documenti di spesa
I soggetti che possono fruire della detrazione sono indicati nella scheda descrittiva da trasmettere
all'ENEA.
Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda descrittiva e l'intestazione
del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa,
a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con
il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti. A tal fine è necessario che i
documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la
spesa e con l'indicazione della relativa percentuale di sostenimento.
Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio essendo
esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa
sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).
Si rinvia allo schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi, riportato
nel capitolo relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
(Righi E41-E53, Quadro E, Sez. IIIA e IIIB).
Trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi
La variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione
residue in capo al nuovo titolare, in analogia a quanto previsto per la detrazione spettante per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi prima che sia
trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il
trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Per determinare chi possa fruire della quota di
135
detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31
dicembre di quell'anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14). Le quote residue di
detrazione non si trasferiscono nell'ipotesi in cui la detrazione spetta al detentore dell'immobile
(ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la
detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell'immobile che,
pertanto, potrà fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell'ipotesi in cui
l'unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.
Vendita dell'immobile
In assenza di diversa indicazione nell'atto di trasferimento dell'immobile oggetto di riqualificazione
energetica, le quote residue di detrazione competono all'acquirente (art. 9-bis, del d.m. 19 febbraio
2007 e art. 9, comma 1, del d.m. 6 agosto 2020). Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di
cessione dell'immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta. Se nel rogito non
risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere
formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che
l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente
formalizzato.
Nell'ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di
sostenimento della spesa prevede che la detrazione rimanga in capo al cedente, che ha sostenuto la
spesa, quest'ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta
1.8).
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di
detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. In
caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del
diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo
proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.
Inoltre, qualora sia ceduta solo una quota dell'immobile, l'utilizzo delle rate residue rimane in capo
al venditore tranne nel caso in cui, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi
proprietaria esclusiva dell'immobile (Risoluzione 24.03.2009 n. 77/E).
136
Trasferimento dell'immobile mortis causa
In caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si
trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale
e diretta dell'immobile (art. 9-bis, del d.m. 19 febbraio 2007 e art. 9, comma 1, del d.m. 6 agosto
2020). In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della
quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al
31 dicembre di quell'anno, si trasferisce all'erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di
detrazione relativa all'anno del decesso anche nell'ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso
anno di sostenimento della spesa.
Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la
detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).
A tal riguardo, si precisa che:
? se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può
disporre;
? se l'immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
? se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a
quest'ultimo non avendone più gli altri la disponibilità;
? se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non
può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso,
neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il
coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo per l'anno
dell'accettazione dell'eredità ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire
delle residue rate di detrazione. L'erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli
anni in cui non detiene l'immobile direttamente, perché, ad esempio, concesso in comodato o in
locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate
residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.3). La detenzione materiale e
diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo
d'imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o
concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di
detrazione riferita a tale annualità.
In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del
bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono
all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel
137
medesimo anno di accettazione dell'eredità.
La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione (de cuius) era il
conduttore dell'immobile purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando
nella titolarità del contratto di locazione (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 1.1).
In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto
che aveva sostenuto le spese per interventi di riqualificazione energetica (come, ad esempio, il
convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l'eredità), la detrazione
residua andrà persa.
In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non
subentrano nel contratto. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'erede sia il comodante, questi potrà portare in
detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che
gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e
diretta del bene (Circolare 06.05.2016, n. 18/E, risposta 3.2).
La detrazione non si trasferisce agli eredi dell'usufruttuario atteso che il diritto reale di usufrutto ha
natura temporanea e, nell'ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può
comunque eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979 del codice civile).
Tuttavia, nell'ipotesi in cui erede dell'usufruttuario sia il nudo proprietario dell'immobile che
consolida l'intera proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica per
estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché,
in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della
detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.
Analogo ragionamento vale anche nell'ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto
le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che
ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare
fosse già presente nel suo patrimonio, l'erede potrà continuare a fruire delle rate residue della
detrazione spettante al de cuius avendo un vincolo giuridico con l'immobile che gli consente di
beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale
e diretta.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Ai sensi dell'art. 10 del d.m. 19 febbraio 2007, la detrazione non è cumulabile con altre
agevolazioni concesse per i medesimi interventi atteso che, in molti casi, gli stessi coincidono con
quelli per i quali è prevista la detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio di
cui all'art. 16-bis del TUIR. In base a quanto stabilito dal decreto citato, non è possibile per lo
138
stesso intervento fruire di entrambe le detrazioni. Ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in
quanto è concessa in relazione ad interventi di "ristrutturazione edilizia" che migliorano la
prestazione energetica dell'immobile. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti
oggettivi previsti dalle due normative, il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, soltanto
dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna di esse (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 8, e Risoluzione 05.07.2007 n. 152/E).
La non cumulabilità disposta dall'art. 10, comma 1, del d.m. 19 febbraio 2007 è riferibile anche alla
detrazione del 19 per cento prevista dall'art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR per le spese relative
alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati, diversamente da quanto previsto per la detrazione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 115 del 2008 prevede, inoltre, che «a decorrere dal 1° gennaio
2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione
dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o
locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (...)».
In base a tale norma, pertanto, dal 1° gennaio 2009, il contribuente doveva scegliere se beneficiare
della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione
26.01.2010 n. 3/E) e, se si fosse avvalso della detrazione, avrebbe dovuto presentare una
dichiarazione integrativa a sfavore nel momento in cui avesse ricevuto i contributi da enti locali o
da organismi comunitari (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 3.3).
A seguito dell'abrogazione del menzionato art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008 (disposta, a
decorrere dal 3 gennaio 2013, dall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011) e dalla lettura
combinata del citato art. 28, comma 5, e del relativo decreto attuativo del 28 dicembre 2012, la
detrazione per risparmio energetico risulta compatibile con gli incentivi disposti a livello
comunitario nonché a livello locale da regioni, province e comuni.
In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è ammessa solamente qualora la normativa
disciplinante l'incentivo non preveda espressamente l'incumulabilità dello stesso con detrazioni o
agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente
quanto già agevolato in forza dell'incentivo statale, locale, regionale o comunitario.
La detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con gli incentivi erogati per l'installazione
di impianti fotovoltaici (c.d. "tariffe incentivanti", attualmente non più previste).
La rateizzazione del beneficio
La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in 3 quote annuali
di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31
139
dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente, coloro che avevano sostenuto spese nel 2007 hanno esaurito la possibilità di
fruire della rate nell'anno d'imposta 2009.
Successive norme, nel prorogare il beneficio, hanno anche modificato le modalità di rateizzazione
dello stesso. In particolare, per le spese sostenute:
? nel 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non
inferiore a 3 e non superiore a 10 (legge n. 244 del 2007); la possibilità di rateizzare la
detrazione per un periodo superiore al triennio ha avuto efficacia a far data dal 1° gennaio 2008
e non è stata suscettibile di un'applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta
1.2);
? nel 2009 e nel 2010, la detrazione doveva essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo (art.
29, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009);
? dal 2011 in poi, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 1,
comma 48, della legge n. 220 del 2010).
Per le persone fisiche non imprenditori, la spesa può essere portata in detrazione nel periodo
d'imposta in cui è stata sostenuta, anche se riferita ad un intervento che prosegue in più periodi
d'imposta e indipendentemente dal periodo nel quale gli interventi si sono conclusi; ne consegue
che le spese, anche se riferite al medesimo intervento, devono essere rateizzate in base alla
normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta
3.3).
Riepilogando:
SPESA
SOSTENUTA NEL
NUMERO RATE NEL 730/2022
2007 3 Non possono esserci rate da detrarre
2008
da 3 a 10
Possono essere detratte le rate da 5 a 10 se il
contribuente dal 2012 al 2017 ha acquistato, ricevuto
in donazione o ereditato un immobile, oggetto di
lavori nel corso del 2008, e se ha rideterminato il
numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa
2009 5
Non possono esserci rate da detrarre
2010 5
Dal 2011
10 Può essere detratta la rata in relazione all'anno in cui
la spesa è stata sostenuta
140
Rideterminazione delle rate
I contribuenti che dall'anno 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un
immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel 2008, hanno potuto rideterminare il
numero di rate scelto in origine da chi aveva sostenuto la spesa. Considerato che per gli anni 2009 e
2010 l'ammontare relativo alle rate rimanenti poteva essere eventualmente ripartito solo in 5 rate,
nel 730/2022 continuano a trovare esposizione solo le spese relative ad immobili ricevuti in
donazione o ereditato dall'anno 2012 al 2017. Di conseguenza possono essere detratte solo le rate
da 5 a 10 se il contribuente aveva rideterminato le rate.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Per tutte le tipologie
di intervento
Ricevuta informatica comprovante l'invio telematico all'ENEA della scheda descrittiva
Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda
descrittiva con l'indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011
Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che
versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, il numero e la data della
fattura
Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (ritenute
d'acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunce di inizio lavori)
Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi
riferiti agli stessi lavori
Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta)
Sulla base di quanto previsto dal d.m.6 agosto 2009 l'asseverazione può essere:
o sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto
delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2005)
o esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del d.lgs. n. 192 del 2005, occorre depositare presso le amministrazioni competenti)
Copia della dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori se la spesa è
sostenuta dall'affittuario o dal comodatario
Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento
del diritto alla detrazione in capo al cedente o atto successivo
Autocertificazione del contribuente, per ogni anno in cui fa valere una rata, che attesta la
disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione
- Per le spese sulle parti comuni, dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal
condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale
dichiarazione, è necessario visionare tutta la documentazione inerente la detrazione
Se i lavori non sono ultimati, autocertificazione redatta dal contribuente attestante che i lavori non
sono conclusi e la tipologia di intervento che è in corso di realizzazione
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che
attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della
detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)
Riqualificazione
energetica
Scheda Descrittiva con CPID
Copia asseverazione del tecnico abilitato
Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica; per interventi con data di
inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, solo per edifici unifamiliari e unità immobiliari141
Interventi sull'
involucro
Scheda descrittiva con CPID
- Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sola sostituzione di finestre, comprensive di
infissi, per interventi con data di inizio lavori antecedente il 06/08/2020 e in ogni caso per interventi
in singole unità immobiliari, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori
di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti
- Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica (non richiesta in caso di
sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari)
-Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e
s.m.i. o provvedimento regionale equivalente, nel caso di interventi di coibentazione delle strutture
opache
Pannelli solari
- Scheda descrittiva con CPID
- Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione, attestato di
partecipazione a un corso di formazione; con riferimento a interventi con data di inizio lavori a
partire dal 6 ottobre 2020, per impianti < 20 m2, dichiarazione del produttore in alternativa
all'asseverazione dei requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all'allegato I
Impianti di
climatizzazione
invernale
- Scheda descrittiva con CPID
- Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 KW è
sufficiente la dichiarazione del produttore. L'asseverazione è sempre richiesta nel caso di
microcogeneratori
- Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la
sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l'obbligo dell'acquisizione
dell'attestato di certificazione energetica (art. 31 della legge n. 99 del 2009)
Per maggiori dettagli in merito ai singoli interventi si rimanda ai pertinenti vademecum dell'ENEA e
all'allegato A del d.m. 6 agosto 2020 (requisiti Eco bonus)
Schermature solari
- Scheda Descrittiva con CPID
- Copia asseverazione o certificazione del fornitore/produttore/assemblatore dei requisiti tecnici per
gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, nei casi in cui non è obbligatorio il
deposito della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e successive
modificazioni., certificazione del fornitore / produttore / in sostituzione dell'asseverazione
Generatori di calore
a biomassa
- Scheda descrittiva con CPID
- Copia asseverazione del tecnico abilitato; in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a
partire dal 6 ottobre 2020, per impianti con potenza inferiore o uguale a 100 KW dichiarazione del
produttore
Dispositivi
multimediali
- Scheda descrittiva con CPID
-Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti ;
in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per impianti con
potenza inferiore a 100 KW dichiarazione del produttore
Interventi su parti
comuni
condominiali,
compresi quelli che
comportano una
riduzione del rischio
sismico
- Scheda descrittiva con CPID
- Copia asseverazione redatta da un tecnico abilitato
- Copia dell'APE di ogni singola unità immobiliare- Copia dell'APE dell'intero edificio limitatamente
agli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono
almeno la "qualità media" di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 ("...linee
guida...")
- Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e
successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente
- Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, asseverazione del progettista e attestazione del
direttore dei lavori o del collaudatore statico di cui all'art. 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, e
successive modificazioni
142
Superbonus (Righi E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E,
sez. IV)
Artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Aspetti generali
Il decreto legge n. 34 del 2020, all'art. 119, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi "trainanti" e "trainati" di
efficienza energetica e antisismici nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici
(Sisma bonus - art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013), nonché quelli di riqualificazione energetica
degli edifici (Eco bonus - art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013).
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 110 per cento della spesa
sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ed è ammessa entro il limite che trova
capienza nell'imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza
nell'imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei
periodi d'imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
La disciplina del Superbonus è stata più volte modificata; tra le modifiche alla disciplina originaria
si evidenziano quelle contenute nell'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge
di bilancio 2021), con riferimento ai soggetti beneficiari della detrazione e agli interventi
agevolabili per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, nonchè alla vigenza dell'agevolazione.
La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina vigente al 31 dicembre 2021.
Il medesimo decreto legge n. 34 del 2020, inoltre, ha introdotto con l'art. 121 la possibilità
generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato
sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
I principali chiarimenti di carattere interpretativo sono stati resi con la circolare dell'8 agosto 2020,
n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n.
30/E e, da ultimo, con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E (alla quale si fa espresso rinvio per i
necessari ed ulteriori approfondimenti in materia).
143
Soggetti che possono fruire della detrazione
Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, limitatamente
agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di 2 unità immobiliari a
destinazione residenziale, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2021, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio
di attività di impresa, arti o professione, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio
energetico o antisismici realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche. In sostanza, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, l'agevolazione spetta
anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio in
quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà tra
persone fisiche.
Condomìni
Sono ammessi al Superbonus gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici costituiti in
condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli artt. da 1117 a 1139 del codice civile.
Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente,
senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un
suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di
piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito
dalla prassi in materia.
Per quanto riguarda l'individuazione delle parti comuni interessate dall'agevolazione, è necessario
far riferimento all'art. 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l'altro, il
suolo su cui sorge l'edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di
qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti
ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese
possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio
residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità
immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile
144
ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali
(ad esempio, strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale
risulta non superiore al 50 per cento, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate
sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione
comprese nel medesimo edificio. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la
detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come, ad esempio, box o
cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi (Circolare 08.08.2020 n. 24/E,
paragrafo 2).
Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni, che non
avendone l'obbligo non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice
fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del
condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a
dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio (Circolare 08.08.2020
n. 24/E, paragrafo 1.1).
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli
edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e
ss. del codice civile.
Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi
che danno diritto al Superbonus, nonchè l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'art. 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. A seguito delle modifiche apportate dalla
legge di bilancio 2021, le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto
l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide
se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi a condizione che i condòmini ai
quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo
2.7).
Edifici da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone
fisiche
Ai fini del Superbonus, agli interventi effettuati sulle parti comuni di tali edifici si applicano, in
generale, i chiarimenti forniti in relazione agli edifici in condominio.
In particolare, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità
immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente
accatastate. Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un
145
edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati
alla riqualificazione energetica o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.
Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al
Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in
base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi. In sostanza,
riprendendo l'esempio, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre
moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.
Va, inoltre, verificato che l'edificio di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche
oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del
Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità
immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento.
Inoltre, analogamente a quanto precisato con riferimento agli edifici in condominio, ai fini della
verifica della natura "residenziale" dell'edificio non va conteggiata la superficie catastale delle
pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio. Pertanto, ad esempio, nel caso di un
box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale
di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non
va considerata.
Persone fisiche
Possono beneficiare del Superbonus le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le
spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.
Le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni possono beneficiare della
detrazione per:
? le spese sostenute per interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e
dunque diversi:
1. da quelli strumentali alle predette attività di impresa, arti e professioni;
2. dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
3. dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa;
? le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio,
qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini, a
prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano
immobili strumentali alle attività di impresa, arti e professioni ovvero unità immobiliari che
costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti
146
all'impresa.
Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per
interventi di efficienza energetica realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di 2.
Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio né per gli interventi antisismici.
Le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto
dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare
dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata
nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2). In particolare, i soggetti beneficiari devono:
- possedere l'immobile oggetto degli interventi in qualità di proprietario, nudo proprietario o di
titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,
regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese,
se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da
parte del proprietario (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2).
Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni
normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.
Il Superbonus, pertanto, spetta:
- al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o
professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di un soggetto escluso
dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società se tale unità immobiliare fa parte di un
edificio in condominio oppure nel caso in cui pur essendo l'edificio interamente di proprietà di tale
società l'unità immobiliare sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall'esterno (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 1.1);
- al parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla casa canonica di proprietà
della Parrocchia, che detiene l'immobile in base al Canone 533, paragrafo 1, del Codice di Diritto
Canonico (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 1.1);
- ai titolari dell'impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o gli
amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all'art. 9 del decreto legge n. 557
del 1993, nonché ai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda (Circolare 22.12.2020 n.
30/E, risposta 2.1.3);
147
- ai soci di società semplici di gestione immobiliare (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 1.1).
Il Superbonus non spetta invece:
- al proprietario persona fisica di un immobile "residenziale" affittato ad una società che lo utilizza
per la propria attività;
- ai soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi
effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi
all'impresa. Ciò anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi
agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
La detrazione è, in ogni caso esclusa, qualora l'immobile oggetto degli interventi non rientri
nell'ambito applicativo dell'agevolazione.
La detrazione spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai
sensi dell'art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell'unione civile di cui alla legge 20
maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché ai conviventi
di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la
realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti a condizione che:
? siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di
inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente
all'avvio dei lavori;
? le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato
ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta
al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su
immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).
Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di
comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di
essere familiari conviventi (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2).
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento
immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2).
Ambito oggettivo
Ai fini del Superbonus l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non
essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di "nuova costruzione" (esclusa l'ipotesi
dell'installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell'art. 119 del decreto legge n.
34 del 2020).
148
Tale precisazione, di carattere generale, mira a escludere dall'agevolazione gli edifici di "nuova
costruzione" in linea, peraltro, con la normativa di settore adottata a livello comunitario e, da
ultimo, con la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/844/UE, come attuata dal decreto legislativo del 10
giugno 2020, n. 48, in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime
della prestazione energetica.
L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione
inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del
TUE. Qualora l'intervento avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento
dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto
l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". Tali criteri sono applicabili anche
agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione 04.01.2011 n.
4/E).
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legge n. 76 del
2020 al citato art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, dal 17 luglio 2020 rientrano nella "ristrutturazione
edilizia" gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per
l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere,
altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Rimane fermo che - con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
architettonico - gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di "ristrutturazione edilizia" soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria.
Le spese relative all'incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione
riconducibili alla "ristrutturazione edilizia", per effetto delle modifiche apportate al citato art. 3,
comma 1, lett. d), del TUE, sono ammesse al Superbonus solo a partire dal 17 luglio 2020, data di
entrata in vigore della norma modificata. Considerato, inoltre, che le modifiche normative sopra
descritte non hanno effetto retroattivo, nel caso di interventi qualificati dal titolo edilizio "nuova
149
costruzione" in base alla normativa previgente ma che presentano le caratteristiche per essere
invece considerati "ristrutturazione edilizia" alla luce delle nuove disposizioni, è possibile
richiedere all'Ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando
l'intervento alla "ristrutturazione edilizia".
Si ricorda, infatti, che la qualificazione dell'intervento edilizio deve essere effettuata dall'Ente
locale in sede di rilascio del titolo abilitativo se ai sensi della normativa regionale vigente gli
interventi sono soggetti ad un titolo abilitativo costituito dal Permesso di Costruire. Diversamente,
la qualificazione dell'intervento è asseverata dal progettista tramite la Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA); l'asseverazione sarà poi sottoposta, dall'Ente territoriale competente, a
controllo di verifica, anche a campione.
Resta fermo che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte
di interventi di demolizione e ricostruzione già inquadrabili nella "ristrutturazione edilizia" in base
alla previgente normativa (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.1)
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come "ristrutturazione
edilizia", il Superbonus per interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica non si applica
alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tal caso, il contribuente ha l'onere
di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-
operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di
un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa
di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità,
utilizzando criteri oggettivi.
Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus (Circolare
23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.1).
Gli interventi di efficienza energetica, inoltre, sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto
degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti
di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria
(cfr. Paragrafo "Interventi di efficientamento energetico"). Questa condizione è richiesta per tutte
le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per
produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
Pertanto, ad esempio, qualora l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di
realizzazione di un nuovo impianto, quest'ultimo non potrà fruire del Superbonus (Circolare
22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.5.1).
150
Edifici interessati
Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni
specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche
degli edifici (c.d. interventi "trainanti"), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai
primi (c.d. interventi "trainati"), riguardanti:
? parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti" sia "trainati");
? parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (sia "trainanti" sia
"trainati");
? edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia "trainanti" sia "trainati");
? unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia "trainanti" sia
"trainati"); nonché
? singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio o
composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche (solo "trainati").
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo
signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo
residenziale), A/8 (Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati
essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali
costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore
all'ordinario) e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (Castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli e i palazzi eminenti che, per la loro
struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati, non sono comparabili con le Unità
tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile
con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti,
censibili nelle altre categorie).
Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali
sopra indicate, il contribuente può comunque beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali
interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine.
Sono esclusi dal Superbonus gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non
svolgono attività di impresa, arti e professioni (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 2.1.5).
151
Immobili vincolati
Se l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi "trainanti" di efficientamento
energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle
spese sostenute per gli interventi "trainati" di efficientamento energetico, a condizione che tali
interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità
immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.2).
Pertanto, se per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi,
urbanistici o ambientali non è possibile effettuare neanche uno degli interventi "trainanti", il
Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi "trainati" quali, ad
esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità
immobiliari, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche
dell'intero edificio oppure, ove non possibile, in quanto l'edificio è già nella penultima classe, il
conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall'APE di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata (Circolare 08.08.2020 n. 24/E e Circolare 22.12.2020 n.30/E).
La verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con
riferimento a ciascuna unità immobiliare e l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato
utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (Circolare
22.12.2020 n. 30/E, risposta 3.1.6).
La possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi "trainanti" nei casi sopra
rappresentati è, invece, esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di cui
ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) nonché
8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo art. 119 del decreto
decreto legge n. 34 del 2020 (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.2).
Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti - Unità strutturali
Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato
all'abitazione di un singolo nucleo familiare (art. 1, comma 1, lett. i), del d.m. 6 agosto 2020).
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione rileva che l'edificio costituisca una singola unità
immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati, mentre risulta irrilevante la circostanza che i
comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.
152
Ai fini del Superbonus, le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento,
vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza
funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio
plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce
del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di
un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative, ad esempio il tetto. Con tale
precisazione si è inteso agevolare l'applicazione del beneficio fiscale anche nei casi in cui lo stesso
sarebbe stato precluso esclusivamente per questioni diverse da quelle tecniche, ad esempio perché
nell'ambito del condominio è interessato agli interventi il solo condòmino titolare dell'unità
immobiliare «funzionalmente indipendente» e con «accesso autonomo dall'esterno».
Ciò anche nell'ipotesi in cui, valorizzando i predetti requisiti della «indipendenza funzionale» e
dell'«accesso autonomo dall'esterno», un edificio unifamiliare (ad esempio, una villetta) faccia
parte di un condominio, sebbene non disponga di parti comuni con le altre unità immobiliari che lo
compongono (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 2).
Ad analoghe conclusioni si perviene, peraltro, anche nel caso in cui l'unità abitativa
«funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall'esterno» faccia parte di un
edificio composto da più unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra più
soggetti. Anche in tale caso, pertanto, la predetta unità abitativa all'interno di un edificio di un unico
proprietario o in comproprietà tra più soggetti dotata di «accesso autonomo» e «funzionalmente
indipendente» fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che
disponga di parti comuni con le altre unità abitative.
Inoltre, gli interventi effettuati su una unità abitativa «funzionalmente indipendente e con uno o più
accessi autonomi dall'esterno» possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra
condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità sia ubicata in
un edificio escluso dall'agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari
possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell'esercizio
di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di
proprietà o in comproprietà di una società (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.8).
Un'unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di
installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Per «accesso autonomo dall'esterno» si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità
153
immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile
o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Ad esempio, si può ritenere che un'unità
immobiliare abbia «accesso autonomo dall'esterno» qualora:
? all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un
passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada
oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio, i pascoli), non essendo rilevante la
proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in
questione;
? all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a
servizio dell'immobile.
Ad esempio, nel caso di una "villetta a schiera" si ha «accesso autonomo dall'esterno» qualora:
? la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla
stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
? il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva,
anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.
Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno,
site all'interno di edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del
requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando
a tal fine che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno
in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di «accesso
autonomo dall'esterno» può fruire del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla
circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità
abitative (ad esempio, il tetto).
A seguito delle modifiche apportate all'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 dalla legge di
bilancio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un'unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente
indipendente» qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva:
? impianti per l'approvvigionamento idrico;
? impianti per il gas;
? impianti per l'energia elettrica;
? impianto di climatizzazione invernale.
Pertanto, ad esempio, può ritenersi «funzionalmente indipendente» un'abitazione all'interno di un
edificio, dotata in via esclusiva di un serbatoio di gas, di un impianto di riscaldamento e di un
impianto elettrico, non rilevando che la stessa sia altresì dotata di ulteriori impianti in via non
154
esclusiva quale l'impianto idrico appartenente ad una utenza comune, con contatore esclusivo di
ripartizione e contabilizzazione, e gli impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili esclusivi
solo finché non sono convogliati verso un depuratore comune (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,
paragrafo 2.8).
Ai fini dell'applicazione del Superbonus, la contestuale sussistenza del requisito della
«indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno» assume rilievo con esclusivo
riferimento agli interventi "trainanti" di risparmio energetico.
Nel caso di interventi "trainanti" antisismici, invece, occorre fare riferimento all'unità strutturale
(US) di cui al punto 8.7.1 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, concernente l'aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC).
Le verifiche di sicurezza da effettuare dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale,
individuata con le modalità indicate dalle citate NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad
interventi non riguardassero l'intera unità strutturale (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.8).
Unità collabenti, unità in corso di costruzione e unità in corso di definizione
È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi
realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") a condizione,
tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al
beneficio, ossia immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
Infatti, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non
produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti trattandosi di
manufatti già costruiti e individuati catastalmente, anche se come "fabbricati collabenti".
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non
abitativo, che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti
dalla norma agevolativa. Ciò implica, tra l'altro, che relativamente agli interventi di efficientamento
energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano
determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento.
Ad analoghe conclusioni si perviene, sia pure a determinate condizioni, anche qualora l'immobile
sia iscritto nella categoria catastale provvisoria F/3 ("unità in corso di costruzione") nella quale, su
richiesta di parte e senza attribuzione di alcuna rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in
attesa della definitiva destinazione. In particolare, il Superbonus spetta solo se gli interventi
agevolabili riguardino un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti
richiesti - quale, in particolare, la presenza di un impianto di climatizzazione invernale necessario
155
nel caso di interventi di efficienza energetica - successivamente riclassificato in categoria F/3 a
seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati.
La detrazione, invece, non spetta per interventi eseguiti su unità immobiliari F/3 in precedenza non
accatastate in altra categoria trattandosi, in tale ultimo caso, di unità in via di costruzione e non di
unità immobiliari "esistenti". Alle medesime condizioni previste per gli immobili censiti in
categoria catastale F/3, il Superbonus spetta anche in caso di interventi ammessi al beneficio
eseguiti su immobili accatastati in categoria F/4 ("unità in corso di definizione") (Circolare
23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.3).
Ruderi e diruti
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetta, a determinate condizione, anche
con riferimento ad interventi effettuati su "edifici privi di attestato di prestazione energetica perché
sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi" (cfr. comma 1-quater dell'art.
119 del decreto legge n. 34 del 2020).
La detrazione è subordinata alla duplice condizione che:
- siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali
e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- al termine degli interventi, l'edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.
La detrazione spetta anche relativamente ad interventi effettuati su "ruderi", indipendentemente
dalla circostanza che gli stessi siano accatastati nel Catasto Terreni con l'indicazione dello specifico
codice qualità per i "diruti" ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati a condizione, tuttavia, che
l'intervento non si qualifichi come una "nuova costruzione" (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,
paragrafo 2.4).
In sostanza, è consentito l'accesso alla detrazione anche per interventi realizzati su ruderi, collabenti
e diruti i quali, pur essendo fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di
reddito, devono essere considerati edifici esistenti, purché, in caso di demolizione e ricostruzione,
tale intervento sia riconducibile alla "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del
TUE ai sensi del quale rientrano in tale categoria anche «gli interventi volti al ripristino di edifici, o
parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza». Gli interventi riguardanti tali edifici sono ricompresi nella
"ristrutturazione edilizia" e non sono considerati come "nuove costruzioni" qualora sia stata
accertata, dall'ufficio preposto, la consistenza preesistente alla demolizione o al crollo (trattandosi
di un intervento di recuperodel patrimonio esistente) sulla base di prove documentali certe che
156
dimostrino l'esistenza dell'edificio e la sua la "consistenza". In altri termini, il rilascio del titolo
edilizio per "intervento di ristrutturazione edilizia", di cui al citato art.3, comma 1, lett. d), del
TUE, presuppone che sia stata accertata la preesistenza dell'edificio sulla base di documenti certi
che consentano di stabilire in modo incontrovertibile la giacitura, le dimensioni planimetriche e
volumetriche e le caratteristiche dell'edificio da ripristinare (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,
paragrafo 2.4).
Poiché la norma esonera solo dal produrre l'APE "iniziale", è necessario, in particolare, che anche
per tali immobili - per gli interventi di efficienza energetica - sia comunque dimostrato, sulla base di
una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto di riscaldamento
rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e
che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione
energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria
(Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4).
Interventi agevolabili
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da
1 a 8 del citato art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati
alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi
"trainanti"), nonché ad ulteriori interventi che, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi
"trainati"), beneficiano della detrazione maggiorata soltanto se eseguiti congiuntamente ad uno o
più interventi "trainanti" e se rispettano determinati requisiti.
Interventi trainanti
Sono ricompresi tra gli interventi "trainanti":
? gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale;
? gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63
del 2013.
Interventi di riqualificazione energetica ("trainanti")
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Si tratta degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
157
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno, che
interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell'unità immobiliare sita all'interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell'edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza termica stabiliti:
- dal d.m. 11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26
gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- dal d.m. 6 agosto 2020 (tabella 1 dell'Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a
partire dal 6 ottobre 2020.
In merito al superamento del 25 per cento della superficie disperdente lorda, si precisa che:
- nel caso di interventi su edifici unifamiliari o aventi per oggetto parti comuni di edifici composti
da più unità immobiliari, detto requisito deve essere verificato avendo riguardo alla superficie
disperdente lorda delimitante il volume riscaldato dell'intero edificio. Sono ammessi al
Superbonus anche gli interventi di isolamento termico effettuati soltanto su una parte
dell'involucro dell'edificio previa autorizzazione dell'assemblea condominiale; più
precisamente, è ammesso l'intervento anche su una parte dell'involucro dell'edificio a
condizione che rispetti l'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e
che risulti il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta;
- nel caso di interventi aventi per oggetto unità immobiliari site in edifici composti da più unità
funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo all'esterno, il requisito del
superamento del 25 per cento va verificato avendo riguardo alla superficie disperdente lorda
delimitante il volume riscaldato della singola unità immobiliare indipendente e autonoma.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017.
Sono ammesse al Superbonus, nell'ambito di un intervento di coibentazione dell'involucro, anche le
spese sostenute dal 1° gennaio 2021 riferite all'isolamento termico del tetto di un locale sottotetto
non riscaldato (quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante).
Va, tuttavia, verificata la condizione che l'intervento, nel suo complesso, interessi l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell'edificio stesso mediante la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento,
delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,
paragrafo 3.2).
Per gli interventi di isolamento termico degli involucri, il Superbonus è calcolato su un ammontare
158
complessivo delle spese, di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio, pari a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti
site all'interno di edifici plurifamiliari;
- euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo
stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo
stesso è composto da più di 8 unità.
Ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa
ammissibile alla detrazione è pari a euro 530.000, calcolato moltiplicando euro 40.000 per 8 (euro
320.000) e euro 30.000 per 7 (euro 210.000).
Sostituzione di impianti di climatizzazione
Si tratta degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle
parti comuni degli edifici con almeno una delle seguenti tecnologie:
- generatori di calore a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto,
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- pompe di calore anche con sonde geotermiche, ivi compresi gli impianti ibridi, anche abbinate
all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microcogenerazione;
- collettori solari;
- impianti di allaccio a sistemi di teleriscaldamento, definiti dall'art. 2, comma 2, lett. tt), del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i Comuni montani non interessati
dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015.
Si precisa che, affinché si possa considerare la "sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale" un intervento "trainante", è necessario che la sostituzione del sottosistema di
generazione sia integrale.
Nei casi in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria sia effettuata
mediante gli stessi generatori di calore destinati alla climatizzazione invernale è, inoltre, ammessa
l'installazione di scaldacqua a pompa di calore o di collettori solari dedicati.
Nel caso di installazione di pompe di calore reversibili, nel nuovo impianto è consentito il
condizionamento estivo.
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli
159
edifici, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai
seguenti importi:
- euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per
gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
- euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per
gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il
limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a euro 265.000, calcolato moltiplicando euro
20.000 per 8 (euro 160.000) e euro 15.000 per 7 (euro 105.000).
Rientrano altresì gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti su edifici
unifamiliari e su unità immobiliari ubicate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente
indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con almeno una delle seguenti
tecnologie:
- generatori di calore a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto,
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- pompe di calore anche con sonde geotermiche, ivi compresi gli impianti ibridi anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microgenerazione;
- collettori solari;
- caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186, esclusivamente per le aree non
metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione del 10 luglio
2014, n. 2014/2147, o del 28 maggio 2015, n. 2015/2043, per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;
- l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10, esclusivamente per i Comuni montani non interessati
dalle procedure europee di infrazione del 10 luglio 2014, n. 2014/2147, o del 28 maggio 2015,
n. 2015/2043, per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.
Si precisa che, affinché si possa considerare la "sostituzione di impianti di climatizzazione" un
intervento "trainante", è necessario che la sostituzione del sottosistema di generazione sia integrale.
Nei casi in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria sia effettuata
mediante l'impianto di climatizzazione invernale, è inoltre ammessa l'installazione di scaldacqua a
pompa di calore o di collettori solari dedicati.
160
Nel caso di installazione di pompe di calore reversibili, nel nuovo impianto è consentito il
condizionamento estivo.
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari composte da edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per singola unità immobiliare.
Sono ammesse anche le spese relative all'adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione
(sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).
La detrazione spetta, nei limiti massimi di spesa previsti, anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
? rispettare i requisiti previsti dal d.m. del 6 agosto 2020;
? assicurare, nel loro complesso, anche «congiuntamente» (nel senso indicato al paragrafo degli
interventi "trainanti" e fatte salve le ipotesi indicate nel medesimo paragrafo) agli interventi di
efficientamento energetico di cui all'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, all'installazione di
impianti solari fotovoltaici e, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di
almeno 2 classi energetiche dell'edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità
immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi
dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, ovvero, se non possibile in quanto l'edificio
o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe
energetica più alta. Ne consegue che, qualora l'edificio si trova in classe energetica "A3", basta
salire alla classe successiva "A4" per vedere riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per
cento.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (APE), ante e
post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Interventi antisismici
Si tratta degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico previsti dai commi da 1-bis a 1-
septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, realizzati su immobili ubicati nelle zone
sismiche 1, 2 o 3 (si rinvia al paragrafo Sisma bonus - Spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e Bonus facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez.
IIIA e IIIB)).
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai
fini antisismici eseguita congiuntamente a uno degli interventi sopra descritti, nel rispetto dei limiti
161
di spesa previsti per tali interventi.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a:
? euro 96.000 nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa
ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell'ipotesi in cui gli
interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli
anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo
delle spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni
pregressi. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite
deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute
ed effettivamente rimaste a carico. L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va
riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate
separatamente;
? euro 96.000 nel caso di acquisto di case antisismiche;
? euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli
interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici.
Inoltre, per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, non
opera la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020
per gli interventi di risparmio energetico in merito alla possibilità di fruire del Superbonus sulle
singole unità immobiliari fino a un massimo di 2.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professione, su edifici
residenziali, o su edifici non residenziali, che al termine dei lavori diventino a destinazione
residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il
contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo
3.3).
Si ricorda che spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di
assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della
percentuale di detrazione del 110 per cento. Per maggiori approfondimenti si rinvia al paragrafo
"Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del
credito d'imposta relativo agli interventi Sisma bonus al 110 per cento ad un'impresa di
assicurazione (Rigo da E8 a E10, cod. 81)".
162
Superbonus e contributi per la ricostruzione
Nel caso di interventi antisismici su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi
sismici il Superbonus spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione atteso
che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico.
In particolare, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di
eventi sismici, il Superbonus spetta:
- a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il
contributo concesso;
- nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già
effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le
opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione
e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3,
comma 1, lett. d), del TUE) (Risoluzione 23.04.2021 n. 28/E).
È possibile fruire del Superbonus con riferimento alle spese eccedenti il contributo ("in accollo")
anche se le stesse si riferiscono a lavorazioni o beni (finiture, materiale di completamento, eccetera)
che autonomamente non godrebbero del beneficio fiscale. È tuttavia, necessario che il contribuente
sia in possesso di idonea documentazione che attesti la riconducibilità delle spese sostenute agli
interventi agevolabili. Tale circostanza può essere attestata dai professionisti tenuti ad asseverare, ai
sensi dell'art. 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020, l'efficacia degli interventi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, in base alle
disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) n. 58 del 2017 (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,
paragrafo 4.1).
I limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma; in tal caso, tuttavia, il Superbonus è
alternativo al contributo per la ricostruzione. La maggiorazione del 50 per cento va sempre
parametrata al limite di spesa anche quando la norma prevede un ammontare massimo di
detrazione, come nel caso di alcuni interventi "trainati" di efficienza energetica. In tal caso,
pertanto, ai fini del calcolo della maggiorazione del 50 per cento del limite di spesa ammesso al
Superbonus, è necessario, preliminarmente, dividere l'ammontare massimo di detrazione spettante
per 1.1.
La maggiorazione del 50 per cento delle spese, in quanto alternativa al contributo previsto per la
ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, presuppone la dichiarazione del
proprietario dell'edificio resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 alla struttura impegnata
163
nei processi di ricostruzione di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Questa dichiarazione
costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Inoltre, in quanto misura compensativa in favore del contribuente che rinuncia al contributo per la
ricostruzione, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al
contributo medesimo affinché questi possa disporne (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 4.1).
Interventi "trainati"
Sono interventi "trainati", in quanto eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi
"trainanti" di efficienza energetica:
- gli interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- l'installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di
accumulo;
- l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.
I predetti interventi sono ammessi al Superbonus se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi "trainanti" di efficienza energetica e se assicurano nel loro complesso il miglioramento di
2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
L'installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di
accumulo è ammessa al Superbonus anche se eseguita congiuntamente agli interventi "trainanti"
antisismici di cui al comma 4 del citato art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
A partire dal 1° gennaio 2021, rientrano tra gli interventi "trainati" dagli interventi di efficienza
energetica anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed
esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indicati nell'art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR.
Per le spese sostenute a partire dal 1° giugno 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle
barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nell'ipotesi in cui siano effettuati
congiuntamente agli interventi "trainanti" antisismici.
Tali interventi sono ammessi al Superbonus a condizione, tuttavia, che rispettino le caratteristiche
tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere
qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Gli interventi "trainati" sono ammessi al Superbonus a condizione, inoltre, che siano effettivamente
conclusi.
Le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di
164
vigenza dell'agevolazione mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel
periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine
dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".
Ad esempio, se il contribuente ha sostenuto a marzo 2020 spese per interventi "trainanti" (ad
esempio, per il rifacimento del c.d. "cappotto termico" o la sostituzione dell'impianto di
climatizzazione invernale) - non ammesse al Superbonus -, non può beneficiare di tale agevolazione
neanche per le spese sostenute per gli interventi "trainati" di sostituzione delle finestre o di
installazione di impianti fotovoltaici, ancorché i relativi pagamenti siano effettuati a settembre
2020.
Se i lavori sono effettuati da un'unica impresa, la dimostrazione che gli interventi "trainati" sono
stati realizzati tra la data di inizio e di fine lavori degli interventi "trainanti" può essere fornita dalla
medesima impresa attraverso un'apposita attestazione (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta
4.2.6).
Interventi di efficientamento energetico
Come già precisato, il Superbonus spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi
abbiano determinate caratteristiche tecniche; in particolare, è necessario che gli edifici siano dotati
di impianti di riscaldamento funzionanti, o riattivabili anche con interventi di manutenzione
straordinaria, presenti nell'immobile oggetto dell'intervento (Circolare 22.12.2020 n. 30/E,
risposta 4.5.1).
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 192 del
2005, recentemente modificato dal d.lgs. n. 48 del 2020, per impianto termico si intende un
«impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e
controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Per gli interventi realizzati a partire
dall'11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 48 del 2020, per effetto della nuova
definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e
termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento» (Circolare 22.12.2020 n.
30/E, risposta 4.5.1).
Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera
165
l'assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento
localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, se fissi e quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o
uguale a 15 kW (Risoluzione 12.08.2009 n. 215/E). Per gli interventi realizzati dal 4 agosto 2013
fino al 10 giugno 2020, il predetto limite sulla potenza al focolare era pari a 5 kW. Dal 10 giugno
2020 non è più previsto il predetto limite.
Per gli interventi "trainati" finalizzati al risparmio energetico, il limite di spesa è quello previsto per
ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente, eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti e sempreché assicurino il miglioramento di 2 classi
energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da
dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) e a condizione che gli interventi
siano effettivamente conclusi.
Ad esempio:
- per gli interventi di sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla
dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al
manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso, nonché dei portoni
esterni che delimitino l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non
riscaldati, la detrazione massima spettante è pari a euro 60.000 per ciascun immobile che
comprende anche eventuali interventi "trainati" eseguiti sulle parti opache (Risoluzione
28.09.2020 n. 60/E);
- per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, la
detrazione massima spettante è pari a euro 60.000 per ciascun immobile (Risoluzione
28.09.2020 n. 60/E);
- per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione
massima è pari a euro 30.000 per ciascun immobile e spetta anche qualora sia sostituito o
integrato l'impianto delle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio in condominio in
assenza di un impianto termico centralizzato (Risoluzione 28.09.2020 n. 60/E).
Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o
successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
L'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un
166
edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo,
su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
dall'esterno. Ai fini del Superbonus, l'installazione degli impianti in parola può essere effettuata
anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. In applicazione di tale principio,
pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area
pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio sulle pensiline di un parcheggio aperto
(Circolare 22.12.2020, n. 30/E risposta 4.3.2).
La citata legge di bilancio 2021 ha modificato la disposizione prevedendo che l'installazione di
impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò
confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione in
argomento.
Si ritiene, pertanto, che il Superbonus spetti anche se l'installazione di impianti solari fotovoltaici è
realizzata:
- sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
- su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest'ultimo fruisca
dell'energia prodotta dall'impianto medesimo (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3).
L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
? installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione,
nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
? cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) SPA con le modalità di cui all'art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. È
possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col GSE a
condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione
dell'invio dell'istanza del Gestore (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3).
Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, la
detrazione è calcolata fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000
per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto
fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui
sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del TUE.
167
Se l'impianto è al servizio di un intero edificio, anche in condominio, il limite di potenza degli
impianti agevolabili, pari a 20 kW, è riferito all'edificio condominiale oggetto di intervento. Se,
invece, l'impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a ciascuna unità
abitativa (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.3.3).
Pertanto, ad esempio, in un condominio costituito da 4 edifici è possibile agevolare 4 impianti
fotovoltaici di potenza ciascuno fino a 20 kW.
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica nell'ambito di interventi di "nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma
1, lett. e), del TUE che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali.
In tal caso, tuttavia, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus
solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli
interventi "trainanti" di efficienza energetica o antisismici e spetta solo per le spese relative
all'istallazione dell'impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli interventi di
efficienza energetica o antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in quanto realizzati nell'ambito
di un intervento di "nuova costruzione"(Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3).
Ciò implica, ad esempio, che se l'impianto fotovoltaico è installato successivamente
all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un intervento di
coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus neanche le spese relative
all'installazione del predetto impianto non essendo stato realizzato "congiuntamente" all'intervento
di coibentazione. Diversamente, qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita
congiuntamente al predetto intervento di coibentazione esterna, prima dell'accatastamento
dell'edificio, e le date delle spese sostenute per l'installazione dell'impianto siano ricomprese
nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori di
coibentazione, è possibile accedere al Superbonus esclusivamente, tuttavia, con riferimento alle
spese per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
È, tuttavia, sempre necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica e devono essere
sempre redatti gli APE convenzionali. La detrazione riguarda l'intera quota di potenza dell'impianto
fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3).
In caso di installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, la detrazione è riconosciuta
alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per
l'installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
168
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici, nonché per i costi legati all'aumento di potenza impegnata del
contatore dell'energia elettrica.
A partire dal 1° gennaio 2021, i limiti di spesa ammessi alla detrazione sono rimodulati come segue:
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall'esterno;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di
otto colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a
otto colonnine. Il Superbonus si applica a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
L'intervento "trainato" di installazione di infrastrutture di ricarica in ambito condominiale è
ammesso al Superbonus sia nell'ipotesi in cui tali infrastrutture siano al servizio dell'intero
condominio, e dunque collegate all'utenza condominiale (POD), e sia nell'ipotesi in cui siano a
servizio del singolo condòmino (collegate dunque al rispettivo POD, ad esempio in garage).
Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio devono essere considerate, dal
condòmino, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto,
nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni che interventi sulla singola unità
immobiliare dello stesso edificio, il contribuente potrà fruire del Superbonus sia relativamente alle
spese a lui imputate per l'intervento condominiale sia per quelle per l'installazione di una colonnina
di ricarica ad uso privato, relativa alla propria unità immobiliare.
Infine, considerati i limiti di spesa previsti dalla norma per gli interventi realizzati su edifici
composti da più unità immobiliari, ipotizzando un condominio composto da 10 unità immobiliari
che installa 10 infrastrutture di ricarica, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a
14.400 euro, ossia euro 1.500 x le prime 8 infrastrutture di ricarica (12.000 euro) + euro 1.200 x le
successive 2 infrastrutture di ricarica (2.400 euro) (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.4).
I richiamati limiti di spesa non si applicano per gli interventi in corso di esecuzione di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici delle colonnine già iniziati nel periodo dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per i quali restano validi i precedenti limiti di spesa, pari a euro
3.000 annui, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano sostenute successivamente alla
predetta data di entrata in vigore della nuova disposizione (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo
3.4.4).
169
In particolare, per gli interventi iniziati prima del 1° gennaio 2021, il Superbonus si applica su un
ammontare massimo delle spese stesse pari a euro 3.000. Il limite è annuale ed è riferito a ciascun
intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica ed è ripartito tra gli aventi
diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun
contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche
nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa
in opera di più infrastrutture di ricarica. (Circolare 08.08.2020 n. 24/E e Circolare 25.06.2021 n.
7/E).
Altre spese ammissibili al Superbonus
Sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese
sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che
beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia
effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:
? delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali
connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e
sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
? degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le
spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,
l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per
l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio
insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).
Non è agevolabile il compenso straordinario dell'amministratore di condominio, non trattandosi di
un costo caratterizzato da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla
detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a
carico dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio (Circolare 22.12.2020 n.
30/E, risposta 4.4.1).
Diverso è il caso, invece, in cui l'amministratore del condominio sia nominato, ad esempio,
responsabile dei lavori di cui all'art. 89, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso,
il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse
alla detrazione in quanto strettamente correlate all'esecuzione degli interventi agevolabili
(Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 4).
170
Detrazione spettante
In linea generale, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere
utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad
imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto
l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che
rientrano nella no tax area).
I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto (c.d. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In
alternativa, i contribuenti possono altresì optare per la cessione di un credito d'imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
Più precisamente, possono accedere al Superbonus tutti i soggetti passivi che "astrattamente"
possono essere titolari della predetta detrazione, indipendentemente dalle peculiari modalità di
tassazione del reddito, come nel caso del titolare di solo reddito fondiario, derivante dal possesso
dell'immobile adibito ad abitazione principale, escluso da tassazione per effetto della deduzione di
cui all'art. 10 del TUIR di importo pari alla rendita catastale. Tale soggetto può, tuttavia, esercitare
l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione
spettante) in quanto possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma
che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una
deduzione di pari importo (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta n. 2.1.7).
Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non
possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
I limiti di detrazione e di spesa ammessi al Superbonus variano non solo a seconda della tipologia
dell'intervento "trainante" e/o "trainato" realizzato, ma anche a seconda della tipologia di edificio
oggetto dei lavori.
Per ogni intervento "trainante" e "trainato" sono previsti limiti di spesa o detrazione.
In particolare, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi "trainati"
finalizzati al risparmio energetico, va precisato che le norme di riferimento in taluni casi
individuano un limite massimo di detrazione spettante e, in altri, un limite massimo di spesa
ammesso alla detrazione. Nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione,
per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la
171
detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione
espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
L'importo massimo di detrazione spettante, relativo ai singoli interventi agevolabili, deve intendersi
riferito all'edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso
autonomo dall'esterno oggetto dell'intervento e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o
possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno
effettivamente sostenuto e documentato. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più
interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due comproprietari di un edificio unifamiliare o unità
immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno sostengano spese
per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di euro
50.000, e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è
pari a euro 30.000, hanno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento, calcolata su un importo di
spesa complessivamente pari a euro 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta
da ciascuno.
Analogamente, nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell'impianto
termico (intervento "trainante") e il condòmino, al quale sono imputate spese per tale intervento
pari, ad esempio, a euro 10.000, effettui interventi "trainati", sostituendo sulla propria unità
immobiliare, gli infissi con una spesa pari a euro 20.000, nonché installando le schermature solari,
con una spesa pari a euro 5.000, il condòmino ha diritto ad una detrazione pari a euro 38.500 (110
per cento di euro 35.000).
Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di
spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto,
l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito
all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condòmino
può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o
ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile, ed effettivamente
rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità
immobiliare. Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità
immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il
limite di spesa è pari a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (euro
200.000), ciascun condòmino può calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui
imputata superiore a euro 40.000.
172
Nel caso in cui gli interventi agevolati comportino l'accorpamento di più unità abitative o la
suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa
devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e
non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni
degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di
versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.
Qualora siano realizzati interventi ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività
commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento. Tale principio si applica anche qualora
sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente, anche all'esercizio di attività
commerciale di Bed and Breakfast (occasionale o abituale), siano realizzati interventi antisismici di
cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (Sisma bonus). Ciò in
quanto, per effetto del rinvio, contenuto nel citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all'art.
16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, gli interventi ammessi al Sisma bonus sono quelli indicati nel
medesimo art. 16-bis del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale. Il principio
suesposto si applica, inoltre, alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi antisismici che
fruiscono del Superbonus. Analoga previsione non sussiste per le spese per gli interventi di
riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall'art. 14 del
decreto legge n. 63 del 2013 (Eco bonus) o ammessi al Superbonus, poiché tale detrazione spetta sia
ai soggetti IRPEF sia ai soggetti IRES. Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le
spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali" e stante la
sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per
interventi e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che
per gli interventi di risparmio energetico ammessi al Superbonus, realizzati su immobili residenziali
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività
commerciale, la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del
contribuente, la stessa non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al
reddito. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall'ammontare su cui
applicare la detrazione del 110 per cento. Qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese
agevolabili riceva i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della
detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lett. n-bis), del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per
173
effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.
L'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un
danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente
collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese
eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che,
quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
Trasferimento inter vivos o mortis causa dell'immobile
In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati
realizzati gli interventi, l'acquirente o donatario può godere, a determinate condizioni, del
Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa. Per quanto riguarda gli interventi di
efficientamento energetico ("trainanti" o "trainati"), come stabilito all'art. 9 del d.m. 6 agosto
2020, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso
accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità
immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi
al Superbonus in quanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR, in caso di vendita
dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in
tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti,
all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Benché il legislatore abbia utilizzato il termine
"vendita", le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una
cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la
donazione.
In caso di decesso dell'avente diritto e di acquisizione dell'immobile per successione, le quote
residue del Superbonus si trasferiscono agli eredi a determinate condizioni. Per quanto riguarda gli
interventi di efficientamento energetico ("trainanti" o "trainati"), come stabilito all'art. 9 del d.m. 6
agosto 2020, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Analoga modalità è prevista con riferimento agli
interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 8 dell'art.16-bis del TUIR.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Qualora per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di
altre misure agevolative come, ad esempio, Eco bonus, Bonus facciate o Sisma bonus, il
contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti
specificamente richiesti in relazione alla stessa. A titolo esemplificativo, gli interventi "trainanti"
174
ammessi al Superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per la riqualificazione
energetica di cui all'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, o per il recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR; in tali casi, il contribuente deve scegliere l'agevolazione di
cui intende beneficiare in quanto non può avvalersi contemporaneamente di entrambe le
agevolazioni.
In particolare, con riferimento ai rapporti tra il Superbonus e l'intervento di riqualificazione
energetica di cui al citato art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, si precisa che
quest'ultimo, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica, impedisce al contribuente
di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni; pertanto, la
scelta di agevolare un intervento ai sensi del predetto comma 344 impedisce al contribuente di
fruire del Superbonus, anche perché il predetto intervento, essendo inteso come un unicum, non
distingue tra interventi "trainanti" e "trainati" (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.2.4).
Al contrario, qualora, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il
contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a
condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (Circolare
08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 6).
Sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella
misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici e sia di quella del 19 per
cento di cui all'art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di
spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato
art. 15 del TUIR, è calcolata sull'intero importo eccedente (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta
3.1.7).
Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma
di sconto
Ai sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, i soggetti che sostengono spese per gli
interventi rientranti nel Superbonus possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione
spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese,
alternativamente:
? per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non
superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati (c.d. "sconto in fattura"). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di
175
credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui
il contribuente sostenga una spesa pari a euro 30.000 alla quale corrisponde una detrazione pari
a euro 33.000 (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a euro 30.000, il
fornitore matura un credito d'imposta pari a euro 33.000. Nel caso in cui, invece, il fornitore
applichi uno sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto
applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di euro 30.000, il fornitore
applica uno sconto pari a euro 10.000, lo stesso matura un credito d'imposta pari a euro 11.000.
Il contribuente può far valere in dichiarazione una detrazione pari a euro 22.000 (110 per cento
di euro 20.000 rimasti a carico) o, in alternativa, può optare per la cessione del credito
corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari;
? per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti,
ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con
riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di 2 per ciascun
intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per
cento dell'intervento medesimo. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi
realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se fruire
direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata
dagli altri.
In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel
suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante. Infatti, alcuni condòmini possono scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e
beneficiare così della detrazione mentre altri possono optare per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito.
Le modalità attuative di tali opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti
indicati al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono state definite con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020,
prot. n. 283847, del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, e del 30
marzo 2021, prot. n. 83933, 20 luglio 2021, prot. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1°
dicembre 2021, prot. n. 340450, 3 febbraio 2022 prot. n. 35873, e 10 giugno 2022, prot. n. 202205.
Adempimenti
Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici
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(Sisma bonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus). In linea
generale, anche ai fini del Superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente
previsti per le predette agevolazioni oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma.
Pagamento tramite bonifico
Ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi, salvo l'importo
del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività
d'impresa.
Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base
alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 11 del 2010 e al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di
pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto
(attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010.
A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'Eco
bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire l'asseverazione del rispetto dei
requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.
La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva
il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta
dall'art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva
l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto. In sostanza, il
Superbonus non può essere disconosciuto nell'ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del
pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono riportati, in maniera
corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta. La ripetizione del bonifico non si
rende, invece, necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della
fattura non pregiudicando tale omissione l'effettuazione della ritenuta di cui al citato all'art. 25 del
decreto legge n. 78 del 2010 (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.3.3).
Visto di conformità e asseverazione
Ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall'art. 121 del
decreto legge n. 34 del 2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla
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documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, dai soggetti
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono
tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
Sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo
sconto per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario inoltre richiedere:
? con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l'asseverazione, redatta ai sensi del d.m.
19 febbraio 2007 e successive modificazioni, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici nonché la
congruità dei costi sostenuti «facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato
in base al luogo di effettuazione degli interventi»;
? con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, l'asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 6
agosto 2020 ("Asseverazioni"), che attesta la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti
tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati secondo il punto 13 dell'allegato A del d.m. 6 agosto 2020 ("Requisiti Eco bonus").
Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico.
Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti
dai decreti di cui all'art. 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63 del 2013. In particolare, trattasi:
? dei requisiti tecnici individuati rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020
("Requisiti");
? dei requisiti di miglioramento energetico complessivo, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (APE "convenzionale"), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e previsto rispettivamente dai d.m.
19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 ("Requisiti");
? dei requisiti di conformità degli interventi alla normativa nazionale e locale in tema di sicurezza
e di efficienza energetica, compreso il d.m. 26 giugno 2015 ("Requisiti minimi").
Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi
attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali, ante e post intervento, per i soli
fabbricati/condomìni che realizzano l'intervento. Pertanto, ad esempio, nel caso di sostituzione di
un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i
condomìni di un supercondominio, il doppio passaggio di classe può essere verificato con
178
riferimento ai singoli fabbricati. Ciò comporta che, qualora in un condominio costituito da più
edifici la sostituzione dell'impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di 2 classi
energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi
"trainanti" o "trainati", possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità
immobiliari all'interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Anche in tale caso, la
verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento
a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi
APE convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste, all'Eco bonus gli altri condòmini
che possiedono le unità immobiliari all'interno degli edifici che - con il solo intervento di
sostituzione dell'impianto termico centralizzato - non raggiungono il miglioramento di 2 classi
energetiche (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.4).
Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale, il criterio di
classificazione energetica da usare è quello previsto dal d.m. 26 giugno 2015 o il criterio previsto
dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le
stesse classificazioni energetiche.
Il miglioramento energetico complessivo deve essere sempre verificato in relazione all'intero
edificio e non anche con riguardo alle singole unità immobiliari, salvo soltanto il particolare caso in
cui gli interventi di riqualificazione energetica di riferiscano a una unità immobiliare indipendente e
autonoma sita in un edificio plurifamiliare. La verifica va, quindi, fatta considerando l'edificio nella
sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, "trainanti" e "trainati". Pertanto, nel
caso di intervento "trainante" condominiale e intervento "trainato" nel singolo appartamento, ai
fini del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle 2 classi energetiche sia raggiunto dal
condominio (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.5).
Nel caso di interventi "trainanti" e "trainati" eseguiti in un condominio, occorre produrre gli APE
convenzionali, ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell'Allegato A
del d.m. 6 agosto 2020, riferiti all'intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi
energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento
tutti gli interventi "trainanti" e "trainati" eseguiti congiuntamente. Nei casi previsti dall'art. 7,
comma 1, del citato decreto ministeriale (interventi sull'involucro opaco dell'edificio che accede al
Superbonus), è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola
unità immobiliare. Si ricorda, inoltre, che come precisato nel comma 3 dell'art. 4 del d.m. 26 giugno
2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica"), l'APE, ai sensi dell'art. 6, comma 5,
del d.lgs. n. 192 del 2005, ha «una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo
179
rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi
elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o
dell'unità immobiliare» (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.6).
È necessario richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che
dell'opzione per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l'asseverazione redatta dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo
statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi
professionali di appartenenza, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui
al d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020.
L'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 è
commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita
e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, ai fini del
Superbonus, nonché dell'opzione di cui all'art. 121, non va attestata la «corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati» (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,
paragrafo 6.2.3).
Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in
presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza
degli ulteriori requisiti).
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza:
- asseverano l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico, in base alle
disposizioni del d.m. n. 58 del 2017. Più precisamente, asseverano la classe di rischio sismico
dell'edificio prima dell'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione
dell'intervento progettato;
- attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (tranne
nell'ipotesi di acquisto di case antisismiche).
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato) attestano, per
quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come
asseverato dal progettista.
Le asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori e per ogni stato di avanzamento dei
lavori (SAL) e attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione è trasmessa esclusivamente per via
180
telematica all'ENEA. L'asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa entro 90 giorni dalla
data di fine lavori.
Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello
unico competente di cui all'art. 5 del TUE.
La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio.
Il rilascio di un'asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere
alla predetta agevolazione (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.9).
Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di
assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del
documento di riconoscimento.
Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e
all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico
abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all'asseverazione è
adeguato.
In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000, al
fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall'attività prestata.
Con riferimento alle sole asseverazioni per gli interventi di efficienza energetica che beneficiano del
Superbonus, non sono considerate valide le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di
assicurazione extracomunitaria, ossia le società di assicurazione aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo
Spazio economico europeo, mentre è consentita anche la stipulazione in coassicurazione (art. 2,
comma 5, del d.m. 6 agosto 2020 (Asseverazioni).
L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato se i professionisti hanno già
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, a condizione che:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a euro 500.000 specifico per il rischio di asseverazione da
integrare ove si renda necessario;
- garantisca un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una
retroattività almeno di 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
Gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di
riqualificazione energetica, per la redazione dell'APE, nonché per l'asseverazione del rispetto dei
requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati sono detraibili al 110 per cento se risulta rispettato un
181
doppio limite: quello previsto dal decreto ministeriale per ogni specifico intervento di risparmio
energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17
giugno 2016. In particolare, si ritiene che l'APE rientri tra le prestazioni di cui all'art. 7, comma 1,
lett. e) e b), del citato decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 ovvero tra le "attività
propedeutiche alla progettazione" (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.2).
Con il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi
nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» (c.d. decreto Anti-frodi) in vigore dal 12
novembre 2021, è stato:
- esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in
detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è
presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata
predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale;
- disposto che, per stabilire la congruità dei prezzi, che deve essere attestata da un tecnico abilitato,
occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto
del Ministro della transizione ecologica.
Chiarimenti in merito all'applicazione del citato decreto Anti-frodi, sono stati forniti con la
Circolare 29.11.2021, n. 16/E.
182
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti
Soggetti
? Condomìni, per parti comuni di edifici
residenziali (se non residenziali nel
complesso solo ai possessori di unità
immobiliari residenziali)
? Unico proprietario o più
comproprietari persone fisiche di
edifici composti da due a quattro
unità immobiliari
? Persone fisiche, per unità immobiliari
residenziali (esclusi categorie A1, A8,
A9 non aperte al pubblico)
o Proprietario, nudo proprietario o
titolare di altro diritto reale di
godimento (usufrutto, uso,
abitazione superficie)
o Conduttore a titolo di locazione,
anche finanziaria
o Comodatario
o Familiare convivente
o Erede
o Socio cooperativa a proprietà
indivisa
o Coniuge assegnatario
dell'immobile a seguito di
separazione
o Futuro acquirente
? IACP o assimilati, per immobili, di
proprietà o gestiti per conto dei
Comuni, adibiti a edilizia residenziale
pubblica
? Cooperativa di abitazione a proprietà
indivisa, per immobili posseduti e
assegnati ai soci
? ONLUS
? Organizzazione di volontariato
? Associazione di promozione sociale
? ASD o SSD, per immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi
? Comunità energetiche rinnovabili
costituite in forma di enti non
commerciali o di condomini, per
impianti solari fotovoltaici dalle stesse
gestiti
Titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei
casi
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, di proprietà dell'immobile o visura catastale
? Contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario
? Contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario
? Certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare
convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di
convivenza con il proprietario dell'immobile dalla data di inizio lavori o
dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente
? Copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione sostitutiva di
proprietà dell'immobile) e dichiarazione sostitutiva attestante la
detenzione materiale e diretta dell'immobile
? Verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di
Assegnazione
? Sentenza di separazione
? Contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso
? Documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nei registri previsti per
ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva
? Documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente aventi
le stesse finalità sociali
? Documentazione idonea a dimostrare la natura della di Comunità
energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale o da
parte di condomìni che aderiscono alle "configurazioni"
Condomìni
? Condominio
? Condominio minimo
A seconda del condominio
? Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese o certificazione dell'amministratore di
condominio
? Delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva attestante
la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari
facenti parte del condominio minimo
Altre condizioni soggettive
? Possesso di redditi imponibili in Italia
? Destinazione dell'unità immobiliare
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, che attesti il possesso di redditi imponibili in
Italia183
(persone fisiche)
? Limitazione a 2 unità immobiliari
(persone fisiche)
? ASD e SSD
? Dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, che attesti che l'immobile oggetto di intervento
non è un bene strumentale, merce o patrimoniale,
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, che attesti che l'immobile oggetto di interventi
di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50
per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente
all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività
commerciale anche occasionale
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è richiesto per un
massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli interventi di
efficientamento energetico
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è limitato ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, attestante il rispetto del limite massimo di
spesa ammissibile
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, attestante la presenza o meno di altri
contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state
calcolate al netto di tali eventuali altri contributi
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, attestante che gli interventi consistano/non
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti
Aspetti contabili
? Documenti di spesa
? Strumenti di pagamento
? Sostenimento della spesa nel periodo
agevolato secondo i criteri
o di cassa (persone fisiche, enti non
commerciali)
o di competenza (imprese, società,
enti commerciali)
? Rispetto dell'importo massimo delle
spese agevolabili
A seconda dei casi
? Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti
all'osservanza del DPR n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta
contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti
? Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la
data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il
codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per
l'importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione
del credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di
pagamento ai fini dell'Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il
pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività
d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell'utilizzo di mezzi
tracciabili
? Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa
non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi
ad oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi,
imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e
denunce di inizio lavori)
? Certificazione dell'amministratore di condominio
Abilitazioni amministrative
? Abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e
la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi Comunicazione Inizio
Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA),
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con ricevuta di
deposito
? Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori
ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo
abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente
? Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori
all'ASL di competenza se prevista
Superbonus antisismico Asseverazioni e attestazioni tecniche
184
art. 119
Interventi trainanti
? Interventi antisismici e di riduzione del
rischio sismico di cui ai commi da 1-
bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto
legge n. 63 del 2013 su parti comuni,
su edifici unifamiliari o plurifamiliari
indipendenti
Interventi trainati
? Realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini
antisismici
? Installazione di impianti solari
fotovoltaici
? Sistemi di accumulo integrati
? ? Eliminazione delle barriere
architettoniche (dal 1°giugno 2021)
? Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle
spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL
? Ricevuta di deposito presso lo sportello unico
? Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi
professionali
? Polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli
importi degli interventi oggetto dell'asseverazione
? Attestazione dell'impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione
dell'intervento trainato tra l'inizio e la fine del lavoro trainante
? Relazione tecnica di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017
con ricevuta di deposito presso il comune
? In presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione
attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto
da un altro CAF o professionista abilitato
? ? Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto
ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche.
Superbonus efficientamento energetico
art. 119
Interventi trainanti
? Isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate
o su parti comuni
o su edifici unifamiliari o
plurifamiliari indipendenti
? Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
o su parti comuni
o su edifici unifamiliari o
plurifamiliari indipendenti
Interventi trainati
? Efficientamento energetico ex art. 14
del decreto legge n. 63 del 2013
? Installazione di impianti solari
fotovoltaici
? Sistemi di accumulo integrati
? Infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici
? ? Eliminazione delle barriere
architettoniche
Asseverazioni e attestazioni tecniche
? Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle
spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all'Enea
? Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all'Enea
? Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
? Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
? Relazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e
successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente
? Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi
professionali
? Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli
importi degli interventi oggetto dell'asseverazione
? Attestazione dell'impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione
dell'intervento trainato tra l'inizio e la fine del lavoro trainante
? In presenza di soli interventi trainati (salvo che l'edificio sia sottoposto
ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il
rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi,
urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli
interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro
CAF o professionista abilitato
? Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445 del 2000, dell'impresa che ha installato l'infrastruttura
per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l'intervento è iniziato
nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1°
luglio 2020 e conclusi nel 2021)
? Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale
14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche.
?
185
ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a
.................................................................................................., nato/a a
...................................................................................................................il
.....................codice fiscale ................................................................, avvalendosi
delle disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza
dai benefici goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del
medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:
Righi 730 DICHIARAZIONE
E41-E43
Proprietà dell'immobile.
E41-E43
(sup
Possesso di redditi imponibili in Italia.
E41-E43
Che l'immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o
patrimoniale.
E41-E43
Che l'immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al
Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito
promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività
commerciale anche occasionale.
E41-E43
Che il Superbonus è richiesto per un massimo di due unità immobiliari per i lavori
di efficientamento energetico.
E41-E43
Che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi.
E41-E43
Rispetto del limite massimo di spesa ammissibile.
E41-E43
Presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate
sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi.
E41-E43
Che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti.
E41-E43
La visibilità, anche parziale, dell'involucro esterno dell'edificio interessato dai
lavori, non risultante dai dati catastali identificativi dell'immobile.
E41-E53
Di non avere usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della
detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).
E41-E53
Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e
detenuto direttamente.186
E41-E53
Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il
limite di euro 48.000 (o quello di euro 96.000, se gli interventi sono stati effettuati a
partire dal 26 giugno 2012) riferito all'unità immobiliare oggetto degli interventi di
recupero.
E41-E53
Nell'anno 2020 ha eseguito lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie
detraibili, iniziati in data ...... per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo
abilitativo.
E41-E53
Le spese di ristrutturazione sono state sostenute in qualità di familiare convivente
del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento o di convivente ai
sensi della legge n. 76 del 2016.
E41-E53
Con riferimento alle unità immobiliari facenti parte del condominio sito nel
Comune di .... .................... , in via ................................... n ..... ,- che sono
state sostenute spese per interventi di........
Sulle parti comuni dell'edificio, in assenza di obbligo di costituzione del
Condominio; - che gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono i
seguenti:
1) Foglio .................... , Mappale .................... , Subalterno .................
2) Foglio .................... , Mappale .................... , Subalterno .................
3) Foglio .................... , Mappale .................... , Subalterno .................
4) Foglio .................... , Mappale .................... , Subalterno .................
5) Foglio .................... , Mappale .................... , Subalterno .................
6) Foglio .................... , Mappale .................... , Subalterno .................
7) Foglio .................... , Mappale .................... , Subalterno .................
8) Foglio .................... , Mappale .................... , Subalterno .................
E41-E53 Che ai fini dei benefici richiesti per le spese sostenute per lavori relativi all'adozione
di misure antisismiche, la documentazione inerente la riduzione della classe di
rischio non è al momento disponibile in quanto i lavori non sono ancora conclusi.
E56 cod. 2
Che ai fini della detrazione per l'acquisto e posa in opera delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sono stati rispettati tutti i requisiti
previsti dalla normativa.
E57
Che l'arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all'abitazione oggetto di
interventi di ristrutturazione per i quali fruisce delle agevolazioni fiscali e
l'intervento rientra tra quelli indicati nella circolare dell'Agenzia delle entrate
18.09.2013, n. 29/E.
E61-E62
Che non è stata inviata la comunicazione all'ENEA in quanto i lavori proseguono
anche per il 2021.
E61-E62
Le spese di riqualificazione energetica dell'edificio sono riferite ad un immobile
acquisito per eredità e detenuto direttamente.
La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:
DATA FIRMA
Allegato: copia del documento di identità.
187
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli
Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente