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Circolare Agenzia Entrate n. 30/E del 29/07/2022
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Circolare art. 46 L. 374 del 1991 WF CIRCOLARE N. 30/E
Roma, 29 luglio 2022
OGGETTO: Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 - Cause il
cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e
provvedimenti ad esse relativi - Esenzione dall'imposta di
registro. Ambito applicativo.
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INDICE
Premessa ........................................................................................................................... 3
1. Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità ......................................... 4
2. Atti e provvedimenti esenti ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 ........ 5
2.1. Gestione del contenzioso pendente ...................................................................... 6
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Premessa
La legge 21 novembre 1991, n. 374 (rubricata «Istituzione del giudice di
pace») reca la disciplina in ordine all'istituzione e alle funzioni del Giudice di pace
nell'esercizio della giurisdizione in materia civile e penale e della funzione
conciliativa in materia civile.
L'articolo 46 della medesima legge (rubricato «Regime fiscale»), come
modificato dall'articolo 1, comma 308, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311,
prevede che «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui
valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse
relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli
importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
La disposizione introduce una deroga alla disciplina generale concernente
la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria, recata dagli articoli 37 del Testo
Unico dell'Imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 8
della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., che individua la misura
dell'imposta in relazione alle diverse tipologie di atti.
In relazione all'ambito applicativo del citato articolo 46, alla luce
dell'indirizzo espresso, al riguardo, dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze 16
luglio 2014, n. 16310; 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981), con la
risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014 è stato precisato che il regime esentativo
per valore si applica non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al
giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, ma anche a quelli emessi dai
giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle
sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo.
Con la presente circolare, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale
di seguito illustrato, che ha progressivamente superato la posizione assunta con la
citata risoluzione n. 97/E del 2014, si forniscono ulteriori indicazioni in materia.
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1. Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità
Con ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31278, seppure concernente la
tassazione di una sentenza civile del Tribunale, emessa in sede di appello avverso
una sentenza del Giudice di Pace in controversia di valore inferiore a 1.033,00
euro, la Suprema Corte ha precisato che la ratio informatrice dell'articolo 46 della
citata legge n. 374 del 1991 «è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale
perché di minimo valore, ovvero di alleviare l'utente dal costo del servizio di
giustizia per le controversie di valore più modesto: l'imposta di registro infatti è
proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l'organo
giudiziario che ha emanato il provvedimento».
I giudici di legittimità hanno evidenziato, al riguardo, che rispetto a tale
finalità «risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in
deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento
della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di
valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e
dall'ufficio giudiziario adito».
Dello stesso tenore l'ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21050 concernente la
tassazione di una ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale
nell'ambito di procedura di esecuzione mobiliare attivata in forza di sentenza resa
dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ad euro 1.033, con la quale
è stato precisato che il fatto che l'articolo 46 «risulti inserito nel corpo normativo
recante l'istituzione del giudice di pace non costituisce elemento decisivo per
ancorare l'operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di
pace, posto che l'unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di 'cause (...)
il cui valore non ecceda la somma di Euro1.033,00» e che rispetto alla finalità
perseguita dalla norma risulta coerente solo la previsione di una esenzione
generalizzata «indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario
adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato».
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Tali affermazioni di carattere generale risultano rese nell'ambito di
controversie concernenti impugnazioni di avvisi di liquidazione notificati in
relazione a provvedimenti emessi in giudizi promossi, prima facie, avanti il
Giudice di Pace.
Il suddetto principio interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte
con le più recenti ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn.
5857 e 5858, esprimendosi con riferimento a controversie promosse sin dal primo
grado avanti uffici giudiziari diversi dal Giudice di Pace (nella specie Tribunale
Civile).
2. Atti e provvedimenti esenti ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 374 del 1991
In virtù dell'orientamento espresso e allo scopo di allinearsi alla richiamata
giurisprudenza per assicurare uniformità di trattamento delle situazioni analoghe a
quelle prese in considerazione dalle pronunce menzionate, si ritiene di applicare la
disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 a tutti
gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma
individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e
dall'ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di
prassi in materia.
La disposizione esentativa in commento si applica anche agli atti giudiziari,
così come individuati dalla Nota II posta in calce all'articolo 8 della Tariffa, Parte
I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l'imposta di
registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o
prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto.
In particolare, la richiamata Nota II prevede che «Gli atti di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 1 -bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la
parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti
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all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico»1, mentre
quest'ultima disposizione prevede, in via generale, che «Per gli atti relativi a
cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta si applica in misura fissa».
In tali casi, pertanto, non è dovuta neanche l'imposta in misura fissa.
Si precisa, infine, che la previsione esentativa non risulta applicabile alle
disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati,
enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria interessato dall'agevolazione in esame,
che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate
dall'articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ciò in quanto, la disposizione
agevolativa di cui al più volte citato articolo 46 interessa esclusivamente «Le cause
e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma
di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi...».
2.1. Gestione del contenzioso pendente
Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a
riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove
l'attività di liquidazione dell'Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non
conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del
grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre
questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere,
occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo
al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia
stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
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1 La lettera b) dell'articolo 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 contempla gli atti
"recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi
natura", mentre il comma 1-bis contempla gli "Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che
recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali".7
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente