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Circolare Agenzia Entrate n. 44 del 01.08.2003
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Rimborsi IVA a soggetti non residenti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
Circolare Agenzia Entrate n. 44 del 01.08.2003Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191, - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002 - in attuazione della direttiva 2000/65/CE, i soggetti passivi IVA non residenti nel territorio dello Stato possono identificarsi direttamente in Italia ai sensi delle nuove disposizioni recate dall'art. 35-ter del DPR n. 633/72.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'8 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2002, avente ad oggetto l'attribuzione della competenza in materia di IVA per soggetti non residenti, l'Ufficio di Roma 6 è stato individuato come competente a gestire, in via esclusiva, i rapporti con i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che si sono identificati ai sensi dell'art. 35-ter del DPR n. 633/72.
A seguito della presentazione dell'apposito modello anagrafico (ANR/1) approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002, i soggetti non residenti vengono identificati in Italia con una specifica partita IVA e possono operare direttamente senza l'ausilio di un rappresentante fiscale, la cui nomina rimane alternativa all'istituto dell'identificazione diretta.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003 è stato approvato, tra l'altro, il modello VR/2003, che deve essere utilizzato anche dai contribuenti IVA non residenti, che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2002.
In relazione alle attività dell'Ufficio di Roma 6 e del Concessionario per la Riscossione di Roma conseguenti all'applicazione delle disposizioni riguardanti i soggetti non residenti identificatisi direttamente in Italia, si rende necessario impartire le seguenti istruzioni.
I soggetti identificatisi direttamente in Italia, che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2002, devono presentare presso il Concessionario della Riscossione di Roma (Via dei Normanni 5 - 00184 Roma), entro gli ordinari termini, il modello VR/2003 debitamente compilato e completo degli allegati previsti dalle istruzioni annesse al modello medesimo.
Al riguardo, si precisa che nel caso di invio dei modelli VR all'Ufficio locale di Roma 6, quest'ultimo dovrà trasmetterli tempestivamente al Concessionario della riscossione di Roma, restando inteso che la data di presentazione è quella di ricevimento presso il predetto Ufficio.
I soggetti non residenti che presentano il modello VR devono chiedere contestualmente o entro i quaranta giorni successivi, l'accreditamento del rimborso al Concessionario della riscossione di Roma, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale.
In tal modo, l'esecuzione del rimborso potrà essere effettuata, secondo le ordinarie procedure vigenti in materia di conto fiscale, dal Concessionario della Riscossione di Roma oltre che per i soggetti non residenti titolari di un conto corrente nazionale, anche per i soggetti titolari di un conto corrente in altro Stato.
In tale ultimo caso è da segnalare che ove si utilizzi il conto estero sono da considerare i costi di accredito dovuti al Monte dei Paschi di Siena SpA e i relativi tempi di accreditamento.
Per quanto concerne i rimborsi per i quali è prevista la garanzia fideiussoria, il Concessionario della Riscossione di Roma e l'Ufficio locale di Roma 6 procederanno ai dovuti controlli.
In particolare, per quanto riguarda le garanzie rilasciate da imprese di assicurazione che non siano soggetti italiani abilitati, individuabili fra quelli inseriti nell'elenco pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale dall'I.S.V.A.P., il Concessionario della Riscossione di Roma e l'Ufficio locale di Roma 6 verificheranno, qualora l'impresa fideiubente abbia sede legale nell'Unione Europea, l'ammissione ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, sulla base degli elenchi pubblicati trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale dall'I.S.V.A.P.. Le informazioni predette possono essere reperite anche consultando il sito dell'I.S.V.A.P. www.isvap.it.
In relazione alle fideiussioni rilasciate dalle banche estere che hanno notificato alla Banca d'Italia l'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi della direttiva 2000/12/CE, si fa presente che gli istituti di credito esteri sono verificabili negli elenchi pubblicati trimestralmente sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.
Le succursali di banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, sono verificabili riscontrandone l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13 primo comma del D.Lgs. 385/93.
Gli intermediari finanziari che, ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93, svolgono in via esclusiva o prevalente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie secondo le previsioni statutarie, sono individuabili riscontrandone l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93.
Le predette informazioni sono reperibili anche consultando il sito della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it.
In ordine alle predette disposizioni in materia di rimborsi IVA a soggetti non residenti, in relazione alla esclusiva competenza attribuitale, l'Ufficio locale di Roma 6 avrà cura, di concerto con il Concessionario della Riscossione di Roma, di fornire adeguata assistenza ai contribuenti interessati.