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Risoluzione Agenzia Entrate n. 25/E del 07.06.2022
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RISOLUZIONE N.25/E
Roma, 7 giugno 2022
OGGETTO: Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e
ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale
L'articolo 63 del DPCM del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502) al comma 4 ha previsto che "I minori stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno, siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano
dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani".
Inoltre, l'articolo 14 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 (Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ha sancito
l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei "minori
stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di
soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel
territorio nazionale".
Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in
ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo
stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per
l'iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l'attribuzione
Divisione Servizi
del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare
permesso di soggiorno.
Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell'Agenzia delle
entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono, pertanto, le seguenti
indicazioni operative qualora al minore non sia stato già attribuito un codice
fiscale.
Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri
devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle entrate dalla struttura ASL
tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il
codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice
fiscale di altri soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 605/1973
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).
Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL
competente tramite il modello anagrafico AA4/8 - Domanda di attribuzione codice
fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera
sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come
tipologia richiedente il codice 17 - Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del
codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche,
associazioni sportive, ecc. (art.6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973) ovvero, se relative
a più minori, tramite un'unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal
suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione
della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice
fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti
in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN.
L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire
agli atti l'eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare
preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria,
anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già
titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da
quelli dichiarati dalla struttura ASL.
Una volta generato il codice fiscale, l'Ufficio lo comunica all'ASL
richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la
responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.
Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni
Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa volti a concordare
modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente