-
Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 01.08.2003
-
Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione. Chiarimenti in merito alla compilazione del modello di istanza di cui all'art.63, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Mod. ICO)
Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 01.08.2003Come è noto, l'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria per il 2003), nel prorogare l'incentivo per l'incremento dell'occupazione da attribuirsi nella forma di credito d'imposta, sino al 31 dicembre 2006, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della predetta agevolazione, originariamente contenuta nell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388, prevedendo, tra l'altro, per i nuovi incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1 gennaio 2003, l'obbligo di una istanza da inoltrare in via telematica al Centro Operativo di Pescara, finalizzata all'ottenimento dell'assenso alla fruizione del credito d'imposta per le assunzioni di personale effettuate, che hanno generato un incremento occupazionale rilevante.
In attuazione del citato art. 63 della legge finanziaria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003, è stato approvato il modello di istanza (Mod. ICO), con le relative istruzioni, (resi immediatamente disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e pubblicati nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003) da utilizzare, a partire dal 16 luglio 2003, per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta di cui trattasi.
Il termine iniziale di presentazione delle istanze è stato infatti subordinato alla pubblicazione della delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 - avvenuta nella G.U. n. 156 dell'8 luglio scorso - con la quale è stato determinato l'ammontare complessivo annuo delle risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione dell'ulteriore contributo di euro 300 mensili per ogni assunzione agevolabile effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.
In data 30 giugno 2003 è stato reso disponibile su Internet per tutti i soggetti interessati il software di compilazione delle istanze da inviare in via telematica, denominato "CREDITOCCUPAZIONE", unitamente ad una "Guida per l'utilizzo del programma", per consentire agli operatori, con quindici giorni di anticipo, di esercitarsi nella complessa compilazione delle istanze.
Sulla base dei primi quesiti pervenuti, sono stati effettuati, prima del 16 luglio e quindi in tempo utile, due aggiornamenti di tale programma, per consentire, con appositi blocchi procedurali, di guidare maggiormente gli operatori nella compilazione informatica delle istanze.
Inoltre, con la circolare n. 11 del 13 febbraio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, è stato commentato in modo esaustivo tutto l'evolversi della complessa normativa, formulando, tra l'altro, una serie di esempi, al fine di fornire i necessari chiarimenti ed indirizzi interpretativi, anche relativamente ai termini e alle modalità di presentazione dell'istanza.
In particolare è stato, fra l'altro, precisato che - per effetto della conferma delle modalità e dei tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale, contenuta nella lettera c), comma 1, dell'art. 63 della legge n. 289 del 2002, - il verificarsi alla fine del mese di un incremento occupazionale rilevante costituisce la condizione e il presupposto necessari per poter presentare l'istanza. Il diritto al credito d'imposta matura, infatti, mese per mese, in relazione a ciascun lavoratore assunto in possesso dei prescritti requisiti, che rappresenti un incremento della base occupazionale, incremento calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati alla fine di ciascun mese ed il numero di lavoratori mediamente occupati nel periodo considerato dalla norma come base di riferimento.
Quindi, solo dopo aver determinato alla fine del mese l'incremento occupazionale rilevante ai fini dell'agevolazione, in relazione al numero dei lavoratori che risultano "occupati" a tale data, ed aver così quantificato il credito spettante, i soggetti interessati potranno presentare, in via telematica, l'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta, fruibile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, solo successivamente all'assenso comunicato dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai fondi disponibili, nei 30 giorni previsti.
In relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in ordine alla compilazione del modello di istanza derivanti dalla complessità della normativa che disciplina il contributo, si ritiene opportuno fornire con la presente circolare le ulteriori seguenti precisazioni al fine di agevolare i soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza per gli incrementi occupazionali rilevanti che possano verificarsi nel corso dell'anno e per consentire, ai soggetti che hanno già presentato l'istanza, di verificare la presenza di errori e, nel caso, di richiederne la rinuncia, provvedendo alla immediata successiva presentazione di una nuova istanza.1. Compilazione del rigo "Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante"
Ai fini della corretta compilazione dei campi contenuti nel quadro A del modello ICO, con riferimento al rigo denominato "Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante", si ribadisce che, per rispettare il meccanismo di calcolo del credito d'imposta spettante per le assunzioni effettuate, l'incremento deve essere rilevato alla fine del mese e, pertanto, nei relativi campi delle sezioni I e II del predetto quadro A, deve essere indicato un mese anteriore a quello di presentazione dell'istanza ed in particolare il mese nel quale si è verificato l'incremento occupazionale utile ai fini dell'agevolazione di cui trattasi (es: per le istanze presentate nel mese di luglio 2003, l'ultimo mese utile da indicare è il mese di giugno 2003), come peraltro precisato nella "Guida per l'utilizzo del programma".
Per la compilazione del predetto rigo nella sezione II dello stesso Quadro A da parte dei c.d."vecchi datori di lavoro" che presentano l'istanza nel corso del 2003, occorre seguire i chiarimenti forniti al punto 2 della presente circolare.
Si rammenta che solo qualora gli incrementi occupazionali rilevanti si siano verificati in più mesi, dovranno essere compilati più quadri A, dovendo indicare, per ciascun mese in cui si è verificato l'incremento, i dati richiesti per il calcolo dell'entità dell'incremento nelle singole sezioni del quadro A (es: per la istanza con numero progressivo 1 presentata nel mese di luglio 2003, dovranno essere compilati al massimo n. 6 quadri A, solo nel particolare caso in cui in ciascun mese, da gennaio a giugno, si sia verificato un incremento rilevante). Se invece nei mesi intercorrenti tra quello in cui si è verificato l'incremento e il mese precedente alla presentazione dell'istanza non si sono verificate variazioni della base occupazionale, occorre compilare un solo quadro A, con riferimento al mese in cui si è verificato l'incremento stesso.
Si forniscono al riguardo alcuni esempi.
Esempio n. 1- incrementi occupazionali rilevanti verificatisi nei mesi di gennaio 2003 e maggio 2003: occorre compilare n. 2 quadri A.Esempio n. 2 - incremento occupazionale rilevante nel mese di febbraio 2003, decremento della base occupazionale nel mese di maggio 2003 e incremento rilevante della base occupazionale verificatosi nel mese di giugno 2003 rispetto a quello registrato nel mese di febbraio: occorre compilare n. 2 quadri A, indicando nel primo, il mese di febbraio 2003 e nel secondo il mese di giugno 2003.
Si ricorda che le variazioni in diminuzione della base occupazionale non devono essere comunicate con l'istanza - mod. ICO - ma rilevano ai fini della verifica annuale ed ovviamente ai fini dell'entità del credito spettante.
2. Compilazione del modello da parte dei c.d. "vecchi datori di lavoro"
Si premette che i c.d."vecchi datori di lavoro" - cioè coloro che alla data del 7 luglio 2002 avevano registrato un incremento occupazionale rilevante - possono continuare a fruire sino al 31 dicembre 2003 del credito d'imposta in via automatica, negli importi originari previsti dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, limitatamente alle assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata al 7 luglio 2003, come peraltro precisato sia nelle istruzioni al modello che nella citata circolare n. 11 del 13 febbraio 2003, al paragrafo 3.1."Vecchi datori di lavoro" in possesso di un ulteriore incremento occupazionale rispetto alla data del 7 luglio 2002 (art. 63, comma 1, lett.a), secondo e terzo periodo).
I "vecchi datori di lavoro", per fruire del credito d'imposta per l'anno 2003 nei nuovi importi stabiliti dalla norma in relazione all'ulteriore incremento occupazionale rilevante rispetto a quello registrato alla data del 7 luglio (cioè relativamente alle nuove assunzioni effettuate che configurano incrementi occupazionali ulteriori rispetto al limite massimo rilevato alla predetta data del 7 luglio 2002), devono presentare l'istanza compilando la Sezione I del quadro A e, relativamente all'ammontare del credito richiesto per l'anno 2003, i campi 1 dei righi 1-2-3 della Sez. III del medesimo quadro A e i campi 24 e 28 del quadro B.
Si evidenzia infatti che la sezione I del quadro A è riservata esclusivamente a tali soggetti ("vecchi datori di lavoro che rilevano ulteriori incrementi") e che la stessa può essere compilata solo nel corso dell'anno 2003 per la richiesta del credito per detto anno.
Per richiedere poi sin dal momento di presentazione dell'istanza nel 2003, il contributo anche per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 - scadenza espressamente prevista in via generale per l'attribuzione del contributo in esame dall'art. 63, comma 2, della legge n. 289 del 2002 - i medesimi soggetti devono compilare anche la sezione II del quadro A, indicando i dati ivi richiesti.
Infatti, per determinare correttamente il contributo fruibile a partire dal 2004, i citati datori di lavoro devono rilevare, ai sensi di quanto disposto dall'art.63, comma 1, lett. b), della legge n.289 del 2002, un incremento della base occupazionale rispetto alla nuova media storica relativa al periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002, come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello e nella citata circolare n. 11 del 13 febbraio 2003 al paragrafo 3.2.2.
Pertanto, detti " vecchi datori di lavoro", per fruire del credito d'imposta in relazione sia all'anno 2003, che agli anni dal 2004 a tutto il 2006, devono presentare un'unica istanza compilando entrambe le sezioni - I e II - del quadro A.
In tal caso, nel rigo denominato "Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante" della Sezione II, devono indicare il mese " 01/2004". Ovviamente il confronto con la nuova media storica deve essere effettuato sulla base dei dati occupazionali rilevati alla fine del mese precedente a quello di presentazione dell'istanza.
Nella Sezione III dello stesso Quadro A devono poi compilare tutti i campi dei righi 1, 2, e 3."Vecchi datori di lavoro" non in possesso di ulteriori incrementi occupazionali rilevanti alla data del 7 luglio 2002
I "vecchi datori di lavoro", non in possesso di ulteriori incrementi occupazionali rilevanti rispetto all'incremento occupazionale registrato alla data del 7 luglio 2002, possono presentare sin dal 2003 istanza per fruire del credito d'imposta dal 1 gennaio 2004 fino a tutto l'anno 2006, per l'incremento occupazionale già verificatosi e che, a seguito del confronto con la nuova media storica, risulti agevolabile anche per il predetto periodo, come già precisato nella citata circolare n. 11 del 13 febbraio 2003 al paragrafo 4.
A tal fine, detti soggetti nel quadro A, non devono compilare la Sezione I, ma solo la sezione II, in tutti i campi ivi previsti, e la sezione III, nei campi 2, 3 e 4. Ovviamente devono compilare anche il frontespizio e il quadro B.
Per la compilazione del rigo della sezione II denominato "Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante", si fa rinvio alle modalità sopraindicate.Si segnala che la mancata compilazione della Sez.I e/o II del quadro A, ove previste, secondo i criteri sopra illustrati nelle due ipotesi evidenziate, comporta un provvedimento di diniego da parte del Centro Operativo di Pescara per incompletezza e/o incongruenza di dati. Resta tuttavia salva la possibilità di presentare al più presto una nuova istanza con i dati corretti al Centro Operativo di Pescara.
La medesima facoltà è consentita ai soggetti - vecchi datori di lavoro in possesso di un ulteriore incremento occupazionale rispetto al 7 luglio 2002 - che hanno omesso la compilazione della sola Sezione II del quadro A, pur richiedendo di fruire del credito d'imposta oltre che per l'anno 2003, anche per gli anni dal 2004 al 2006, in relazione ai quali hanno ricevuto (o riceveranno) un provvedimento di diniego.
Per fruire del credito d'imposta esclusivamente per gli anni dal 2004 a tutto il 2006, tali ultimi datori di lavoro devono presentare al più presto una nuova istanza tenendo presenti le seguenti modalità di compilazione:
- compilare il frontespizio in tutte le sue parti, compreso il numero progressivo dell'istanza che deve essere successivo a quello indicato nell'ultima istanza presentata;
- nel quadro A, compilare la sola sezione II, indicando nel rigo " Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante", il mese" 01/2004", mese dal quale decorrerà il credito d'imposta per i lavoratori che risulteranno agevolabili sulla base del confronto con la nuova media storica. Ovviamente la rilevazione dell'incremento occupazionale per il quale il credito matura dal 1 gennaio 2004, dovrà essere effettuata con riferimento al mese precedente a quello di presentazione dell'istanza;
- la sezione III dovrà essere compilata esclusivamente nei punti da 2 a 4 dei righi 1, 2 e 3;
- nel quadro B, relativo all'elenco dei lavoratori assunti, cioè coloro che a decorrere dal 1 gennaio 2004 risulteranno agevolabili a seguito del confronto effettuato con la nuova media storica (1 agosto 2001/31 luglio 2002), nel punto 23 indicare il mese "01/2004", senza compilare i punti 24 e 28, relativi al credito d'imposta già richiesto per l'anno 2003 con la precedente istanza incompleta dei dati necessari all'attribuzione del credito.3. Compilazione del modello da parte dei c.d. "nuovi datori di lavoro"
I c.d. "nuovi datori di lavoro", cioè coloro che alla data del 7 luglio 2002 non hanno rilevato alcun incremento occupazionale agevolabile e che, a seguito di incrementi occupazionali rilevati nel corso del 2003, intendono fruire del credito d'imposta a partire dal mese del 2003 in cui emerge l'incremento e fino al termine consentito del 31 dicembre 2006, devono compilare nel quadro A del modello ICO, esclusivamente la Sezione II e la Sezione III, indicando tutti i dati ivi richiesti, nonché ovviamente il quadro B riservato all'elenco dei lavoratori rilevanti ai fini dell'agevolazione.4. Decorrenza e ammontare del credito richiesto
Il punto 23 del quadro B, riservato alla decorrenza del credito d'imposta per ogni assunto (i cui elementi sono indicati nella medesima sezione del quadro B), deve corrispondere al mese indicato nel quadro A al rigo "Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante", nel presupposto necessario che, a decorrere da tale mese, l'unità occupazionale abbia generato l'incremento utile al fine della determinazione del credito d'imposta spettante.
Ovviamente analoga corrispondenza dovrà sussistere con l'ammontare del credito d'imposta da indicare nei corrispondenti punti (da 24 a 31) dello stesso quadro B.5. Utilizzo del prodotto di gestione "CREDITOCCUPAZIONE"
Per la compilazione dell'istanza (Mod. ICO), deve essere utilizzata esclusivamente la versione definitiva 1.0.2 del prodotto "CREDITOCCUPAZIONE", disponibile dal 14 luglio 2003, che contiene i chiarimenti aggiuntivi richiesti dai contribuenti.6. Invio di duplicati
I soggetti che provvedono alla trasmissione telematica delle istanze devono inviare una sola volta la medesima istanza; le istanze duplicate vengono scartate dal sistema informativo. Non è infatti consentito chiedere con più di una istanza il credito d'imposta originato dal medesimo incremento occupazionale e già indicato in una istanza precedentemente inviata.7. Rinuncia ad istanza precedentemente inviata
In relazione alle numerose segnalazioni pervenute alla scrivente concernenti errori commessi nella compilazione delle istanze ed alle conseguenti richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di correzione delle medesime, considerato peraltro che non è ancora decorso, per le istanze presentate il 16 luglio 2003, il termine di 30 giorni per l'emanazione dell'atto di assenso/diniego previsto dall'art. 63, comma 3, della legge n. 289 del 2002, si consente ai soggetti interessati di rinunciare all'istanza precedentemente inviata e di presentare una nuova istanza con i dati corretti.
Pertanto, nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell'indicazione dei dati relativi ai lavoratori assunti o nella valutazione dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione ovvero nella determinazione dell'incremento occupazionale o ancora negli importi del credito spettante, etc.), il datore di lavoro intenda annullare gli effetti dell'istanza precedentemente presentata, perdendo conseguentemente ogni diritto che da essa possa scaturire, compreso l'ordine cronologico acquisito, lo stesso dovrà inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un'apposita istanza di rinuncia in carta libera, indirizzata al Centro Operativo di Pescara.
Tale istanza, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del datore di lavoro, ai fini dell'esatta individuazione del soggetto rinunciatario, dovrà necessariamente riportare il numero di protocollo relativo all'istanza cui s' intende rinunciare, desumibile dalla ricevuta di presentazione rilasciata dal sistema telematico.
Solo successivamente all'invio dell'istanza di rinuncia, che può essere anticipata via e-mail all'indirizzo centrooperativo.pescara.creditodimposta@agenziaentrate.it, potrà essere presentata una nuova istanza contenente i dati corretti e completa in tutte le sue parti, che assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente dal servizio telematico in relazione alla data e all'orario della sua presentazione.
Ai sensi dell'art.6 del D.M. 3 agosto 1998, n. 311, espressamente richiamato dall'art. 63, comma 3, della legge n.289 del 2002, il Centro Operativo di Pescara, previa verifica della congruità dei dati riportati nella richiesta di rinuncia, provvederà ad emettere il relativo provvedimento di annullamento dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta, alla quale il soggetto intende rinunciare.
Per consentire a regime la presentazione in via telematica dell'istanza di rinuncia, è in corso, tramite una modifica del software "CREDITOCCUPAZIONE", la predisposizione di un'apposita funzione del programma informatico, della cui attivazione sarà successivamente data ampia diffusione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e nella "Guida per l'utilizzo del programma".Le Direzioni Regionali sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.