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Risoluzione Agenzia Entrate n. 43/E del 27.07.2022
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RISOLUZIONE N. 43/E
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione
Roma, 27 luglio 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
L'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
I successivi commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 65-bis hanno stabilito che, a valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 e? riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, nella misura e alle condizioni ivi previste, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduto secondo le modalita? ivi indicate.
Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'8 ottobre 2021, emanato ai sensi del articolo 65-bis, comma 6, del citato decreto legge n. 73 del 2021, sono stati disciplinati i criteri e le modalita? di gestione e difunzionamento del Fondo, nonche? le procedure per l'accesso alle sue risorse.
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In particolare, l'articolo 6 del citato decreto ministeriale prevede che il credito d'imposta in parola sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamentetramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazionedi versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimentodell'agevolazione.
La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dellaCultura, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del richiamato decreto dell'8 ottobre 2021, comunica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali e? stato riconosciuto il creditod'imposta con i relativi importi, nonche? le eventuali variazioni, revoche e cessioniintervenute.
Ciascun beneficiario puo? visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile incompensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta, e? istituito il seguente codice tributo:
? "6979" denominato "credito d'imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo e? esposto nellasezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" e? valorizzato con l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti,verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Cultura e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello
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F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente