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Provvedimento Agenzia Entrate del 30.06.2022 (253155/2022)
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Prot. n. 253155/2022
Disposizioni di attuazione dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Definizione dei termini, delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati
identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività
d'impresa, arte e professione e dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere
effettuate con i predetti strumenti.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente Provvedimento, si intende:
? per esercente, il soggetto che esercita un'attività di impresa, arte o professione,
avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;
? per prestatori di servizi di pagamento, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
? per PagoPA, la società per azioni interamente partecipata dallo Stato costituita, ai sensi
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, allo scopo di assicurare la capillare diffusione del sistema di
pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 82 del 2005 ("CAD") nonché per la progettazione, lo sviluppo,
la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-
bis del CAD e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto;
? per BANCOMAT S.p.A., la società per azioni che gestisce i circuiti di prelievo e
pagamento identificati dai marchi BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e
BANCOMAT Pay®;2
? per contratto di convenzionamento, il contratto tra un prestatore di servizi di
pagamento e un esercente per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di
pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono
in un trasferimento di fondi all'esercente quale corrispettivo per la cessione di beni e
prestazione di servizi.
2. Informazioni da trasmettere
2.1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i prestatori
di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio
nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione
dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi,
anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale
accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
? il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell'esercente convenzionato e il
codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di
pagamento;
? il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato
alla trasmissione;
? il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le
informazioni;
? l'identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui
l'esercente accetta la transazione elettronica;
? la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
? la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
? la data contabile delle operazioni;
? l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate
dall'esercente;
? il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente.
3. Modalità e termini di trasmissione
3.1. L'Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l'acquisizione dei dati di cui al punto
2.1 da parte di tutti i soggetti obbligati.3
3.2. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso
BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte
a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui
al punto 2.1. La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e
delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
3.3. PagoPA rende disponibile all'Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai
prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data
di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite
con apposito accordo tra i due enti.
3.4. La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1°
settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre
2022.
3.5. Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le
informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31
agosto 2022.
4. Trattamento dei dati
4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo
3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato
dal D. Lgs. 101/2018 - è individuata nell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo del
decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del
2019, che ha introdotto l'obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli
esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente
all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA, i dati identificativi dei predetti
strumenti di pagamento elettronico nonché l'importo complessivo delle transazioni
giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Il comma 6 del citato articolo 22
affida all'Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, i termini, le modalità e il contenuto informativo da
trasmettere.
4.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. PagoPA assume il ruolo di
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679 - per conto dell'Agenzia delle entrate - con riferimento alle attività di
acquisizione delle informazioni relative alle transazioni effettuate mediante gli
strumenti di pagamento elettronico, nonché per l'attività di assistenza tecnica ai
prestatori di servizi di pagamento. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner4
tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4.3. I dati personali oggetto di trattamento, indicati al punto 2.1, sono: i dati anagrafici e
identificativi dell'esercente persona fisica (codice fiscale, partita iva), l'identificativo
univoco dello strumento di pagamento attraverso cui l'esercente acquisisce i pagamenti
elettronici, il numero e l'importo complessivo giornaliero dei predetti pagamenti e la
data di contabilizzazione degli stessi. Per finalità di assistenza tecnica potranno essere
trattati i dati anagrafici e di contatto di rappresentanti e/o referenti dei prestatori di
servizi di pagamento.
4.4. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta attività istituzionale e sono
conformi alle previsioni normative.
4.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par.1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
4.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f ) del Regolamento
UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato previsto che la
messa a disposizione dei dati da PagoPA all'Agenzia delle entrate sia effettuata
attraverso un canale SFTP appositamente predisposto e richiamato dall'accordo tra i due
enti. Le informazioni acquisite sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per attività
istituzionali finalizzate allo stimolo della compliance da parte degli esercenti, per
l'analisi del rischio e per attività di controllo e accertamento.
4.7. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato
esclusivamente agli operatori addetti alle attività di cui al punto 4.6.
4.8. Sul trattamento dei dati personali relativo all'utilizzo delle informazioni acquisite è
eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'art. 35, comma 4, del
Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
L'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
(decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157,
ha introdotto l'obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli
strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate,
anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento5
elettronico nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli
stessi strumenti.
Il presente provvedimento, in attuazione della disposizione di cui al comma 6 del citato
articolo 22, definisce le informazioni da trasmettere e i termini entro cui effettuare la
trasmissione, specificando che i soggetti obbligati effettuano la trasmissione all'Agenzia delle
entrate per il tramite di PagoPA, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche
definite con apposito accordo tra i due enti.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
? Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
? decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
? decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12
? decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 22 commi 5 e 6), convertito, con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
? decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 giugno 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente