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Circolare INPS n.107 del 03.10.2022
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INDICE
1.Premessa
2.Effetti della pronuncia e ambito di applicazione
3.Istruzioni operative
1.Premessa
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale Corte Costituzionale n. 17 del 27 aprile 2022, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari di cui all'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante "Riforma del sistema previdenziale forense".
Nella citata sentenza è stata, invece, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari minimo previsti dal regime previdenziale forense, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
2.Effetti della pronuncia e ambito di applicazione
In particolare, nella menzionata sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha statuito che "sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale".
La Corte ha, inoltre, precisato che, in merito al "contributo integrativo", l'obbligo di versamento trova il presupposto nell'iscrizione all'Albo professionale e il relativo pagamento non crea una vera e propria posizione previdenziale - a differenza dell'obbligo al versamento del "contributo soggettivo" - ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico.
La pronuncia della Corte Costituzionale tiene in considerazione la funzione e il fondamento dell'istituzione della Gestione separata INPS nel sistema generale della tutela previdenziale dei professionisti. Infatti, l'istituzione della Gestione separata INPS a opera dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, assolve a una funzione di chiusura del sistema e trova "il suo fondamento nell'esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell'ambito della categoria professionale di riferimento".
Ne consegue che le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS, che la Corte Costituzionale definisce "quale gestione previdenziale di carattere residuale", solo qualora ricadano nell'ambito di operatività di una Cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ai sensi del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, o di quelli successivamente costituiti ai sensi del D.lgs 10 febbraio 1996, n. 103. Il rapporto tra il sistema previdenziale delle Casse autonome e quello della Gestione separata INPS si pone non in modo alternativo tra loro, ma complementare. La Corte Costituzionale conferma che la norma si iscrive in una "coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa", e che ciò "non è in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta alle casse categoriali".
I principi espressi dalla Corte Costituzionale possono, pertanto, essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate nella circolare n. 99/2011, con la quale l'Istituto aveva comunicato l'obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra gli altri:
1.i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali;
2.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
3.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
Per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 non sussiste l'obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e gli stessi restano obbligati al versamento alla stessa del solo contributo "integrativo", con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo "soggettivo", che dà titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell'ambito della categoria di riferimento.
Nella sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 viene ricordato come, a decorrere dal 2017, la Corte di Cassazione sia intervenuta sul tema a più riprese, con pronunce riguardanti diverse categorie di professionisti, e che l'orientamento delle pronunce di legittimità conferma l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS nei casi in cui i professionisti non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo previdenziale alle Casse autonome professionali. L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, infatti, discende dal principio di universalizzazione della copertura assicurativa, desumibile dagli articoli 35 e 38 della Costituzione, che obbliga lo Stato a prevedere che a ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia collegata un'effettiva tutela previdenziale.
Ne consegue che il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale non può esentare il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata INPS, che garantisce di ottenere una copertura previdenziale.
La Corte Costituzionale è intervenuta anche sul tema dell'applicabilità delle sanzioni civili disciplinate dall'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle fattispecie in esame e, in merito, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'articolo 22 della legge n. 576/1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, pur essendo una norma di interpretazione qualificata come autentica ("costituisce disposizione non già innovativa con efficacia retroattiva, bensì di effettiva interpretazione autentica") che assolve alla finalità, perseguita dal legislatore, di assicurare - a partire dalla riforma previdenziale del 1995 - una copertura previdenziale anche nell'area non coperta dal regime della Cassa categoriale, allorché vi sia l'esercizio dell'attività professionale con carattere di abitualità, lede l'affidamento scusabile riposto dagli interessati nell'esegesi resa dalla precedente giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda, infatti, che la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in alcune pronunce precedenti la disposizione di interpretazione autentica (cfr. le sentenze 19 giugno 2006, n. 14069, 16 febbraio 2007, n. 3622, e 22 maggio 2008, n. 13218) seppure rese con riferimento all'ipotesi dell'esercizio di attività di lavoro autonomo in assenza dell'obbligo di iscrizione ad Albi o elenchi abilitanti, aveva affermato un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non avrebbe trovato applicazione nei casi - come nella fattispecie dell'attività professionale forense - per i quali sussisteva una specifica Cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale dell'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi.
La sentenza in oggetto statuisce che il legislatore, nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza e la reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
In tale modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'Ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili.
3. Istruzioni operative
Da quanto sopra esposto consegue che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011.
La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esclusione delle sanzioni civili per effetto di tale pronuncia avverrà d'ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati. Con successivo messaggio l'Istituto renderà note le modalità operative per le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute per effetto della sentenza in oggetto.
Il Direttore GeneraleVincenzo Caridi