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Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 23.09.2022
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RISOLUZIONE N. 51/E
Roma, 23 settembre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
L’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui
al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi
indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede inoltre, al comma 5-bis,
che “In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa
sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022
sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto
dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di
sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici
sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola, nonché le modalità
di attuazione delle disposizioni relative alla cessione dello stesso.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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In proposito, il punto 3.3 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo
in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Pertanto, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio
2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.
Inoltre, il punto 4 del citato provvedimento, nel disciplinare le modalità di attuazione
delle disposizioni relative alla cessione del credito, ha previsto che:
? la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a
cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di
autodichiarazione;
? per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito,
questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione
parziale;
? il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando
le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate;
? dopo l’accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al
cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta
con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione
tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
? “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di
imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
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debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è
riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle autodichiarazioni
con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal richiamato provvedimento del Direttore
dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022, per i quali i cessionari abbiano
comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della
cessione stessa.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle
comunicazioni delle cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo
scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda
l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è
comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta
consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente