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Risoluzione Agenzia Entrate n. 52/E del 23.09.2022
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RISOLUZIONE N. 52/E
Roma, 23 settembre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di
cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che
effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta
nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Il medesimo articolo 31, al comma 4, stabilisce che il credito d’imposta spetta fino ad
un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di
cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
? “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo
per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei
costi, nel formato “AAAA”.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente