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Circolare Agenzia Entrate n. 60 del 31/12/2003
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Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione. Articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Circolare Agenzia Entrate n. 60 del 31/12/2003INDICE
1 Premessa
2 Regime fiscale dei fondi nazionali e c.d. "lussemburghesi storici"
3 Regime fiscale degli OICVM di diritto nazionale specializzati in SPMC sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti
4 Regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di diritto nazionale e c.d. "lussemburghesi storici" specializzati in azioni di SPMC
4.1 Proventi percepiti da OICVM "generalisti"
4.2 Proventi percepiti da fondi pensione
4.3 Proventi percepiti nell'ambito di una gestione individuale di portafoglio
4.4 Proventi percepiti da imprenditori
4.5 Proventi percepiti da investitori non residenti
5 Regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero specializzati in SPMC situati negli Stati membri dell'Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie
5.1 Proventi derivanti da OICVM esteri armonizzati le cui quote sono collocate in Italia
5.2 Proventi derivanti da OICVM esteri armonizzati le cui quote non sono collocate in Italia
5.3 Proventi derivanti da OICVM esteri di diritto estero percepiti da particolari tipologie di investitori
5.4 Verifica della sussistenza delle condizioni e conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse
5.5 Proventi derivanti da OICVM di diritto estero non situati negli Stati membri dell'Unione Europea o non conformi alle direttive comunitarie1 Premessa
Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (qui di seguito "decreto"), all'articolo 12 ha introdotto una riduzione di aliquota dell'imposta sostitutiva per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investono il proprio patrimonio in azioni emesse da società a piccola o media capitalizzazione (SPMC), quotate nei mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
La norma identifica come "società di piccola o media capitalizzazione" le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro, determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
Le tipologie dei fondi interessati a questa agevolazione sono i fondi comuni d'investimento mobiliare (art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77), i fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento sul territorio dello stato, c.d. "lussemburghesi storici" (art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649), le SICAV (art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84) ed i fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi (art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344).
I requisiti richiesti dalla norma al fine di usufruire delle agevolazioni in essa contenute sono i seguenti:
- il regolamento del fondo deve prevedere che non meno dei due terzi dell'attivo siano investiti in azioni emesse da società a piccola o media capitalizzazione, quotate nei mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- decorso il periodo di un anno dalla data di avvio dell'organismo o di adeguamento del regolamento, il valore dell'investimento nelle azioni citate non deve essere inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione per i fondi aperti, ovvero per più di due mesi per i fondi chiusi.
Osservate le sopra descritte condizioni, l'imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione dei fondi comuni mobiliari italiani, aperti e chiusi, e di quelli c.d. "lussemburghesi storici", è ridotta dal 12,50 per cento al 5 per cento.
Apposite norme di coordinamento regolano l'ammontare del credito d'imposta spettante a chi detenga quote dei predetti OICVM nell'esercizio d'impresa ed ai fondi pensione.
Tale trattamento è stato accordato anche agli OICVM di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie, che investono prevalentemente il proprio patrimonio in azioni quotate nelle società sopra indicate.2 Regime fiscale dei fondi nazionali e c.d. "lussemburghesi storici"
Con riferimento ai fondi comuni di diritto italiano e per quelli "lussemburghesi storici", l'articolo 12 del decreto modifica le seguenti disposizioni:
- articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva per i fondi nazionali aperti e per i fondi "lussemburghesi storici";
- articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 14 agosto 1993, n. 344, disciplinante le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva per i fondi nazionali chiusi.
Inoltre, per effetto del rinvio all'articolo 9, comma 2, della legge n. 77 del 1983, contenuto nell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, la nuova disciplina si rende applicabile anche alle SICAV, ricorrendo le condizioni ivi previste.
L'applicazione della riduzione di aliquota opera sia per i fondi esistenti che per quelli di nuova istituzione, a condizione che vengano correttamente osservate le seguenti previsioni.
La prima impone che il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni di società di media e piccola capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea.
La seconda richiede che il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo.
Per i fondi chiusi è, altresì, specificamente richiesto che, nel corso dell'anno solare, almeno i due terzi dell'attivo siano investiti in azioni di società di media o piccola capitalizzazione quotate, per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo.
La previsione normativa che richiede l'adeguamento del regolamento si rende necessaria per permettere agli OICVM di poter usufruire del beneficio fiscale sin dall'inizio della propria attività ovvero dalla data di efficacia della modifica del regolamento del fondo, prescindendo dalla circostanza che i due terzi dell'attivo siano effettivamente già investiti in azioni di piccola o media capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea.
Pertanto, divenuta efficace la predetta previsione nel regolamento, è immediatamente legittimato a fruire della riduzione dell'imposta anche un OICVM costituitosi, per ipotesi, il 1 dicembre dell'anno n che, al 31 dicembre del medesimo anno, abbia investito solamente una minima parte del proprio patrimonio in azioni di piccola o media capitalizzazione quotate.
Tuttavia, decorso un anno dall'inizio dell'attività o dalla data di efficacia dell'adeguamento del regolamento dell'OICVM, calcolato secondo i criteri stabiliti dal codice civile, diventa rilevante anche la seconda delle condizioni sopra esposte. Occorre, cioè, che da tale data i due terzi dell'attivo del fondo siano effettivamente investiti in azioni di piccola o media capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea.
La disposizione in esame ha, inoltre, disposto che la riduzione d'aliquota spetta anche quando la quota dell'attivo degli OICVM investita in azioni di piccola o media capitalizzazione quotate sia inferiore ai due terzi, purché il periodo in cui ciò avvenga non sia superiore ad un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo, ovvero, nel caso si tratti di fondi chiusi, non sia superiore a due mesi.
Tale previsione si è resa necessaria onde evitare che gli OICVM perdano il diritto a beneficiare dell'agevolazione a seguito dell'avverarsi di eventi che, temporaneamente, impediscono il verificarsi della condizione in esame.
Al riguardo, per la determinazione del numero di giorni per il quale il fondo può avere investito meno dei due terzi del proprio patrimonio in azioni di piccola o media capitalizzazione quotate, si ritiene che, una volta trascorso un anno dall'inizio dell'attività o dalla data di efficacia dell'adeguamento del regolamento del fondo, la determinazione debba effettuarsi tenendo conto, esclusivamente, dei giorni di valorizzazione che decorrono dal giorno successivo a quello di compimento di un anno dalla costituzione o adeguamento del fondo (anno n+1) fino al 31 dicembre del medesimo anno. Nel successivo periodo d'imposta, naturalmente, la verifica deve essere effettuata con riferimento all'intero anno solare (1 gennaio dell'anno n+2 - 31 dicembre dell'anno n+2).
Pertanto, ipotizzando un fondo costituitosi il 1 dicembre 2003, la riduzione dell'aliquota spetta, indipendentemente dalla quota di patrimonio dell'OICVM investita in azioni di piccola o media capitalizzazione quotate, già per il risultato di gestione maturato al 31 dicembre 2003. Per l'anno successivo, l'agevolazione compete solamente se il valore dell'attivo investito nelle predette azioni è superiore ai due terzi per almeno i cinque sesti dei giorni di valorizzazione del fondo nel periodo compreso fra il 1 dicembre 2004 (ovvero un anno dopo l'avvenuta costituzione o adeguamento del fondo) ed il 31 dicembre 2004. Per l'anno 2005, invece, il beneficio spetta se almeno i due terzi dell'attivo sono investiti in azioni di piccola o media capitalizzazione quotate per almeno i cinque sesti dei giorni di valorizzazione del fondo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2005.
Ciò posto, nel caso di un fondo preesistente che adegui il proprio regolamento in corso d'anno, la modifica della disciplina fiscale comporta l'applicazione dell'aliquota di tassazione ridotta sull'intero risultato di gestione maturato al termine del medesimo anno solare.
Tuttavia, qualora al termine dell'anno solare successivo non siano stati rispettati i limiti minimi di investimento individuati dalla norma, sull'intero risultato della gestione maturato sin dal 1 gennaio dello stesso anno è dovuta l'imposta sostitutiva nell'ordinaria misura del 12,50 per cento.
Come già accennato in premessa, le società di piccola o media capitalizzazione, in cui devono essere investiti almeno i due terzi dell'attivo del fondo, sono quelle la cui capitalizzazione di mercato non è superiore a 800 milioni di euro. Al fine di determinare la capitalizzazione di mercato, la norma afferma che occorre riferirsi al prezzo di quotazione di ciascun trimestre solare.
Di conseguenza, una società, nel succedersi dei trimestri per ogni anno solare, potrebbe essere qualificata, in base alla precedente valutazione, come società a piccola o media capitalizzazione ma cessare di esserlo nel corso delle successive rilevazioni.
A tal proposito, si ritiene che la verifica trimestrale, volta a determinare se la società rientri o meno fra quelle di piccola o media capitalizzazione, sia valida per il trimestre successivo rispetto a quello in cui la stessa è stata espletata. Difatti, ove la qualificazione della società valesse per lo stesso trimestre, il fondo, sino al termine dello stesso, non sarebbe in grado di qualificare correttamente l'investimento nelle predette azioni.
Si precisa, inoltre, che qualora le azioni delle SPMC siano ammesse alla quotazione su due o più mercati regolamentati dell'Unione Europea, il prezzo è rilevato sul mercato che esprime la quotazione più significativa.
Per verificare l'effettiva spettanza dell'agevolazione, il valore dell'attivo deve essere desunto dai prospetti periodici del fondo. Tale valore, inoltre, deve essere assunto al netto del risparmio d'imposta derivante dalla valorizzazione dei risultati negativi di gestione maturati dal fondo e contabilizzati nei predetti prospetti.
Al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria di verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'agevolazione in oggetto, è altresì previsto che i soggetti incaricati del versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione (società di gestione per gli OICVM di diritto italiano e soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato per i fondi c.d. "lussemburghesi storici") devono tenere a disposizione dell'Amministrazione, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dell'imposta sostitutiva (articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili. Da tali prospetti dovrà emergere, inoltre, l'osservanza del requisito minimo d'investimento idoneo alla fruizione della riduzione d'aliquota.3 Regime fiscale degli OICVM di diritto nazionale specializzati in SPMC sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti
Per quel che concerne il regime fiscale degli OICVM di diritto nazionale sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il comma 10 dell'articolo 12 del decreto estende l'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione dovuta con l'aliquota del 12,50 per cento, già prevista dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, a quella dovuta nella misura del 5 per cento istituita dalla medesima disposizione.4 Regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di diritto nazionale e c.d. "lussemburghesi storici" specializzati in azioni di SPMC
Come noto, il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM, siano essi di diritto nazionale oppure "lussemburghesi storici", varia in relazione ai soggetti che li percepiscono.
Al riguardo, il decreto ha apportato alcune modifiche alle disposizioni relative al regime di tassazione dei proventi, al fine di consentire anche ai partecipanti di usufruire dell'agevolazione fiscale spettante al fondo specializzato.4.1 Proventi percepiti da OICVM "generalisti"
I proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM specializzati in SPMC percepiti da OICVM nazionali o lussemburghesi storici "generalisti" - ossia non specializzati in azioni di società di piccola o media capitalizzazione quotate - non concorrono a formare il risultato della loro gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 12,50 per cento (di cui all'art. 9 della legge n. 77 del 1983, all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, all'art. 14 del D.Lgs. n. 84 del 1992 e all'art. 11 della legge n. 344 del 1993).
Pertanto, detti proventi rimangono assoggettati in via definitiva all'imposta sostitutiva del 5 per cento assolta a monte dall'OICVM specializzato.4.2 Proventi percepiti da fondi pensione
I proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto nazionale o "lussemburghesi storici" soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta del 5 per cento concorrono a formare il risultato maturato di gestione dei fondi pensione soggetto all'imposta sostitutiva dell'11 per cento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e spetta un credito d'imposta del 6 per cento.4.3 Proventi percepiti nell'ambito di una gestione individuale di portafoglio
I proventi percepiti nell'ambito di una gestione individuale di portafoglio per la quale sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, non concorrono a formare il risultato di gestione, soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Anche in tale ipotesi, quindi, i proventi sono esclusivamente assoggettati al 5 per cento in capo al fondo specializzato.4.4 Proventi percepiti da imprenditori
Come noto, i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione, percepiti in relazione a quote detenute nell'esercizio di attività d'impresa commerciale, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e su di essi è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi.
Al riguardo, non sono state apportate modifiche circa la misura di detto credito d'imposta. Pertanto, tali soggetti hanno diritto ad un credito d'imposta del 15 per cento sui proventi derivanti dalla sottoscrizione di quote di OICVM, sia che questi ultimi abbiano scontato l'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta al 5 per cento, sia che abbiano subito l'aliquota ordinaria del 12,50 per cento.
Tuttavia, per evitare che lo Stato si trovi a dover riconoscere a credito anche imposte non riscosse, con il comma 4 dell'articolo 12 del decreto si stabilisce che il credito d'imposta spettante sui proventi percepiti a seguito della partecipazione a fondi dedicati a società di piccola o media capitalizzazione costituisce credito d'imposta limitato, per la parte in cui non trova copertura nell'imposta sostitutiva del risultato maturato di gestione, cioè per il 9 per cento di detti proventi. Di conseguenza, detto credito d'imposta limitato non può in alcun modo generare un'eccedenza d'imposta rimborsabile o riportabile a nuovo, così come disposto ai fini del credito d'imposta sui dividendi dagli articoli 11 e 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).4.5 Proventi percepiti da investitori non residenti
Sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, i soggetti non residenti che hanno sottoscritto quote di organismi di investimento collettivo di diritto italiano soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione hanno diritto al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi conseguiti, a titolo di restituzione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento corrisposta dall'OICVM.
Qualora l'OICVM sia specializzato in SPMC e abbia scontato la nuova misura dell'imposta sostitutiva del 5 per cento, i sottoscrittori non residenti hanno ora diritto al pagamento, a titolo di restituzione, di una somma pari al 6 per cento dei predetti proventi.5 Regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero specializzati in SPMC situati negli Stati membri dell'Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie
5.1 Proventi derivanti da OICVM esteri armonizzati le cui quote sono collocate in Italia
Relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie (c.d. "armonizzati"), è stata prevista la riduzione dal 12,50 al 5 per cento dell'aliquota della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983, a condizione che il patrimonio dei citati OICVM esteri sia investito prevalentemente in azioni di società a piccola e media capitalizzazione.
Tale disposizione mira ad assicurare parità di trattamento fra i fondi italiani e quelli comunitari.
Al riguardo, si ricorda che tale ritenuta è applicata a titolo d'acconto nei confronti dei soggetti che detengono le quote o azioni nell'ambito dell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi o che siano esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Anche nell'ipotesi di OICVM esteri specializzati in SPMC, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 5 per cento, si rendono applicabili le modalità indicate nella risoluzione n. 109/E del 15 maggio 2003, cui si fa rinvio.
L'articolo 12, comma 7, del decreto dispone altresì che l'onere di tenere a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria il regolamento del fondo e le eventuali modifiche ad esso apportate, in aggiunta ai prospetti contabili che consentono di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento, grava sul soggetto incaricato residente, ossia, in linea generale, sull'intermediario bancario italiano ("banca corrispondente") che svolge per conto dell'emittente estero la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nell'OICVM estero da parte dei soggetti residenti in Italia.
Relativamente alla tenuta dei prospetti contabili, si ritiene che il rispetto del vincolo di investimento dei due terzi dell'attivo in SPMC debba essere asseverato mediante apposita attestazione dagli organi dell'OICVM estero.5.2 Proventi derivanti da OICVM esteri armonizzati le cui quote non sono collocate in Italia
Per ciò che concerne invece gli OICVM di diritto estero specializzati in SPMC, conformi alle direttive comunitarie le cui quote non sono collocate nel territorio dello Stato, l'articolo in esame al comma 8 ha previsto la riduzione - attraverso l'inserimento nell'articolo 10-ter, comma 4, della legge n. 77 del 1983 del richiamo ad entrambe le aliquote previste dalla nuova formulazione del comma 1 dello stesso articolo - dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 12,50 al 5 per cento, applicabile sui proventi conseguiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.
Come noto, infatti, sulla base di quanto previsto dal richiamato articolo 10-ter, comma 4, della legge n. 77 del 1983, i redditi di capitale afferenti quote di OICVM conformi alle direttive comunitarie non collocate nel territorio dello Stato, o comunque quelli conseguiti direttamente all'estero senza applicazione della ritenuta, sono assoggettati a tassazione separata secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del Tuir con la stessa aliquota (ora "le stesse aliquote") di ritenuta prevista dal comma 1 del citato articolo 10-ter.
Va precisato, inoltre, che nell'ipotesi in esame, l'onere di tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria i documenti che consentono di verificare l'osservanza del requisito minimo dell'investimento in SPMC, ricade sull'investitore.
Anche in questa fattispecie, a tali fini, si ritiene che il rispetto del vincolo di investimento dei due terzi dell'attivo in SPMC debba essere asseverato mediante apposita attestazione dagli organi dell'OICVM estero.5.3 Proventi derivanti da OICVM esteri di diritto estero percepiti da particolari tipologie di investitori
L'articolo 12 in esame contiene, inoltre, alcune disposizioni di coordinamento che derivano dall'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva dovuta dagli OICVM esteri specializzati in SPMC.
In particolare, con riferimento ai proventi derivanti da tali OICVM e percepiti da organismi di investimento collettivo "generalisti"(fondi nazionali o c.d. lussemburghesi storici), il comma 1 dell'articolo in esame dispone che non si applicano le ritenute previste dall'articolo 10-ter, comma 1, compresa, quindi, la nuova misura del 5 per cento.
Ciò deve intendersi valido anche relativamente ai medesimi proventi conseguiti nell'ambito di una gestione individuale di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito (vedi art. 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 461 del 1997).
Inoltre, con le modifiche apportate dai commi 2, 3 e 11 dell'articolo 12 del decreto alle disposizioni che regolano la determinazione del risultato di gestione degli OICVM di diritto nazionale, dei fondi c.d. "lussemburghesi storici" e delle gestioni individuali di portafoglio, è previsto che il risultato di gestione si determina scorporando dal patrimonio netto finale il 60 per cento dei proventi dei fondi esteri armonizzati specializzati che beneficiano dell'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento. In tal modo, applicando l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione del 12,50 per cento limitatamente al 40 per cento dei proventi derivanti da predetti fondi di diritto estero, si produce un effetto equivalente a quello dell'applicazione dell'aliquota del 5 per cento sull'importo lordo dei relativi proventi.
Per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero armonizzati specializzati in SPMC percepiti, invece, da fondi pensione, il legislatore ha previsto, al comma 5 dell'articolo in commento, che dal risultato di gestione soggetto all'imposta sostitutiva dell'11 per cento sia escluso il 54,55 per cento dei predetti proventi.
Anche in questo caso, l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul 45,45 per cento del risultato di gestione dei fondi pensione, equivale all'applicazione dell'aliquota del 5 per cento sui proventi.
Conseguentemente, il comma 6 dell'articolo 12 del decreto, modificando il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ha previsto che sui predetti proventi non si rende applicabile la ritenuta del 5 per cento di cui al citato articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983.5.4 Verifica della sussistenza delle condizioni e conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse
Le condizioni per fruire della riduzione d'aliquota per gli OICVM di diritto estero specializzati in SPMC situati negli Stati membri dell'Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie, siano essi commercializzati o meno nel territorio italiano, sono le medesime che permettono di godere dell'agevolazione agli OICVM di diritto italiano e ai fondi c.d. "lussemburghesi storici".
Il rispetto dei vincoli di investimento indicati nella norma in commento costituisce quindi elemento essenziale per poter usufruire delle agevolazioni da questa previste.
Ove tali previsioni non vengano soddisfatte nei termini indicati dalla norma e sopra riportati (v. paragrafo 1), l'organismo, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo, sarà tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva con l'aliquota ordinaria del 12,50 per cento.
A tale proposito si ricorda che i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero subiscono la tassazione al momento della percezione. Da ciò consegue l'irrilevanza della verifica della sussistenza del requisito minimo di investimento in SPMC alla fine di ciascun anno solare. Al momento della percezione dei proventi, quindi, l'aliquota applicabile non può che essere quella spettante in base alla verifica del rispetto del vincolo di investimento effettuata per l'anno solare precedente.
Inoltre, si fa presente che, sulla base della nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, nel caso di fondi esteri "armonizzati" preesistenti, ossia per quei fondi che adeguano le disposizioni del proprio regolamento così da permettere ai loro sottoscrittori di beneficiare della riduzione d'aliquota dell'imposta sostitutiva, l'agevolazione spetta esclusivamente per quei proventi maturati a partire dalla data di efficacia dell'adeguamento del regolamento del fondo. Diversamente, per i proventi maturati antecedentemente a tale data, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare è quella ordinaria del 12,50 per cento.5.5 Proventi derivanti da OICVM di diritto estero non situati negli Stati membri dell'Unione Europea o non conformi alle direttive comunitarie
L'articolo 12 del decreto non prevede alcuna agevolazione per i proventi derivanti da OICVM non situati negli Stati membri dell'Unione Europea o per quelli derivanti da OICVM che, pur aventi sede nell'Unione Europea, non sono conformi alle direttive comunitarie. I proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi, pertanto, restano assoggettati alla ritenuta nella misura del 12,50 per cento prevista dal comma 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.