-
Circolare Agenzia Entrate n. 61 del 31.12.2003
-
Modificazioni al regime tributario dei proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - Articolo 41 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Circolare Agenzia Entrate n. 61 del 31.12.2003INDICE
1. PREMESSA
2. REGIME FISCALE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI TRASFORMATA IN SOCIETA' PER AZIONI
3. MODIFICAZIONI AL REGIME DI ESENZIONE PER I NON RESIDENTI
4. RAPPRESENTANTI FISCALI DEGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI
5. ABROGAZIONE DELL'EQUALIZZATORE PER LE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SENZA CEDOLA
6. CODICI FISCALI ED IDENTIFICATIVI IN USO NEGLI STATI ESTERI INDICATI NEL DECRETO MINISTERIALE 4 SETTEMBRE 1996 ("WHITE LIST")
7. PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI PERCEPITI DAI CONFIDI1. PREMESSA
L'articolo 41 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (di seguito: "decreto"), apporta rilevanti modifiche al regime fiscale di esenzione previsto per gli investitori non residenti dei titoli obbligazionari disciplinati dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
In particolare, viene estesa l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 ai residenti negli Stati e nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), cosiddetta "black list", sempreché residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Inoltre, l'articolo 41 del decreto dispone l'abrogazione del coefficiente di rettifica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari senza cedola, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il regime fiscale dei titoli obbligazionari disciplinato dal decreto legislativo n. 239 del 1996 è stato altresì esteso ai titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti trasformata in società per azioni, per effetto di quanto stabilito dal comma 25 dell'articolo 5 del decreto.
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alle modifiche normative sopra evidenziate, nonché indicazioni utili agli intermediari ai fini dell'applicazione del regime di esenzione.2. REGIME FISCALE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI TRASFORMATA IN SOCIETA' PER AZIONI
L'articolo 5 del decreto dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti società per azioni"(CDP S.p.A.).
Al riguardo, ai fini della materia oggetto della presente circolare, si fa presente che il comma 25 dell'articolo 5 stabilisce che gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono soggetti al regime d'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, nella misura del 12,50 per cento.
Tale disposizione si pone in rapporto di continuità rispetto all'articolo 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, che accorda ai titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti lo stesso regime previsto per i titoli pubblici.
In pratica, la CDP S.p.A., continuerà a svolgere le usuali attività pubblicistiche, che, come noto, non possono essere svolte da privati. Essa, infatti, continuerà a ricevere direttamente depositi, attraverso la forma tecnica del libretto di risparmio postale, o finanziamenti in titoli, assistiti da garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali, enti pubblici, nonché da privati per erogare finanziamenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli enti ed organismi di diritto pubblico.
Ciò premesso, la disposizione in esame prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, al pari delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dalla Cassa depositi e prestiti trasformata in S.p.A., con la sola aliquota del 12,50 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli stessi.3. MODIFICAZIONI AL REGIME DI ESENZIONE PER I NON RESIDENTI
L'articolo 41, comma 1, del decreto ha modificato il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante il regime fiscale di esenzione previsto per gli interessi e altri proventi dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari e titoli similari emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge e da enti territoriali, percepiti da determinati soggetti non residenti.
In particolare, per effetto di tale modifica, l'esonero dall'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996, percepiti da soggetti non residenti, si applica a prescindere dal requisito della non residenza negli Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi un regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del TUIR (Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list").
Pertanto, con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 41 del decreto, l'inclusione del Paese del beneficiario non residente nella "black list", diviene irrilevante ai fini dell'applicazione di regimi di favore previsti dalla normativa italiana concernenti taluni redditi di natura finanziaria.
A tali fini, rimane invece rilevante il requisito che un investitore estero sia residente in un Paese che, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, consenta un adeguato scambio di informazioni.
Inoltre, il regime di non imponibilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica, per effetto di quanto disposto dal predetto articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto, anche agli "investitori istituzionali" esteri, ancorché privi di soggettività tributaria purché costituiti in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni.
Come noto, tali Stati sono indicati nel Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list") e successive modifiche o integrazioni che sono state apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000.
Sostanzialmente, quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2004, il regime di esenzione dall'imposta sostitutiva si applica, oltre che ai residenti nei Paesi elencati nella white list, anche ai seguenti soggetti residenti in Paesi compresi nella white list, sinora esclusi dall'applicazione del regime di esenzione perchè elencati anche nella black list:
- tutti i soggetti residenti negli Emirati Arabi Uniti, nelle Filippine e in Singapore;
- le società residenti nella Corea del Sud che godono delle agevolazioni previste dalla Tax Incentives Limitation Law;
- le società residenti in Ecuador operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione sui redditi;
- le società residenti in Malta i cui proventi affluiscono da fonti estere;
- le società certificate residenti in Mauritius che si occupano di servizi all'export, espansioni industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a corporate tax in misura ridotta, le off shore companies e international companies.
Ai soggetti sopra elencati il regime di esenzione dall'imposta sostitutiva decorre dal 1 gennaio 2004, a norma del comma 8 dell'articolo 41 del decreto, ossia ai proventi maturati da tale data. Per i proventi maturati anteriormente al 1 gennaio 2004, gli intermediari applicano l'imposta sostitutiva secondo le ordinarie disposizioni.
Al fine di fruire dell'esenzione, i soggetti non residenti, in attesa dell'emanazione di un nuovo modello di certificazione, possono continuare ad utilizzare lo schema approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001, n. 287. In tal caso, nella parte del modello riservata alla "Dichiarazione del beneficiario o del rappresentante legale o volontario" non devono essere barrate le caselle relative al requisito di "non residenza negli Stati e territori indicati nei decreti del Ministro delle Finanze emanati ai sensi dell'articolo 76, comma 7-bis del TUIR" e alla "non inclusione fra le categorie di soggetti indicati in tali decreti"
Si ricorda, inoltre, che le disposizioni di esenzione previste dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2004 (principio di cassa), anche:
1. agli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari e postali, rendite perpetue, compensi per prestazione di fideiussione o altra garanzia, ai proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito (art. 26-bis del DPR n. 600 del 1973);
2. plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR (articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997);
3. agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani riservati ai predetti soggetti non residenti di cui all'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
4. ai fini del rimborso della somma 15 per cento dei proventi percepiti a seguito della partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio italiani. Il rimborso spetta nella misura del 6 per cento qualora si tratti di OICVM specializzato in società quotate di piccola e media capitalizzazione (art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997).
Come stabilito dall'articolo 3-bis della legge n. 73 del 23 aprile 2002, il predetto regime di esenzione si applica alle banche centrali e agli organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza.
Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 41 del decreto ha disposto l'applicazione del regime di esonero dall'imposta sostitutiva a tutte le banche centrali e ai predetti organismi di gestione delle riserve ufficiali anche nel periodo compreso fra il 19 febbraio 2002 e il 24 aprile 2002; vale a dire nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002 e la data di entrata in vigore della legge n. 73 del 2002.
Pertanto, le banche centrali e gli organismi di gestione delle riserve ufficiali dei Paesi interessati (come ad esempio di Singapore e Malesia) possono presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'imposta sostitutiva corrisposta sui redditi percepiti nel periodo sopra compreso e per i quali non si è fruito del regime di esenzione.4. RAPPRESENTANTI FISCALI DEGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI
L'articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto ha introdotto le società di gestione accentrata di strumenti finanziari fra i soggetti che possono essere nominati rappresentanti fiscali dagli intermediari non residenti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Analogamente, il successivo comma 3 dello stesso articolo 41, dispone che anche ai fini dell'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari rientrano tra i soggetti che possono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale degli intermediari non residenti.
Ai sensi del successivo comma 8, le suddette disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2004.5. ABROGAZIONE DELL'EQUALIZZATORE PER LE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SENZA CEDOLA
Il comma 4 dell'articolo 41 del decreto dispone l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni in merito all'applicazione di un coefficiente di rettifica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari senza cedola.
Si ricorda che il coefficiente di rettifica costituisce uno specifico sistema di equalizzazione dei redditi di capitale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), del TUIR, qualora tali redditi non sono conseguiti nell'ambito del regime del risparmio gestito, individuale o collettivo (artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 461 del 1997), ma siano percepiti in depositi amministrati ovvero presso intermediari nazionali ovvero al di fuori di tale circuito, per i quali la tassazione viene effettuata al momento del realizzo (artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997).
Come previsto dal comma 5 del suddetto articolo 41 il coefficiente di rettifica resta in vigore e continua ad applicarsi ai proventi percepiti fino al 31 dicembre 2003.
Tale sistema di equalizzazione, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dal decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 1998, si rende applicabile agli interessi e altri proventi derivanti da:
- obbligazioni e titoli similari senza cedola, con scadenza non inferiore ai diciotto mesi ("zero coupon");
- obbligazioni e titoli similari con cedola, con scadenza non inferiore ai diciotto mesi, sulla differenza di cui al comma 1 dell'articolo 42 del TUIR (scarto di emissione), qualora il rendimento annuo lordo all'emissione dello scarto sia superiore ad un terzo del rendimento annuo lordo del titolo all'emissione;
- obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore ai diciotto mesi muniti di un'unica cedola avente la stessa durata del titolo (c.d. one coupon).
Come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 9 maggio 2000, il coefficiente di rettifica si applica anche ai buoni postali fruttiferi, sia "ordinari" (che non presentano formalmente una vera e propria scadenza) sia "a termine" (la cui durata è predeterminata), la cui prima emissione sia avvenuta a partire dal 1 luglio 1998, per i quali sia richiesto il rimborso trascorsi almeno diciotto mesi dall'emissione.
Il comma 6 dell'articolo in commento prevede che fino al 31 dicembre 2003 restano in vigore anche le modalità, contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1998, di applicazione del coefficiente di rettifica ai titoli senza cedola, ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello (operazioni di "coupon stripping"), di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998.
Per effetto dell'abrogazione contenuta nell'articolo 41, come espressamente previsto dal comma 4, il coefficiente di rettifica non si rende più applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Infine, il comma 7 prevede espressamente che non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.
Pertanto, l'abrogazione dell'equalizzatore non implica alcuna operazione di accredito o di addebito del conto unico con riferimento ad operazioni effettuate anteriormente al 1 gennaio 2004.6. CODICI FISCALI ED IDENTIFICATIVI IN USO NEGLI STATI ESTERI INDICATI NEL DECRETO MINISTERIALE 4 SETTEMBRE 1996 ("WHITE LIST")
Si coglie l'occasione di fornire alcune indicazioni in merito all'applicazione da parte degli intermediari del regime di esenzione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996
Come chiarito nelle circolari n. 23/E del 1 marzo 2002 e n. 20/E del 23 marzo 2003, nell'autocertificazione - redatta secondo lo schema approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001, n. 287 - presentata agli intermediari dai soggetti non residenti che intendono usufruire del predetto regime di esenzione, deve essere indicato il codice di identificazione fiscale estero soltanto se esso è attribuito dalla competente autorità fiscale o da altra autorità amministrativa dello Stato estero.
Pertanto, con l'intento di fornire agli intermediari un elenco degli Stati compresi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetta "white list") che rilasciano ai propri residenti, in base alla normativa o alla prassi ivi vigente, il codice di identificazione fiscale e/o amministrativo è stata predisposta la seguente tabella.Stato estero Codice identificativo Fiscale
Codice identificativo amministrativo
Codice Obbligatorio
Australia TNF - E’il codice assegnato ad ogni contribuente anche se è riconosciuto il diritto a non utilizzarlo Il codice TNF è utilizzabile anche per le prestazioni assistenziali e pensionistiche SI Austria L’Autorità fiscale austriaca attribuisce alle persone fisiche un numero di identificazione fiscale (STEURNUMMER)
Alle persone giuridiche viene attribuito un numero al momento della costituzione.
Tuttavia non viene rilasciato alla generalità dei contribuenti.NO Belgio Il Ministero dell’interno assegna a tutti i residenti un codice identificativo
utilizzabile anche a fini fiscali.
Il codice è costituito da una sequenza di undici cifre.
La prima parte è costituita da elementi della data di nascita ordinati secondo il seguente schema AAMMGG.SI Bulgaria Esistono un codice fiscale attribuito dal Tax register (10 cifre) ed un codice attribuito dall’Istituto nazionale di statistica (BULSTAT 9-13 cifre) che dovrebbero essere presto sostituiti da un codice unico (VIN) Le persone fisiche alle quali non è stato attribuito il BULSTAT usano, quale codice fiscale il PIN, il numero di identità personale SI Cipro I numeri di identificazione fiscale sono assegnati dall’autorità locale alle persone residenti SI Danimarca Il Ministero dell’interno assegna ai residenti un numero identificativo (CPR) utilizzabile anche ai fini fiscali.
SI Estonia Esiste un numero di identificazione personale che viene attribuito a tutti i nati in Estonia ed a coloro che chiedono il permesso di residenza. Tuttavia il numero non è necessariamente attribuito a tutti i contribuenti residenti.
A talune tipologie di società viene attribuito un "codice di registro". Tutte le altre società ed agli altri soggetti diversi dalle persone fisiche sono registrati presso l’Ufficio locale delle imposte.NO Finlandia Alle imprese l’Amministrazione fiscale assegna un codice fiscale utilizzabile esclusivamente come identificativo fiscale. Tale codice è formato da una sequenza di sette segni alfa numerici .
Alle persone fisiche l’Anagrafe assegna un codice identificativo (PIN – costituito da una serie numerica formata dalla data di nascita e da un numero individuale seguito da un lettera di controllo finale) SI Francia L’autorità fiscale attribuisce un numero identificativo riservato alle persone che può essere utilizzato solo dalla stessa amministrazione. Le persone fisiche dispongono di un Numero d’Identità Nazionale assegnato dall’Istituto di statistica (INSEE)
Le persone giuridiche dispongono di un Numero Identificativo attribuito dalla Camera di CommercioSI Germania Non esiste un equivalente del codice fiscale. A tutti i contribuenti residenti viene rilasciato dai singoli uffici fiscali un numero identificativo che non ha formato standard dal momento che questo può variare da un ufficio all’altro. NO Grecia Esiste un "Numero Fiscale" assegnato dal Ministero delle Finanze. Tale codice è composto da 9 cifre. SI Irlanda Esiste un codice fiscale (denominato NI) utilizzato dai contribuenti ai quali non è stato attribuito il NINO.
L’ UTR è un codice emesso dall’autorità fiscale utilizzabile da tutti coloro che devono presentare la dichiarazione annuale di auto-accertamento.NINO codice in uso per la sicurezza sociale SI Lussemburgo Il Ministero della Giustizia rilascia un "numero di identificazione", valido anche per l’identificazione del contribuente, composto di 11 cifre.
Per le persone fisiche le cifre indicano nell’ordine in cui si presentano: l’anno, il mese, il giorno di nascita, il numero d’ordine e una cifra di controllo.
Per le società le cifre indicano: l’anno di costituzione, la tipologia sociale, 4 cifre costituiscono il numero d’ordine ed infine una cifra di controllo.SI Macedonia Alle persone giuridiche fiscalmente residenti è assegnato un numero identificativo da parte dell’Autorità fiscale Alle persone fisiche è assegnato un numero identificativo da parte dell’Autorità Amministrativa
SI Malta Le Autorità fiscali attribuiscono un numero identificativo a tutti i soggetti residenti a Malta SI Marocco L’autorità fiscale attribuisce ad ogni contribuente un numero di identificazione fiscale SI Norvegia Nel Registro centrale della popolazione sono iscritte tutte le persone che hanno, o hanno avuto, la loro residenza in Norvegia. A tutte le persone iscritte in tale registro è assegnato, da parte della Autorità fiscale, un Numero di identità personale o un "Numero D" che sono utilizzati anche per scopi non fiscali. Ai non residenti è assegnato uno speciale "Numero D". Il Numero di identità personale è formato da 11 cifre (le prime 6 specificano la data di nascita). Anche il "Numero D" si basa sulla data di nascita ma la prima cifra è aumentata di 4. SI Nuova Zelanda Il Dipartimento delle imposte rilascia un numero di identificazione (IRD) su richiesta delle persone fisiche e giuridiche NO Paesi Bassi Non c’è un equivalente del codice fiscale, tuttavia, ciascun cittadino o emigrato possiede un numero identificativo SI Portogallo Esiste un numero di identificazione fiscale rilasciato a tutti i contribuenti residenti composto da 9 caratteri. SI Regno Unito Alle persone fisiche con obbligo di dichiarazione dei redditi l’Amministrazione finanziaria assegna un codice UTR.
Un numero esclusivo di riferimento è assegnato a tutte le società registrate.Ad ogni persona fisica che versa i contributi per la previdenza sociale il Ministero del lavoro assegna un codice (NI). NO Spagna Le delegazioni regionali dell’Agenzia tributaria assegnano alle persone giuridiche un codice di identificazione fiscale (CIF). Esiste un numero identificativo personale denominato DNI che funge anche da codice fiscale. Il DNI è formato da un codice alfanumerico composto da 8 numeri e da una lettera finale.
Alle persone fisiche che non sono di cittadinanza spagnola il Ministero dell’Interno assegna un numero identificativo utilizzabile anche per l’attivazione dei rapporti fiscaliSI Svezia Il numero di identità personale (PIN) viene assegnato dall’Autorità fiscale ad ogni nato registrato nel locale ufficio della popolazione ed è utilizzabile in diversi ambiti amministrativi. SI 7. PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI PERCEPITI DAI CONFIDI
Con l'articolo 13 del decreto è stata introdotta un'organica disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI). Ai fini di cui trattasi, in particolare, si fa presente che la disposizione di cui al comma 45 del citato articolo prevede che ai fini delle imposte dirette i CONFIDI, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 2 ottobre 2003, sui proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari disciplinati dal decreto legislativo n. 239 del 1996 percepiti dai CONFIDI non si applica l'imposta sostitutiva ivi prevista.
In sostanza, a decorrere da tale data, i CONFIDI diventano "lordisti".
Si applica l'articolo 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996 sull'imposta sostitutiva eventualmente applicata sui proventi percepiti anteriormente a tale data.
Pertanto, con specifico riferimento ai proventi dei titoli obbligazionari detenuti dai CONFIDI in qualità di "nettisti" e che abbiamo precedentemente formato oggetto di un'operazione di acquisto con accredito dell'imposta sostitutiva corrispondente ai proventi riconosciuti al venditore (ad esempio: titoli acquistati con cedola in corso di maturazione), occorre che l'imposta sostitutiva venga restituita mediante un pari addebito nei confronti dell'investitore interessato, e, quindi, con un pari accredito nel conto unico.