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Provvedimento Agenzia Entrate del 29.09.2022 (370046/2022)
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Prot. n. 370046/2022
Modalità e termini per l'esercizio della facoltà di revoca di cui all'articolo 1,
commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della
rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento previsti dall'articolo 110
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
Articolo 1
(Definizioni)
Nel seguito del provvedimento, s'intende per:
- "decreto-legge n. 23 del 2020": il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- "articolo 6-bis": l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020;
- "decreto-legge n. 104 del 2020": il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- "articolo 110"; l'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020;
- "decreto legislativo n. 241 del 1997": il decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241;
- "legge n. 234 del 2021": la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- "legge n. 342 del 2000": la legge 21 novembre 2000, n. 342;
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- "rivalutazione civilistica": il regime di cui all'articolo 110, commi 1 e 2,
del decreto-legge n. 104 del 2020;
- "regime della rivalutazione": il regime di cui all'articolo 110, commi 1, 2,
4 e 7, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- "la rivalutazione e il riallineamento per i settori alberghiero e termale":
rispettivamente i regimi della rivalutazione e quello del riallineamento
previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020;
- "regime del riallineamento": il regime di cui all'articolo 110, commi 7, 8
e 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2020;
- "regime dell'affrancamento": il regime di cui all'articolo 110, commi 3 e
8, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- "regimi di cui all'articolo 110": il regime della rivalutazione, il regime del
riallineamento e il regime dell'affrancamento di cui all'articolo 110 del
decreto-legge n. 104 del 2020;
- "TUIR": il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
- "dichiarazione integrativa": la dichiarazione integrativa ai fini delle
imposte sui redditi e/o dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
CAPO I
Disposizioni comuni
Articolo 2
(Ambito soggettivo della revoca)
1. I soggetti che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive di
cui al comma 6 dell'articolo 110, abbiano comunque perfezionato l'opzione per i
regimi di cui all'articolo 110 alla data di pubblicazione del presente
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provvedimento, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale
del citato articolo 110, secondo le modalità e i termini previsti dai seguenti articoli.
Articolo 3
(Regimi oggetto della revoca)
1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono scegliere di revocare uno o più dei regimi
di cui all'articolo 110.
2. La revoca dei regimi di cui all'articolo 110 è esercitata nell'ambito di operazioni
di fusione di cui all'articolo 172 del TUIR dalla società risultante dalla fusione o
incorporante nonché, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa e, in
caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto
di scissione ai sensi dell'articolo 173, comma 12, del TUIR.
3. La revoca dei regimi di cui all'articolo 110 è esercitata esclusivamente dal dante
causa di operazioni di conferimento d'azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176
del TUIR.
CAPO II
Della rivalutazione e del riallineamento
Articolo 4
(Ambito oggettivo della revoca)
1. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del
riallineamento di cui al presente provvedimento hanno ad oggetto le singole
attività, a scelta dei soggetti di cui all'articolo 2, i cui valori sono stati rivalutati o
riallineati ai sensi dell'articolo 110.
2. La revoca deve essere esercitata per l'intero importo rivalutato o riallineato delle
singole attività di cui al comma 1 per il quale è stata esercitata la relativa opzione.
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Articolo 5
(Effetti della revoca)
1. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del
riallineamento, esercitate con le modalità indicate nel successivo articolo 7,
rendono fin dall'origine prive di effetti l'adesione al regime della rivalutazione e
l'adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività di cui
all'articolo 4 per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in
sospensione d'imposta sulle riserve del patrimonio netto.
2. Le singole attività di cui al comma precedente assumono, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze nonché ai fini della quota
di ammortamento fiscalmente deducibile, il costo fiscalmente riconosciuto che
avevano anteriormente all'adesione al regime della rivalutazione e al regime del
riallineamento.
3. In relazione al periodo d'imposta in cui esercita la revoca, il soggetto interessato
deve effettuare, nella dichiarazione integrativa di cui al successivo articolo 7, ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le
apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui
valori attribuiti alle singole attività di cui all'articolo 4 in sede di rivalutazione o
di riallineamento, in relazione ai quali la revoca è esercitata, eventualmente già
dedotti e non più spettanti per effetto della revoca stessa.
CAPO III
Dell'affrancamento
Articolo 6
(Effetti della revoca)
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1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono revocare autonomamente, in tutto o in
parte, il regime dell'affrancamento con le modalità indicate nel successivo articolo
7.
2. La revoca del regime dell'affrancamento di cui al comma 1 comporta che, in
misura corrispondente alla medesima, l'importo del saldo attivo di rivalutazione o
dell'apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorni ad essere
assoggettato al vincolo di sospensione fiscale previsto, rispettivamente, dagli
articoli 13 e 14 della legge n. 342 del 2000.
3. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del
riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime
dell'affrancamento per la parte eccedente l'importo residuale dei maggiori valori
oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto
dell'ammontare della relativa imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell'articolo
110.
CAPO IV
Disposizioni procedurali comuni
Articolo 7
(Esercizio della revoca)
1. La revoca dei regimi di cui all'articolo 110 è esercitata entro e non oltre 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento attraverso la
presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta in relazione
al quale l'opzione per i regimi di cui all'articolo 110 è stata esercitata.
2. Al fine di esercitare la revoca dei regimi di cui all'articolo 110, nella
dichiarazione di cui al precedente comma i soggetti interessati indicano:
a) in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del regime
del riallineamento, un ammontare pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti
alle attività di cui al precedente articolo 4, comma 1, risultanti dalla dichiarazione
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dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene
effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
b) in caso di revoca parziale o totale del regime dell'affrancamento, un ammontare
pari alla differenza dell'importo della riserva da assoggettare ad imposta sostitutiva
risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione
e quello per il quale viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta
sostitutiva eventualmente dovuta;
c) l'importo dell'imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell'esercizio
della revoca dei regimi di cui all'articolo 110 rispetto a quella effettivamente
versata, da indicare nella colonna 3 dell'apposito rigo della sezione I del quadro
RX;
d) nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di
dichiarazione, l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta risultanti
all'esito dell'esercizio della revoca dei regimi di cui all'articolo 110, ove esistenti;
e) nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel
modello di dichiarazione, le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e
quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali
emerse o ripristinate in dipendenza dell'esercizio della revoca.
3. Le previsioni della lettera e) del precedente comma trovano applicazione anche
nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano proceduto ad eliminare dal
bilancio gli effetti della rivalutazione civilistica secondo quanto previsto dal
comma 624-bis dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
4. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i soggetti interessati chiedono, per
l'intero, alternativamente il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 del credito di cui alla lettera
c) del precedente comma 2, compilando gli appositi campi della sezione I del
quadro RX. Detto credito può essere trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2018.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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5. I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive
ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 riducono in parte uguali i versamenti delle
rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura
corrispondente all'eventuale eccedenza già versata.
Articolo 8
(Previsioni per i settori alberghiero e termale)
1. La facoltà di revoca del regime della rivalutazione è riconosciuta anche ai
soggetti di cui all'articolo 2 che, alla data di pubblicazione del presente
provvedimento, abbiano perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur
possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e
termale.
2. I soggetti di cui al precedente comma che, con la dichiarazione di cui al comma
1 dell'articolo 7, revocano il regime della rivalutazione, possono aderire alla
rivalutazione per i settori alberghiero e termale a decorrere dall'esercizio nel cui
bilancio la rivalutazione è stata eseguita, fermo restando il possesso di tutti i
requisiti richiesti dall'articolo 6-bis nel medesimo esercizio.
3. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili,
anche all'opzione per il riallineamento per i settori alberghiero e termale.
4. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e che hanno
aderito al regime dell'affrancamento possono affrancare, ai sensi dell'articolo 6-
bis, anche parzialmente, la riserva risultante dall'adesione alla rivalutazione e/o al
riallineamento per i settori alberghiero e termale.
5. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 effettuano
nella dichiarazione integrativa di cui al precedente articolo 7, comma 1, ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le variazioni
necessarie ai fini della deduzione dei maggiori ammortamenti determinati sui
valori rivalutati o riallineati ai sensi dell'articolo 6-bis. In aggiunta a quanto
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previsto dall'articolo 7, i medesimi soggetti indicano nella dichiarazione
integrativa:
a) in caso di adesione alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori
alberghiero e termale ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, nel prospetto
del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione,
l'ammontare della riserva in sospensione corrispondente all'esercizio della relativa
opzione;
b) in caso di affrancamento della riserva in sospensione di cui alla precedente
lettera a), nella sezione relativa alla "Rivalutazione dei beni d'impresa e delle
partecipazioni - settori alberghiero e termale", l'ammontare della riserva da
assoggettare ad imposta sostitutiva, comprensiva della quota già oggetto del
regime di affrancamento di cui al precedente comma 4, e la corrispondente imposta
sostitutiva dovuta.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data della sua
pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
Motivazioni
L'articolo 1, commi 622 e 623, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha apportato
alcune modifiche alla disciplina dei regimi previsti dall'articolo 110 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126. Il successivo comma 624 ha introdotto la possibilità di revocare,
anche parzialmente, l'opzione per la disciplina di cui al citato articolo 110. Nel
medesimo comma 624, il legislatore, per definire le modalità e i termini per
l'esercizio della predetta facoltà di revoca, ha rinviato ad un provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, specificando altresì che la revoca costituisce
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titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte
sostitutive versate (secondo modalità e termini da definire nel medesimo
provvedimento). Successivamente, l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25, ha introdotto il comma 624-bis del menzionato articolo 1 consentendo ai
soggetti che esercitano la facoltà di revoca prevista dal citato comma 624 la
possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi
dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104 del 2020.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
- Articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) Disciplina normativa di riferimento:
- Articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- Articolo 110 del il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- Articolo 6-bis del il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle
entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Roma, 29 settembre 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)