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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.10.2022 (382131/2022)
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Prot. n. 382131/2022
Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'istanza per il
riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 maggio 2022 (di seguito, "decreto ministeriale"), le
modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del
credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di
seguito, "Legge").
1.2 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l'allegato modello di "Istanza per il
riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività
fisica adattata", con le relative istruzioni (di seguito "Istanza").
1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet
dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità e termini per l'invio dell'Istanza
2.1 L'Istanza è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente
oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito
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internet dell'Agenzia delle entrate.
2.2 A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne
attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La
ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza, nell'area
riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
2.3 L'Istanza è inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.
2.4 Nello stesso periodo di cui al punto 2.3 è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente
trasmessa. L'ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle
precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con
la stessa modalità di cui al punto 2.1.
3. Ammontare del credito d'imposta
3.1 Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022,
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione di cui al punto 2.3, è comunicata la percentuale
del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.
3.2 La percentuale di cui al punto 3.1 è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto
ministeriale, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2022, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle
istanze di cui al punto 1. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle predette spese
agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per
cento.
4. Trattamento dei dati
4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'articolo 1,
comma 737, della Legge, il quale riconosce alle persone fisiche un credito d'imposta per le
spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per lo svolgimento
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di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36. Il decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze 5
maggio 2022 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano
definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il
riconoscimento del credito d'imposta.
4.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner
metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di
affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente
designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
4.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento,
sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell'eventuale
soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore
(es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati relativi alle spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata.
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d'imposta, per
le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l'eventuale recupero degli importi
non spettanti.
4.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
liquidazione, accertamento e riscossione.
4.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
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che la trasmissione dell'Istanza che dà diritto al credito d'imposta venga effettuata mediante
il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate o
mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario
oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di
cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
4.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante
dell'Istanza.
4.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all'Istanza è stata eseguita la valutazione
d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
Il comma 737 dell'articolo 1 della Legge ha previsto un credito d'imposta a favore delle
persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per
fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono definite le
modalità per l'accesso al credito d'imposta.
Il presente provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 maggio 2022, definisce le modalità, i termini di presentazione e
il contenuto dell'Istanza per il riconoscimento del credito d'imposta.
In particolare, è previsto che l'Istanza è inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.
Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo
aver ricevuto le Istanze, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente
fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza
del predetto termine di presentazione dell'Istanza
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
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articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 maggio 2022;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati
personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 ottobre 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente