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Provvedimento Agenzia Entrate del 04.11.2022 (408592/2022)
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Prot. n. 408592/2022
Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze
tra i dati della dichiarazione IVA e l'importo delle operazioni IVA trasmesse
telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti
passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni
derivanti dal confronto tra:
a) i dati fiscali delle fatture elettroniche ("dati fattura" come definiti al punto
1.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30
aprile 2018 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi
telematicamente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA
da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2019.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è
riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza
dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti
e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta
anomalia.
1.2 Dati e informazioni di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
i. imponibili;
ii. esenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
iii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di
cui al comma 6 dell'art. 17 e ai commi 7 e 8 dell'art. 74, del d.P.R. n. 633
del 1972 (effettuate e ricevute);
e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
relativi all'anomalia riscontrata;
f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
non conosciuti;
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g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
di cui al successivo punto 5.1.
2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente
gli elementi e le informazioni
2.1 L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
contribuenti - comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nei casi di assenza di
domicilio digitale, o di mancato recapito, l'invio è effettuato per posta ordinaria.
2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata
del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e
dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", in cui sono resi disponibili:
a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il
periodo d'imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle
anomalie;
b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24,
colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate
nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
(Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter) e
VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile
nell'anno oggetto di comunicazione);
ii. per le operazioni attive esenti l'importo del rigo VE33 [(Operazioni
esenti (art. 10)];
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iii. per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore
dichiarato nel rigo VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del
reverse charge);
iv. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse
charge), per le quali il contribuente risulta debitore d'imposta, la somma
algebrica degli importi indicati nei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13,
VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1;
c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai
sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell'articolo 1, commi
da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti
nature:
i. attive imponibili;
ii. attive esenti ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972;
iii. attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile
(reverse charge) di cui al comma 6 dell'art. 17 e ai commi 7 e 8 dell'art.
74, del d.P.R. n. 633 del 1972;
d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle
operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che
non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA
e) ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di
inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe documentato da
fatture elettroniche emesse ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice
fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in
regime di inversione contabile (reverse charge);
g) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni
imponibili, distinto per "matricola dispositivo RT", "comunicazioni fase
transitoria", "documenti commerciali online" o "distributori carburanti";
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h) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice
fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di
inversione contabile (reverse charge).
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare
all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia
di Finanza tramite strumenti informatici.
5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi
resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni
eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni
in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come
previsto dalla disposizione normativa citata.
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Motivazioni
L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le
modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del
medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di
Finanza.
In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali
sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche
mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal
confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i dati della dichiarazione IVA da cui
risulterebbero delle anomalie.
Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente
provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli
eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza
che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati
abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di
irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento
di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui
all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
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Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti
possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
? Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2,
comma 1);
? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive
modificazioni;
? Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 -
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
? Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
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delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni -
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni -
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante
modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998,
n.187;
? Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
? Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
? Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 209 a 214;
? Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive
modificazioni;
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? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009, n.
79952 recante l'adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
provvedimento 18 settembre 2008;
? Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese;
? Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni,
contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,
concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione
dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
? Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e
successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da
trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio
della relativa opzione;
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e
successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l'emissione e la
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ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127;
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, e
successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n.
127;
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e
successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 4 novembre 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente