-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 15.11.2022
-
RISOLUZIONE N. 67/E
Roma, 15 novembre 2022
OGGETTO: Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso
forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico
di Navigator.
Con numerose istanze di interpello, i soggetti che svolgono, ai sensidell’articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», l’attività di assistenza tecnica
agli operatori dei Centri per l’impiego per facilitare l’incontro tra i beneficiari del
programma del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro (cd. “navigator”),
chiedono quale sia il trattamento fiscale da riservare alle somme ricevute a titolo
di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento della predetta
attività.
Nello specifico, viene rappresentato che i navigator hanno stipulato, con la
Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di
subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per
l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche
attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella
gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte
anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di
riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto.
Divisione Contribuenti
______________Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali2
Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la
corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a
titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento
dell’incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna
dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.
Rispetto alle modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione, nel
contratto è previsto che, nell’ambito dell’autonomia operativa dell’incaricato,
quest’ultimo concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il
referente della Società, senza vincoli di orario di lavoro, e che: «Per il
raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività
con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una
disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di
lavoro convenuto».
Per l’espletamento della prestazione, il collaboratore potrà utilizzare i
luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto
dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.
In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se lo stesso rientri
tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5, del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Tuir).
Al riguardo, si osserva che l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir
prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: «le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore
di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a
collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di
collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di
3
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei
compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo
49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o
professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo, esercitate dal contribuente».
Il successivo articolo 52, comma 1, del Tuir, dispone che: «Ai fini della
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le
disposizioni dell'articolo 51 salvo quanto di seguito specificato».
Il comma 1 del richiamato articolo 51 del Tuir prevede che: «Il reddito di
lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di lavoro».
La predetta disposizione sancisce il c.d. “principio di onnicomprensività”
del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli
emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere,
“offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili
e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In virtù delle previsioni normative appena richiamate, quindi, anche i
compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono
determinati in base al principio di onnicomprensività.
In generale, quindi, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso
spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente (o assimilato)
costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente (o assimilato).
A tale principio generale vengono poste specifiche deroghe in relazione ad
alcuni componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo
4
in parte, quali, tra gli altri, le indennità di “trasferta” di cui al comma 5 del citato
articolo 51 del Tuir.
Tale disposizione disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta
erogate al lavoratore per la prestazione dell’attività lavorativa “fuori dalla sede di
lavoro” e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte, stabilendo
che: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di
viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle
di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il
limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di
quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni
fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché
i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio
comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».
Come precisato con la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre
1997, n. 326, le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo 51, comma 5, del
Tuir sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente,
venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”,
intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente,
indicato nella lettera o contratto d’assunzione.
Nel caso di specie, l’incarico di collaborazione ha ad oggetto determinate
«attività di assistenza tecnica alle Regioni per la valorizzazione delle politiche
5
attive regionali e il rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella
gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza».
L’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione è l’intero
territorio della Provincia indicata nel contratto, nel quale è previsto, altresì, che:
«Per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie
attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta
una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di
lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione Ella potrà utilizzare i
luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto
dall’articolo 12, comma 3, decreto-legge n. 4 del 2019».
In base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della
prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della
Provincia. Pertanto, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di
riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte,
non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della
sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del
trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51
del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
Firmato digitalmente