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Provvedimento Agenzia Entrate del 16.12.2022 (465502/2022)
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Prot. n. 465502/2022
Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica
degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioniIL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello Registrazione di atto privato (modello RAP) edelle relative istruzioni.
È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello “RAP -
Registrazione di atto privato” (d’ora in poi, “modello RAP”) da utilizzare da parte
dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione telematica degli
atti privati.
Il modello RAP, nella versione approvata con il presente provvedimento, può
essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato. Con
successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso
alla registrazione di tutti gli atti privati.
Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
1.1 Descrizione e contenuto del modello
Il modello RAP è composto da:
2
- frontespizio che riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- quadro A “Dati generali”, che contiene i dati utili alla registrazione dell’atto
quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto,
la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, la sezione con le
informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, la
sezione relativa all’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli
importi dovuti;
- quadro B “Soggetti”, contenente i dati delle parti (dante causa e avente causa)
risultanti dall’atto;
- quadro C “Negozio - Comodato”, nel quale vanno indicate le informazioni
relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione;
- quadro D “Immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto
del contratto.
1.2 Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
Il modello RAP è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in
formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e ne è autorizzata la
riproduzione nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute
nell’Allegato A al presente provvedimento.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che lo
stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente
provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli
estremi del presente provvedimento.
Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in
colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
1.3 Modalità di presentazione
Il modello RAP è presentato esclusivamente in modalità telematica in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 5 del decreto legge 30
3
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto
direttoriale del 31 luglio 1998.
Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o
TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:
- copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da
registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano
leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico
o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità
telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il
contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per
completare la registrazione dell’atto;
- copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio
scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).
La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso
gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla
registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in
formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli
eventuali allegati.
1.4 Applicazioni informatiche
Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it. dal 20 dicembre 2022 è resa disponibile gratuitamente
un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP.
2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati
Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati del modello RAP
saranno approvate con successivo provvedimento.
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Motivazioni
Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la “Richiesta di
registrazione di atto privato” (modello RAP) e le relative istruzioni.
La nuova modalità di registrazione semplificata è introdotta in applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 5, del decreto legge 30 maggio 2010,
n. 78, che ha demandato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
la definizione degli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da
una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di
fatto ai sensi dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile.
Il modello RAP, nella versione approvata con il presente provvedimento, può
essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato.
Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà
progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite
l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.
In fase di prima applicazione l’adempimento potrà essere effettuato dagli
utenti e dagli intermediari esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposita
procedura web resa disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito istituzionale
dal 20 dicembre 2022.
Con successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per
la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il relativo
prodotto di controllo.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
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Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Codice Civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Capo XIV “Del
comodato”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell’imposta di bollo);
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle
imposte sui redditi);
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente”;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, 122;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2011;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
Decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193;
Decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73.
6
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 dicembre 2022IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente