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Circolare INPS n.123 del 10.02.2023
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INDICE
- Premessa
- Contribuzione IVS sul minimale di reddito
- Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
- Massimale imponibile di reddito annuo
- Contribuzione a saldo
- Imprese con collaboratori
- Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
- Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190e successive modificazioni
- Termini e modalità di versamento
1. Premessa
L’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.
L’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che ha introdotto per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali un indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale, senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntivanella misura dello 0,48% di cui:
- la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
- la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.
Conseguentemente, per l'anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
23,25%
23,73%
La riduzione contributiva al 23,25 % (artigiani) e 23,73% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)
€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)
€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 350,70 (350,08 IVS + 0,62 maternità)
€ 357,70 (357,08 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 339,76 (339,14 IVS + 0,62 maternità)
€ 346,76 (346,14 IVS + 0,62 maternità)
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. le circolari n. 102 del 12 giugno 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00.
Per i redditi superiori a € 52.190,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a € 52.190,00
24%
24,48%
superiore a € 52.190,00
25%
25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a € 52.190,00
23,25%
23,73%
superiore a € 52.190,00
24,25%
24,73%
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 (cfr. il seguente paragrafo 5).
4. Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%)
€ 21.641,37 (52.190*24,48%+ 34.793*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%)
€ 20.989,00 (52.190*23,73%+ 34.793*24,73%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%)
€ 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%)
€ 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%)
5. Contribuzione a saldo
Ai sensi del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2023, ai redditi 2023, da denunciare al fisco nel 2024).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2023, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 66 del 9 giugno 2022), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.
Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto e avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.
Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nelle citate circolari n. 102/2003, n. 29/2021 e n. 84/2021.
6. Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. l’articolo 230-bis c.c.; l’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. l’articolo 1, comma 5, della legge n. 233/1990).
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. la circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni
L’articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha innalzato da € 65.000,00 a € 85.000,00 il requisito di cui all’articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’accesso al regime fiscale agevolato. Per l’individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione dal godimento del beneficio si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate. In merito alla disciplina previdenziale del regime agevolato, si rinvia ai contenuti di dettaglio delle precedenti circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio 2019, n. 28 del 17 febbraio 2020, n. 17 del 9 febbraio 2021 e n. 22 dell’8 febbraio 2022.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
9. Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi