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Risoluzione Agenzia Entrate n. 10/E del 24.02.2023
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RISOLUZIONE N. 10/E
Roma, 24 febbraio 2023
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24
“enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA),
di cui all’articolo 1 della legge della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia 14 novembre 2022, n. 17L’articolo 1 della legge 14 novembre 2022, n. 17, della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel
territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di
cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In particolare, l’articolo 19 della citata legge regionale n. 17 prevede che “Per quanto
attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli
istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione
dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto
compatibili.”.
Inoltre, l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, stabilisce che a
decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti
locali può essere effettuato, tra l’altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e, ove previsto,
F24 “enti pubblici” (F24 EP) delle somme dovute a titolo di ILIA sono istituiti i seguenti
codici tributo:
? “5900” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per
abitazione principale e relative pertinenze - legge Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
? “5901” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i
fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata -
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17;
? “5903” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati
rurali ad uso strumentale - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14
novembre 2022, n. 17”;
? “5904” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni -
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
? “5905” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le aree
fabbricabili - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022,
n. 17”;
? “5906” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i
fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività
economica - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022,
n. 17”;
? “5907” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i
fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI
all'attività economica - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14
novembre 2022, n. 17”;
? “5908” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i
fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel
gruppo catastale D - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14
novembre 2022, n. 17”;
? “5909” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri
immobili - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n.
17”;
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? “5910” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per interessi
da attività di accertamento - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14
novembre 2022, n. 17”;
? “5911” denominato “ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni
da attività di accertamento - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14
novembre 2022, n. 17”;
Si precisa che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati
unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
? nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del comune nel
cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it;
? barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
? barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
? barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è
effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”;
? nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
? nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il
pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”
indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
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In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo, ad eccezione del
codice 5900, sono esposti nella sezione “ILIA” (valore 9), in corrispondenza delle somme
indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
? nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli
immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it;
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? nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
? nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, un valore
a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere,
un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo
carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non
variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;
? nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel
formato “AAAA”.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 1°
marzo 2023.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente