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Risoluzione Agenzia Entrate n. 11/E del 24.02.2023
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RISOLUZIONE N. 11/E
Roma, 24 febbraio 2023
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto
non spettante previsto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà di cui
all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73L’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un contributo a fondo
perduto a favore delle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 2007
96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, alle condizioni ivi indicate.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, così come modificato dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 19 agosto 2022, sono stati determinati i criteri e le modalità per l’erogazione del
contributo in parola.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 423342 del 18
novembre 2022 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di
presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto.
In particolare, nel richiamato provvedimento, è stabilito che:
? le somme dovute a titolo di restituzione del contributo riconosciuto, in tutto o in parte
non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa la compensazione ivi prevista;
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
? il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può
regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i
relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative
sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo
perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento
dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
? “8155” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori
in difficoltà – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL
n. 73 del 2021”;
? “8156” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori
in difficoltà – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1-ter, comma 2-bis,
DL n. 73 del 2021”;
? “8157” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori
in difficoltà – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1-ter, comma 2-bis,
DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono
esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”,
il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
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- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel
formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da
restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo
indicato.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente