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Circolare INPS n.42 del 19.04.2023
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INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 28 febbraio 2023, l’Istituto ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 233 del 23 novembre 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai giornalisti titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2025 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta della Federazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno entro il mese di giugno 2025. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
L’INPS si riserva la facoltà di disdettare la convenzione, con preavviso da comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2025, qualora ritenga necessaria l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
Di seguito si illustrano le principali disposizioni della convenzione in oggetto.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, comma 103, ha disposto, con effetto dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva dell’AGO, il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) all’INPS, che pertanto succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
A seguito del subentro dell’INPS nella gestione delle competenze previdenziali dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato, la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) ha chiesto all’Istituto la prosecuzione del servizio di esazione delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche, precedentemente svolto dall’INPGI.
Pertanto, l’Istituto ha proceduto al convenzionamento per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti, effettuando un servizio di riscossione analogo a quello svolto ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.
In base all’articolo 1 della convenzione possono avvalersi del servizio, mediante rilascio di delega volontaria, i giornalisti titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonché di pensioni in cumulo e totalizzazione con una quota attribuita in qualità di giornalisti. In tale caso la trattenuta è applicata, comunque, sull’intero importo della pensione complessivamente spettante al giornalista e nella misura indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal giornalista titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, la FNSI invia all’Istituto, in modalità telematica e secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS, i dati della delega, allegando, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
La FNSI, sia che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e la FNSI.
Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla Federazione stessa.
La FNSI, per conto e nell’interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato, che la comunica all’Istituto attraverso la Federazione, secondo le modalità concordate con l’INPS.
L’associato può, comunque, comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando la FNSI e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione alla Federazione stessa.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale sia già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del pensionato revocante in corso di validità.
La FNSI, qualora acquisisca una revoca contestualmente a una nuova delega, deve trasmettere in formato digitale sia la nuova delega che la revoca della precedente e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale da trattenere in misura uguale per tutti gli iscritti, riportato nel testo di delega, è attualmente stabilito in misura pari allo 0,3 per cento dell’importo lordo delle singole rate di pensione, esclusa la tredicesima.
La comunicazione da parte dell’Organizzazione sindacale della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e la FNSI.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame la FNSI corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,34 per la revoca della delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 per la gestione delega.
È a carico della FNSI, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione in commento non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e la FNSI e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, la FNSI esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, nelle quali la FNSI risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, questa è obbligata a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, comunque, derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori della FNSI o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
La FNSI è tenuta inoltre al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’INPS laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la FNSI stessa. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
All’articolo 12, la convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla medesima in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione stessa a carico della FNSI, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo della Federazione o sul legittimo esercizio dei poteri statutari oppure qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale. L’istituto ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica alla FNSI, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la FNSI ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte della FNSI dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte della FNSI;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti della FNSI e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella Convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali da parte delle Autorità competenti nei confronti delle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto della FNSI, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico della FNSI, indicati nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
. perdita, in capo alla FNSI, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
• ove siano applicate alla Federazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali alla stessa riversate, nell’anno di riferimento.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà alla FNSI, mediante PEC, la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove la FNSI sia sottoposta a indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati alla FNSI, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalla Federazione stessa.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, la FNSI è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta, inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it, e solo nei casi ritenuti necessari dall’Istituto verrà richiesto l’invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, così come graduate nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate alla FNSI penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, alla Federazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è CZ.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25836 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
GPA27836 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È, inoltre, istituito il seguente nuovo conto:
GPA11836 - per la rilevazione del debito verso la Federazione per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore della medesima Federazione sono da imputare al conto già in uso GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Federazione saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi