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Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 06.04.2023
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RISOLUZIONE N. 17/E
Roma, 6 aprile 2023
OGGETTO: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri
sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel
primo trimestre 2023 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai
cessionariL’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle
condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023
per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi
siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023 sono
stati istituiti i seguenti codici tributo:
Codice tributo Descrizione
7010
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1,
c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 1977011
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) –
art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 1977012
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo
trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
Codice tributo Descrizione
7013
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 1977014
credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola,
della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 116285 del 3 aprile 2023
sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022
relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli
oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione
tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
? “7746” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle
imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre
2022, n. 197;
? “7747” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle
imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29
dicembre 2022, n. 197”;
? “7748” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
? “7749” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre
2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
? “7750” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di
carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica
(primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n.
197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici
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tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba
procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel
formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di
cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato
all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e
l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30
giugno 2022.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle
comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate
effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito
utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena
lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello
F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente