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Provvedimento Agenzia Entrate del 24.02.2023 (52627/2023)
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Prot. n. 52627/2023
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli
730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per
lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti
d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitatiIL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2023 da parte dei CAF
e dei professionisti abilitati1.1. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono in via telematica i dati
contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2023 e nella scheda relativa alla scelta
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo le specifiche tecniche
contenute nell’Allegato A del presente provvedimento.
1.2. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono i dati relativi ai modelli 730-4
e 730-4 integrativo unitamente a quelli della dichiarazione, secondo le specifiche
tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento. I dati relativi al suddetto
modello 730-4 saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ai sostituti d’imposta,
in conformità alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato A.
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1.3. I CAF ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda
per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, trasmettono in via
telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato B del presente
provvedimento.
2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2023 da parte deisostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale
2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all’annod’imposta 2022 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario
abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della dichiarazione,
osservando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento.
2.2. I sostituti d’imposta, anche in caso di assistenza fiscale prestata in forma
diretta, effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4 resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate al sostituto d’imposta stesso.
3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2023 da parte degliintermediari abilitati
3.1. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti neimodelli di dichiarazione 730 e 730-4 consegnati dai sostituti d’imposta che hanno
prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A del
presente provvedimento.
3.2. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nelle
schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, ricevute
dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, secondo le
specifiche tecniche contenute nell’Allegato B del presente provvedimento.
3.3. Le modalità di invio dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, ricevute dai sostituti
d’imposta saranno disciplinate mediante separato provvedimento ai sensi dell’articolo
37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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4. Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti
d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione diretta della
dichiarazione 730 precompilata
4.1. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto31 maggio 1999, n. 164, rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730
precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove
ricevere il flusso contenente i risultati stessi.
4.2 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile
della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle entrate provvede a darne
comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali
comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.
4.3 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della
dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di
conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate,
tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia,
il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di
conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente
con le modalità di cui al punto 4.2.
5. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenzafiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati
5.1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale daparte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere
seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al presente provvedimento.
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6. Conservazione in formato elettronico delle annotazioni riportate sul modello
730-3/2023 cartaceo consegnato al contribuente
6.1. I sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenzafiscale con riferimento all’anno d’imposta 2022 possono conservare in formato
elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2023 cartaceo, consegnato al
contribuente che si è avvalso dell’assistenza fiscale, osservando le specifiche tecniche
di cui all’Allegato A del presente provvedimento.
7. Correzioni e integrazioni alle specifiche tecniche
7.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche ovvero integrazioni dipendenti
dal provvedimento di cui all’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito
internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
Con provvedimento del 6 febbraio 2023, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il
sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4,
730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli
730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si
avvalgono dell’assistenza fiscale.
Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i
sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 devono trasmettere in
via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello
730/2023 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo
provvedimento.
I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica i dati
contenuti nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF.
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L’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto che le modalità di
trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da
parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, siano stabilite con apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. A seguito dell’adozione di tale provvedimento le eventuali integrazioni alle
specifiche tecniche saranno rese disponibili nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione come stabilito al punto
7.1. del presente provvedimento.
Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente
provvedimento sono definiti:
- nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione
730/2023, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli
intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2023 e 730-4/2023 integrativo, da
osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
- nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle
scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei
professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d’imposta;
- nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta,
dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale
prestata.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66;
articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo
73, comma 4);6
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto;Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché
di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle
Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai
professionisti;Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;Provvedimento 6 febbraio 2023, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate: “Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto
d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4
integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello
730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono
dell’assistenza fiscale”.7
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 24 febbraio 2023IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente