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Risoluzione Agenzia Entrate n. 20/E del 10.05.2023
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RISOLUZIONE N. 20/E
Roma, 10 maggio 2023
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori
oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo
trimestre 2023L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure
agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior
onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e
gas naturale. In particolare, l’articolo 4 prevede:
? al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di
energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento
delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito di
imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel
secondo trimestre dell'anno 2023;
? al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa
sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
nel secondo trimestre dell'anno 2023;
? al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas
naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario,
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno
2023;
? al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno
2023.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,
entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24,
oppure ceduti solo per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di
cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
? “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
34”;
? “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non
energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30
marzo 2023, n. 34”;
? “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte
consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-
legge 30 marzo 2023, n. 34”;
? “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c.
5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
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contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della
spesa, nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente