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Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 10.05.2023
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RISOLUZIONE N. 21/E
Roma, 10 maggio 2023
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per
l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis
del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241L’articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di
misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante
l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori,
prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori,
subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque
denominati.
Il comma 4 del medesimo articolo 17-bis stabilisce che “In caso di inottemperanza
agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice
per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta
esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di
compensazione.”.
Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti relativi alla
disciplina in argomento.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute ai sensi del citato
articolo 17-bis, comma 4, del decreto-legislativo n. 241 del 1997, tramite il modello di
versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i
seguenti codici tributo:
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
? “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti
dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
? “9600” denominato “Spese di notifica”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono
esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
? nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati
anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
? nel campo “tipo”, la lettera “R”;
? nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di
versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN”
rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero
complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il
suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nessun valore per il codice tributo
9600;
? nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente
risoluzione;
? nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso
dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;
? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti
emessi dall’Ufficio.
IL DIRETTORE CENTRALEFirmato digitalmente