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Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 23.06.2023
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RISOLUZIONE N. 33/E
Roma, 23 giugno 2023
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Accise”, delle penali e degli interessi, per altri inadempimenti convenzionali
diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di concessione,
nell’ambito del settore dei giochi a distanza, nonché delle somme dovute per
le proroghe delle concessioni disposte dall’articolo 1, comma 123 e comma
124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la
riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di
pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
Al riguardo, al fine di consentire il versamento delle penali e degli interessi, per altri
inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di
concessione, nell’ambito del settore dei giochi a distanza, nonché delle somme dovute per le
proroghe delle concessioni disposte dall’articolo 1, comma 123 e comma 124, lettera b),
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto
l’istituzione dei relativi codici tributo.
Pertanto, con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il
versamento tramite modello “F24 Accise” delle somme in argomento, secondo le
indicazioni di seguito riportate.
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione2
1. Versamento delle penali e degli interessi per altri inadempimenti convenzionali
diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di concessione, nell’ambito
del settore dei giochi a distanza
L’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, detta disposizioni in materia di gioco a
distanza, e subordina, l’esercizio e la raccolta dei giochi a distanza alla sottoscrizione di
apposita convenzione (commi 15 e 22).
La convenzione prevede, all’articolo 19, l’applicazione di penali e interessi nei
confronti dei concessionari che risultino inadempienti agli obblighi generali e agli impegni
relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione.
Con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo per il
versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi da
omesso/ritardato pagamento del canone di concessione.
Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”,
delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
? “5495” denominato “Penale per inadempimenti convenzionali diversi
dall’omesso/ritardato versamento del canone - art. 19 convenzione giochi a
distanza”;
? “5496” denominato “Interessi per inadempimenti convenzionali diversi
dall’omesso/ritardato versamento del canone - art. 19 convenzione giochi a
distanza”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono
esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456);
- nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato
“MM”;
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- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il
pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
2. Versamento delle somme dovute per la proroga onerosa delle concessioni per laraccolta a distanza dei giochi pubblici, disposta dall’articolo 1, comma 123, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197
L’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la
proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a
distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della
legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, in scadenza il 31 dicembre 2022, e ha previsto il versamento di un corrispettivo
secondo i criteri ivi indicati.
Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”,
delle somme in argomento, è istituito il seguente codice tributo:
? “5497” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni
del gioco a distanza”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è
esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede legale il soggetto tenuto
ad effettuare il versamento;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456);
- nel campo “mese”, nessun valore;
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- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il
pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN”
rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo
delle rate, per l’anno di riferimento (es. 0102 = prima rata di due rate complessive
per l’anno di riferimento); nel caso di pagamento annuale in un’unica soluzione il
campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
3. Versamento delle somme dovute per la proroga onerosa delle concessionirelative agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, disposta dall’articolo
1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197
L’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, hadisposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni di realizzazione e
conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (TULPS), e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi
indicati.
Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”,
delle somme in argomento, è istituito il seguente codice tributo:
? “5498” denominato “Versamento canone di concessione relativo agli
apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è
esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede legale il soggetto tenuto
ad effettuare il versamento;
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- nel campo “codice identificativo”, il codice “000001” per i versamenti relativi agli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP) ovvero il
codice “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento del
corrispettivo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN”
rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo
delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con
“0101”);
- nel campo “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente