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Provvedimento Agenzia Entrate del 27.06.2023 (237453/2023)
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Prot. n. 237453/2023
Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto
di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022
1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno
2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 4, commi da 2 a
5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34:
a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in
relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia
elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto
a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione
alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo
trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del
medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici.
1.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere
ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal
citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali
disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria.
2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
2.1. Per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all’Agenzia delle
entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.
3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti
3.1. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta di cui al punto 1.1 esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite
modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti
di cui al medesimo punto 1.1 da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la
compilazione del modello F24.
4. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati
4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei
crediti d’imposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, secondo le disposizioni
di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata
all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2.
5. Approvazione del nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti e delle
relative istruzioni e specifiche tecniche
5.1. Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta
di cui al punto 1.1 del presente provvedimento, sono approvate le nuove versioni del
“Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di
compilazione e delle relative specifiche tecniche, allegati al presente provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, riconosce alle imprese
alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese
sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas. Si tratta, in
particolare dei seguenti crediti:
a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle
spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale,
pari al 20% delle spese sostenute.
I sopracitati crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24,
entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a
soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
? il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti
qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e
compagnie di assicurazione);
? in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito medesimo;
? il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo
stesso termine.
Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:
? si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle
cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette
comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli
preventivi;
? le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi
in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno
2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti
d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e
carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6
ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023 e prot. n.
116285 del 3 aprile 2023, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti
d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.
Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il
presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno
2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando,
però, la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte
dei cessionari.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti
d’imposta suindicati, con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni del
“Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di
compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il
richiamato provvedimento del 3 aprile 2023.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Regolamento (UE) 2016/679;
Articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 4, commi da 2 a 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.Roma, 27 giugno 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente