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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.07.2023 (258455/2023)
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Prot. n. 258455/2023
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta
2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 22 maggio 2023.IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone1. Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta
2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 22 maggio 2023.
1.1 Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno
d’imposta 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato dal
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023, ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le
medesime disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676
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del 16 ottobre 2020, n. 249936 del 30 settembre 2021 e n. 465446 del 16 dicembre
2022.
1.2 Le tipologie di spesa sono le seguenti:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di
dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica):
assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o
prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione
medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al
netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato
dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 e
del 22 maggio 2023;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa
(acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con
marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia
estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
l) altre spese sanitarie.
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1.3 La disposizione di cui al punto 2.4.2, lettera b), del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, riguardante la richiesta
verbale al medico o alla struttura sanitaria dell’annotazione sul documento fiscale
dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, si applica con riferimento
alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate da parte dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023,
sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente provvedimento.
2. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
2.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4,
del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n.
258 del 22 giugno 2023.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che
l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare
i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti
tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni
dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
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Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le
modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata ampliata la platea dei
soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al
Sistema Tessera Sanitaria.
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei
dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 115304 del 6 maggio 2019 sono
state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dall’anno d’imposta
2019.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, ha ampliato la platea dei soggetti tenuti
alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie, tra gli
altri, agli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14
settembre 1994, n. 739.
L’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sul riordino della disciplina degli ordini
delle professioni sanitarie ha previsto, tra l’altro, che i collegi e le Federazioni nazionali degli
infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia sono trasformati
in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche e che l’albo degli infermieri professionali assume la
denominazione di albo degli infermieri e l’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la
denominazione di albo degli infermieri pediatrici.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023, quindi,
è stata prevista la modifica del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1°
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, al fine di
individuare gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70, quali nuovi soggetti tenuti all’invio delle spese sanitarie.
Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati
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delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a
partire dall’anno d’imposta 2023, recependo le novità introdotte dal citato decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023 e confermando la medesima
disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del
6 maggio 2019, così come integrato dai provvedimenti n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n.
249936 del 30 settembre 2021 e n. 465446 del 16 dicembre 2022, con riferimento alle
modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del
contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia
delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla
conservazione dei dati per le finalità di controllo. Sono confermate anche le disposizioni in
tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre
2020.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016.
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Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432437 del 23 dicembre
2019.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 249936 del 30 settembre
2021.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 465446 del 16 dicembre
2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 luglio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente