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Circolare Agenzia Entrate n. 30 del 24.06.2004
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Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell'imposta dovuta sui redditi soggetti tassazione separata
Circolare Agenzia Entrate n. 30 del 24.06.2004Premessa
L'Agenzia delle Entrate ha deciso di inviare ai contribuenti una comunicazione per informare degli esiti della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti a decorrere dall'anno 2000.
Ciò al fine di consentire una verifica degli elementi posti a base della determinazione dell'imposta prima della notifica della cartella di pagamento e migliorare, quindi, la qualità dei ruoli.
La presente circolare illustra i seguenti argomenti:
1) Comunicazione;
2) Istruzioni operative.
Si precisa che le norme del TUIR richiamate nella presente circolare sono riferite al D.P.R. 917/86 in vigore prima delle modifiche introdotte dal DLgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2000.1) Comunicazione
La comunicazione è impostata secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per rendere noti gli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni; è composta di una lettera che informa il contribuente della presenza di imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata e di distinti prospetti per ciascuna tipologia di reddito.
I prospetti si riferiscono ai redditi indicati nell'art. 16, comma 1, del TUIR, distinti come segue:
- trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità di cui alla lettera a);
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui alla lettera b). Nel medesimo prospetto sono riportate le indennità e le integrazioni salariali indicate alla lettera c-bis);
- redditi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa di cui alle lettere c), d), e) ed f);
- redditi soggetti a tassazione separata diversi dai precedenti di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l), m), n), n-bis).
Per agevolare i riscontri da parte del contribuente e dei servizi di assistenza, per i redditi corrisposti da soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta d'acconto, la comunicazione riporta il codice fiscale del sostituto d'imposta.
Alla comunicazione non è allegato il modello F24 precompilato per il pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto trattandosi di redditi soggetti a tassazione separata non opera la previsione di cui all'art. 2, comma 2, del DLgs. n. 462 del 1997. Infatti sull'imposta da versare emergente dalla liquidazione di questa tipologia di redditi non sono dovuti interessi e sanzioni, pertanto la riscossione dell'imposta avverrà successivamente mediante cartella di pagamento a seguito della definitiva iscrizione a ruolo della relativa partita.3) Istruzioni operative
La procedura per la lavorazione delle comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata, è disponibile nell'area "Servizi al contribuente", nella funzione "Tassazione separata".
In tale funzione, inserito il codice fiscale del contribuente destinatario della comunicazione, è visualizzato lo schermo con le informazioni necessarie per individuare i redditi percepiti dal soggetto nell'anno 2000 assoggettati a tassazione separata.
Con riferimento al singolo contribuente sono fornite le informazioni sul modello di dichiarazione, sul relativo quadro in cui il reddito è stato esposto e sulla tipologia del reddito percepito (codice T per il trattamento di fine rapporto ed indennità equipollente; codice A per tutti gli altri redditi soggetti a tassazione separata).
Nel caso di redditi percepiti dal contribuente selezionato, ma indicati nel modello 770 del sostituto è visualizzato anche il codice fiscale di quest'ultimo.
Se i redditi da assoggettare a tassazione separata sono stati indicati dal soggetto percettore nel quadro RM dell'UNICO PF ovvero nel quadro F del Mod. 730, si considerano versati anche gli acconti richiesti a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.
A seguito dei chiarimenti forniti dai contribuenti, qualora sia necessario rettificare l'esito della liquidazione, i servizi di assistenza procederanno alla correzione del dato che ha originato l'esito errato. Ad esempio se nella determinazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto è stato considerato un periodo di riferimento inferiore a quello effettivo, è sufficiente correggere tale dato e procedere al ricalcolo dell'imposta perché la procedura ridetermini la deduzione spettante e l'aliquota applicabile.
Eseguite le eventuali correzioni, l'ufficio consegnerà al contribuente la nuova versione della comunicazione.
La riscossione delle eventuali residue somme dovute avverrà tramite cartella di pagamento, ovviamente senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Le specifiche modalità per il trattamento della comunicazione sono illustrate nell'apposita guida operativa Correzione dati dei redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel 2000, pubblicata sul sito Intranet dell'Agenzia alla voce Assistenza - guide e manuali - Liquidazione dichiarazioni.Allegati
Copia della comunicazione;
Copia dei prospetti di liquidazioneGentile Contribuente,
come risulta dai prospetti allegati, il controllo automatizzato ha evidenziato somme dovute, a titolo di IRPEF, sui redditi soggetti a tassazione separata relativi all'anno 2000.
L'imposta è stata determinata in base ai dati esposti dal sostituto d'imposta sul modello 770/2001, relativo ai compensi erogati nell'anno 2000, ovvero sulla base dei dati da lei esposti nel quadro RM del modello UNICO/2001 o nel quadro F del modello 730/2001, presentati per il periodo d'imposta 2000.
Relativamente ai compensi erogati dai sostituti d'imposta, l'IRPEF è stata liquidata nei modi ordinari, sommando detti compensi al reddito complessivo, se tale modalità è risultata a lei più favorevole.
La presente comunicazione è inviata prima della notifica della cartella di pagamento per consentirle di verificare la correttezza degli elementi utilizzati per il calcolo dell'imposta.
Qualora ritenga non corretto il risultato del controllo automatizzato potrà chiederne la rettifica ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate; in questo caso è utile porti con sé la documentazione attestante i dati corretti quali i modelli CUD o altri certificati rilasciati dai sostituti d'imposta. Potrà fissare un appuntamento con l'ufficio sia tramite Internet, collegandosi al sito, sia tramite telefono, componendo il numero 199.126.003 (il costo è di 11 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta).
Per ulteriori informazioni può contattare i centri di assistenza telefonica (dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 il sabato) al numero 848.800.444. I casi meno complessi possono anche essere risolti direttamente dallo stesso operatore telefonico.Distinti saluti
Il dirigente
Walter CapaldiFatta salva la possibilità di rivolgersi ad altro ufficio, la informiamo che l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al suo domicilio fiscale è quello di .....................
via/piazza....................................... n...... CAP............
Comune............. Prov.......PROSPETTO 1
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITA' EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITA'Ammontare netto Periodo di commisurazione Anni Mesi Periodo convenzionale Anni Mesi Tempo Periodo parziale Anni Mesi Percentuale Riduzioni Imponibile Anno di insorgenza del diritto Reddito di riferimento Aliquota Tassazione applicata Ammontare netto altre indennità Totale imponibile Imposta lorda Ritenute Acconto versato IMPOSTA DOVUTA PROSPETTO 2
EMOLUMENTI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTECompensi arretrati
Reddito 1998 Reddito 1999 Aliquota Tassazione applicata Imposta lorda Ritenute Detrazioni Acconto versato IMPOSTA DOVUTA PROSPETTO 3
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Imponibile Anno di insorgenza del diritto Reddito AAAA Reddito AAAA Aliquota Tassazione applicata Imposta lorda Ritenute Acconto versato IMPOSTA DOVUTA PROSPETTO 4
REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
Imponibile Anno di insorgenza del diritto Reddito AAAA Reddito AAAA Aliquota Tassazione applicata Imposta lorda Ritenute Crediti d'imposta Quota dell'imposta sulle successioni Acconto versato IMPOSTA DOVUTA