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Circolare INPS n.67 del 20.07.2023
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INDICE
1. Premessa
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
5. Modalità di recupero dei contributi sospesi
6. Istruzioni operative
6.1 Datori di lavoro con dipendenti
6.1.1 Ripresa versamenti
6.1.2 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative
6.1.3 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
6.2 Artigiani e commercianti
6.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
6.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata
6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari
6.6 Datori di lavoro domestico
6.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
7. Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito
8. Sospensione dei termini sostanziali e processuali
9. Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.
Con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, gli effetti del suddetto stato di emergenza, dichiarato in data 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.
Con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, è stato dichiarato altresì lo stato di emergenza a seguito degli straordinari eventi meteorologici, verificatisi dal 15 al 17 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze.
Infine, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, è stato dichiarato, analogamente, lo stato di emergenza, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
Per fare fronte alle predette situazioni di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 127 del 1° giugno 2023, ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
In particolare, il citato decreto-legge n. 61/2023, ha previsto – con specifico riferimento ai territori indicati nell’Allegato 1 al medesimo decreto (Allegato n. 1) interessati dagli eventi in trattazione – specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Ciò premesso, sulla base di quanto previsto dal richiamato decreto-legge, si forniscono con la presente circolare le relative indicazioni, nonché le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto interessate.
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, prevede per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel richiamato Allegato 1, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Al riguardo, si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023). Sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza nel predetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.
Si specifica che è ricompreso nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla presente circolare comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti di cui al successivo paragrafo 5[1].
Si precisa altresì che, conformemente a quanto indicato dall’Istituto con il messaggio n. 23735 del 1° ottobre 2007, la sospensione contributiva in oggetto si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (cfr. l’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
In applicazione delle disposizioni del citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, la sospensione, decorrente dal 1° maggio 2023 (data a partire dalla quale si sono verificati gli eventi atmosferici, franosi e alluvionali) e valevole fino al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi è riferita ai soggetti che avevano – alla medesima data del 1° maggio 2023 – la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione.
In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione in esame è applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nell’Allegato 1 già richiamato.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in trattazione. Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.
4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, dovrà essere versata secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 5, tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 2.
5. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa in oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61/2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la medesima data del 20 novembre 2023, dovranno essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023).
Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
6. Istruzioni operative
6.1 Datori di lavoro con dipendenti
Ai fini della sospensione, alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti rientranti nei requisiti previsti al paragrafo 3 della presente circolare, nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.
Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.
I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento
, , il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”; e le relative (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi). Si evidenzia che per i datori di lavoro del settore marittimo contraddistinti dai C.S.C 1.15.02 senza codice autorizzativo (c.a.) 2N o 2S; 1.20.01; 2.01.01 con c.a. 6Z, i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da febbraio 2023 a maggio 2023.
Si precisa che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N981” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei
, e potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero. I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
6.1.1 Ripresa versamenti
Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice “N981” è riferito alle mensilità di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Sede
Causale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
DSOS
PPNNNNNNCCN981
mm/aaaa
mm/aaaa
6.1.2 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative
La sospensione prevista dal citato decreto-legge n. 61/2023 riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens.
Nell’ipotesi di datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all’accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in Comuni colpiti dall’evento eccezionale in oggetto che al di fuori del predetto territorio, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento; diversamente, come previsto al precedente paragrafo 6.1, in questo caso dovrà essere il datore di lavoro a richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.
Pertanto, per i suddetti datori di lavoro, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento alluvionale, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.
Nell’elemento
, , della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N981” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento dovrà essere valorizzato con “S”. Pertanto, nel caso di datori di lavoro con unica matricola e più unità produttive – all’interno e al di fuori dei territori colpiti dall’evento – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree colpite dall’evento calamitoso.
6.1.3 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Come precisato al precedente paragrafo 2, ultimo periodo, la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N981”.
6.2 Artigiani e commercianti
Per effetto della norma in esame, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle scadenze comprese tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023.
Sono, pertanto, comprese – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023; contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023; contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
Si fa presente che per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023.
Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione.
6.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
A) Committenti
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sottoindicato all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui al citato decreto-legge n. 61/2023 - che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - dovranno riportare, nell’elemento
di , il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”. I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella presente circolare, provvederanno entro il 20 novembre 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopra indicato all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Sede
Causale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
CXX/C10
mm/aaaa
mm/aaaa
B) Liberi professionisti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata destinatari della misura in oggetto è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi – sono compresi: i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno di imposta 2022, nonché al primo acconto per l’anno di imposta 2023.
I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice SedeCausale contributo
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versatiPXX/P10
mm/aaaa
mm/aaaa
Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione.
6.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata
Le aziende agricole assuntrici di manodopera che possono usufruire della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi (ovvero aziende che hanno sedi operative e/o fondi agricoli nei territori di cui all’Allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023) potranno inoltrare apposita istanza che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per aziende agricole” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:
Scadenza versamento
Contributi sospesi
16 giugno 2023
4° trimestre 2022
Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale. Come già evidenziato al precedente paragrafo 5, entro la stessa data dovranno essere svolti gli adempimenti previdenziali e assistenziali sospesi per effetto nella normativa in argomento.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:
Scadenza versamento
Contributi sospesi
16 luglio 2023
Prima rata 2023
I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione potranno trasmettere un’apposita istanza telematica che sarà resa disponibile nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” a decorrere dal 1° al 30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
Gli importi dovuti in relazione alla emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del predetto Cassetto previdenziale.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
6.6 Datori di lavoro domestico
Nell’arco temporale indicato dal decreto-legge n. 61/2023 – dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 – ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 2° trimestre 2023.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se la scadenza è prevista per il 31 agosto 2023, ai sensi del citato decreto-legge.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023.
Inoltre, si segnala che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 61/2023, anche per i rapporti di lavoro domestico – per i quali le Comunicazioni obbligatorie sono inviate all’Istituto – sono sospesi, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti verso le Amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge, anche per conto di clienti non operanti nei predetti territori. Si rammenta, tuttavia, che la sospensione dei termini di versamento della contribuzione è prevista, unicamente, per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione.
Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione.
6.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che hanno ottenuto il c.a. “9B”(avente il significato “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”) sospenderanno, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, l’invio delle denunce UniEmens-ListaPosPA relative alle competenze dei mesi di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023.
Alla ripresa degli invii, le denunce dei mesi suddetti dovranno essere compilate valorizzando tra gli altri anche i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti, sospesi, dovranno essere riportati nei rispettivi elementi
di o di o di o di in base alle gestioni di iscrizione del lavoratore. Dovrà essere altresì compilato l’elemento
con la data 31 agosto 2023. Al momento della restituzione della contribuzione sospesa dovrà, invece, essere compilato nella denuncia del mese entro i cui termini viene effettuata la restituzione (ad esempio, contributi restituiti entro il 16 novembre 2023: denuncia del mese di ottobre 2023) l’elemento
, avendo cura di indicare nel campo quello relativo al periodo del contributo sospeso, nel campo il codice della Gestione a cui detti contributi si riferiscono, nel campo il Codice “33” (“Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”), nel campo il contributo restituito, in quello il valore D “Dichiarazione” e in 001 “Eventi Calamitosi”. Per procedere al pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, si dovrà utilizzare il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso modello il mese in cui viene effettuata la denuncia come innanzi illustrato; la causale da utilizzare sarà “PX33” (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento).
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati; tuttavia, qualora sia già stata trasmessa la denuncia del mese di aprile 2023, senza avere effettuato il relativo versamento, e il datore di lavoro intenda avvalersi della sospensione, dovrà essere trasmesso l’elemento V1, Causale 5, nel quale dovranno essere compilati i campi relativi ai contributi sospesi, con le modalità illustrate nel secondo capoverso del presente paragrafo.
7. Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito
L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 61/2023, sospende i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché dagli avvisi di addebito formati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto.
La sospensione opera di diritto e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
La norma prevede che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato nel periodo oggetto di sospensione.
Il successivo comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61/2023 stabilisce che i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, sospesi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.
Infine, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’Allegato 1 del citato decreto-legge, l’Istituto sospenderà, fino alla data del 31 agosto 2023, l’emissione di avvisi di addebito e la notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, nonché delle ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Resta fermo che la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con il rispetto dei termini di prescrizione al fine di escludere ogni pregiudizio nel recupero dei crediti dell’Istituto. Ricorrendo tali ipotesi, inoltre, le Strutture territoriali valuteranno la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.
Anche la previsione della sospensione della notifica degli atti di accertamento della violazione e delle ordinanze-ingiunzione dovrà operare avuto riguardo al rispetto dei termini di prescrizione, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione, all’esito della quale la Struttura territoriale è chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento della violazione o dell’ordinanza-ingiunzione.
8. Sospensione dei termini sostanziali e processuali
L’articolo 2 del decreto-legge n. 61/2023, al comma 4, dispone, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, erano residenti, avevano la sede legale o operativa oppure esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto-legge, la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023.
Il decorso dei suddetti termini riprende dalla fine del periodo di sospensione (1° agosto 2023). Qualora il decorso degli stessi abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 1° agosto 2023.
Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
9. Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023, dispone inoltre che: “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023”.
Pertanto, devono intendersi sospesi il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento della violazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, nonché il termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con ordinanza-ingiunzione, qualora la relativa scadenza ricada nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
10. Istruzioni contabili
I contributi sospesi in argomento, evidenziati nelle denunce UniEmens con il codice elemento “N981” e relativi ai datori di lavoro con dipendenti secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 6.1 della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00158, abbinato alla causale di cassa 10106. Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni contributive ammesse alla sospensione.
Il recupero dei suddetti contributi sospesi, da effettuarsi entro il 20 novembre 2023, deve essere imputato in AVERE del conto sopracitato. Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice “DSOS”, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828 del 7 dicembre 2004 e n. 21901 del 3 agosto 2006.
Il recupero dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti, come illustrato dal paragrafo 6.2, deve essere effettuato mediante imputazione:
• per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072 (contributi oltre il minimale);
• per i commercianti, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073 (contributi oltre il minimale).
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come indicato nel paragrafo 6.3, andrà imputato al conto PAR52010.
La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, di cui ai paragrafi 6.4 e 6.5, deve avvenire con imputazione ai seguenti conti in uso:
•GPA54031 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);
•GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
•GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).
Il recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestici, così come esposto nel paragrafo 6.6, deve essere contabilizzato al conto esistente GPA54028 per i versamenti effettuati tramite il modello “F24”.
Il recupero dei contributi di cui al paragrafo 6.7 dovuti dai datori di lavoro con natura giuridica privata per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica, pervenuti tramite modello “F24”, deve avvenire con imputazione al conto di servizio GPA52197 mediante la procedura automatizzata, già in uso.
Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi