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Circolare INPS n.74 del 03.08.2023
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INDICE
1. Applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023
2. Istruzioni contabili
1. Applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023
Con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020, n. 47 del 23 marzo 2021 e n. 59 del 16 maggio 2022, l’Istituto ha illustrato gli aspetti normativi e fornito le istruzioni operative per l’accesso all’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), successivamente modificato dall’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Il predetto beneficio, destinato in origine ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2021 alle medesime iscrizioni per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Successivamente, sulla disciplina dell’esonero medesimo è intervenuto l’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2021” con le parole “e il 31 dicembre 2022”, estendendo, quindi, l’esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, l’esonero è stato esteso alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, essendo intervenuto sulla disciplina l’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2022” con le parole “e il 31 dicembre 2023”.
Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
- il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 503, della legge n. 160/2019, l'esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli aiuti de minimis.
In particolare, per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, al fine del rispetto del limite de minimis previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare o solo per sé stesso, come titolare o per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate per altre vie (ad esempio, in formato cartaceo o tramite l’invio via PEC o posta elettronica) o su moduli relativi ad anni precedenti.
2. Istruzioni contabili
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2023, che ha esteso l’efficacia dell’esonero in trattazione anche alle iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), con onere a carico dello Stato, il seguente conto:
- GAW37669 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola nell’anno 2023, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi