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Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 22.07.2004
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Estensione del servizio "Cassetto Fiscale" agli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, autorizzati al servizio Entratel
Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 22.07.2004Come noto, già da tempo l'Agenzia delle Entrate offre a ciascun contribuente in possesso del codice Pin il "Cassetto Fiscale", servizio accessibile dal sito web http://fisconline.agenziaentrate.it, tramite il quale ciascun contribuente può consultare le proprie informazioni fiscali relative a:
a) dati anagrafici;
b) dati reddituali;
c) dati dei rimborsi di imposte dirette;
d) dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23;
e) dati patrimoniali (atti del registro).
A partire dalla fine del mese di luglio, tale servizio sarà esteso agli intermediari individuati dall'art 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: essi potranno accedervi, per interrogare i propri dati anagrafici e reddituali, attraverso il sito web di Entratel del quale viene, in tal modo, implementata la sezione "Servizi" con la nuova funzionalità e la descrizione delle modalità di accesso.
Inoltre, entro il mese di settembre, i predetti soggetti potranno consultare anche le informazioni riguardanti i propri clienti, previo conferimento di idonea delega da parte di questi ultimi. Un'apposita comunicazione telematica renderà nota agli intermediari la data esatta a partire dalla quale potranno accedere al cassetto fiscale per conto dei propri clienti.
Parimenti, tramite un messaggio personalizzato, ciascun intermediario verrà a conoscenza della regola che consente di ricavare il codice personale di accesso ai propri dati anagrafici e reddituali.
Condizioni indispensabili per l'accesso al nuovo servizio per conto dei contribuenti deleganti sono le seguenti:
a) sottoscrizione delle condizioni generali di adesione e della relativa richiesta (i cui modelli sono disponibili nella sezione "Servizi" del sito www.telematico.entrate.finanze.it, raggiungibile anche via Internet all'URL https://entratel.agenziaentrate.it) e presentazione delle stesse presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui l'intermediario ha stabilito il proprio domicilio fiscale;
b) presentazione, presso l'Ufficio individuato sub a), delle deleghe conferite dai clienti all'intermediario: esse devono essere redatte e sottoscritte su un apposito modulo, parimenti disponibile sul sito del servizio telematico Entratel e sul sito www.agenziaentrate.gov.it , e corredate di una fotocopia di un documento di riconoscimento valido del delegante. Le deleghe hanno validità temporale limitata (due anni dalla sottoscrizione, salvo revoca o rinnovo); sono, appunto, revocabili in qualsiasi momento con le stesse modalità e non possono essere conferite contemporaneamente a più intermediari.
Per completezza di trattazione si allegano alla presente i documenti sopra citati.
Si precisa che la richiesta di adesione al servizio deve essere presentata allo sportello dell'Ufficio, mentre le deleghe dei contribuenti possono anche essere allo stesso inviate per posta, fax o e-mail. Non sono valide le deleghe prive della sottoscrizione del delegante o della fotocopia di un suo documento di riconoscimento valido.
Si fa presente che, vista la possibilità per l'intermediario di presentare la richiesta di adesione al servizio e/o le deleghe dei propri clienti in un qualsiasi Ufficio locale della regione in cui ha stabilito il proprio domicilio fiscale, detto Ufficio dovrà eseguire preliminarmente l'operazione "Trasferimento di competenza" disponibile sempre in ambiente 3270.
L'Ufficio dopo aver acquisito la richiesta di adesione al servizio tramite la funzionalità 3270 disponibile nell'area "Servizio telematico" (vedi istruzioni operative in allegato), consegna all'intermediario in busta chiusa un foglio contenente la regola per ricavare il codice segreto necessario per accedere ai dati dei clienti che lo hanno delegato.
Il predetto codice segreto può essere utilizzato dall'intermediario soltanto previa acquisizione, da parte dell'Ufficio, di almeno una delega ad esso conferita.
Naturalmente, ogni intermediario ha accesso soltanto ai dati relativi ai contribuenti che lo hanno formalmente delegato e fino alla data di validità di ciascuna delega, purché queste ultime siano state correttamente censite al sistema informativo, mediante le funzionalità 3270 sopra cennate, dall'Ufficio cui sono pervenute.
Si fa presente, infine, che costituisce preciso compito dell'Agenzia delle Entrate verificare periodicamente, anche con controlli a campione, l'idoneità delle misure di sicurezza adottate dall'intermediario per la tutela dei dati trattati: in tal senso, la sottoscrizione delle condizioni generali di adesione al servizio impegna l'intermediario a consentire l'accesso nei propri locali al personale degli Uffici per gli eventuali controlli.Allegati Omissis