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Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2023 (290480/2023)
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Prot. n. 290480/2023
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi
redditi.IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimentoDISPONE
1. Approvazione del modello
1.1 Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello per l’istanza
di regolarizzazione delle cripto-attività di cui all’articolo 1, commi da 138 a
142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, unitamente alle relative istruzioni
e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per
la predisposizione della relativa documentazione probatoria. Il modello di
istanza e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.1.2 La richiesta di regolarizzazione può essere presentata dai soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.1.3 Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività
rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti
dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre
2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i2
redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle
cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione
annuale dei redditi è stata omessa. Resta ferma la possibilità di regolarizzare
i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non
indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre
2021.1.4 La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al
2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora
scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 167
del 1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.2. Descrizione e contenuto del modello
2.1 Il modello di cui al punto 1.1 denominato “Modello per l’istanza di
regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” è composto dal
frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, dalle
sezioni contenenti i dati identificativi del soggetto richiedente, il codice
fiscale dei soggetti collegati, i dati rilevanti per la determinazione del valore
delle cripto-attività, gli importi dovuti per la regolarizzazione delle cripto-
attività e dei relativi redditi, e i dati del pagamento delle imposte sostitutive
e sanzioni dovute.3. Ambito di applicazione
3.1 Possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta,
sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, sia le violazioni degli obblighi
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali
relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre
2021.3.2 I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle
cripto-attività sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società
semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia.3.3 I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel
quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, le cripto-valute, possono
regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello,
indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta
e versando la sanzione per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto legge n. 167 del 1990 nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento
del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o
alla data della relativa cessione.3.4 I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare
nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le
cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la
propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore3
delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando
l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-
attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del
periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.3.5 Il pagamento della somma nella misura dello 0,5 per cento per l’omessa
indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990,
comporta la non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto legge n. 167 del 1990.3.6 Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento produce
effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali
addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre
2021 relativi alle cripto-attività. Tale pagamento comporta la non
applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.3.7 La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della
dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme
investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché
i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. A
tal fine il contribuente allega al modello una relazione di accompagnamento
con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle
informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun
periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-
attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e
delle sanzioni. A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere
considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative
all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri
di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli
intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-
attività al soggetto che presenta l’istanza.4. Utilizzo del modello
4.1 Il modello deve essere utilizzato dal contribuente che intende avvalersi della
procedura di regolarizzazione delle cripto-valute prevista dal punto 3.3 e/o
dei redditi derivanti dalle cripto-attività, incluse le cripto-valute, prevista dal
punto 3.4.5. Reperibilità del modello
5.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia
delle entrate in formato elettronico sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.5.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che
lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il
presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato,
nonché gli estremi del presente provvedimento.4
5.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in
colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti
che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel
tempo.5.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a
quello approvato e della sequenza dei dati.6. Termini e modalità di presentazione del modello
6.1 L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il
30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello di cui al punto 1.1
firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato
mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa
documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema
allegato al presente provvedimento. Nel caso in cui l’istanza non sia firmata
digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità
dei firmatari dell’istanza.6.2 La trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista tramite
invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione
Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del
contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.6.3 Nel caso in cui l’istanza sia inviata da un professionista lo stesso è tenuto a
rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute
PEC di accettazione e consegna.6.4 Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in
precedenza, neppure mediante servizio postale.6.5 Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta
già presentata, è consentita la sostituzione dell’istanza originaria,
presentando, entro il termine di cui al punto 6.1, una nuova richiesta,
completa di tutte le sue parti, e barrando la casella “Istanza sostitutiva”.7. Termini e modalità di pagamento
7.1 Il versamento delle somme dovute è effettuato con modello F24. È esclusa la
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e successive modificazioni.7.2 Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-
attività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione
dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.7.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici
tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva dovuta
sui redditi oggetto dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e per
il versamento della sanzione ridotta relativa all’omessa indicazione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, da riportare nel5
modello F24, e saranno indicate le istruzioni per la compilazione del modello
stesso.8. Perfezionamento della procedura
8.1 La procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento degli
importi dovuti entro il termine e con le modalità indicate nei punti 6 e 7,
sempreché sia avvenuta la relativa consegna.8.2 In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di
regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie
attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute,
interessi e relative sanzioni.9. Ulteriori disposizioni ed indicazioni
9.1 Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente
richiesta dagli interessati per potersi avvalere della procedura di
regolarizzazione delle cripto-attività.9.2 L’assistenza alla procedura di cui al presente provvedimento può essere
fornita al contribuente dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo
12, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ora Ufficio Contrasto Illeciti
Fiscali Internazionali del Settore Contrasto Illeciti presso la Divisione
Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, per le regolarizzazioni aventi un
controvalore superiore ad 1 milione di euro.10. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
10.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni.10.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge 29 dicembre
2022, n. 197 e precisamente dal comma 138, il quale stabilisce che
determinate categorie di soggetti, che non hanno indicato nella propria
dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del
31 dicembre 2021, possono presentare istanza di emersione secondo il
modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 141, nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali
di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) ed e) del
Regolamento (UE) 2016/679).10.3 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in
relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.6
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei
S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.10.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel modello di cui al punto 1.1
denominato “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e
dei relativi redditi” al presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati
dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set
informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.10.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f)
del Regolamento (UE) 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti.10.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a
garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali,
nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.10.7 Sul trattamento dei dati personali indicati del presente provvedimento è stata
eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi
dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.***
Motivazioni
L’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto la procedura di
regolarizzazione delle cripto-attività.Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 141, che, al
riguardo, dispone «Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione
dell’istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate».Attraverso tale istituto le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società
semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data
del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti
dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 e/o hanno omesso di
indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono
regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente il “Modello per
l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” e versando
un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.La procedura prevede:
- la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
- il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio
fiscale (omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 1677
del 1990) nella misura dello 0,5 per cento del valore delle cripto-valute non
dichiarate per ciascun anno;- il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali
addizionali nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività, incluse le
cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.Il provvedimento approva il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle
cripto-attività e dei relativi redditi”, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, l’ambito di applicazione, le
modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi.La procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma da versare e con la
presentazione del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e
dei relativi redditi” entro il 30 novembre 2023.In ragione delle peculiari funzioni di controllo ai fini della prevenzione e della
repressione ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale, richiamate
dall’art. 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, l’assistenza eventualmente richiesta dagli
interessati per potersi avvalere della procedura di cui al presente provvedimento
può essere condotta dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12,
comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ora Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali
Internazionali del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle entrate.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrateDecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4);Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo
n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di
avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento8
Legge 29 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico
delle imposte sui redditi;Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni: nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul
valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”);Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE.La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Roma, 7 agosto 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente