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Circolare INPS n.83 del 03.10.2023
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INDICE
1. Quadro normativo
2. Beneficiari
2.1 Lavoratori stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato
2.2 Lavoratori intermittenti
2.3Lavoratori autonomi
3. Requisiti di accesso
4. Regime delle compatibilità
5. Presentazione della domanda
6. Finanziamento e monitoraggio
7. Strumenti di tutela
8. Regime fiscale
9. Istruzioni contabili
1. Quadro normativo
Il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, all’articolo 1, comma 2, prevede che: “Le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale”, e che in dette vie d’acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021, è vietato il transito di navi aventi determinate caratteristiche dimensionali, come elencate nel medesimo comma 2.
Il successivo comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 103/2021 dispone altresì un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, finalizzato all’erogazione di misure di sostegno al reddito a favore di alcune categorie di lavoratori impiegati dai soggetti di cui al medesimo comma 4, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia.
A tale fine, lo stesso articolo 1, comma 4, prevede che con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle predette risorse.
In attuazione della citata disposizione, il D.I. 31 gennaio 2023 individua per l’anno 2022 i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate a favore dei lavoratori di cui sopra.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, del richiamato decreto interministeriale prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.000 euro per l’anno 2022, a favore dei lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103/2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia.
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 5 della presente circolare - e concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
2. Beneficiari
L’articolo 1, comma 2, del D.I. 31 gennaio 2023 individua tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:
1) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro al 9 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto interministeriale in argomento[1] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
2) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
3) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.
I lavoratori sopra elencati, per accedere all’indennità onnicomprensiva in oggetto, devono essere stati impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103/2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, come di seguito specificati:
• gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 103/2021;
• imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo;
• imprese esercenti i servizi di cui all’articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84/1994 (servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio);
• imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 36 del Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (concessionari di beni del demanio e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo);
• imprese autorizzate a operare ai sensi dell’articolo 68 del Codice della navigazione;
• imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
• esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché spedizionieri doganali e imprese operanti nel settore della logistica.
2.1 Lavoratori stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato
L’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.I. 31 gennaio 2023 individua tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva in commento i lavoratori stagionali, i lavoratori in somministrazione e i lavoratori a tempo determinato che sono stati impiegati con uno dei datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 2.
Le richiamate categorie di lavoratori, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro con uno dei datori di lavoro come sopra individuati nell’arco temporale che va dal 1° agosto 2021 al 9 marzo 2023, data di entrata in vigore del medesimo decreto interministeriale, e devono altresì avere svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022.
2.2 Lavoratori intermittenti
Il richiamato articolo 1, comma 2, lettera b), del D.I. 31 gennaio 2023 individua tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 presso uno dei datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 2.
Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
2.3 Lavoratori autonomi
L’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.I. 31 gennaio 2023 individua quali destinatari dell’indennità onnicomprensiva i lavoratori autonomi che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, con uno dei datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 2. La norma specifica che i lavoratori non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; pertanto, i soggetti con reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a 5.000 euro devono essere assicurati alla sola Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel periodo sopra indicato.
3. Requisiti di accesso
L’articolo 1, comma 3, del D.I. 31 gennaio 2023 prevede che l’indennità onnicomprensiva non spetta a coloro che, in applicazione del D.I. 16 novembre 2021, abbiano già percepita la stessa per l’annualità 2021.
Il successivo comma 4 dell’articolo 1 del decreto interministeriale in esame prevede altresì che i lavoratori interessati per accedere all’indennità non devono trovarsi nelle condizioni di cui alle seguenti lettere a), b) e c).
a) Siano titolari di altra misura di sostegno al reddito.
Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori interessati non devono, alla predetta data del 9 marzo 2023, essere titolari né di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ISCRO, né di alcun trattamento di integrazione salariale.
b) Siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015.
Per accedere all’indennità onnicomprensiva, inoltre, alla data del 9 marzo 2023 i lavoratori interessati non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2015. A tale fine, è ammessa quindi la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato e/o di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità alla data del 9 marzo 2023.
c) Siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
Per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva in esame i lavoratori non devono essere titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale), e dell’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni.
La medesima disposizione di cui alla lettera c) sopra riportata prevede, invece, la compatibilità dell’indennità onnicomprensiva in argomento con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
4. Regime delle compatibilità
L’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 1 del D.I. 31 gennaio 2023 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.
In analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, l’indennità di cui all’articolo 1 del D.I. 31 gennaio 2023 è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.
5. Presentazione della domanda
I lavoratori destinatari dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, del D.I. 31 gennaio 2023, al fine di ricevere la prestazione, devono presentare domanda all’INPS entro la data del 30 novembre 2023, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile dalla data di pubblicazione della presente circolare fino al 30 novembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito, che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022”:
- Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;
- Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;
- Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;
- Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
6. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 2, comma 2, del D.I. 31 gennaio 2023 prevede che l’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto è erogata dall'INPS nel limite di spesa 10 milioni di euro per l'anno 2022, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.I. 31 gennaio 2023, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
7. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 1 del D.I. 31 gennaio 2023, l’interessato può proporre azione giudiziaria.
8. Regime fiscale
In relazione al regime fiscale da applicare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, l’indennità onnicomprensiva in argomento ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente corrisposti per le prestazioni svolte sulla base del rapporto contrattuale precedentemente in essere. Pertanto, se percepita in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, a regime della tassazione separata.
Se detta indennità è corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, la medesima è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.
In entrambe le fattispecie in esame l’Istituto rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
9. Istruzioni contabili
Ai fini della indennità onnicomprensiva prevista dall’articolo 1 del D.I. 31 gennaio 2023, in applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103/2021, si confermano i seguenti conti, opportunamente ridenominati, istituiti con la circolare n. 54 del 29 aprile 2022, le cui istruzioni si intendono integralmente confermate:
- GAU30247 per l’imputazione dell’onere;
- GAU10247 quale conto di debito;
- GAU24247 per gli eventuali recuperi e/o reintroiti.
Come di consueto, i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] Tale data corrisponde a quella di pubblicazione del decreto nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.