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Circolare INPS n.86 del 10.10.2023
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INDICE
1. Premessa
2. Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
2.1 Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di cui al decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018
2.2 Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di cui alla legge n. 197/2022
2.3 Gestione contabile e modalità di pagamento
3. Disposizioni operative
3.1 Domanda
3.2 Trasmissione della domanda
4. Modalità di determinazione delle sanzioni civili
5. Istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di pagamento
1. Premessa
L’articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati (c.d. stralcio mille euro)[1], ha previsto per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, la possibilità di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per dare attuazione alla previsione in esame finalizzata a consentire l’esercizio della predetta facoltà preordinata all’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.
2. Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
L’articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 48/2023[2] ha previsto la possibilità, per i soggetti richiamati in premessa, di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023, esclusivamente presso l’Istituto, dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’intervento legislativo in oggetto ha inteso consentire ai predetti soggetti di intervenire, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sugli effetti dell’annullamento automatico prodottisi sulla posizione assicurativa, tenuto conto che per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.
Tale facoltà - restando subordinata al rispetto della normativa in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale - potrà essere esercitata qualora, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.
A tale fine, il riconteggio potrà essere richiesto se alla predetta data i debiti annullati risultavano oggetto di: rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso; procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto; intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.
Tenuto conto che la disposizione di cui al menzionato articolo 23-bis non incide sulla disciplina e sugli effetti delle misure di stralcio - rispetto alle quali è previsto che, in conseguenza dell’avvenuto annullamento, i crediti siano eliminati dalle scritture contabili dell’agente della riscossione – il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le modalità e le tempistiche di attuazione della norma sono interamente rimesse all’Istituto, che, quindi, è l’unico titolato a ricevere il pagamento “volontario” dei contributi interessati dallo stralcio da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa.
2.1 Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di cui al decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018
L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 ha disposto che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”.
Gli agenti della riscossione, secondo la disciplina prevista dalla citata normativa, hanno trasmesso all’Istituto gli elenchi delle quote annullate[3] e, per una più efficace e coordinata gestione delle posizioni interessate dalla misura, un provvedimento di “discarico” per ciascuna partita di credito e per ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Istituto.
Sulla base dei dati trasmessi, l’INPS ha proceduto all’eliminazione dalle proprie scritture patrimoniali dei crediti oggetto di stralcio, in ottemperanza a quanto stabilito dallo stesso articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 e provveduto, ai sensi del comma 2[4] del medesimo articolo 4, a rimborsare agli agenti della riscossione le somme oggetto di stralcio versate dal contribuente successivamente alla data dell’annullamento automatico (24 ottobre 2018).
2.2 Stralcio mille euro dei debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di cui alla legge n. 197/2022
L’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, ha previsto lo stralcio automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei crediti affidati all’agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo, alla data del 31 dicembre 2022, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Il successivo comma 223 ha disposto dal 1° gennaio 2023 - data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 - e fino al 30 aprile 2023 - data dell’annullamento automatico - la sospensione dell’attività di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione con possibilità, durante il predetto periodo, per il contribuente di effettuare il pagamento dei debiti oggetto di stralcio con l’effetto di determinarne l’acquisizione a titolo definitivo.
Infatti, il citato comma 222 stabilisce che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Ai fini dell’applicazione della previsione di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023, si ricorda che il procedimento di discarico dei debiti oggetto di stralcio da parte degli agenti della riscossione è previsto debba concludersi entro il 30 settembre 2023.
L’INPS, sulla base dei dati trasmessi, provvederà all’adeguamento delle proprie scritture contabili adottando i conseguenti provvedimenti di eliminazione.
2.3 Gestione contabile e modalità di pagamento
La concreta applicazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023 richiederà, avuto riguardo allo stato di attuazione delle due misure di stralcio, distinte attività gestionali a livello contabile.
Infatti, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018 è già avvenuta l’eliminazione dalle scritture contabili dell’Istituto. Sarà, quindi, necessario effettuare il riaccertamento del credito. Mentre per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022, l’adeguamento delle scritture contabili dell’Istituto non è stato ancora effettuato, in considerazione di quanto sopra specificato circa i termini (30 settembre 2023) previsti per la conclusione del procedimento di discarico da parte degli agenti della riscossione.
Con successivo messaggio saranno fornite specifiche indicazioni per la gestione delle attività conseguenti, nonché indicazioni relative alle modalità di pagamento.
3. Disposizioni operative
3.1 Domanda
I soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di stralcio sopra illustrate, al fine dell’implementazione della posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati avvalendosi della previsione introdotta dall’articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023.
In considerazione delle due misure di stralcio, sono stati predisposti due modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralciodei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).
Nella domanda l’interessato dovrà:
- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
- assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.
Si precisa che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione da parte della Struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito. A tale fine, la disposizione dell’articolo 23-bis stabilisce soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande di riconteggio che perverranno, si specifica che la valutazione del rispetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995[5] sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018, e alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022.
In ragione di ciò, il richiedente dovrà valorizzare una delle seguenti motivazioni:
- crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- crediti oggetto di definizione agevolata[6];
- crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
- crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (da allegare);
- crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
L'interessato può allegare alla domanda la documentazione utile relativa alla motivazione selezionata.
La valorizzazione della motivazione “atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione” impone sempre che la copia dell’atto sia trasmessa unitamente alla domanda.
3.2 Trasmissione della domanda
La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla Struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito di svolgere le medesime attività, secondo le indicazioni riportate nel successivo paragrafo 5.
La trasmissione della domanda deve avvenire utilizzando i modelli allegati e secondo le modalità di seguito illustrate:
- lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti
la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto;
- lavoratori agricoli autonomi
la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto;
- committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS
la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS
la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente.
4. Modalità di determinazione delle sanzioni civili
Le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico – 24 ottobre 2018 o 30 aprile 2023 – avuto riguardo a ciascuna delle misure di stralcio.
Le sanzioni civili saranno dovute secondo il regime applicato al momento dell’affidamento del credito all’agente della riscossione e riportato nella Cartella di pagamento ovvero nell’Avviso di Addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento.
Il calcolo degli importi dovuti a titolo di sanzioni civili in relazione ai crediti che, alla data dell’annullamento automatico, possono ritenersi non prescritti, terrà conto dello stato dei medesimi crediti in ragione della motivazione valorizzata nella domanda.
- Crediti interessati da regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall’agente della riscossione (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973): le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.
- Crediti che, alla data dell’annullamento automatico, erano interessati da procedure di definizione agevolata: le sanzioni civili non sono dovute, posto che tali misure avrebbero consentito al contribuente l’estinzione del debito con il pagamento esclusivamente della quota capitale.
- Crediti per i quali era in corso un procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.
- Crediti interessati da azioni di recupero mediante atto di intimazione di pagamento ovvero da azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.
5. Istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di pagamento
La Struttura INPS competente alla gestione del credito procederà all’esame della domanda provvedendo a verificare la ricorrenza delle motivazioni negli archivi dell’Istituto e, con riguardo alla motivazione “crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione”, la presenza dell’allegato necessario.
Ai fini della corretta definizione dell’istruttoria della domanda, qualora le predette informazioni risultino assenti, dovranno essere presi contatti con il richiedente per la loro acquisizione.
Completate le verifiche, riferite anche al requisito della prescrizione per effetto del rinvio operato dalla norma all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, l’esito favorevole o sfavorevole deve essere notificato dalla Struttura competente all’interessato con l’indicazione, in caso di reiezione, della relativa motivazione.
La notifica deve avvenire in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023, in unica soluzione o in rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi di dilazione, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
L’implementazione della posizione assicurativa per i periodi interessati dal riconteggio e indicati nella domanda avverrà solo con il pagamento integrale dell’importo del riconteggio notificato. Pertanto, il versamento parziale del medesimo importo comporta che le somme corrisposte saranno rese disponibili al richiedente per il rimborso in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] L’annullamento dei debiti contributivi fino a mille euro è stato disposto dall'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
[2] Articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 48/2023:
“1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all’articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all’ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”.
[3] Gli elenchi contenenti le quote annullate sono stati trasmessi in conformità alle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 142 del 22 giugno 2015.
[4] L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 119/2018 ha disposto che “le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.
[5] Si rammenta che sul decorso della prescrizione ha inciso la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
[6] Per i debiti interessati dallo stralcio ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, si tratta della definizione agevolata prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (prima Definizione Agevolata relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016), dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha definito che possono essere estinti i debiti relativi ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6” del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, (c.d. Rottamazione Bis).
Per i debiti interessati dallo stralcio ai sensi della legge n. 197/2022, si tratta della definizione agevolata prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016 (prima Definizione Agevolata relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016), dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 148/2017, che ha definito che possono essere estinti i debiti relativi ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6” del decreto-legge n. 193/2016 (c.d. Rottamazione Bis) o dall’articolo 3 del decreto-legge n. 119/2018, che ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. Rottamazione-ter), in favore di tutti coloro che hanno uno o più debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi