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Provvedimento Agenzia Entrate del 19.09.2023 (325550/2023)
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Prot. n. 325550/2023
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 –
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti
che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54
e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali
risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimentodispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche
presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime
forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre
2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli
elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma.
Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone
Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la
sezione II del quadro LM.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una
valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al
contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta
anomalia rilevata.1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per ilperiodo di imposta 2021.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente glielementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una
comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, ai soggetti
presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
disciplinato dall’art 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2002, n. 82 (Codice2
dell’amministrazione digitale). Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato
recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.2.2 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del
portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione
“L’Agenzia scrive”.3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia
delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle
Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente
con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1. Alla casella di Posta
Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere
inviate risposte, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti
sono resi disponibili alla Guardia di Finanza4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell’articolo 1 della Legge del 23 dicembre
2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla
Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili in
modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare
della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse5.1 I contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone
Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1,
della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il
ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle
sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della
riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico
dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e, precisamente, dall’art. 1, comma 74
della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali
di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE)
2016/679);3
6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate assume il
ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel
presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner
tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente provvedimento. I
dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)
del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva
2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e dalla normativa nazionale di
recepimento.6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f del
Regolamento (UE) n. 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e
la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi
di legge e al Regolamento.6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla
protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it).
MotivazioniCon il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono
messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di
strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli
elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della medesima
norma, nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che
hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento forniscono al
contribuente dati utili al fine di porre rimedio, mediante l’istituto del ravvedimento operoso,
agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate. Sono, altresì, di
ausilio per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche
per il periodo d’imposta 2022.
Il ravvedimento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione
sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza,
salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di
accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-4
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di
cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono
richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
Riferimenti normativiAttribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo
62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera
a); art. 73, comma 4);- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;- Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del
22 dicembre 1986 n. 917;- Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette;- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche
di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187;- Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente;5
- Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive
modificazioni;- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, contente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo
1, commi da 209 a 213);- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,
recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del
Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese e successive modificazioni;- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 54 a 89 e da 634 a 636);- Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati;- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30730 del 31 gennaio 2022 -
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2022-PF”, con le relative
istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2022, per il periodo
d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi.La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 19 settembre 2023IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria RuffiniFirmato digitalmente