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Circolare Agenzie Entrate 30/E del 27/10/2023
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CIRCOLARE N. 30 /E
Divisione Contribuenti
Roma, 27 ottobre 2023
OGGETTO: Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126
a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio
2023)
2
INDICE
Premessa ................................................................................................................. 4
1. Quadro tecnico - giuridico di riferimento .............................................................. 7
1.1 Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo ............................ 9
1.2 Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la
“DAC8” ..................................................................................................... 14
1.3 La normativa nazionale sugli strumenti finanziari in forma digitale .... 18
1.4 Normativa ai fini dell’antiriciclaggio e monitoraggio fiscale ................. 20
2. Regime fiscale ante legge di bilancio 2023 .......................................................... 24
2.1 Società operanti nella intermediazione di cripto-valute .......................... 25
2.2. Cessione degli utility token da parte della società emittente ................... 27
2.3 Regime fiscale titolari di cripto-attività fino al 31 dicembre 2022 .......... 31
2.3.1 Redditi derivanti dalla cessione a “termine” e da prelievi da wallet ........ 31
2.3.2 Redditi derivanti da Contract for Difference (CFD) ................................ 34
2.3.3 Redditi derivanti da token ......................................................................... 35
2.3.4 Redditi derivanti dallo staking .................................................................. 36
2.3.5 Obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW) ................. 38
2.3.6 Imposta di bollo ........................................................................................ 41
3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023 .......................................................... 43
3.1 Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023 .. 46
3.2. Regime transitorio per le plusvalenze e minusvalenze realizzate fino al 31
dicembre 2022 ........................................................................................... 51
3.2 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 .................... 52
3.2.1 Regime dichiarativo ....................................................................................... 54
3.2.2 Regime del risparmio amministrato .............................................................. 55
3.2.3 Regime del risparmio gestito ........................................................................ 62
3.3 Obblighi a carico degli intermediari ........................................................ 69
3.4 Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale ................................. 70
3.5 Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività ................................ 73
3.6 Rideterminazione del valore delle cripto-attività ..................................... 77
3
3.7 Tassazione indiretta .................................................................................. 81
3.7.1 Imposta sul valore aggiunto ...................................................................... 81
3.7.1.1 Cripto-valute e servizi connessi ............................................................ 83
3.7.1.2 Token ..................................................................................................... 87
3.7.1.3 Non Fungible Token (NFT) ................................................................... 90
3.7.2 Imposta di bollo ........................................................................................ 94
3.7.3 Imposta sul valore delle cripto-attività ..................................................... 99
3.7.4 Imposta sulle successioni e donazioni .................................................... 101
4 Regolarizzazione delle cripto-attività................................................................ 103
5. Presupposti di territorialità ............................................................................... 109
4
Premessa
La legge di bilancio 2023 1 ha introdotto modifiche alla disciplina di
tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale
coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel
sistema.
La rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle
stesse, denota una complessità del fenomeno tale da non consentirne la
riconducibilità ad unitarietà e, dunque, di qualificare “in astratto” e “a priori” le
varie fattispecie riscontrabili sul mercato.
In tale quadro, è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la
medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica.
La presente circolare, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti in
materia fino al 2022, fornisce indicazioni operative in merito alle nuove
disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio
2023.
Si osserva al riguardo che il legislatore ha previsto una nuova categoria di
redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del
Tuir2 , che definisce le cripto-attività come «una rappresentazione digitale di
valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente,
utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga»3.
Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale
riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e
“diritti”, mediante la tecnologia distribuita (“distributed ledger technologies”,
(DLT)4.
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di
operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono
1 Cfr. articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2 Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
3 Cfr. articolo 1, comma 126, lettera a), della legge n. 197 del 2022.
4 Cfr. Glossario.5
imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito
nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore
dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non
è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed
equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto
nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, come redditi diversi e
assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività
finanziarie (26 per cento).
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la
possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio
2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che
il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 14 per cento5 con il versamento dell’intero importo o della
prima rata entro il 15 novembre 20236.
La legge di bilancio, inoltre, offre la possibilità di prevenire possibili
contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato
gli obblighi di monitoraggio fiscale7 non indicando nel quadro RW della propria
dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i
redditi derivanti dalle stesse8, regolarizzando la propria posizione presentando
un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione
nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta
5 Cfr. articolo 1, commi da 133 a 137, della legge n. 197 del 2022.
6 Inizialmente il termine previsto dai commi 134 e 135 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 era il30 giugno 2023. Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal comma 3-quinquies
dell’articolo 4 del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51 e successivamente prorogato al 15 novembre
2023 dall’articolo 2 del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132.7 Cfr. articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227.8 In tale ultima evenienza (omessa dichiarazione del reddito, ma corretta indicazione nel quadro RW),
alla luce delle novità recate dall’articolo 21 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con
modificazioni alla legge 26 maggio 2023, n. 56– con il quale il legislatore ha fornito, tra l’altro,
un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 176, della legge n. 197 del 2022 – può altresì trovare
applicazione il c.d. “ravvedimento speciale” di cui ai commi 174 e seguenti, della medesima legge di
bilancio.6
sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute
al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari
allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e
interessi9 (cfr. infra paragrafo 4).
Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta
di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che il legislatore ha previsto
nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, nonché dell’imposta sul
valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello
Stato10 (cfr. infra paragrafi 3.7.2 e 3.7.3).
Nelle pagine che seguono i riferimenti alle disposizioni normative
contenute nella legge di bilancio sono richiamati indicando i soli commi (in
corsivo).
In calce alla circolare vi è un “Glossario” nel quale sono definiti i termini
utilizzati.
Si fa presente che il documento tiene conto dei contributi ricevuti dagli
operatori in esito alla consultazione pubblica aperta il 15 giugno 2023 e conclusa
in data 30 giugno 2023.
9 Cfr. articolo 1, commi da 138 a 143, della legge n. 197 del 2022.
10 Cfr. articolo 1, commi da 144 a 147, della legge n. 197 del 2022.7
1. Quadro tecnico - giuridico di riferimento
Nel settore finanziario si riscontra l’utilizzo sempre più diffuso delle
potenzialità offerte dalla digitalizzazione.
Tra le innovazioni più impattanti, hanno assunto rilievo le tecnologie
decentralizzate cosiddette “distributed ledger technologies” (DLT)11. Si tratta di
tecnologie di applicazione potenzialmente molto vasta, anche in ambiti non
connessi con la finanza.
Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui
diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro
distribuito” di informazioni digitali (DLT), la cui principale applicazione è
rappresentata dalla blockchain.12 Il registro è “distribuito” in quanto è composto
da unità indipendenti (“nodi”) invece che essere centralizzato in una unità da cui
dipende l’accesso delle altre.
La blockchain ne rappresenta una specifica tipologia, che prevede
l’archiviazione delle informazioni in “blocchi” che, ad intervalli regolari, vengono
condivisi dai nodi del sistema e resi immutabili. Questi registri possono ospitare
una grande varietà di informazioni.
Le cripto-attività possono essere distinte in due categorie:
- “unbacked crypto-assets”, cripto-attività prive di un meccanismo di
stabilizzazione che ne ancori il valore a un’attività di riferimento (es.
bitcoin, ma potrebbero essere ricomprese anche le cd. “stablecoins
algoritmiche”, il cui meccanismo di stabilizzazione è basato proprio su
un algoritmo che ne condiziona la domanda e l’offerta sul mercato);
- “asset linked stablecoins”, cripto-attività garantite da attività sottostanti
(es. valute ufficiali, crediti, merci, etc.) che mirano a mantenere un
11 Cfr. Glossario.
12 Cfr. dossier del Servizio studi del Senato sulla legge di bilancio 2023.8
valore stabile rispetto a una valuta fiat13 (es. euro o dollari), un bene
specifico o un pool o paniere di attività.
Sulla base della funzione economica svolta è possibile effettuare una
distinzione delle cripto-attività nelle seguenti tipologie14:
- “token di pagamento”, ossia mezzi di pagamento per l’acquisto di beni
o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di
valori;
- “security token”, rappresentativi di diritti economici legati
all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di
partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti
amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
- “utility token”, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di
utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad
esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di
sviluppo)15;
- “non-fungible token” (“NFT”) è un token che rappresenta l’atto di
proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un
bene unico (digitale o fisico); gli NFT non sono quindi reciprocamente
intercambiabili.
Come già accennato, dal punto di vista tecnico, si tratta di stringhe di codici
digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali
codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software
come la blockchain. Pertanto, tali “attività” hanno natura esclusivamente
“digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici
e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti “wallet”).
13 Cfr. Glossario.
14 Cfr. Glossario.
15 L’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e delConsiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (c.d. “MiCA”) definisce
“«utility token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un
servizio prestato dal suo emittente”.9
In sostanza, i wallet consistono in un’applicazione per generare, gestire, archiviare
o utilizzare le chiavi crittografiche, di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri
utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle cripto-attività
ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza,
consente di effettuare operazioni di trasferimento. Poiché un token è un sistema di
informazioni gestite attraverso un DLT, esso può assumere una varietà enorme di
forme virtuali, al di là della valuta virtuale.
Questo rende estremamente complesso il suo inquadramento dal punto di
vista normativo.
1.1 Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo
Sebbene diverse cripto-attività non rientrano nell’ambito di applicazione
della legislazione dell’Unione europea in materia di servizi finanziari, va rilevato
che talune cripto-attività sono assimilabili a strumenti finanziari quali definiti
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (di seguito, MiFID II)16.
A conferma della non riconducibilità delle cripto-attività ad una univoca
qualificazione giuridica, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) e
l’European Banking Authority (EBA) nei pareri rilasciati alla Commissione
europea a gennaio 2019 hanno rilevato che, al di là della citata legislazione europea
volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la
maggior parte delle cripto-attività ad oggi non rientra nell’ambito di applicazione
della legislazione europea in materia di servizi finanziari.
A livello internazionale e in diversi ambiti (ad esempio finanziario e
regolamentare) sono state avviate iniziative al fine di integrare tali strumenti in
quadri normativi definiti.
16 Relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva2011/61/UE.
10
A livello europeo, il 24 settembre 2020, la Commissione europea ha
pubblicato un pacchetto di misure che definiscono una strategia per i pagamenti
retail e una strategia in materia di finanza digitale 17 e contestualmente ha
pubblicato le seguenti proposte legislative:
- il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), che introduce una
disciplina armonizzata per l’emissione e l’offerta al pubblico di cripto-
attività, nonché per i relativi servizi (es. di negoziazione e portafoglio
digitale). Le tre categorie di cripto-attività ricomprese nell’ambito di
applicazione del MiCA, sono: (i) gli “e-money token”, un tipo di cripto-
attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al
valore di una valuta ufficiale; (ii) gli “asset-referenced token”, un tipo
di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a
mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o
diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
(iii) e le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-
referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma
di cripto-attività (quali, ad esempio, gli utility token), diverse dagli
strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti
dell’Unione europea18;
17 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico esociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per
l'UE del 24 settembre 2020 [COM (2020) 591].18 In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 4, del MiCA, il regolamento «non si
applica alle cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti:
a) strumenti finanziari;
b) depositi, compresi i depositi strutturati;
c) fondi, eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica;
d) posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2,punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
e) prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegatiI e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o contratti di
riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva;f) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo
principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore
di godere di determinati vantaggi;11
- il Digital Operational Resilience Act (DORA), che ha come obiettivo il
rafforzamento della resilienza operativa digitale dell’intero settore
finanziario, anche attraverso l’introduzione di un regime di sorveglianza
sui fornitori critici di servizi ICT, tra i quali potrebbero rientrare coloro
che prestano servizi funzionali alla gestione delle cripto-attività;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla
tecnologia di registro distribuito (DLT)19.
Con riferimento a tali proposte, si segnala la definitiva approvazione e
pubblicazione del:
- regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del
30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di
mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i
regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la
direttiva 2014/65/UE pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea il 6 giugno 2022;
- del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il
settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE)
g) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadononell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio
o della direttiva 2009/138/CE;h) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il
prodotto pensionistico;i) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio;j) regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio».19 Il regolamento (UE) 2022/858 modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la MiFID
II. In particolare, l’articolo 18 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo
2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15,
della MiFID II che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti
emessi mediante tecnologia a registro distribuito. In attuazione di tale regolamento è stato emanato il
decreto legge 17 marzo 2023, n. 25 contenente «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e
circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della
sperimentazione FinTech» convertito in legge 10 maggio 2023, n. 52.12
n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011
pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 27 dicembre 2022
(DORA);
- regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del
31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive
2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (MiCA) pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea il 9 giugno 202320.
In particolare, il MiCA costituisce un regolamento organico che, tra i primi
nel contesto globale, mira a predisporre un quadro regolamentare applicabile alle
varie tipologie di cripto-attività presenti sul mercato, dalle c.d. stablecoin (nella
forma degli asset-referenced token e degli e-money token) alle c.d. crypto other
than (vasta categoria che è definita per differenza e in via residuale rispetto alle
stablecoin e che, come tale, comprende anche gli utility token) e ai servizi che
hanno a oggetto tale tipologia di prodotti. La natura ibrida di tali prodotti e
l’intrinseca connotazione transfrontaliera del fenomeno rendono opportuna una
regolamentazione “cross-settoriale”, uniforme a livello europeo.
Nel quarto considerando del MiCA si dà atto di come solo alcune cripto-
attività sono assimilabili agli strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 4,
paragrafo 1, punto 15, della MiFID II, mentre la maggior parte delle stesse non
rientra invece nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia
di servizi finanziari, né esistono norme per i servizi connessi alle cripto-attività,
quali la gestione di piattaforme di negoziazione, la custodia o il servizio di scambio
delle stesse con valute ufficiali o altre cripto-attività, ad eccezione di quelle in
materia di antiriciclaggio.
Allo scopo di rimediare all’assenza di un quadro normativo europeo in
materia al di fuori dell’ambito MiFID, il MiCA intende, pertanto, introdurre una
disciplina dedicata e armonizzata a livello europeo per definire norme specifiche
20 Il regolamento MiCA è entrato in vigore 29 giugno 2023 e le relative disposizioni si applicano con ladecorrenza prevista dall’articolo 149.
13
per le cripto-attività e i servizi correlati, evitando al contempo il rischio di
frammentazione del mercato unico.
A tal fine, l’articolo 3, comma 1, punto 5), del regolamento MiCA definisce
le cripto-attività come «rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che
può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a
registro distribuito o una tecnologia analoga»21.
L’articolo 2, comma 4, lettera a), specifica che MiCA non si applica alle
cripto-attività rientranti nella definizione di strumenti finanziari (c.d. tokenized
securities). In relazione a quest’ultimo aspetto, il secondo periodo del nono
considerando del MiCA specifica che sono escluse dal proprio ambito di
applicazione «le cripto-attività qualificabili come strumenti finanziari quali
definiti dalla direttiva 2014/65/UE, quelle qualificabili come depositi quali definiti
dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i
depositi strutturati quali definiti dalla direttiva 2014/65/UE, quelle qualificabili
come fondi quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo
e del Consiglio, eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica
(«token di moneta elettronica»), quelle qualificabili come posizioni verso la
cartolarizzazione quali definite dal regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento
europeo e del Consiglio e quelle qualificabili come contratti di assicurazione non
vita o vita, prodotti pensionistici o regimi di sicurezza sociale».
La citata distinzione tra cripto-attività qualificabili come strumenti
finanziari tokenizzati da un lato e cripto-attività di ambito del MiCA dall’altro
rappresenta un’ulteriore evidenza della complessità del fenomeno e della
conseguente non riconducibilità delle cripto-attività a un unico tipo normativo; per
cui risulta difficile tout court una qualificazione in astratto e a priori, poiché, al
contrario, la loro qualificazione, stante la natura ibrida dell’attività, non può che
21 «Digital representation of a value or a right that is able to be transferred and stored electronically,using distributed ledger technology or similar technology».
14
avvenire in concreto e caso per caso, tenuto conto delle caratteristiche funzionali
e del concreto utilizzo.
In assenza di una specifica disciplina fiscale, stante l’utilizzo di cripto-
attività (utility token, security token, currenncy token, NFT 22 ) allo scopo di
generare redditi, il trattamento fiscale applicato dipende dalla valutazione case by
case tenendo conto della funzione economica ovvero dell’utilizzo delle stesse.
Conseguentemente, nelle more di una definizione generale delle cripto-
attività sia a livello nazionale sia a livello unionale, il legislatore nazionale con le
previsioni contenute nella legge di bilancio 2023 ha previsto una apposita
disciplina fiscale, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la tassazione di
tutte le tipologie di reddito derivanti dal possesso di cripto-attività introducendo
una nuova categoria reddituale tra i redditi “diversi” di cui all’articolo 67 del Tuir
(lettera c-sexies).
1.2 Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la
“DAC8”23
La direttiva in materia di cooperazione amministrativa (nel seguito,
DAC8) 24 è volta a rendere ancora più efficace ed efficiente lo scambio di
informazioni in ambito fiscale, prevedendo, tra l’altro lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni in relazione alle transazioni che hanno a oggetto
cripto-attività.
In tale ambito, le disposizioni della DAC8 (incluse le procedure di adeguata
verifica, i requisiti di segnalazione e tutte le altre regole disciplinate nella proposta
di direttiva), da un lato, riflettono quanto previsto dal Crypto-Asset Reporting
Framework (CARF) approvato in ambito OCSE; e, dall’altro lato, utilizzano le
22 L’articolo 2, paragrafo 3, del MiCA, in linea con il decimo considerando, prevede che «Il presenteregolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività».
23 La DAC8, approvata con direttiva UE 2023/2026 del Consiglio UE il 17 ottobre 2023, che modifica ladirettiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, pubblicata nella
G.U.U.E. Serie L del 24 ottobre 2023, dovrà essere recepita da ciascuno Stato membro entro il 31
dicembre 2025.24 Rif. n. 8730/23 del 5 maggio 2023, fascicolo interistituzionale 2022/0413(CNS).
15
“definizioni” contenute nel regolamento MiCA, anche al fine di ridurre al minimo
gli oneri amministrativi in capo ai fornitori di servizi di cripto-attività.
Va sottolineato che, laddove una norma internazionale in materia di
comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività sia
considerata una norma minima o equivalente, le informazioni, che devono essere
scambiate automaticamente in attuazione di tale norma e dell’accordo tra Autorità
competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati e una giurisdizione
non UE, sono considerate corrispondenti a quelle previste dalla DAC8 senza che
sia necessaria l’adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione
europea e a condizione che l’accordo tra Autorità competenti degli Stati membri
interessati e della Giurisdizione non UE sia in vigore. In tali casi, dunque, le
disposizioni della DAC8 non si applicheranno25.
a) Ambito soggettivo
Nell’ambito della nuova tipologia di scambio automatico relativo alle
cripto-attività, sono stati individuati quali soggetti obbligati alla comunicazione, i
Prestatori di Servizi di Cripto-attività (Crypto-Assets Service Providers, CASP). I
CASP, infatti, si trovano in una posizione privilegiata per la raccolta e la verifica
delle informazioni sui propri utenti e dispongono delle informazioni necessarie per
valutare l’utilizzo delle cripto-attività, considerato che oggetto di comunicazione
sono le cripto-attività che possono essere utilizzate a fini di pagamento o di
investimento.
In tale contesto, quindi, ai fini della comunicazione, i CASP dovranno
valutare caso per caso se le cripto-attività non possano essere utilizzate per finalità
di pagamento e investimento, tenendo conto delle esenzioni previste dal MiCA (ad
esempio nel caso dei determinati utility token).
In base alla DAC8 si considerano Prestatori di Servizi di Cripto-attività con
Obbligo di Comunicazione i) i soggetti autorizzati da uno Stato membro (anche a
25 Negli altri casi la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Statomembro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in
virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non
UE corrispondano a quelle specificate nella DAC8.16
seguito di notifica) ai sensi del regolamento MiCA ovvero, ii) i soggetti non
autorizzati ai sensi del MiCA se trattasi di:
a) una entità o persona fisica, fiscalmente residente in uno Stato membro;
b) una entità costituita o organizzata secondo le leggi di uno Stato membro
e avente personalità giuridica in uno Stato membro, o con l'obbligo di presentare
dichiarazioni dei redditi o altre informazioni fiscali alle Autorità fiscali di uno
Stato membro;
c) una entità gestita da uno Stato membro;
d) una entità o persona fisica, che ha la sede abituale della propria attività
in uno Stato membro.
La direttiva, quindi, si applicherà sia ai Prestatori di Servizi di Cripto-
attività regolamentati e autorizzati ai sensi del MiCA sia ai gestori di cripto-attività
che non lo sono26.
In tale ultimo caso, va sottolineato che la direttiva si applicherà anche ai
CASP non residenti nel territorio dell’UE che rientrano nella casistica indicata
sopra, nei punti a), b), c) e d). Questi ultimi, infatti, saranno esonerati dalla
comunicazione solo nel caso in cui siano residenti in una giurisdizione qualificata
non UE “qualificata”, cioè con la quale sia in vigore un accordo qualificante
effettivo tra Autorità competenti ai sensi del quale saranno scambiate informazioni
corrispondenti a quelle previste dalla DAC8 con gli Stati membri di residenza degli
utenti oggetto di comunicazione.
Oggetto di comunicazione saranno quindi gli utenti di cripto-attività,
ovvero persone fisiche o entità residenti in uno Stato membro (inclusa l’eredità di
un soggetto che era residente in uno Stato membro), che siano clienti di un CASP
tenuto alla comunicazione in relazione alle transazioni oggetto di comunicazione.
Sono escluse (a) le entità il cui capitale sia negoziato in uno o più mercati
regolamentati e (b) le entità ad esse associate, (c) le entità governative, (d) le
26 Gli operatori che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento ma che sono comunquetenuti a comunicare le informazioni sugli utenti residenti nell'UE dovrebbero essere tenuti a registrarsi
in un unico Stato membro al fine di adempiere a tale obbligo.17
organizzazioni internazionali, (e) le banche centrali e (f) alcune entità
d’investimento.
b) Ambito oggettivo
Oggetto dello scambio DAC8 saranno le transazioni (operazioni di scambio
e trasferimenti) relative alle cripto-attività, come definite nel MiCA, diverse dalla
moneta digitale emessa da una Banca centrale, dalla moneta elettronica, o da
qualsiasi cripto-attività in relazione alla quale il Prestatore di Servizi di Cripto-
attività abbia stabilito in maniera adeguata che non può essere utilizzato per finalità
di pagamento o investimento.
c) Informazioni oggetto di scambio
Per quanto riguarda le informazioni che saranno oggetto di scambio, la
DAC8 prevede in sintesi che vengano scambiati i dati identificativi dei CASP e
delle persone oggetto di comunicazione, incluse le persone che esercitano il
controllo sulle entità che sono oggetto di comunicazione.
Con riferimento alle cripto-attività, oltre alla denominazione con la quale
sono identificate sul mercato, saranno oggetto di scambio le informazioni relative
alle transazioni, a seconda che si tratti di un’operazione di scambio o di un
trasferimento. Segnatamente, saranno comunicati:
? l’importo lordo aggregato (sia pagato sia ricevuto), il numero aggregato
di unità di cripto-attività (sia cedute sia acquistate) e il numero di
Transazioni, in relazione ad acquisizioni o cessioni in cambio di valuta
fiat;
? il valore di mercato aggregato delle unità di cripto-attività (sta trasferite
sia ricevute), il numero aggregato di unità di cripto attività (sia trasferite
sia ricevute) e il numero di Transazioni in relazione ad acquisizioni o
cessioni in cambio di altre cripto attività rilevanti ai fini della DAC8;
? il valore di mercato aggregato, il numero aggregato di unità di cripto-
attività e il numero di Operazioni di pagamento al dettaglio, in relazione
a trasferimenti di cripto-attività in cambio di beni o servizi per un valore
superiore a USD 50.000;
18
? il valore di mercato aggregato, il numero aggregato di unità di cripto-
attività e il numero di Transazioni oggetto di comunicazione, in relazione
ai Trasferimenti di cripto attività (diversi dalle Operazioni di cui ai
precedenti tre punti) suddivisi per tipo;
? il valore di mercato aggregato, il numero aggregato di unità di cripto-
attività e il numero di Trasferimenti effettuati dal CASP verso indirizzi
di registro distribuito non associati a un CASP.
Le prime informazioni che formeranno oggetto di scambio automatico
saranno quelle relative all’anno di riferimento a partire dal 1o gennaio 2026 e
saranno comunicate entro 9 mesi dalla fine dell’anno solare cui si riferiscono.
Pertanto, il primo scambio avrà luogo entro la fine del settembre 2027.
1.3 La normativa nazionale sugli strumenti finanziari in forma digitale
L’articolo 18 del regolamento (UE) 2022/858 per le infrastrutture di
mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito ha espressamente confermato
che sono strumenti finanziari, agli effetti della vigilanza finanziaria, anche quelli
digitali emessi mediante tecnologia a registro distribuito:
- sostituendo il punto 15 dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari con il seguente: «15)
“strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C
dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a
registro distribuito»;
- inserendo nell’articolo 93 il seguente paragrafo «3 bis. Entro il 23 marzo
2023 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per
conformarsi all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, e le comunicano alla
Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 marzo
2023».
Al fine di adeguare la regolamentazione dei mercati degli strumenti
finanziari al nuovo regime pilota previsto dal richiamato Regolamento (UE)
19
2022/858 per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro
distribuito e di disciplinare l’emissione e la circolazione in Italia delle principali
tipologie di strumenti finanziari in “forma digitale”, è stato approvato il decreto
legge 17 marzo 2023, n. 25 (contenente «Disposizioni urgenti in materia di
emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech», convertito dalla legge 10 maggio
2023, n. 5227).
Tale decreto ha legittimato l’emissione e la circolazione in forma digitale
delle principali tipologie di strumenti finanziari disciplinati dalla normativa
italiana e, al tempo stesso, hanno espressamente esteso l’applicabilità a tali
strumenti della disciplina dei titoli di credito.
In particolare, per effetto delle modifiche recate dall’articolo 31 del decreto
legge n. 25 del 2023 al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (TUF) «Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento
riportato nella Sezione C dell’Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante
tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti
finanziari».
Per forma digitale si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari
esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale. È
ammessa la possibilità di emettere in tale forma i seguenti strumenti:
a) azioni28;
b) obbligazioni29;
c) titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi
dell’articolo 2483 del codice civile;
27 Le disposizioni contenute nel decreto legge intendono adeguare l’ordinamento nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della
sperimentazione FinTech.28 Di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile.
29 Di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile20
d) ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi
dell’ordinamento italiano, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto
italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani;
e) ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di
emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
f) strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
g) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) italiani30.
I nuovi strumenti finanziari digitali, essendo stati assoggettati alla disciplina
dei corrispondenti titoli di credito e degli altri strumenti finanziari emessi in forma
non digitale, devono ritenersi soggetti al relativo regime fiscale, secondo quanto è
confermato dalla relazione illustrativa all’articolo 8 del decreto legge n. 25 del
2023, laddove chiarisce che «restano ferme la disciplina impositiva e le modalità
di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non
emessi in forma digitale».
Pertanto, ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari digitali si applicano
le disposizioni sui redditi di capitale di cui all’articolo 44 del Tuir e sui redditi
diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies), del medesimo testo unico.
In altri termini, con riferimento a tali strumenti non trova applicazione la
citata lettera c-sexies).
1.4 Normativa ai fini dell’antiriciclaggio e monitoraggio fiscale
Le valute virtuali rientrano in una più ampia categoria che viene definita
cripto-attività, che ricomprende, come illustrato, diverse attività che pur
utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca qualificazione giuridica.
Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
30 Di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).21
nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come
modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in recepimento della quarta direttiva
antiriciclaggio (direttiva UE 849/2015) e, successivamente, dal d.lgs. 4 ottobre
2019, n. 125 in recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE
843/2018), all’articolo 1, comma 1, lettera qq), definisce la “valuta virtuale”: «la
rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca
centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta
avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e
servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente».
La riportata definizione non qualifica le valute virtuali in termini tali da
ricondurle a una specifica categoria giuridica, ma ne descrive le possibili funzioni
mettendone in luce tre elementi caratteristici: la rappresentazione di un “valore”,
la natura digitale di tale rappresentazione e quella di non essere emesse né garantite
da una banca centrale o da un’autorità pubblica.
Ai fini della disciplina antiriciclaggio, i soggetti che svolgono attività di
servizi relativi a cripto-valute possono rientrare tra i:
- «prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale» definiti
dalla lettera ff) del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 231 del 2007
come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo
professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo
scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione
da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di
valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i
servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro
servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o
all’intermediazione nello scambio delle medesime valute»31:
31 Come modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.22
- «prestatori di servizi di portafoglio digitale» definiti dalla successiva
ff-bis) come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a
titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi
crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere,
memorizzare e trasferire valute virtuali».32
Tali soggetti rientrano ai sensi delle lettere i) e i-bis) del comma 5
dell’articolo 3 del medesimo d.lgs. n. 231 del 2007 «nella categoria di altri
operatori non finanziari» cui si applicano le disposizioni in materia di
antiriciclaggio e che a sensi dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141 devono essere iscritti in una sezione speciale del registro tenuto
dall’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e
dei mediatori creditizi (OAM).
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 202233
ha previsto le «Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi
all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono
tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme
di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia».
L’articolo 1, lettera f), del citato decreto definisce «valuta virtuale: la
rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca
centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta
avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e
servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente»34.
Ai fini degli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale, il citato d.lgs. n.
90 del 201735, oltre a modificare la previgente disciplina dell’antiriciclaggio, ha
modificato alcune disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
32 Lettera introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
33 Previsto dall’articolo 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e pubblicatonella G.U. Serie generale 17 febbraio 2022, n. 40.
34 La medesima definizione è contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera qq), del d.lgs. n. 231 del 1997.
35 In vigore dal 4 luglio 2017.23
In particolare, l’articolo 8, comma 7, lettera a), del d.lgs. n. 90 del 2017
aveva sostituito il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 con il
seguente: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli
altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli
operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che
intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o
verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del
medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui
all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni,
effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro36,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni
che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente
alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non
commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Pertanto, a partire dal 4 luglio 2017, sono stati estesi gli obblighi di
monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e
finanziari, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale che
intervengono, attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso
l’estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale.
Da ultimo, il comma 129, lettera a) ha modificato la predetta disciplina del
monitoraggio fiscale ampliando dal 1° gennaio 2023 l’ambito soggettivo di coloro
che sono tenuti a tale adempimento per includere i prestatori di servizi di
portafoglio digitale e quello oggettivo con riferimento alle attività oggetto del
monitoraggio per includere tra le operazioni da segnalare anche quelle relative alle
cripto-attività.
36 L’importo minimo per effettuare le comunicazioni è stato ridotto a 5.000 euro dall'articolo 16 decretolegge 21 giugno 2022, n. 73 con decorrenza dal 22 giugno 2022.
24
2. Regime fiscale ante legge di bilancio 2023
Come detto in precedenza, in assenza di una specifica normativa vigente
applicabile al sistema delle cripto-attività (e in particolare alle cripto-valute),
l’Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni secondo un approccio case
by case in risposta a molte istanze di interpello da parte dei contribuenti aventi ad
oggetto principalmente quesiti relativi alla detenzione trasferimento di cripto-
valute.
Tra i primi documenti di prassi emanati si richiama la risoluzione 2
settembre 2016, n. 72/E, avente ad oggetto il «Trattamento fiscale applicabile alle
società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali» e, in particolare,
a bitcoin (cfr. infra paragrafo 2.1).
I chiarimenti forniti in tale documento prendono spunto da quanto sancito
nella sentenza 22 ottobre 2015 della Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa
C-264/14) che ha costituito necessario punto di riferimento sul piano della
disciplina fiscale applicabile alle operazioni aventi ad oggetto tali attività.
Nel citato documento di prassi, infatti, si precisa che in «assenza di una
specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta
sentenza della Corte di Giustizia 37 costituisce necessariamente un punto di
riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e,
nello specifico ai bitcoin».
Nella citata sentenza, la Corte europea ha riconosciuto che, le operazioni
che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale
bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente
al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello
di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti (“exchanger”), costituiscono
prestazioni di servizio a titolo oneroso che, agli effetti dell’IVA rientrano tra le
operazioni «relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio» di cui
all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.
37 Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14).25
2.1 Società operanti nella intermediazione di cripto-valute
Come accennato con la richiamata risoluzione n. 72/E del 2016, in ossequio
a quanto affermato dai giudici europei, è stato ritenuto che l’attività di
intermediazione di valute tradizionali con bitcoin38, svolta in modo professionale
ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche
dell’Ires e dell’Irap.
Coerentemente all’inquadramento giurisprudenziale europeo richiamato, la
risoluzione ha chiarito che, ai fini della tassazione diretta, la società deve
assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di
intermediazione nell’acquisto e vendita di cripto-valute, al netto dei relativi costi
inerenti a detta attività.
Nel caso oggetto di esame della citata risoluzione, l’operatività della società
era così articolata, in caso di ordine di:
- acquisto, il cliente anticipava le risorse finanziarie alla società che,
effettuato l’acquisto di cripto-valute, provvedeva a registrare nel wallet del cliente
i codici relativi alle cripto-valute acquistate;
- vendita, la società prelevava dal cliente le cripto-valute e gli accreditava,
successivamente al completamento della vendita, la somma convenuta.
A fronte di tali operazioni, la risoluzione n. 72/E ha chiarito che «Il
guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla
differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per
l’acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato
al cliente.
Tale elemento di reddito – derivante dalla differenza (positiva o negativa)
tra prezzi di acquisto sostenuti dalla società e costi di acquisto a cui si è impegnato
il cliente (nel caso in cui quest’ultimo abbia affidato alla società l’incarico a
comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall’istante [ndr. società] e ricavi di
vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – è
38 Riferibile in generale alle cripto-valute.26
ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di
intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o
negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria
tassazione ai fini Ires (ed Irap).
Con riferimento, ai bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a
titolo di proprietà) della Società si ritiene che gli stessi debbano essere valutati
secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione
assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Occorre, quindi,
far riferimento al valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente
alla quotazione degli stessi bitcoin al termine dell’esercizio.
A tal fine potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali
rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin».
Nel caso in cui, invece, la società effettui attività di investimento in cripto-
valute per conto proprio (con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del
pubblico e di ogni attività di intermediazione), è stato ritenuto che per le operazioni
di acquisto e vendita di cripto-valute (trattate nella prospettazione contabile
utilizzata “alla stregua” di valute estere) con contropartita una valuta avente corso
legale, i relativi proventi od oneri concorrano alla formazione del reddito
imponibile ai fini IRES, in misura pari alla differenza tra il prezzo di cessione e il
costo di acquisto delle cripto-valute cedute.
Nel diverso caso39 in cui i servizi prestati (nella specie, l’attività di “miner”)
da una società risultino remunerati mediante dei corrispettivi definiti in termini di
c.d. «monete virtuali» (i.e., cripto-valute), tenuto conto del principio espresso nella
risposta ad interpello pubblicata n. 788 del 2021 (per cui «alle operazioni in valuta
virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad
oggetto valute tradizionali»), trovano applicazione le disposizioni del Tuir che
disciplinano le operazioni in valuta estera. Va aggiunto che in relazione alla
39 Risposta pubblicata il 17 ottobre 2022, n. 515.27
valutazione di tali «monete virtuali» detenute al termine di ciascun periodo
d'imposta, si considera realizzata la differenza tra il valore fiscale iniziale e quello
rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d’imposta, in applicazione di
quanto disposto dall’articolo 110 del Tuir.
Ai fini IRAP, è stato ritenuto che le remunerazioni della società “miner”
concorrono alla formazione del suo valore della produzione netta, rappresentando
di per sé ricavi per prestazioni di servizi ascrivibili alla sua attività caratteristica
con il conseguente transito in voci rilevanti ai fini IRAP. Le oscillazioni di valore,
invece, non sarebbero incluse nella base imponibile del tributo regionale, solo nella
misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini IRAP ovvero in assenza dei
presupposti per l’applicazione del principio di correlazione.
Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti
della società, persone fisiche che detengono le cripto-valute al di fuori dell’attività
d’impresa, infine, la citata risoluzione n. 72/E del 2016 – in virtù della
assimilazione delle operazioni relative alle cripto-valute a quelle in valuta
tradizionale operata in sede unionale – evidenzia che le operazioni a pronti
(acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità
speculativa.
Come si specificherà meglio in seguito i predetti chiarimenti non risultano
più attuali alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023.
2.2. Cessione degli utility token da parte della società emittente
Diverse risposte ad istanze di interpello hanno riguardato il trattamento
fiscale delle operazioni aventi ad oggetto l’emissione e lo scambio di utility token.
Come anticipato, tra le diverse tipologie di token:
- i security token rappresentano diritti economici legati all’andamento
dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla
distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad
esempio diritti di voto su determinate materie);
28
- gli utility token rappresentano di diritti diversi, legati alla possibilità di
utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad
esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di
sviluppo).
Oltre ad attribuire i suddetti diritti, alcuni token possono essere scambiati
sul mercato secondario tramite la piattaforma dell’emittente o su altre piattaforme
di scambio.
Si pensi, ad esempio, ad utility token emessi da una società rappresentativi
unicamente del diritto di acquistare beni e servizi del soggetto emittente, con
espressa esclusione di finalità di natura monetaria, speculativa e partecipativa.
Tali token possono essere utilizzati direttamente dall’acquirente originario
o ceduti a terzi, a fronte di corrispettivi anche in cripto-valuta.
Con riferimento alle imposte sui redditi, per quanto riguarda un’operazione
di cessione degli utility token40 da parte della società emittente, qualora sul piano
contabile l’operazione sia rappresentata come una mera movimentazione
finanziaria in applicazione dei corretti principi contabili, si ritiene che la stessa non
assuma autonoma rilevanza fiscale ai fini IRES.
Conseguentemente, ai fini delle imposte sui redditi, le somme incassate a
seguito dell’assegnazione degli utility token non incidono sulla determinazione del
reddito nel periodo d’imposta in cui i beni e/o le prestazioni di servizi concorrono
alla formazione della base imponibile.
Ai fini IRAP, si rammenta che il principio generale che sorregge il vigente
sistema impositivo dell’IRAP, così come ridisegnato dalla legge 24 dicembre
2007, n. 24 (legge finanziaria 2008), è quello della “presa diretta da bilancio” delle
voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.
In particolare, l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 – che riconosceva la rilevanza nell’IRAP delle variazioni
fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito – ha determinato lo
40 Cfr. risposta pubblicata il 28 settembre 2018, n. 14.29
“sganciamento” del tributo regionale dall’imposta sul reddito stesso rendendo, in
tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di
redazione del bilancio di esercizio.
Pertanto, nel presupposto dell’assenza di rilevazione tra le voci del conto
economico rilevanti ai fini del tributo regionale, le somme incassate a fronte
dell’assegnazione dei predetti utility token non concorrono alla formazione della
base imponibile IRAP.
Tra le fattispecie oggetto di interpello 41 , è stata esaminato il caso di
compensi erogati agli amministratori e dipendenti di una società emettente sotto
forma di token.
Al riguardo è stato evidenziato che i redditi di lavoro dipendente di cui
all’articolo 49 del Tuir, nonché quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui al successivo articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir sono disciplinati, ai
sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, dal principio di onnicomprensività, in
applicazione del quale costituiscono reddito imponibile per il dipendente, ovvero
per l’amministratore di società «tutte le somme ed i valori in genere a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di lavoro».
In generale, quindi, sia le somme che i compensi in natura percepiti anche
da terzi o a titolo di liberalità dal lavoratore, in ragione del suo status di dipendente
o di amministratore, costituiscono reddito di lavoro dipendente, salvo quanto
previsto tassativamente dai successivi commi del medesimo articolo 51.
In particolare, il comma 3 del citato articolo prevede, tra l’altro, che «Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se
complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000
(euro 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre
interamente a formare il reddito».
41 Cfr. risposta pubblicata il 28 settembre 2018, n. 14.30
In relazione alla fattispecie in esame, con particolare riferimento
all’erogazione, da parte della società/datore di lavoro, di compensi sotto forma di
token ai propri amministratori e dipendenti, si ritiene che tali remunerazioni, in
ossequio del principio di onnicomprensività, costituiscano per i percettori reddito
di lavoro dipendente, da assoggettare a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 23
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sempreché il valore di tale forma
remunerativa non superi, per ciascun percettore, nel periodo d’imposta, euro
258,23.
In relazione alla valorizzazione dei beni in natura, la prima parte del citato
comma 3 dell’articolo 51 del Tuir prevede che «Ai fini della determinazione in
denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi
prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto
di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del
valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale
dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in
misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista».
Pertanto, l’erogazione di compensi sotto forma di token genererà reddito di
lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente sempreché, nel
periodo d’imposta, il “valore normale” da attribuire a tale forma di retribuzione
risulterà, per ciascun amministratore/dipendente, superiore ad euro 258,23.
Tale orientamento è confermato anche alla luce delle novità introdotte dalla
legge di bilancio 2023, in quanto, è possibile inquadrare il reddito del percettore,
ancorché pagato in cripto-attività, in base alle categorie di reddito “tradizionali”.
Nello specifico, i token sono assegnati ad amministratori e dipendenti a fronte della
prestazione lavorativa dagli stessi resa e, pertanto, non posso rilevare
“autonomamente” quale attività da cui deriva un reddito diverso ai sensi della
lettera c-sexies).
31
2.3 Regime fiscale titolari di cripto-attività fino al 31 dicembre 2022
Come anticipato al paragrafo 2.1, con la risoluzione n. 72/E del 2016, è stato
affermato il principio secondo cui alle operazioni avente ad oggetto valute virtuali
risultano applicabili, in generale, le disposizioni fiscali vigenti in materia di valute
estere aventi corso legale.
Conseguentemente, nel fornire risposta a diverse istanze di interpello42, ai
fini della tassazione dei redditi derivanti da tali attività, si è ritenuto corretto
applicare alle operazioni di conversione di cripto-valuta con valuta avente corso
legale, i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute
estere di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), comma 1-bis e comma 1-ter,
del Tuir.
In applicazione di tali principi, ai fini della tassazione delle imposte sul
reddito delle persone fisiche che detengono le cripto-valute al di fuori dell’attività
d’impresa, le regole di tassazione applicabili fino al 31 dicembre 2022 sono le
seguenti:
- le operazioni a “pronti”43 relative ad acquisti e vendite di valute virtuali
non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa;
- le operazioni a “termine” relative ad acquisti e vendite di valute virtuali,
nonché taluni prelievi da wallet, invece, rilevano come meglio
specificato al paragrafo successivo.
Per i redditi realizzati dal 1° gennaio 2023, tale orientamento è da ritenersi
superato alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, per le quali
si rinvia al paragrafo 3.1.
2.3.1 Redditi derivanti dalla cessione a “termine” e da prelievi da wallet
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir costituiscono
redditi diversi di natura finanziaria «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
42 Cfr. risposta pubblicata il 24 novembre 2021, n. 788.
43 Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta controuna valuta differente.
32
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere,
oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli
preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di
partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti
dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente».
Ai sensi del comma 1-ter) del medesimo articolo 67 «Le plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo
d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti
dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di
riferimento sia superiore a cento milioni di lire (ndr 51.645,69 euro) per almeno
sette giorni lavorativi continui».
Applicando tali principi alle cripto-valute, consegue che cessioni a
“termine” di tali attività rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a “pronti”
generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità
speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da wallet, per
i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette
giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter.
Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato
ad una cessione a titolo oneroso.
Poiché esistono differenti tipologie di wallet, classificati in base a criteri
diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di
conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), il trasferimento da una
tipologia di wallet ad un’altra di proprietà del medesimo contribuente non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante.
Il valore in euro della giacenza media in cripto-valuta va calcolato secondo
il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio
dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno
33
1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione
precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze
eventualmente realizzate.
Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento
per il rapporto di cambio tra la cripto-valuta e l’euro all’inizio del periodo di
imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato
sul sito dove ha acquistato la cripto-valuta o, in mancanza, quello rilevato sul sito
dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque,
verificare se la conversione di una cripto-valuta con un’altra (oppure da cripto-
valute in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione
a termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei
wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni
lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Ai fini della individuazione della fattispecie impositiva non rileva la
tipologia di wallet detenuta dal contribuente, né la modalità di trasferimento delle
cripto-valute (con o senza l’intervento di un intermediario). Il calcolo della
suddetta giacenza media va effettuato rispetto a tutti i wallet detenuti dal
contribuente.
Per la determinazione dell’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal
wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di
acquisto e, nel caso di cripto-valute ricevute “a titolo gratuito” quello sostenuto
dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68 del Tuir.
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1-bis, del Tuir ai fini
della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per
prime le valute acquisite in data più recente; per determinare la plusvalenza
conseguente a prelievi da wallet, che abbiano superato la predetta giacenza media,
si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute
acquisite in data più recente.
34
Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di
attività d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 5 del
d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, attualmente prevista nella misura del 26 per
cento.
Tali redditi sono indicati nel quadro RT del Modello Redditi - Persone
Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
2.3.2 Redditi derivanti da Contract for Difference (CFD)
In via di prassi sono stati forniti anche indicazioni in merito ad operazioni
aventi ad oggetto cripto-valute realizzate mediante “contratti per differenza”
(“Contract for Difference”, in breve “CFD”), caratterizzati da elevata propensione
speculativa.
L’esperienza mostra come il mercato delle cripto-valute sia un mercato
estremamente volatile che presenta quindi forti oscillazioni al rialzo o al ribasso.
Approfittando di tale volatilità può essere realizzata un’attività speculativa a breve
termine.
Il soggetto che pone in essere tali contratti non compra, materialmente,
cripto-valute ma sottoscrive un contratto finanziario derivato denominato CFD.
Sul punto, si precisa che l’articolo 1, comma 4, del TUF individua tra i
contratti finanziari per differenza, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei
a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di
rinnovo automatico (c.d. “roll-over”).
In relazione a tali forme contrattuali, è stato chiarito nelle risposte a
interpelli che i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e
da Contract for Difference aventi ad oggetto cripto-valute, costituiscono redditi
diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir.
Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del Tuir, i suddetti redditi sono costituiti
dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o
negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti.
35
I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel
quadro RT del Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta
sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
Tale orientamento deve ritenersi confermato, anche alla luce delle novità
introdotte dalla legge di bilancio 2023, in quanto tali contratti non rientrano
nell’ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del
Tuir.
In generale, i redditi derivanti da contratti derivati, ancorché aventi come
sottostante cripto-attività, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lettera c-quater), del Tuir.
2.3.3 Redditi derivanti da token
In via di prassi sono stati fornite indicazioni anche in relazione alle
operazioni relative alle Initial Coin Offerings (ICO), ovvero operazioni di raccolta
di risorse finanziarie mediante blockchain che si realizza attraverso l’offerta agli
investitori di una quantità determinata di diverse tipologie di token digitali
(currency, security e utility).
In sostanza, gli investitori che aderiscono a tali iniziative acquistano una
certa quantità di token e, dunque, effettuano un investimento del proprio risparmio
remunerato in vario modo.
I token, oltre ad attribuire i specifici diritti, in alcuni casi possono essere
scambiati sul mercato secondario tramite la piattaforma dello stesso emittente o su
altre piattaforme.
In relazione al trattamento fiscale applicabile alle ICO e, in particolare, ai
token digitali, prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e del decreto
legge n. 25 del 2023, si ritiene quanto segue:
- qualora la partecipazione alle ICO dia diritto a ricevere una valuta virtuale,
valgono i chiarimenti sopra forniti in merito alle stesse.
- relativamente ai security token in quanto rappresentativi di un rapporto
produttivo di redditi di capitale:
36
a) eventuali proventi derivanti da tali rapporti costituiscono redditi di
capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir e ai
sensi del quinto comma dell’articolo 26 del d.P.R. n. 600, se percepiti
da residenti sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto, mentre se
percepiti da non residenti sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta
nella misura del 26 per cento;
b) la plusvalenza realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso
ovvero della chiusura del rapporto costituisce un reddito diverso ai
sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir ed è
soggetto ad imposta sostitutiva del 26 per cento;
- gli utility token, invece, costituiscono rapporti da cui deriva il diritto di
acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio e,
pertanto, sono suscettibili di generare un reddito diverso ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir.
Pertanto, ai fini della tassazione del reddito realizzato, occorre individuare,
caso per caso, il tipo di token detenuto sulla base di una valutazione di tipo
sostanziale.
Tale orientamento deve ritenersi in parte superato dal 1° gennaio 2023 alla
luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, in quanto tali contratti,
qualora non costituiscono strumenti finanziari emessi in forma digitale, rientrano
nell’ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del
Tuir.
2.3.4 Redditi derivanti dallo staking
Come anticipato, tra le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, rientra
l’attività definita di “staking” dalla quale possono derivare remunerazioni in
cripto-attività (generalmente cripto-valuta)44.
44 Cfr. risposta pubblicata il 26 agosto 2022, n. 437. Nello specifico è stato esaminato il caso di uncontribuente che ha aperto un wallet per la gestione di cripto-valute presso una piattaforma gestita da
una società italiana la quale offre servizi di compravendita/gestione (exchange) e servizi di staking su
cripto-valute. Attraverso la predetta piattaforma, accessibile tramite sito web o app, il contribuente
acquista, vende, trasferisce, riceve cripto-valute contro euro, altre cripto-valute o token, pagando una
commissione variabile alla società italiana per i servizi resi.37
Lo “staking” è essenzialmente il processo utilizzato dalla blockchain delle
cripto-valute per raggiungere il consenso distribuito sulla generazione di un nuovo
blocco attraverso il meccanismo di “Proof of Stake” (“PoS”), vale a dire un
meccanismo algoritmico e criptografico che ricomprende tutte le operazioni
informatiche volte a verificare la correttezza dei dati e, quindi, a registrare gli stessi
nella relativa blockchain.
Detto processo consente al contribuente di partecipare alla produzione e alla
validazione di nuovi blocchi proposti da altri validatori, utilizzando le proprie
cripto-valute come stake; a tal fine, la piattaforma pone sulle stesse un “vincolo di
indisponibilità” per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei
blocchi della relativa blockchain.
Nel periodo di durata del “vincolo di indisponibilità”, le cripto-valute
rimangono depositate sul proprio wallet e la produzione/convalida di nuovi blocchi
comporta una remunerazione in cripto-valute determinata dalla stessa blockchain.
In sostanza, per il tramite del soggetto che gestisce la piattaforma informatica
necessaria per la produzione e la validazione dei nuovi blocchi, il contribuente
riceve dalla stessa blockchain un premio in cripto-valute. Tale corrispettivo viene
decurtato di una percentuale che la piattaforma trattiene per le attività di
validazione e per la messa a disposizione di tutta l’infrastruttura informatica
(hardware e software) necessaria per effettuare lo staking e per semplificare
l’interazione con la blockchain.
Il compenso in cripto-valute percepito dalla persona fisica, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, a fronte del “vincolo di disponibilità” delle
stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, è stato
ritenuto inquadrabile tra i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera
h), del Tuir.
Pertanto, se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest’ultima è
tenuta all’applicazione della ritenuta nella misura del 26 per cento ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
38
Conseguentemente, tali remunerazioni sono assoggettate a ritenuta a titolo
d’acconto, in caso di percettore residente (con indicazione nella Sezione I-A
“Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi) e di imposta in caso di
percettore non residente.
Inoltre, dette remunerazioni se percepite da soggetti residenti senza
l’intervento di una società italiana che ha applicato la ritenuta a titolo d’acconto,
devono essere indicate in dichiarazione nella medesima Sezione I-A “Redditi di
capitale” del Quadro RL del Modello Redditi 2023.
Per le remunerazioni accreditate sul wallet a partire dal 1° gennaio 2023,
tale orientamento si considera superato alla luce delle novità introdotte dalla legge
di bilancio 2023, per le quali si rinvia al paragrafo 3.
2.3.5 Obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW)
Ai fini degli adempimenti relativi agli obblighi di monitoraggio fiscale,
come già illustrato, si è rilevato che il d.lgs. n. 90 del 2017, oltre a modificare la
previgente disciplina antiriciclaggio, ha modificato alcune disposizioni del decreto
legge n.167 del 1990, al fine di estendere gli obblighi di monitoraggio fiscale,
ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, agli “operatori
non finanziari” che intervengono, anche attraverso movimentazione di “conti”, nei
trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta
virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro (cfr. articolo 1).
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti
dall’articolo 4 decreto legge n. 167 del 1990, si è ritenuto che la detenzione di
valute virtuali da parte delle persone fisiche attraverso “portafogli” o “conti
digitali” comporti l’obbligo di compilazione del Quadro RW del modello di
dichiarazione dei redditi in quanto:
- la citata disposizione, prevede, tra gli altri soggetti, l’obbligo di
compilazione del Quadro RW, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono attività estere di natura
finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra cui le valute
estere;
39
- la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) precisa che il
medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia
al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
In base a tale circolare, l’obbligo di compilazione del Quadro RW è volta a
rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l’illecito
trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito. Pertanto, in
diverse risposte a interpelli, come specificato anche in sede di istruzioni alla
compilazione della dichiarazione dei redditi, è stato specificato che sussiste
l’obbligo di compilazione del citato Quadro RW anche nel caso in cui le cripto-
valute siano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc; in tal caso nella
colonna 3 (“codice individuazione bene”) deve essere indicato il codice 14 – “Altre
attività estere di natura finanziaria”, senza compilare la colonna 4 “Codice Paese
estero”.
Con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, il TAR del Lazio si è pronunciato
a favore della linea interpretativa adottata dall’Agenzia delle Entrate, ribadendo
che i soggetti titolari di cripto-valute sono obbligati a indicare tali valute nel
Quadro RW della dichiarazione, ritenendo che le istruzioni per la compilazione
del Quadro RW del Modello Redditi - Persone Fisiche 2019, rappresentano
semplici indicazioni ricognitive di obblighi dichiarativi già precedentemente
disposti dalla legge.
Ai fini della compilazione di tale quadro, si ricorda che il controvalore in
euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve
essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha
acquistato la cripto-valuta e che negli anni successivi, il contribuente dovrà
indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel
caso di cripto-valute vendute in corso d’anno.
Qualora il contribuente abbia acquistato/venduto la cripto-valuta
direttamente da/a altri utenti, senza l’intervento di piattaforme di negoziazione on
line (“exchanger”), in mancanza di adeguata documentazione, può utilizzare il
40
cambio indicato alle suddette date (fine di ciascun anno o data di vendita) sulla
piattaforma on line dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Ai fini dell’esonero degli obblighi di monitoraggio fiscale, il primo periodo
del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, dispone che «Gli
obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non
sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in
amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi
attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli
intermediari stessi».
Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E è stato chiarito che non è
sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio
siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo previsto dal
citato comma 3 dell’articolo 4 che l’esclusione da monitoraggio è subordinata
anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella
riscossione dei predetti flussi.
Pertanto, l’esonero è previsto:
1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in
amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso
l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero
come mandatari di una delle controparti contrattuali;
3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi
attraverso l’intervento degli intermediari.
In tutti e tre casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a
condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati
a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei
regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n. 461 del 1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo
41
d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 o in altre disposizioni.
Come illustrato in precedenza, è stato esaminato il caso di detenzione di
cripto-valute derivanti da attività di staking45, la cui remunerazione nei confronti
delle persone fisiche (che realizzano tali redditi al di fuori dell’attività d’impresa)
è soggetta ad imposizione ai sensi della citata lettera h) del comma 1 dell’articolo
44 del Tuir. In tale ipotesi, se l’accredito nel wallet avviene ad opera di una società
italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta a titolo di acconto
nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600
del 1973.
Ai fini della applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale, è stato
chiarito che tali attività non sono soggette agli obblighi di monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui le cripto-attività siano detenute in un wallet
custodial presso un intermediario italiano, ma i redditi non sono stati assoggettati
a ritenuta, le stesse non rientrano nei suddetti casi di esonero, pertanto il
contribuente è tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei
redditi.
Sempre in via di prassi, è stato chiarito che le cripto-valute non sono
soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
(IVAFE) di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in quanto la stessa si
applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr.
circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).
A decorrere dal 1° gennaio 2023, tale orientamento è superato a seguito
della entrata in vigore della legge di bilancio 2023, per i cui dettagli si rinvia al
paragrafo 3.
2.3.6 Imposta di bollo
Fino al 31 dicembre 2022, è esclusa l’applicazione dell’imposta di bollo per
i rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività detenute mediante i conti digitali o
45 Cfr. risposta pubblicata il 26 agosto 2022, n. 437.42
wallet, a prescindere dalla verifica del requisito della territorialità, in quanto, come
chiarito alla fine del paragrafo precedente, detti “conti” non appaiono assimilabili
a conti correnti “bancari”, soggetti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.
Nell’ambito dell’operatività dei conti digitali o wallet, nei casi esaminati,
generalmente, i contribuenti trasferiscono con bonifico o con pagamento con carte
di credito somme in euro da un conto (corrente) italiano ad un conto (corrente)
estero dal quale, successivamente, sono trasferite sul wallet attraverso il quale sono
realizzate le operazioni di compravendita di cripto-valute.
In relazione a tali fattispecie, l’imposta di bollo è dovuta in relazione al
conto corrente bancario, detenuto in Italia e dal quale sono disposti i bonifici
destinati al conto estero, nella misura annua di euro 34,20, sempreché il valore
medio di giacenza media, risultante dall’estratto conto, sia superiore ad euro 5.000.
L’imposta non è, invece, dovuta in relazione al conto corrente estero,
attraverso cui transitano le somme di denaro destinate all’apertura del wallet, in
quanto non si realizza il presupposto territoriale di applicazione dell’imposta di
bollo per i contratti conclusi al di fuori del territorio dello Stato e per gli eventuali
estratti conto redatti all’estero.
In relazione al conto corrente estero è, invece, dovuta l’IVAFE, ai sensi
dell’articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011, in misura fissa di
euro 34,20, salvo l’ipotesi che il valore medio di giacenza annuo risultante
dall’estratto conto è complessivamente non superiore a euro 5.000.
Inoltre, è esclusa l’applicazione della previsione recata dall’articolo 13,
comma 2-ter, della citata Tariffa secondo cui è dovuta l’imposta di bollo per le
comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari. Occorre
considerare, peraltro, che l’imposta di bollo in commento trova applicazione per
le comunicazioni relative a prodotti finanziari inviate dagli enti gestori alla propria
clientela.
L’articolo 1, lettera a), del d.m. 24 maggio 2012 chiarisce che per ente
gestore si intende «il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della
Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo
43
le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante il Testo
unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , ovvero del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od
indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative
al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma». Tenuto
conto, dunque, che in relazione alla tenuta del wallet non interviene un “ente
gestore”, individuato secondo la definizione sopra indicata, tale conto non assume
rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13,
comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il suddetto trattamento deve ritenersi
superato a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, per i cui
dettagli si rinvia al paragrafo 3.7.2.
3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023
L’evoluzione delle cripto-attività ha determinato la diffusione di attività o
diritti difficilmente inquadrabili nelle categorie giuridiche tradizionali dalle quale
derivano “ordinariamente” fenomeni reddituali e manifestazioni di capacità
contributiva, per le quali il regime fiscale applicabile non specificatamente
individuato in via normativa, ha richiesto l’attività interpretativa da parte
dell’Agenzia delle entrate sulla base delle disposizioni fiscali applicabili fino al 31
dicembre 2022.
Con la legge di bilancio 2023, al fine di dare certezza ai contribuenti, il
legislatore ha introdotto, ai soli fini fiscali, una disposizione a carattere residuale,
per assoggettare i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti
aventi ad oggetto cripto-attività.
44
Detta disposizione, introdotta con la lettera c-sexies) 46 nel comma 1
dell’articolo 67 del Tuir disciplinate i “Redditi diversi”, stabilisce che le cripto-
attività sono una «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono
essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga».
Come noto, la categoria dei “Redditi diversi” rappresenta una categoria
residuale in quanto rientrano in tale ambito i redditi «che non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice,
né in relazione alla qualità di lavoro dipendente».
La nuova norma, in vigore dal 1° gennaio 2023, contiene una definizione
fiscale di cripto-attività, analoga a quella contenuta nel regolamento MiCA47.
La definizione di cripto-attività operata dal legislatore fiscale, sebbene non
preveda le specifiche esclusioni previste dal MiCA, è volta ad individuare una serie
di attività che non costituiscono investimenti di natura strettamente finanziaria, la
cui disciplina è già contenuta nelle lettere da c) a c-quinquies) del medesimo
comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Pertanto, rientrano nella definizione di cripto-attività di cui alla citata lettera
c-sexies) tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono
suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario.
Più precisamente, tenuto conto del carattere residuale delle disposizioni
contenute dell’articolo 67 del Tuir e dell’esclusione della natura finanziaria delle
cripto-attività, rientrano nella predetta lettera c-sexies) i proventi e le plusvalenze
derivanti dalle seguenti operazioni in cripto-attività:
- cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse
caratteristiche e funzioni;
- cessione a titolo oneroso di utility token, vale a dire dei rapporti da cui
deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il
46 Cfr. lettera a), comma 126 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
47 Cfr. paragrafo 1.1.45
prodotto o il servizio. Non costituisce reddito l’acquisto del bene o
servizio a prezzo scontato per effetto dell’esercizio del diritto;
- attività di staking;
- cessione a “termine” di cripto-valute (e, in generale di cripto-attività)
che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;
- cessione di NFT già “emessi”.
Con riguardo a tale ultima tipologia di cripto-attività (NFT), si fa presente
che la stessa si caratterizza:
- per “unicità” o meglio “non fungibilità”;
- per la rappresentazione del diritto di disporre di altri beni o servizi ad
esempio, un’opera di ingegno.
Tenuto conto delle predette caratteristiche, stante la natura residuale dei
redditi di cui lettera c-sexies), si ritiene che la cessione di NFT rappresentanti opere
di ingegno da parte dell’autore non determina un reddito diverso ai sensi della
citata lettera c-sexies), qualora non costituisce un reddito conseguito nell’esercizio
di impresa commerciale, costituisce un reddito di lavoro autonomo ai sensi
dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, nel caso in cui sia l’attività sia
oggetto dell’esercizio di arti o professioni, ovvero ai sensi dell’articolo 67, comma
1, lettera l), del medesimo testo unico nel caso in cui l’attività non sia esercitata
abitualmente. Ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 del Tuir «I redditi indicati alla
lett. b) del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti dall’ammontare dei proventi
in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da
soggetti di età inferiore a 35 anni».
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della lettera c-sexies) del
comma 1 del citato articolo 67 del Tuir, i redditi derivanti dai cc.dd. investment
token (o security token) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto
dalla MiFID II, in quanto tali token devono essere considerati a tutti gli effetti
46
strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati
digitalmente.
Come anticipato al paragrafo 1.3, i redditi derivanti dai titoli individuati
dall’articolo 2 del decreto legge n. 25 del 2023, come emerge dalla relazione
illustrativa, non rientrano tra quelli di cui alla lettera c-sexies) del comma 1
dell’articolo 67 del Tuir. A tali redditi si applicano le disposizioni sui redditi di
capitale di cui all’articolo 44 del Tuir e sui redditi diversi di natura finanziaria di
cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del medesimo testo unico.
Ad esempio, qualora siano emesse azioni o quote di società sotto forma di
cripto-attività, la rappresentazione digitale delle stesse non è idonea a modificare
la natura giuridica del contratto di società dei titoli partecipativi. Pertanto, la
cessione di tali azioni o quote determina il realizzo di un reddito diverso ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.
Parimenti qualora le cripto-attività costituiscano il sottostante di un
contratto derivato (ad es. contract for difference o future) i redditi derivanti da tali
strumenti finanziari costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo c-quater) del
medesimo comma 1 dell’articolo 67.
3.1 Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023
In base alla richiamata lettera c-sexies) sono redditi diversi se percepiti dalle
persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività
d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), dagli enti non
commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio
di impresa commerciale), dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo
5 del Tuir, dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi
dell’articolo 23 del Tuir «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante
rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività,
comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo
47
d’imposta. (…) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta
tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».
In generale, per la qualificazione dei redditi di natura finanziaria esiste una
netta distinzione fra “redditi di capitale” (articolo 44 del Tuir) e “redditi diversi”
(articolo 67 del Tuir), la cui principale conseguenza è di non consentire
all’investitore la compensazione tra guadagni e perdite conseguiti nelle citate
diverse tipologie di redditi.
Nella qualificazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività non
viene, invece, fatta tale distinzione dalla legge di bilancio 2023 che riconduce tra
i redditi diversi di cui alla lettera c-sexies) sia le plusvalenze realizzate mediante
rimborso o cessione a titolo oneroso o permuta sia gli altri proventi derivanti dalla
detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori
complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
La disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000,
da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta.
Non è prevista la rilevanza di perdite, pertanto, l’eventuale smarrimento o
furto delle chiavi private non comporta una fattispecie fiscalmente rilevante.
Ai sensi della lettera c-sexies) «non costituisce una fattispecie fiscalmente
rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».
Pertanto, dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo
scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con
bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce,
invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l’acquisto
di un NFT con una cripto-valuta.
In sostanza, lo scambio tra cripto-attività aventi avente medesima
funzionalità economica, come illustrata nel par. 1, non sono fiscalmente rilevanti
in quanto si considerano “aventi eguali caratteristiche e funzioni”.
Nelle suddette ipotesi il valore di acquisto da attribuire alla cripto-attività
acquisita per effetto dello scambio corrisponde al valore di carico in euro della
cripto-attività ceduta in permuta. Supponiamo, ad esempio, che un contribuente
48
acquisti 10 ether scambiando 5 bitcoin dei 20 bitcoin originariamente posseduti e
che i 20 bitcoin avevano al momento dello scambio un valore di acquisto di euro
2.000, ai 10 ether acquisiti con lo scambio si deve riconoscere un valore di acquisto
di euro 500. Vale a dire, un valore pari a quello dei 5 bitcoin ceduti nello scambio.
Con riferimento alla permuta tra cripto-valute e stablecoin è necessaria una
distinzione, seguendo l’approccio definito dal regolamento MiCA, in base al quale
le stablecoin possono essere distinte in:
- e-money token: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore
stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.
- asset-referenced token: un tipo di cripto-attività che non è un token di
moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo
riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due,
comprese una o più valute ufficiali.
È rilevante evidenziare che gli e-money token «sono considerati moneta
elettronica» come definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del
16 settembre 2009, che i possessori di moneta elettronica sono sempre titolari di
un credito nei confronti dell’emittente della moneta elettronica e hanno il diritto
contrattuale di ottenere, in qualsiasi momento e al valore nominale, il rimborso del
valore monetario della moneta elettronica detenuta. A tal proposito l’articolo 49
punto 4 del regolamento MiCA dispone che «Su richiesta di un possessore di un
token di moneta elettronica, l’emittente di tale token di moneta elettronica lo
rimborsa, in qualsiasi momento e al valore nominale, pagando in fondi diversi
dalla moneta elettronica il valore monetario del token di moneta elettronica
detenuto al possessore del token di moneta elettronica».
Invece, secondo l’articolo 39, punto 2, per gli asset-referenced token il
rimborso avviene per «un importo in fondi, diversi dalla moneta elettronica,
equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token
collegato ad attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token».
49
Pertanto, in linea con il descritto quadro normativo, si ritiene che la permuta
tra una cripto-valuta e un e-money token, che garantisce il diritto di credito del
possessore al valore nominale rispetto ad una valuta fiat, è fiscalmente rilevante.
Invece, la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token, mancando per
questi ultimi sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la
condizione del rimborso del credito al valore nominale, non è fiscalmente
rilevante.
Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 68 del Tuir 48 prevede che «Le
plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono
costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale
delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di
cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se
le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000
euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume
come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti
dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come
costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi
certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di
imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione».
Ai sensi della citata disposizione, in caso di cessione, la base imponibile è
costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale
delle cripto-attività al momento della cessione e il costo o il valore di acquisto.
Qualora il corrispettivo sia costituito da un’altra cripto-attività avente
diverse caratteristiche e funzioni si assume come valore normale della cripto-
48 Cfr. lettera b) del comma 126 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.50
attività ricevuta quella rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio
alla data in cui lo stesso è concluso. In mancanza di detta rilevazione, il valore
normale della cripto-attività acquisita si determina secondo il principio di cui al
comma 3 dell’articolo 9 del Tuir.
Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a
cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. Tali elementi possono
essere costituiti dalla documentazione d’acquisto dell’intermediario o del
prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto.
Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito
o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
Al riguardo, si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per le attività
finanziarie dal comma 6 dell’articolo 68 del Tuir, secondo cui il costo o valore di
acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente (bolli, commissioni, imposte, con
esclusione degli oneri finanziari), il comma 9-bis non consente di tener conto nella
determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività dei costi inerenti
l’acquisto e la cessione.
La citata disposizione prevede che, ai fini della tassazione, le plusvalenze e
gli altri proventi derivanti dalle cripto-attività possono essere sommate
algebricamente con le relative minusvalenze.
Per espressa previsione, tenuto conto della franchigia di euro 2.000 e, in
ogni caso, della compensazione di plusvalenze e minusvalenze, è utilizzabile in
compensazione l’eventuale minusvalenza che eccede detta soglia nei quattro
periodi d’imposta successivi.
Ad esempio nella ipotesi di minusvalenze derivanti dalla cessione di bitcoin
nel periodo d’imposta 2023 pari a euro 2.500. Solo l’eccedenza di euro 500 può
essere portata in deduzione di redditi diversi di cui alla lettera c-sexies realizzati
nei periodi d’imposta successivi.
La soglia di euro 2.000 va verificata in relazione ai redditi realizzati in
ciascun periodo d’imposta prima di eventuali compensazioni con minusvalenze su
51
cripto-attività riportate da periodi d’imposta precedenti. Ai fini della
determinazione dei proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, come ad
esempio in caso staking, l’ultimo periodo del comma 9-bis dell’articolo 68 del
Tuir, prevede che «i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti
nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione».
Pertanto, tali redditi sono tassati per l’intero ammontare senza alcuna
deduzione. In particolare, qualora l’importo percepito per la messa a disposizione
delle cripto-valute per l’attività di staking comporta la percezione di un provento
diminuito della percentuale trattenuta dal gestore della piattaforma, l’importo da
tassare è il provento lordo.
3.2. Regime transitorio per le plusvalenze e minusvalenze realizzate fino al
31 dicembre 2022
Il comma 127 prevede che «Le plusvalenze relative a operazioni aventi a
oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata
in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima
della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68,
comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza
si applica l’articolo 68, comma 6, del predetto testo unico».
Tale disposizione costituisce una norma transitoria, con la quale il
legislatore ha inteso stabilire che le plusvalenze e minusvalenze realizzate
mediante operazioni su cripto-attività eseguite prima del 1° gennaio 2023
rimangono imponibili in base a tali disposizioni, anche se siano percepite e
sostenute a partire da tale data.
Per effetto del citato comma 127, le suddette plusvalenze realizzate al 31
dicembre 2022 sulle cripto-attività sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonché alle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da
quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67, ai redditi ed alle
52
perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67 (cfr. articolo 68, comma
5) realizzate nel medesimo periodo d’imposta.
Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore
all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri
redditi dei periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta 2022, ma non oltre il
quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
3.2 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
Come illustrato i redditi “diversi” derivanti da cripto-attività sono
assoggettati a tassazione con aliquota del 26 per cento, analogamente ai redditi di
natura finanziaria, per i quali, come noto, il d.lgs. n. 461 del 1997 prevede le
seguenti modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva49:
a) il “regime dichiarativo”50, in base al quale l’imposta si applica sulle
plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67
del Tuir nella misura del 26 per cento in dichiarazione da parte del contribuente.
Tale regime va considerato come il regime ordinario e che trova applicazione nei
casi in cui il contribuente consegue i proventi dei suoi investimenti finanziari senza
subire l’imposizione a monte per non essersi avvalso dell’intervento degli
intermediari finanziari;
b) il “risparmio amministrato”51, in base al quale, su espressa richiesta del
contribuente, l’imposta è applicata su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato ad opera degli intermediari abilitati (banche, società di intermediazione
mobiliare ed altri soggetti individuati in appositi decreti ministeriali), presso i quali
49 I chiarimenti sono stati forniti con la circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165.
50 Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
51 Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.53
è instaurato uno specifico rapporto implicante il deposito per l’amministrazione e
la custodia, dei valori mobiliari che generano i proventi imponibili;
c) il “risparmio gestito”52, in base al quale l’imposta è applicata ad opera
di un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ora
sostituito dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF), sul risultato
maturato delle gestioni individuali di portafoglio. A tal fine il contribuente instaura
con l’intermediario qualificato (una banca, una società di intermediazione
mobiliare, una società fiduciaria iscritta nell’apposito albo, residenti in Italia,
nonché a stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese d’investimento non
residenti iscritte nel predetto albo) un rapporto di gestione del patrimonio affidato
a detti intermediari. Tale regime prevede la tassazione, sulla base del principio
della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi imputati al patrimonio
gestito. La determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta
sostitutiva da parte dell’intermediario, con conseguente compensazione tra
componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e
negativi (minusvalenze e spese). Sono esclusi dal risultato di gestione i redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo, i redditi esenti e quelli soggetti a
ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva.
L’adozione dei regimi opzionali del risparmio amministrato e del risparmio
gestito, in sostanza garantisce al contribuente l’intervento degli intermediari ai fini
della determinazione dei redditi e del versamento dell’imposta definitivamente
dovuta e l’esclusione dall’obbligo di monitoraggio fiscale relativamente ai redditi
prodotti all’estero.
Al fine di consentire al contribuente di non dover “necessariamente”
indicare nella propria dichiarazione dei redditi quelli derivanti dalle cripto-attività,
il comma 128 ha modificato il predetto d.lgs. n. 461 del 1997:
52 Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.54
- estendendo le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui
redditi diversi di natura finanziaria ai redditi derivanti dalle cripto-
attività;
- consentendo la possibilità di adempiere ai propri obblighi fiscali per il
tramite di un intermediario finanziario o degli operatori non finanziari
di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 231
del 2007, vale a dire i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta
virtuale o di portafoglio digitale.
Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni di dettaglio in merito
all’applicazione dei suddetti regimi opzionali.
3.2.1 Regime dichiarativo
Con la modifica recata dalla lettera a) del citato comma 128 all’articolo 5,
comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997 viene disciplinata la tassazione in sede di
dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta di realizzo, dei redditi
diversi realizzati ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del
Tuir. Pertanto, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o
cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, per la parte che
eccede la soglia di euro 2.000 vengono assoggettate ad imposta sostitutiva nella
misura del 26 per cento.
La base imponibile determinata ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68
del Tuir comporta che i proventi e le plusvalenze derivanti dalle cripto-attività
sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono
superiori alle plusvalenze e agli altri proventi, per un importo superiore a 2.000
euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia stata
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze nel caso di pluralità di
cripto-attività aventi la medesima denominazione, deve essere assunto come costo
o valore di acquisto quello determinato con il metodo L.I.F.O. (last in first out).
55
Non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i
redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del
comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Nel regime dichiarativo il contribuente ha l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi annuale, identificandosi come titolare delle cripto-attività
che hanno prodotto i redditi.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 l’imposta
sostitutiva è corrisposta mediante versamento con F24 nei termini previsti per il
versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.
3.2.2 Regime del risparmio amministrato
Con la modifica recata dalla lettera b), numero 1), del citato comma 128
viene prevista la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato che
comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva al momento del realizzo da parte
di un intermediario con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto sulle
plusvalenze e altri proventi derivanti da rimborsi, cessioni, permute o detenzione
di cripto-attività.
Lo stabile rapporto può essere costituito, a titolo esemplificativo, da un
rapporto di custodia delle chiavi crittografiche e da un conto sul quale vengono
addebitati/accreditati i flussi derivanti dalle cripto-attività.
Nel caso in cui le cripto-attività siano state affidate in custodia
all’intermediario in un momento successivo alla acquisizione da parte del
contribuente, il conferimento delle stesse presso l’intermediario potrebbe
comportare il trasferimento in un nuovo wallet aperto dall’intermediario che
deterrà le chiavi crittografiche per conto del cliente. In tal caso il trasferimento
delle cripto-attività dal wallet del contribuente al wallet dell’intermediario non
costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari
abilitati a ricevere l’opzione sono le banche e le società di intermediazione
mobiliare residenti in Italia, le stabili organizzazioni in Italia delle banche e delle
imprese di investimento non residenti, gli altri soggetti individuati dal decreto
56
interministeriale 2 giugno 1998 (le società fiduciarie, Poste Italiane S.p.A. e gli
agenti di cambio) e dal decreto 25 giugno 2002 (le società di gestione del
risparmio).
Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997
viene prevista, esclusivamente per la tassazione delle plusvalenze e gli altri
proventi derivanti dalla cripto-attività, la possibilità di rendere l’opzione per il
regime del risparmio amministrato nei confronti degli operatori non finanziari di
cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 231 del 2007.
L’opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con
riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche
ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi
di portafoglio digitale. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e
i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono operatori non finanziari inclusi53
fra i soggetti ai quali si applicano le regole previste dal citato d.lgs. n. 231 del 2007,
per prevenire che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa
antiriciclaggio). Tali soggetti sono iscritti nel Registro dei cambiavalute tenuto
dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) in base al decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022.
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di opzione, il comma
2 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997 dispone che il contribuente esercita tale
opzione rilasciando all’intermediario una comunicazione scritta in tal senso. La
comunicazione – per la quale non sono previste particolari formalità – può essere
effettuata contestualmente all’apertura del rapporto ovvero, per i rapporti già in
essere, in qualsiasi momento dell’anno, ma in quest’ultimo caso, con effetto dal
periodo d’imposta successivo.
Nel caso in cui il contribuente intrattenga contemporaneamente una
pluralità di rapporti con un medesimo intermediario o operatore, l’opzione può
53 Dalle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 231 del 2007.57
riguardare tutti i contratti o altri rapporti intrattenuti o alcuni soltanto di essi.
Inoltre, in ipotesi di contratti cointestati l’opzione, per essere efficace, deve
necessariamente essere esercitata da tutti gli intestatari e perde efficacia solo se
viene espressamente revocata da tutti gli intestatari54. Al riguardo si precisa che
ai fini dell’esercizio dell’opzione in discorso è necessario che tutti i cointestatari
abbiano i requisiti per l’applicazione del regime amministrato.
Per i soggetti non residenti il regime del risparmio amministrato costituisce
il regime naturale poiché è applicato anche in mancanza di esercizio dell’opzione,
salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima
operazione successiva. Ciò consente l’immediata applicazione per i soggetti non
residenti del regime in esame evitando quindi agli stessi l’esercizio dell’opzione,
ferma restando la facoltà di revoca.
Tuttavia, tenuto conto che la legge di bilancio 2023 prevede l’applicazione
del regime del risparmio amministrato anche da parte dei prestatori di servizi
relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale, per i quali alla data
del 1° gennaio 2023 non erano ancora previste le modalità di esercizio e la revoca
dell’opzione, si ritiene che, anche per i soggetti non residenti, l’applicazione di tale
regime avrà efficacia dal 1° gennaio 2024, al pari dei soggetti residenti che
esercitano l’opzione nel periodo d’imposta 2023.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997 gli
intermediari applicano l’imposta sostitutiva su ciascun reddito diverso realizzato
ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Al riguardo, si ritiene che nel caso di esercizio dell’opzione del risparmio
amministrato, l’intermediario debba applicare l’imposta sostitutiva
indipendentemente dal superamento degli euro 2.000 previsti dalla citata
disposizione. Il comma 9-bis dell’articolo 68 del Tuir, infatti, condizionando la
deduzione delle minusvalenze eccedenti gli euro 2.000, dall’ammontare delle
plusvalenze dei periodi d’imposta successivi alla loro indicazione in dichiarazione
54 Cfr. decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998.58
esclude indirettamente l’applicazione di tale limite per i soggetti che hanno optato
per i regimi opzionali di cui all’articolo 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997.
Tenuto conto che, non è possibile compensare i redditi diversi derivanti
dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria lo stabile rapporto
con l’intermediario deve avere ad oggetto solo le cripto-attività.
Eventuali minusvalenze possono essere compensate con successive
plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma
non oltre il quarto.
In caso di chiusura del rapporto, le eventuali minusvalenze devono essere
certificate dall’intermediario o dall’operatore, con l’indicazione del periodo
d’imposta in cui si sono realizzate e che si tratta di minusvalenze realizzate ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir, e possono essere portate in
diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto-attività:
- detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per
l’amministrato, o
- che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi.
Il regime del risparmio amministrato prevede la tassazione secondo il
principio di cassa, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26
per cento a cura degli intermediari.
Per effetto della modifica recata al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 461
del 1997, nel caso in cui gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l’opzione
per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle
informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi
diversi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche
in copia, la relativa documentazione. È esclusa la possibilità di presentare, in
mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano
attestati dal contribuente. Pertanto, nel caso in cui il contribuente non sia in grado
di consegnare la documentazione dalla quale si evinca il costo o valore d’acquisto,
l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.
59
A titolo esemplificativo, la documentazione può essere costituita dalle
contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività ed ogni altra eventuale
documentazione rilasciata dagli intermediari presso le quali sono state acquistate
le cripto-attività.
Nel caso in cui il contribuente abbia rideterminato il valore delle
cripto-attività 55 dovrà dimostrare all’intermediario di aver versato l’imposta
sostitutiva nella misura del 14 per cento sul valore che deve essere considerato
come costo fiscale delle cripto-attività.
Nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato56 le cripto-attività dovrà
fornire copia della dichiarazione e della relazione di accompagnamento presentata
all’Agenzia delle entrate, agli intermediari o operatori che ricevono l’opzione per
il regime del risparmio amministrato, al fine di consentire a questi ultimi di
assumere come costo di acquisto quello indicato nella dichiarazione.
Con l’inclusione del riferimento alle cripto-attività nell’articolo 6, comma
4, del d.lgs. n. 461 del 1997, che specifica la modalità con cui gli intermediari sono
tenuti a calcolare ciascuna plusvalenza, ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva nel caso di pluralità di cripto-attività, viene previsto che l’imposta
sostitutiva si applica su ciascuna plusvalenza o provento derivante dalla cripto-
attività. Ai fini della determinazione della plusvalenza, nel caso di pluralità di
cripto-attività, gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo
o valore medio ponderato relativo a cripto-attività aventi la medesima
denominazione.
Ad esempio, se il contribuente dispone di un wallet, presso un operatore di
servizi di portafoglio digitale per il quale ha esercitato l’opzione per il regime del
risparmio amministrato, nel quale detiene bitcoin ed ether, ai fini della
determinazione della plusvalenza, derivante dalla conversione in euro di una parte
dei bitcoin detenuti, viene utilizzato come costo il costo o valore medio ponderato
di tutti i bitcoin detenuti nel wallet.
55 Ai sensi dell’articolo 1, commi da 133 a 136, della legge n. 197 del 2022.
56 Ai sensi dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge n. 197 del 2022.60
In caso di permuta fiscalmente irrilevante, il valore della cripto-attività
acquisita è pari al costo medio ponderato della cripto-attività ceduta.
Supponiamo che il contribuente detenga sia bitcoin sia ether e che ceda una
parte dei bitcoin posseduti in cambio di altri ether. In tale ipotesi, il costo medio
ponderato dei bitcoin concorrerà alla formazione del “nuovo” costo o valore medio
degli ether, mentre il costo medio ponderato dei restanti bitcoin non cambia.
Per effetto delle modifiche all’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 461 del
1997, si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento delle
cripto-attività a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi
dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché il passaggio dal regime del
risparmio amministrato a quello del risparmio gestito (di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo), salvo che il trasferimento non sia avvenuto per
successione o donazione.
In caso di trasferimento delle cripto-attività, la plusvalenza, il provento, la
minusvalenza o perdita realizzate sono determinate con riferimento al valore,
calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7, alla data del
trasferimento, delle cripto-attività trasferite e i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis,
tenuti al versamento dell’imposta, possono sospendere l’esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento
dell’imposta dovuta. Gli intermediari rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risulti il valore delle cripto-attività trasferite.
Per effetto del riferimento alle cripto-attività nell’articolo 6, comma 7, del
d.lgs. n. 461 del 1997, in caso di trasferimento ad un altro rapporto in regime
amministrato intestato ad un soggetto diverso dal contribuente oppure ad un
rapporto per il quale è esercitata l’opzione per il regime del risparmio gestito
(indipendentemente dall’intestazione), le cripto-attività sono valutate al valore
corrente e, quindi, se emergono plusvalenze sono assoggettate ad imposta
sostitutiva, se invece emergono minusvalenze queste possono essere dedotte da
altri rapporti aventi per oggetto cripto-attività per le quali è stata esercitata
l’opzione per il risparmio amministrato (purché identicamente intestati rispetto a
61
quello di provenienza) o nell’ambito del regime dichiarativo. In ogni caso,
l’intermediario o l’operatore può sospendere l’operazione se non riceve la
provvista necessaria per assolvere l’imposta e rilascia al contribuente apposita
certificazione dalla quale risulti il valore delle cripto-attività trasferite.
La revoca del regime del risparmio amministrato deve essere esercitata
mediante comunicazione scritta entro il termine di ciascun anno solare, con effetto
da quello successivo.
Gli intermediari finanziari e gli operatori che gestiscono rapporti/wallet per
i quali è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato sono
tenuti a:
- provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 26 per cento
dovuta dal contribuente, entro il sedici del secondo mese successivo a
quello in cui è stata applicata, trattenendone l’importo su ciascun reddito
realizzato o ricevendone provvista dal contribuente57;
- comunicare annualmente per masse (senza indicazione nominativa dei
percipienti) all’amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per
la presentazione della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti
d’imposta (Modello 770) l’ammontare complessivo delle plusvalenze e
degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno
solare precedente58.
I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di
servizi di portafoglio digitale non sono tenuti al versamento in acconto
dell’imposta sostitutiva previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30
novembre 2013, n. 133, in quanto tale disposizione prevede che l’acconto deve
essere versato dai soggetti applicano l’imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo
6 del d.lgs. n. 461 del 1997 e quest’ultima disposizione richiama i soggetti di cui
al comma 1 e non anche quelli di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 6.
57 Cfr. comma 9 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997.
58 Cfr. comma 10 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997.62
3.2.3 Regime del risparmio gestito
Il comma 1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 attribuisce ai
contribuenti che hanno conferito ad un gestore abilitato ai sensi del TUF, l’incarico
di gestire masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o da beni non relativi
all’impresa, la facoltà di optare per l’applicazione, da parte del gestore medesimo,
dell’imposta sostitutiva del 26 per cento sul risultato maturato delle gestioni
individuali di portafoglio. Con la modifica di tale disposizione ad opera del comma
128, lettera c), numero 1) è possibile, attraverso uno specifico contratto di
investimento relativo al servizio di gestione individuale di portafogli, avente ad
oggetto esclusivamente cripto-attività, conferire tale incarico anche per la gestione
delle stesse.
L’imposta sostitutiva viene pagata dall’intermediario che gestisce le cripto-
attività ed è calcolata sul risultato netto della gestione maturato, confrontando cioè
la valorizzazione complessiva del portafoglio alla fine dell’esercizio con quella
all’inizio. Pertanto l’investitore è esente da obblighi nei confronti
dell’amministrazione fiscale, in quanto ad essi adempie il gestore del suo
risparmio. Di conseguenza, rispetto agli altri regimi in questo caso la tassazione
avviene per maturazione e non al momento della sua effettiva percezione. Il
risultato maturato dalla gestione, se positivo, deve essere assoggettato all’imposta
sostitutiva del 26 per cento.
L’opzione deve essere esercitata mediante comunicazione ai soggetti
abilitati alla prestazione del servizio di gestione individuale di patrimoni ai sensi
del TUF. L’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 22
maggio 1998, prevede che i soggetti destinatari della comunicazione sono le
banche, le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie iscritte
nell’albo di cui al predetto decreto legislativo, residenti in Italia, nonché alle stabili
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti,
iscritte nel predetto albo.
Non è possibile esercitare l’opzione del risparmio gestito presso gli
operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del
63
d.lgs. n. 231 del 2007, in quanto gli stessi non rientrano tra i soggetti abilitati alla
prestazione del servizio di gestione individuale di patrimoni ai sensi del TUF e non
è stato modificato l’articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 per prevedere la possibilità
di esercitare tale opzione.
Inoltre, per quanto concerne l’esercizio e la revoca dell’opzione, il
successivo comma 2 dell’articolo 7 in esame stabilisce che i contribuenti
interessati, possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per
cento sul risultato della gestione a condizione che sia rilasciata al gestore
un’apposita comunicazione sottoscritta dal contribuente all’atto della stipula del
contratto, nel qual caso l’opzione ha effetto immediato.
Nel caso in cui il contribuente abbia stipulato un rapporto di gestione senza
aver esercitato l’opzione contestualmente alla stipula del contratto, l’opzione
successivamente rilasciata al gestore ha effetto dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui l’opzione stessa è stata esercitata.
L’opzione ritualmente esercitata ha effetto fino a quando non è revocata
oppure fino a quando il contratto non viene risolto: non è quindi necessaria una
conferma periodica dell’opzione se il contratto ha durata pluriennale. Inoltre, fino
a quando il contratto non si scioglie, l’eventuale revoca espressa dal contribuente
ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata manifestata.
Nel caso in cui il contribuente intrattenga contemporaneamente con uno
stesso gestore più rapporti di gestione, sia l’opzione che la revoca possono
riguardare tutti i rapporti intrattenuti o alcuni soltanto di essi. Inoltre, ai sensi
dell’articolo 2 del citato decreto ministeriale del 22 maggio 1998, nel caso di
contratti cointestati a più soggetti nei cui confronti si applichi il medesimo regime
di tassazione, sia l’esercizio che la revoca dell’opzione producono effetti a
condizione che siano esercitate da tutti i cointestatari.
Un caso di revoca del tutto particolare è quello previsto nel comma 5
dell’articolo 7 in commento, che per effetto della sostituzione del comma 5
dell’articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 ad opera del comma 128, lettera c),
numero 2), si applica anche alle cripto-attività. Tale fattispecie concerne l’ipotesi
64
in cui nel patrimonio gestito siano compresi titoli, quote, partecipazioni, certificati
o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore medio annuo
complessivo risulti superiore al 10 per cento dell’attivo medio gestito. Per detta
ipotesi la citata disposizione prevede due possibilità:
a) che detti titoli, partecipazioni, quote, ecc., siano valutati in base al
valore normale, oppure
b) che il contribuente revochi l’opzione limitatamente ai predetti titoli,
partecipazioni, quote, ecc..
Ove il contribuente opti per la seconda soluzione (revoca parziale), gli
effetti della revoca in costanza di svolgimento del contratto di gestione decorrono
nei termini ordinari previsti dall’articolo 7, comma 2, e cioè dall’anno successivo
a quello in cui la revoca è comunicata all’intermediario, conformemente a quanto
ora stabilisce la disposizione in esame.
Pertanto, nel caso in cui per una determinata tipologia di cripto-attività
(avente la medesima denominazione) il valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell’attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il
loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare
l’opzione limitatamente alla predetta tipologia di cripto-attività.
Per effetto della sostituzione del comma 5 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 461
del 1997, inoltre, le modalità di valutazione del patrimonio gestito all’inizio ed alla
fine di ciascun periodo d’imposta si applicano anche nel caso in cui oggetto della
gestione siano cripto-attività. Pertanto, la valutazione del patrimonio gestito
all’inizio e alla fine di ciascun periodo d’imposta è effettuata secondo i criteri
stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob) in attuazione del TUF.
Come noto, i commi 7 e 8 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997
disciplinano il regime fiscale dei conferimenti e dei prelievi fatti dal contribuente
nell’ambito del rapporto di gestione.
In particolare, il comma 7 stabilisce che nel caso in cui il contribuente abbia
stipulato un contratto di gestione ed abbia contestualmente esercitato l’opzione per
65
l’applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento sul risultato maturato della
gestione, il conferimento dei titoli, delle quote, dei certificati e degli altri rapporti
deve essere considerato alla stregua di una cessione a titolo oneroso.
Per effetto della modifica all’articolo 7, comma 7 del d.lgs. n. 461 del 1997,
si considera cessione a titolo oneroso anche il conferimento in una gestione
individuale di cripto-attività.
Nel caso di conferimento di cripto-attività, che formano al momento del
conferimento già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata
l’opzione di cui al comma 2 dell’articolo 7, si assume quale valore di conferimento
il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla
conclusione del precedente contratto di gestione.
Poiché le cripto-attività vengono prese in carico dal gestore sulla base del
valore che essi hanno alla data del conferimento, le plusvalenze o minusvalenze
emergenti alla data della consegna delle cripto-attività da parte del contribuente si
considerano realizzate e ad esse, qualora superino le minusvalenze rilevate alla
stessa data sugli stessi titoli e rapporti, si applica la disciplina fiscale del risparmio
amministrato prevista dell’articolo 6. Ciò comporta che sulle eventuali
plusvalenze, che dovessero emergere al momento del conferimento in gestione, il
gestore è tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva e a versarla entro il giorno 15
del secondo mese successivo.
La stessa disposizione del comma 7 in esame prevede altresì il caso in cui
le cripto-attività, provengano da un altro rapporto di gestione relativamente al
quale il contribuente ha esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva. In tal caso, le cripto-attività trasferite da una gestione all’altra devono
essere valorizzate dal gestore uscente sulla base del valore attribuibile nel giorno
in cui viene eseguito il trasferimento e che a questo stesso valore il patrimonio
viene assunto dal gestore che lo prende in carico.
Sempre per quel che concerne la disciplina dei conferimenti, lo stesso
comma 7 in esame contempla il caso in cui le cripto-attività conferite in gestione
provengano da un rapporto per il quale il contribuente aveva esercitato l’opzione
66
per fruire del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6. In tal caso,
l’intermediario cui competeva l’applicazione dell’imposta sostitutiva secondo il
regime del risparmio amministrato è tenuto ad applicare sulle plusvalenze relative
ai titoli ed ai rapporti trasferiti l’imposta sostitutiva e a rilasciare al contribuente
l’apposita certificazione ivi prevista dalla quale risulti il valore delle cripto-attività
trasferite.
I commi 8 e 9 dell’articolo 7 disciplinano le ipotesi in cui il contribuente
effettui nel corso di validità del contratto prelevamenti dei titoli o rapporti conferiti
ovvero ne disponga il trasferimento presso un altro deposito o rapporto di custodia
o di amministrazione di cui all’articolo 6.
Per effetto della modifica recata dal numero 4), lettera c) del comma 128,
la modalità di determinazione del risultato della gestione nei casi di prelievo delle
cripto-attività, di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia,
amministrazione o gestione prevista dal comma 8 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 461
del 1997, si applica anche alle cripto-attività.
Pertanto, nelle ipotesi in cui il contribuente effettui nel corso di validità del
contratto prelevamenti delle cripto-attività conferite ovvero ne disponga il
trasferimento presso un altro deposito o rapporto di custodia o di amministrazione
sorge il presupposto impositivo delle plusvalenze maturate sulle cripto-attività
fino alla data del loro prelievo o trasferimento, da quantificarsi secondo i criteri di
valutazione di cui al comma 5 dello stesso articolo 7. Per effetto di tale disciplina,
il risultato della gestione relativo al periodo in cui tali eventi si sono verificati deve
essere determinato tenendo conto anche del valore che le cripto-attività hanno alla
data del loro prelievo o trasferimento. Ciò implica che, ai fini della determinazione
del risultato della gestione, il predetto valore è computato in aumento del
patrimonio gestito, quale risulta alla fine del periodo d’imposta o, se precedente,
alla data di chiusura del contratto.
Per espressa previsione della norma in esame, la predetta disposizione non
si applica quando il prelievo o il trasferimento sia stato causato da donazione o
successione ereditaria. Per siffatte eventualità, il trasferimento ad un diverso
67
rapporto intestato agli eredi, ai legatari o donatari non si configura come fattispecie
al cui verificarsi il legislatore ha collegato il sorgere del presupposto impositivo ai
fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Pertanto, in caso di prelievo le
cripto-attività sono valorizzate in capo al patrimonio gestito tenendo conto
dell’ultimo costo di acquisto sostenuto dal gestore, ovvero, se posteriore,
dell’ultimo valore fiscalmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva. Inoltre, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
in capo agli eredi, i prelievi ed i trasferimenti conseguenti ad una successione o
donazione devono essere valorizzati assumendo i criteri fissati dall’articolo 68,
comma 9-bis, del Tuir.59
In caso di recesso del cliente, con la conseguente chiusura del rapporto di
gestione, a differenza della revoca, l’opzione perde efficacia con effetto
immediato, determinando l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato di
gestione “maturato” fino a tale data.
Per effetto delle modifiche60 al comma 9 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 461 del
1997 in tutti i casi previsti dal comma 8 sopra esaminato, il predetto valore
costituirà il costo fiscalmente riconosciuto delle cripto-attività nell’ambito di
ciascuno dei regimi (che possono essere, a seconda delle scelte del contribuente,
quello della dichiarazione, quello del risparmio amministrato o quello del
risparmio gestito) che si renderà successivamente applicabile. Al fine di assicurare
una corretta applicazione del suddetto principio della continuità dei valori, il
gestore è tenuto a rilasciare al contribuente una certificazione dove sia indicato,
oltre al valore delle cripto-attività - prelevate o trasferite - che è stato assunto per
la determinazione del risultato della gestione, con riferimento al giorno in cui
l’opzione ha perso efficacia, anche l’ammontare dei risultati negativi e il periodo
d’imposta in cui essi sono emersi e per i quali il contribuente ha diritto di effettuare
la compensazione computandoli in diminuzione delle plusvalenze realizzate ai
sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir, oggetto di dichiarazione
59 Cfr. articolo 1, comma 126, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
60 Cfr. articolo 1, comma 128, lettera c), n. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.68
ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 o imponibili
nell’ambito di altri rapporti aventi ad oggetto cripto-attività per il quale il
contribuente abbia esercitato l’opzione del regime del risparmio amministrato o
del risparmio gestito con lo stesso o con un altro intermediario..
Ai sensi del comma 11 il versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato
della gestione deve essere effettuato dal soggetto gestore il quale, in mancanza
della liquidità necessaria per effettuare il detto versamento, è legittimato ad
effettuare, anche in deroga alle norme contrattuali, i disinvestimenti all’uopo
necessari, a meno che il contribuente non provveda a rimettergli le somme
necessarie entro il giorno 15 del mese in cui l’imposta deve essere versata. La
stessa disposizione prevede che nel caso di prelievo o di trasferimento dei titoli o
rapporti di cui al comma 8 precedentemente esaminato il gestore è legittimato a
sospendere l’esecuzione delle prestazioni fino a quando il contribuente non gli ha
fornito le somme necessarie per il versamento dell’imposta dovuta.
Il versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno
successivo a quello in cui è maturato il relativo debito oppure entro il sedici del
secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione.
Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia
negativo, il soggetto gestore rilascia al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti l’importo da computare in diminuzione dalle plusvalenze che formano
oggetto di dichiarazione ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir, con
l’indicazione dell’anno in cui il risultato negativo si è prodotto. Il risultato negativo
può essere inoltre computato in diminuzione dal risultato di un altro contratto di
gestione avente ad oggetto cripto-attività che il contribuente ha già stipulato o
stipula ex novo con lo stesso od un altro gestore, nonché dalle plusvalenze
realizzate nell’ambito di un rapporto avente ad oggetto cripto-attività per il quale
è stata esercita l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato
di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, sempreché tali rapporti siano intestati
allo stesso contribuente e sempre nei limiti temporali stabiliti dalla legge.
69
3.3 Obblighi a carico degli intermediari
La lettera d) del comma 128 include il riferimento alle cripto-attività
nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina
gli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti nonché l’obbligo di certificazione alle parti relativamente alle
medesime operazioni.
Tale disposizione prevede che «sempreché non sia esercitata la facoltà di
opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonché gli intermediari professionali,
anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti
emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle
cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da
c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 [ora 67], del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la
relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano all’amministrazione
finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno
precedente;(…)».
In particolare - sempreché non sia stata esercitata l’opzione di cui agli
articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 per l’applicazione del regime del risparmio
amministrato o gestito - sono tenuti ad adempiere agli obblighi di certificazione e
comunicazione gli intermediari residenti che, per ragioni professionali,
intervengono nelle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, nonché gli
intermediari non residenti, limitatamente alle operazioni nelle quali siano
intervenute stabili organizzazioni ad essi appartenenti situate nel territorio dello
Stato.
Al riguardo si ritiene che per effetto del richiamo generico agli
“intermediari professionali” siano tenuti a tali comunicazioni anche i prestatori di
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale.
70
Costituiscono oggetto degli obblighi di comunicazione le operazioni
suscettibili di produrre redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1
dell’articolo 67 del Tuir:
1. rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-
attività, comunque denominate;
2. trasferimenti di cripto-attività verso rapporti intestati a soggetti diversi
dall’intestatario del rapporto di provenienza e prelievi delle stesse.
Qualora nelle operazioni sopra menzionate siano intervenuti due o più dei
soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione, quest’ultima deve essere effettuata
dal soggetto che è intervenuto per primo nell’operazione e comunque
dall’intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.
Per ciascuna operazione, devono essere comunicati i seguenti dati:
- le generalità e, se esistente, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato
l’operazione;
- la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;
- le quantità e il valore delle cripto-attività oggetto dell’operazione.
3.4 Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale
Come anticipato, il comma 129, lettera a), modifica la disciplina del
monitoraggio fiscale di cui all’articolo 1 al decreto legge n.167 del 1990 per la
rilevazione di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori,
ampliando sia l’ambito soggettivo di coloro che sono tenuti a tale adempimento
per includere i prestatori di servizi di portafoglio digitale e sia l’ambito oggettivo
con riferimento alle attività oggetto del monitoraggio per includere le cripto-
attività).
In particolare, l’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che
gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso
l’estero, di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate
i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in
relazione alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero, per
71
effetto della citata lettera a), in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000
euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche,
enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell’articolo 5 del Tuir. Nella formulazione del testo della norma in vigore fino al
31 dicembre 2022, fra gli intermediari tenuti a tale adempimento erano inclusi i
prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale mentre non erano
richiamati i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Questi ultimi sono ora
espressamente inclusi nel nuovo testo della disposizione in commento tra i soggetti
tenuti agli obblighi di comunicazione e, pertanto, anch’essi dovranno effettuare le
comunicazioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.
I medesimi prestatori di servizi sono inclusi fra gli intermediari soggetti ai
poteri informativi dell’Unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione
internazionale dell'Agenzia delle entrate costituita ai sensi dell'articolo 12, comma
3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e dei reparti speciali della Guardia di
finanza in relazione ai trasferimenti effettuati attraverso non residenti (articolo 2
del decreto legge n. 167 del 1990).
Dal 1° gennaio 2023, tale attività di monitoraggio deve avere ad oggetto
tutte le cripto-attività e non solo le cripto-valute.
La legge di bilancio 2023 apporta modifiche anche agli obblighi di
monitoraggio fiscale previsti per i soggetti residenti in Italia di cui all’articolo 4,
del decreto legge n. 167 del 1990 (persone fisiche, enti non commerciali e società
semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 Tuir), stabilendo che i predetti
soggetti che «nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività
estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono
altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente
periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle
attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi
dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e
72
dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni».
Dunque, il legislatore ha espressamente previsto che devono essere indicate
nel Quadro RW del modello Redditi le cripto-attività e che tale adempimento
ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle
cripto-attività, sono titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto
dalla normativa antiriciclaggio.
Stante la formulazione della norma, gli obblighi di monitoraggio fiscale
delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione
e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano
detenute all’estero o in Italia (cfr. relazione illustrativa alla legge di bilancio 2023).
In coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad
interpelli pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel
Quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre
fattispecie di cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri
sistemi di archiviazione o conservazione.
Ciò in quanto le cripto-attività sono potenzialmente suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia quali redditi diversi ai sensi della nuova lettera c-sexies)
del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Nel quadro RW va compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto
digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal
contribuente.
Non devono essere indicate nel quadro RW, le cripto-attività per le quali il
contribuente, sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una
denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il
furto delle chiavi private.
Tuttavia, si ritiene che anche le cripto-attività possano rientrare nelle
previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell’articolo 4 del
decreto legge n. 167 del 1990, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione
nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e
73
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e
per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi
finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a
ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di mancata compilazione
del Quadro RW del Modello Redditi, l’articolo 5, comma 2, del decreto legge n.
167 del 1990 prevede che «La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal
3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di
cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero
di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel
caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro
novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258».
Tenuto conto della natura delle cripto-attività, in caso di mancata
indicazione del quadro RW, non si applica il raddoppio della sanzione prevista per
la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura
finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
3.5 Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività
I commi 131 e 132 stabiliscono che i componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del
reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP).
Con l’inserimento del comma 3-bis all’articolo 110 del Tuir, ad opera del
comma 131, viene previsto che «In deroga alle norme degli articoli precedenti del
74
presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla
formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a
prescindere dall’imputazione al conto economico».
Pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile IRES
eventuali componenti positivi o negativi che risultano dalla valutazione delle
cripto-attività.
Va rilevato preliminarmente che né i principi contabili nazionali (OIC) né
quelli internazionali (IAS/IFRS) contengono una definizione di cripto-attività (e,
dunque, non disciplinano una specifica modalità di rilevazione delle stesse).
Pertanto, in linea di principio, in applicazione del principio di derivazione
rafforzata – sulla base del quale per i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui
all’articolo 2435-ter del codice civile (che non rinunciano alle semplificazioni
previste dalla medesima disposizione), «valgono, anche in deroga alle disposizioni
dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi
contabili» - dovranno, dunque, essere applicate, di volta in volta, le norme fiscali
relative alle qualificazioni e classificazioni che i predetti asset assumono in
bilancio (fermo restando le eventuali specifiche deroghe contenute nei decreti di
coordinamento previsti dalle disposizioni fiscali).
Analogamente, ai fini del reddito d’impresa, in considerazione della
mancanza di una definizione delle cripto-attività, anche per i soggetti in
derivazione semplice assumono rilevanza le qualificazioni e classificazioni
operate in bilancio (sempre a eccezione dei casi in cui le disposizioni fiscali
prevedano specifiche deroghe).
Va precisato, da ultimo, che le cripto-attività potrebbero essere rilevate dal
soggetto emittente in bilancio tra i debiti (o tra gli strumenti partecipativi). In tal
caso, a prescindere dalla qualificazione e classificazione contabile adottata, è
necessario valutare se tali passività possiedano i requisiti contenuti nell’articolo 44
del Tuir per essere ricondotte agli strumenti similari alle azioni e,
75
conseguentemente, per considerare indeducibile la relativa remunerazione ai sensi
dell’articolo 109 del medesimo Tuir. Ciò comporterà, in capo al soggetto
possessore delle predette cripto-attività, l’applicazione del regime PEX al ricorrere
delle condizioni di cui all’articolo 87 del Tuir. Con la modifica apportata
all’articolo 110 del Tuir, come sopra accennato, sono stati sterilizzati tutti i
fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività, prescindendo dalle modalità con
cui tali asset sono iscritti in bilancio e dalla rilevazione a conto economico dei
componenti (positivi o negativi) derivanti da detti fenomeni.
Al riguardo, si rammenta che, come precisato nella circolare 28 febbraio
2011, n. 7/E (i cui chiarimenti devono considerarsi applicabili anche ai soggetti
OIC adopter diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice
civile), sulla base del tenore letterale dell’articolo 83 del Tuir, i fenomeni di
valutazione o quantificazione dei componenti di reddito risultano estranei al
principio di derivazione rafforzata.
Infatti, nella relazione illustrativa al decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 si fa riferimento a talune fattispecie (di seguito
riportate) che rappresentano «componenti valutative per le quali restano
applicabili le regole dell’IRES che disconoscono la rilevanza delle valutazioni di
tali beni». Si tratta di:
- valutazione degli asset in applicazione del revaluation model previsto
dallo IAS 16: in tale ipotesi, i plusvalori o minusvalori che sono rilevati
in bilancio non assumono alcun rilievo fiscale;
- la valutazione con il criterio del fair value degli immobili qualificati dallo
IAS 40 come beni d’investimento, con la conseguente irrilevanza delle
variazioni del fair value;
- applicazione del metodo dell’impairment test di cui allo IAS 36: in
questa ipotesi, le perdite di valore rilevate sugli asset di bilancio non
assumono rilievo ai fini fiscali.
Ne consegue che, per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di
valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-attività devono essere
76
oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione,
nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:
- beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al
maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di
iscrizione;
- rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo
circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del
Tuir;
- attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di
cui agli articoli 94 e 110 del Tuir.
In considerazione della ratio delle modifiche apportate con il citato comma
131, per i soggetti che producono reddito d’impresa, gli effetti delle disposizioni
contenute nel comma 3-bis riguarda sia le cripto-attività in sé considerate sia le
altre attività o passività il cui controvalore sia espresso in cripto-attività (con
l’effetto di ampliare la definizione fornita, in materia di redditi diversi, nel
paragrafo 3 del presente documento di prassi).
Alla luce di quanto chiarito in relazione all’ambito oggettivo del citato
comma 3-bis, quindi, eventuali oscillazioni del valore dei crediti e debiti in cripto-
attività, il cui controvalore in euro risulta rilevato in bilancio, non assumono rilievo
ai fini della determinazione del reddito di periodo. Parimenti, qualora le cripto-
attività costituiscano il sottostante di un contratto derivato (ad es. contract for
difference o future), ai componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione alla data di chiusura dell’esercizio si applica il comma 3-bis
dell’articolo 110 che impone una deroga alla rilevanza di tali fenomeni disposta
dai commi da 2 a 3-bis dell’articolo 112 del Tuir.
Come evidenziato nella relazione illustrativa della legge di bilancio 2023,
resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni
(incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la
differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscalmente riconosciuto di tali
77
cripto-attività concorre alla formazione del reddito di periodo, rappresentando tali
eventi dei realizzi sul piano fiscale.
Sulla base della classificazione in bilancio delle predette cripto-attività, si
applicheranno le seguenti diposizioni:
- per i beni immateriali e attività finanziarie immobilizzate, gli articoli 86
e 101 del Tuir;
- per le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante o tra le altre
rimanenze, l’articolo 85 del Tuir.
In ogni caso, il valore fiscale di prima iscrizione delle cripto-attività è
determinato applicando le previsioni di cui all’articolo 9 del Tuir.
Da ultimo, va evidenziato che l’irrilevanza delle oscillazioni di valore è
prevista anche ai fini IRAP dal successivo comma 132 secondo il quale «Ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell’articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo».
3.6 Rideterminazione del valore delle cripto-attività
Tenuto conto del cambio di regime, il legislatore ha previsto la possibilità
per i soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo
4 del decreto legge n. 167 del 1990, di rideterminare il valore delle cripto-attività
detenute alla data del 1° gennaio 2023.
A tal fine, il comma 133 ha previsto che «Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1
dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126,
lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data
del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto,
il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico, a
78
condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 14 per cento».
Con tale disposizione normativa è stata prevista la possibilità per i
contribuenti che detengono alla data del 1° gennaio 2023 cripto-attività di
rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data, a condizione che
il costo o valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi stabilita nella misura del 14 per cento.
Nel caso in cui il contribuente detenga più cripto-attività e decida di
avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a
rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione. Ad esempio se il
contribuente alla data del 1° gennaio 2023 detiene n. 10 bitcoin e n. 20 ether e
decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin deve rideterminare il valore di
tutti i n. 10 bitcoin detenuti.
Il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l’imposta
sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto
l’acquisto della stessa.
Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla
piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore
potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono
negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle
stesse.
Il valore rideterminato potrà essere utilizzato ai fini della determinazione
della plusvalenza in caso di rimborso o cessione a titolo oneroso della
cripto-attività o permuta con altre cripto-attività aventi diverse caratteristiche e
funzioni (come ad esempio nel caso di acquisto di un NFT con bitcoin).
L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto delle
cripto-attività non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del
comma 9-bis dell’articolo 68 del Tuir.
79
È possibile rideterminare il valore di cripto-attività detenute alla data del
1° gennaio 2023, anche nel caso in cui non siano più detenute alla data del
versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’imposta sostitutiva è versata con il codice “1717” denominato “Imposta
sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale -
articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, istituito con la
Risoluzione 26 giugno 2023, n. 36/E.
Riguardo al termine degli adempimenti, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con comunicato stampa del 13 giugno 2023, ha reso noto che «una
prossima disposizione normativa prorogherà di tre mesi, dal 30 giugno al 30
settembre 2023, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-
attività il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio».
Il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto legge 10 maggio 2023,
n. 5161, inserito in sede di conversione, prevede che «I termini di cui ai commi 134
e 135 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30
settembre 2023».
Successivamente l’articolo 2 del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132
ha prorogato tale termine al 15 novembre 2023.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate
annuali di pari importo, a partire dalla predetta data di scadenza. Sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Per perfezionare il regime agevolato in argomento, sarà necessario, quindi,
che entro il predetto termine il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva
61 Convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di
termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.80
per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate
annuali di pari importo.
Si precisa, che l’opzione per la rideterminazione del valore delle
cripto-attività e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate
con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di
pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può
avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della
determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies),
del Tuir.
Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta
ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle
plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle cripto-attività non tengano
conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata
e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti
successivi.
Le norme in esame prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di
un’agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta
liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso. Si fa
altresì presente che il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della
prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore
rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il
contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 14 per cento
versata.
Qualora, invece, il contribuente abbia effettuato il versamento della prima
rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare quelli successivi, i relativi
importi sono iscritti a ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti.
Resta comunque ferma, per il contribuente, la possibilità di avvalersi del c.d.
“ravvedimento operoso” nei limiti fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
81
I contribuenti che rideterminano il valore delle cripto-attività devono
indicare i dati relativi nel modello Redditi PF 2024 (relativo al periodo d’imposta
2023). Sarà cura dei contribuenti conservare la documentazione comprovante il
valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023, da esibire o trasmettere a richiesta
dell’Amministrazione finanziaria.
3.7 Tassazione indiretta
3.7.1 Imposta sul valore aggiunto
A differenza delle imposte sui redditi, le cripto-attività non sono oggettodi specifiche disposizioni in ambito Iva.
Diventa quindi inevitabile far riferimento alla best practice internazionale,
rappresentata in primis dal Rapporto OCSE sulle cripto-valute del 12 ottobre
202062 e dalle Linee Guida del Comitato Iva della UE63, cui si aggiungono la
giurisprudenza unionale e il comportamento seguito dagli altri Stati così da
delineare dei principi generali condivisi al fine di limitare le disparità di
trattamento tra Stati membri e l’erosione di base imponibile Iva.
Occorre altresì considerare che, come già chiarito in premessa, le cripto-
attività costituiscono una categoria eterogenea, comprensiva anche di
rappresentazioni digitali e diritti, di cui le cripto-valute sono parte. Questa
eterogeneità è accresciuta dal diffondersi di forme ibride ossia da strumenti che
nascono già cosi, cioè come figura intermedia tra due tipologie di cripto-attività,
oppure che nascono in un modo per poi nel tempo cambiare la loro natura in base
alle scelte del possessore, di chi lo ha emesso o al verificarsi di (in)determinate
circostanze.
La disciplina Iva delle cripto-attività quindi non può essere univoca e
prescindere da una valutazione case by case finalizzata innanzitutto a individuarne
62 Taxing Virtual Currencies: An Overview of TaxTreatments and Emerging Tax Policy Issues.
63 In particolare, “Guidelines resulting from the 120th meeting of 28 March 2022 – 1045” approvate sullabase dei risultati della discussione sul documento di lavoro dei servizi della Commissione WP n. 1037
del 24 febbraio 2022.82
e valutarne, mediante un approccio look through, la reale natura, la loro funzione
nella pratica e gli scopi per i quali sono effettivamente utilizzate, andando dunque
al di là del nome a esso attribuito dall’emittente anche per finalità commerciali.
Si tratta dell’approccio raccomandato anche dall’OCSE in “Crypto-Asset
Reporting Framework (CARF)”, approvato ad agosto 2022 e pubblicato a ottobre
dello stesso anno, che su mandato del G20, affronta il tema delle cripto-attività
con l’intento di rendere trasparente il relativo mercato e contrastare l’erosione di
base imponibile, introducendo in capo agli operatori interessati obblighi di
segnalazione e di scambio di informazioni automatici, non completamente coperti
dal Common Reporting Standard (CRS), anch’esso oggetto di modifiche.
Anche la direttiva DAC8 (si veda paragrafo 1.2) adotta il medesimo
approccio per individuare le operazioni e transazioni “rilevanti”, poste in essere
dall’utente, oggetto di segnalazione da parte dei CASP.
Benché più propriamente riferito al settore dell’imposizione diretta, la
validità dell’approccio look through è “generalmente” riconosciuto perché tale
metodo è l’unico reputato possibile nell’eterogeneo settore delle cripto-attività,
notoriamente over the counter (OTC), e dunque anche ai fini Iva verrà seguito
questo approccio, il cui corollario è la prevalenza della sostanza sulla forma.
Quelle che seguono sono delle prime indicazioni di ordine generale – per
quanto possibile uniformi alla best practice internazionale come sopra definita –
rese con l’intento di delineare rebus sic stantibus un quadro generale delle possibili
implicazioni derivanti dalla creazione, dal possesso e dal commercio delle cripto-
attività, ivi incluse le attività/servizi ad esse relativi, senza ovviamente alcuna
pretesa di esaustività.
D’altra parte è una materia in continua evoluzione perché legata all’impiego
di tecnologie a loro volta in continuo progredire e i cui potenziali sviluppi non
sono immaginabili allo stato attuale. Ulteriori riflessioni sono pertanto possibili
tutte le volte in cui il singolo caso concreto non può essere ricondotto a una delle
fattispecie di seguito esaminate, ora considerate maggiormente ricorrenti.
83
Resta inteso che una volta compresa la natura della cripto-attività, il passo
successivo è verificare se le operazioni su detta attività rispettano tutti i requisiti
per rientrare nel campo di applicazione dell’Iva, oppure ne siano escluse per
mancanza di uno o più di tali requisiti. Laddove soggette a Iva sarà poi necessario
valutare se siano imponibili, non imponibili o esenti.
3.7.1.1 Cripto-valute e servizi connessi
Come anticipato nel paragrafo 2, in tema di valute virtuali sono dirimenti i
chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in seguito, “Corte
di Giustizia” o “CGUE”) nella sentenza 22 ottobre 2015, C-264/14 (c.d. sentenza
Hedqvist) in base ai quali è possibile affermare che una cripto-attività si qualifica
come moneta virtuale, mutandone il relativo trattamento Iva, quando “non ha altre
finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”. Non avendo corso legale, si
tratta ovviamente di un mezzo di pagamento “contrattuale” perché
volontariamente accettato dalle parti della transazione (cfr. paragrafi 24 e 42,
nonché risoluzione n. 72/E del 2016).
Ne consegue che quando, a prescindere dal nomen juris (token, NFT,
bitcoin, ecc.), la reale natura di una cripto-attività è quella di moneta
virtuale/mezzo di pagamento:
1. se viene usata per regolare il pagamento di una transazione soggetta a
Iva 64 , occorre calcolarne il controvalore in euro per determinare la
relativa base imponibile, su cui poi applicare l’Iva con l’aliquota propria
dell’operazione effettuata. Per l’articolo 13, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “decreto
Iva”), quando il corrispettivo di un’operazione è regolato in valuta estera
è necessario far riferimento al «cambio del giorno di effettuazione
dell’operazione (n.d.r. come individuato dall’articolo 6 del medesimo
64 «2. The VAT Committee unanimously agrees that supply of goods or services remunerated in crypto-currencies shall be treated in the same way as any other supply for VAT purposes.
3. As regards crypto-currencies, the VAT Committee unanimously agrees that for the purposes of the
application of the VAT Directive1 and in accordance with the case-law of the CJEU2, these shall be
treated as a currency (…)”, da “GUIDELINES RESULTING FROM THE 120th MEETING of 28 March
2022 DOCUMENT B – taxud.c.1(2023)3625373 – 1045».84
decreto) o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di
emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base
della quotazione del giorno antecedente più prossimo». Al fine di
circoscrivere la volatilità che caratterizza le cripto-valute si ritiene
ragionevole che il suddetto tasso di cambio sia il valore medio registrato
nel giorno di effettuazione dell’operazione, rinvenibile sulla piattaforma
che gestisce l’e-wallet del fornitore, su cui sarà accreditato il
corrispettivo in cripto-valuta pagato dal proprio cliente;
2. le operazioni su cripto-valute sono in genere esenti da Iva ai sensi
dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 (in seguito, “direttiva Iva”), trasfuso
nell’articolo 10, primo comma, n. 3) del decreto Iva65.
Le transazioni su cripto-valute interessate dall’esenzione sono in particolare
«e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete
con valore liberatorio66», che la Corte di Giustizia, nella citata sentenza, qualifica
come operazioni finanziarie (cfr. paragrafo 49), ribadendo nello stesso tempo la
natura oggettiva di detta esenzione.
Si ricorda infatti che «le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1,
lettere da d) a f) (…) sono, per loro natura, operazioni finanziarie, benché non
debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari»
(cfr. paragrafi da 36 a 39 della sentenza Hedqvist).
Come concluso anche dal Comitato Iva in “Guidelines resulting from the
120th meeting of 28 March 2022 - 1045”, paragrafi 3 e 4, si ritengono dunque esenti
da Iva le seguenti operazioni finanziarie ove relative a valute virtuali, da chiunque
effettuate a titolo oneroso:
65 Cfr. sentenza Hedqvist e Linee Guida del Comitato Iva contenute nel documento “Guidelines resultingfrom the 120th meeting of 28 March 2022 - 1045”.
66 Per l’articolo 10, primo comma, n. 3) del Decreto Iva sono esenti da Iva: «le operazioni relative a valuteestere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e
comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; (…)».85
1. il cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale, nonché il
cambio tra valute virtuali;
2. il mining su valute virtuali, remunerato ad esempio sotto forma di fee
applicate dal miner;
3. le commissioni per i servizi di digital wallet;
4. lo staking67
a nulla rilevando le modalità di determinazione e di pagamento del
corrispettivo.
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, è «inconferente, ai fini della
determinazione del carattere oneroso di una prestazione di servizi, il fatto che
detta retribuzione non assuma la forma del versamento di una provvigione o del
pagamento di spese specifiche (sentenza First National Bank of Chicago, C-
172/96, EU:C:1998:354, punto 33)» (cfr. paragrafo 29 della sentenza Hedqvist).
Resta inteso che per costante giurisprudenza comunitaria, una prestazione
di servizi è effettuata a titolo oneroso quando è possibile individuare una
controprestazione, dovuta dalla controparte, che presenta un nesso diretto con il
servizio prestato. Nella controversia oggetto della sentenza Hedqvist, ad esempio,
questa controprestazione (alias onerosità) è in termini di somma che il cliente
accetta di pagare a titolo di margine, ossia «di differenza tra, da una parte, il prezzo
al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale
le vende ai suoi clienti» (cfr. paragrafi 27, 28 e 31).
Da quanto chiarito consegue che le sopra elencate operazioni non sono da
considerarsi esenti, bensì fuori campo Iva quando non ricorrono i presupposti per
assoggettarle a Iva poiché, ad esempio, eseguite a titolo gratuito oppure quando è
impossibile individuare un rapporto sinallagmatico tra il prestatore del servizio e
un beneficiario identificato o identificabile, e in particolare se il committente è
B2C oppure B2B.
67 Cfr. Glossario.86
Quest’ultima ipotesi ricorre sovente nel mining, quando il miner è
remunerato in automatico dal sistema/network/rete, in assenza di specifici contratti
e, dunque, senza che sia possibile individuare una controparte definita,
indipendentemente dal fatto che il mining sia finalizzato alla creazione di monete
virtuali o di una qualsiasi altra cripto-attività. In altri termini, l’impossibilità per il
miner di individuare – nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza – lo status del
suo committente (i.e. Business or Consumer) di fatto impedisce di risalire alla
territorialità Iva dell’operazione facendo così venir meno uno dei requisiti per la
rilevanza Iva della transazione. E ciò a prescindere se il mining è finalizzato alla
creazione di monete virtuali piuttosto che di una qualsiasi altra cripto-attività.
Pertanto, nei casi in cui il miner è remunerato in modo automatico dal
sistema/network/rete «Stante l’impossibilità di individuare una prestazione di
servizio personalizzata a favore di un beneficiario identificato o identificabile, nei
termini prima chiariti, si ritiene che [n.d.r. l’attività di mining] (…) sia fuori dal
campo di applicazione dell’IVA con conseguente preclusione del diritto alla
detrazione dell’imposta assolta».
Sebbene tale conclusione sia esplicitata nelle risposte a interpello nn. 508 e
515 del 2022 con riferimento al mining su cripto-valute, si ritiene che valga, nelle
medesime circostanze, anche per il mining su a una cripto-attività.
Resta inteso che il prestatore, nell’utilizzo dell’ordinaria diligenza - cui è
sempre tenuto - deve applicare, ove possibile, le disposizioni di cui agli articoli da
10 a 13-bis nonché 17 e 18 del regolamento esecuzione (UE) 282/2011 del
Consiglio del 15 marzo 2011.
Quando invece ricorrono tutti i presupposti per assoggettare a Iva
l’operazione, il mining su una cripto-attività può essere esente, non imponibile o
imponibile a seconda della reale natura di detta attività. Ad esempio, nella
fattispecie oggetto della risposta n. 110 del 2020, sebbene in tale sede non sia stato
oggetto di indagine per mancanza di uno specifico quesito, verosimilmente il
mining è imponibile perché effettuato a titolo oneroso tra parti note, legate tra loro
da un vincolo sinallagmatico derivante da specifici contratti.
87
3.7.1.2 Token
Le conclusioni del paragrafo precedente valgono ovviamente anche per i
token (e i servizi a essi connessi) quando la loro reale natura è quella di mezzo di
pagamento/moneta virtuale. Pertanto le operazioni relative a payment o currency
token, ove soggette a Iva, saranno esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma,
n. 3) del decreto Iva da chiunque effettuate.
Ai security token e ai servizi a essi connessi, invece, è normalmente
applicabile l’esenzione “oggettiva” prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 4)
del decreto Iva quando la loro reale natura è quella di strumento di investimento
al pari delle azioni, obbligazioni e titoli ivi indicati. Le operazioni relative a
security token, ove soggette a Iva, saranno quindi esenti da chiunque effettuate a
meno che non si tratti delle operazioni espressamente escluse dall’esenzione dal
citato articolo 10, primo comma, n. 4). Si tratta in particolare de «la custodia e
amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli;»,
imponibili Iva con aliquota ordinaria (cfr. risoluzione 16 luglio 1998, n. 77/E e
sentenza della Corte di Giustizia 19 luglio 2012, C-44/11, Deutsche Bank).
Con riferimento agli utility token, validi chiarimenti sono contenuti nelle
risposte nn. 14 del 2018, 110 del 2020 e 507 del 2022, dalle quali è possibile
desumere come questa tipologia, dal 2018, si sia evoluta al punto che i chiarimenti
della risposta n. 14 del 2018 riguardano una categoria di utility token ormai, di
fatto, residuale perché superata dall’avvento degli hybrid token.
Si ricorda che la risposta n. 14 del 2018 assimila gli utility token ai buoni
corrispettivo, rendendo a essi applicabile la relativa disciplina Iva, ora contenuta
nella direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 (c.d. “direttiva
Voucher”), recepita con il d.lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al decreto Iva
gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell’articolo 13.
Ciò ovviamente è possibile se il token è in tutto e per tutto assimilabile a un
voucher ai sensi delle disposizioni appena richiamate.
Ad ogni buon fine si ricorda che elementi essenziali di un buono
corrispettivo sono:
88
1. l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo
o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di
servizio e
2. l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa,
l'identità dei potenziali fornitori.
Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo che
rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della direttiva Voucher da tutti gli
altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come gli strumenti
di pagamento.
Gli elementi essenziali del voucher, sopra riportati, non sono ad esempio
riscontrabili negli “utility token” esaminati nella risposta n. 507 del 2022, perché
la loro natura cambia dopo l’emissione per volontà del possessore e/o per il
verificarsi di (in)determinate condizioni, rendendoli, al di là del nomen a essi
attribuito dall’emittente nell’ambito di una Initial Coin Offering (ICO), degli
hybrid token.
Nel caso specifico, questi hybrid token assumono la natura di titoli di
legittimazione di cui all’articolo 2002 del codice civile, mutuandone il relativo
trattamento Iva: la loro cessione quindi non integra in sé una prestazione di servizi
o una cessione di beni, limitandosi semplicemente a identificare l’avente diritto.
Si tratta in sostanza di una “mera movimentazione di carattere finanziario” non
soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto Iva68.
Astraendosi dal caso specifico, la risposta n. 507 del 2022 evidenzia le
difficoltà connesse all’individuazione di un hybrid token da cui dipende la relativa
disciplina Iva, soprattutto quando la natura del token cambia dopo l’emissione non
rispecchiando più le caratteristiche fissate, ad esempio, in sede di ICO. Quanto a
dire che l’ICO disciplina solo un momento della “vita” del token che, sebbene ab
origine classificato come utility, in itinere può assumere, soprattutto in caso di
inutilizzo, la natura di moneta virtuale e/o di strumento di investimento,
68 Cfr. risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E.89
diventando così un hybrid token nonostante questa trasformazione non sia stata
prevista in sede di emissione.
Diventa quindi inevitabile valutare la reale natura del token a ogni
transazione che lo riguarda, indipendentemente dal trattamento Iva delle
precedenti operazioni che lo hanno interessato. Da qui la necessità di un esame del
caso specifico per stabilire se detto token sia un voucher piuttosto che uno
strumento di pagamento o altro.
Questa situazione è evidenziata sia dall’OCSE (cfr. Taxing Virtual
Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax PolicyIssues del
12 ottobre 2020, paragrafo 2.3.1. e nota 10), sia dal Comitato Iva che nelle Linee
Guida – in esito alla discussione sviluppatasi sui Working Paper n. 983 del 13
novembre 2019 e n. 993 del 21 febbraio 2020 - afferma all’unanimità
l’impossibilità di trattare un token come un voucher quando la sua natura è soggetta
a modifiche69. Una volta emesso, infatti, un voucher non può cambiare natura,
nemmeno in caso di inutilizzo.
In ultimo, con riferimento al caso trattato con la risposta n. 110 del 2020 si
evidenzia come la stessa non esamina la disciplina Iva del particolare utility token,
né tantomeno la relativa attività di mining: si sofferma piuttosto sulla commissione
(fee) che gli aspiranti miner devono pagare all’emittente per accedere alla sua
piattaforma e svolgere l’attività di mining, e che nel caso specifico è rappresentata
da un quantitativo minimo di token che gli aspiranti miner devono mettere in stake,
ossia a garanzia dell’attività che intendono svolgere.
69 «3. The VAT Committee confirms by unanimity that a voucher only qualifies as such, if the goods orservices to be supplied or the identities of their potential suppliers are indicated either on the instrument
itself or in related documentation, including its terms and conditions. With regard to tokens, which are
not yet part of a regulated market within the EU and whose nature is subject to change, the VAT
Committee is of the unanimous view that, in principle, they shall not be considered vouchers within the
meaning of the VAT Directive. The VAT Committee nevertheless unanimously agrees that a case-by-
case approach is appropriate when considering whether a token qualifies as a voucher, depending on
its specific qualification and use».90
3.7.1.3 Non Fungible Token (NFT)
L’individuazione della reale natura dell’NFT presuppone un’attenta
valutazione delle pattuizioni contrattuali allo stesso associate, intese come i diritti,
o più in generale, gli asset che incorpora, oltre alle modalità di circolazione di
questo strumento.
Tali pattuizioni sono in genere codificate in uno smart contract, che è self
executing, non modificabile e legato in modo indissolubile allo stesso NFT in
quanto a quest’ultimo associato mediante registrazione sulla blockchain.
Lo smart contract è dunque parte integrante del processo di generazione di
un NFT (c.d. processo di minting o tokenizzazione) che è caratterizzato dalla
creazione di due file digitali, lo stesso NFT e il suo sottostante che quando
rappresentato da un bene, diritto o servizio “fisico” deve essere preventivamente
trasformato in un corrispondente file digitale per poi essere abbinato all’NFT,
caricato e validato sulla blockchain.
Una volta creato, l’NFT può essere venduto sul mercato primario dal suo
creatore ma anche su un mercato secondario tra trader e collezionisti. Ogni
scambio sul mercato secondario normalmente assicura al creatore una royalty e
l’aggiornamento della blockchain è assicurato dai miner che validano e registrano
dette transazioni.
Le piattaforme di negoziazione sono notoriamente virtuali (c.d.
“marketplace”) e strutturate in modo da garantire la continuità e lo spessore delle
transazioni: sul marketplace appaiono gli NFT disponibili, gli acquirenti interessati
fanno delle offerte e quando il venditore ne accetta una, la piattaforma gestisce il
trasferimento dei fondi dal wallet digitale dell’acquirente a quello del venditore.
In merito agli aspetti Iva 70 , occorre tener presente che le parti di una
transazione possono essere interessate:
70 Gli NFT sono stati oggetto di discussione nell’ambito del Comitato IVA, senza che, al momento, sianostate approvate delle Linee Guida sull’argomento. Del resto, come emerge dalle Minutes del 122°
incontro del Comitato Iva, il Working Paper 1060, pubblicato il 21 febbraio 2023 va considerato un
“work in progress” ossia un documento utile «to initiate a discussion on this new and complex subject
so as to have the views and experience of the delegations before a more substantial paper could be91
a) al solo NFT, ipotesi che normalmente ricorre quando perseguono fini
speculativi, disinteressandosi del sottostante che verosimilmente non
riscatteranno mai;
b) anche al sottostante, che può essere rappresentato da beni, servizi o
diritti, i quali nascono ab origine come digitali oppure come “fisici”. In
quest’ultimo caso, l’asset fisico (c.d. “asset off chain”) può circolare
parallelamente al suo corrispondente file digitale incorporato nell’NFT
oppure non circolare affatto, essendo il suo trasferimento fisico rimesso
alla volontà delle parti, cessionario in primis.
Quando le parti sono interessate al solo NFT, essendo questo di per sé un
prodotto digitale, si ritengono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi
tramite mezzi elettronici di cui all’articolo 7 , paragrafo 1, del regolamento n.
282/2011/UE, che ne dà un definizione “aperta”71. Ai sensi della disposizione
appena richiamata: «I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla
direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete
elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata,
corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza
della tecnologia dell’informazione.
In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche
e aggiornamenti; (…)».
Tali prestazioni dunque assumeranno rilevanza ai fini Iva all’atto del
pagamento del corrispettivo, secondo le regole di territorialità proprie di questa
prepared for a future meeting» [cfr. taxud.c.1(2023)7344228 – WP No 1064 FINAL VAT Committee
– Minutes – 122nd meeting, pagine da 14 a 17, del 10 luglio 2023].71 A favore della riconducibilità della cessione di un NFT nell’ambito delle prestazioni di servizi
depongono gli articoli 24 e 25 della direttiva 2006/112/CE. L’articolo 24, in particolare, definisce le
prestazioni di servizi in via residuale nel senso che considera tali «(…) ogni operazione che non
costituisce una cessione di beni.» (cfr. articolo 24, paragrafo 1) e per il successivo articolo 25 «Una
prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti:
a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;
b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione;
c) l'esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in
suo nome o a norma di legge» (articolo 25).92
tipologia di servizi, tra le quali si ricorda l’articolo 7-octies del decreto Iva che in
caso di operazioni (B2C), attribuisce importanza allo Stato dove è domiciliato il
committente o è ivi residente senza domicilio all’estero.
L’aliquota è quella propria delle prestazioni generiche.
Quando invece le parti sono interessate anche al sottostante, l’NFT assume
la natura di mero veicolo mediante il quale avviene il trasferimento dei beni, servizi
e diritti che incorpora, acquisendo rispetto a essi natura accessoria. Ne consegue
la prevalenza della disciplina Iva del sottostante. Pertanto se il sottostante è:
1. anch’esso un asset digitale (c.d. asset on-chain perché nativo digitale), il
trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva propria dei servizi
elettronici;
2. un asset materiale (c.d. “asset off-chain”), il trasferimento dell’NFT è regolato
dalla disciplina Iva di detto asset.
Con riferimento alla fattispecie sub 1, l’effetto traslativo collegato all’NFT
coinvolge ad esempio un bene o un servizio digitale che di per sé rientra tra i servizi
elettronici di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 282/2011/UE.
Resta inteso che se tale asset è un’opera d’arte digitale (c.d. “digital art”) e
la cessione dell’NFT con tutti i diritti a essa relativi è effettuata dallo stesso autore
sul mercato primario, ove ciò sia possibile in base alla legislazione dello Stato
interessato, la relativa cessione non è rilevante ai fini Iva per carenza del
presupposto oggettivo: per l’articolo 3, quarto comma, lettera a), del decreto Iva72
l’operazione non è considerata prestazione di servizi.
Quando invece l’opera d’arte digitale è ceduta sul mercato secondario da
un soggetto diverso dall’autore, ove territorialmente rilevante in Italia e ammessa
dal nostro ordinamento, questa prestazione di servizi elettronica è soggetta
all’aliquota ordinaria Iva: va tuttavia osservato che il trasferimento dei relativi
72 Articolo 3, quarto comma, del decreto Iva: «Non sono considerate prestazioni di servizi:a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi
o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; (…)».93
diritti, quali quelli di sfruttamento economico, da parte di un soggetto diverso
dall’autore è disciplinata in primis dall’articolo 3, secondo comma, n. 2) del
decreto Iva73.
Fattispecie diversa e più complessa è quella evidenziata al numero sub 2 in
quanto parallelamente all’NFT c’è un asset fisico (di cui l’NFT ne può incorporare
il corrispondente file digitale), inteso come bene, diritti o servizi. Questo asset
fisico circola ovviamente secondo le regole proprie che possono divergere da
quelle dell’NFT, allo stato attuale – quest’ultime – prive di valore giuridico. Basti
pensare alle opere dell’ingegno, agli immobili e ai beni mobili registrati la cui
proprietà, almeno nell’ordinamento giuridico italiano, non può essere trasferita
mediante un NFT essendo regolata da leggi ad hoc, del tutto assenti per gli NFT.
Casi frequenti sono il c.d. digital twin74, tipico nel settore dell’arte, o l’NFT
che incorpora diritti relativi a un bene fisico, quali ad esempio il diritto di proprietà
o di sfruttamento economico.
Seguendo l’approccio look through, il trasferimento dell’NFT è regolato
dalla disciplina Iva propria dell’asset off chain.
Pertanto quando nell’NFT è tokenizzato il diritto di proprietà su un bene
mobile non registrato, ove ciò sia possibile secondo l’ordinamento giuridico dello
Stato interessato (come in Italia), il trasferimento dell’NFT è una cessione di beni
regolata in primis dagli articoli 2 e 7-bis del decreto Iva, con riferimento alla quale
l’imposta si ritiene esigibile all’atto della consegna dell’NFT al cessionario, ossia
quando l’NFT entra nel suo wallet personale. Preso infatti atto della libera volontà
delle parti di regolare - tramite NFT - il trasferimento della proprietà del bene
mobile, tale momento assume di fatto la valenza di consegna “simbolica” dello
stesso. Nel settore qui in discussione è infatti convenzionalmente accettato dagli
operatori che chi ha nel proprio wallet la disponibilità dell’NFT ha la disponibilità
73 In questo caso il sottostante è costituito da diritti immateriali, cioè asset non nativi digitali, soggetti,almeno in Italia, a una disciplina ad hoc, non solo fiscale, al cui rispetto sono comunque tenute le parti
della transazione, come meglio di seguito chiarito.74 Si tratta della creazione di uno o più esemplari digitali (virtuali) di un equivalente originale fisico,
creando così “n” copie di quest’ultimo.94
del bene sottostante anche se non lo ha – ancora – materialmente nelle proprie
mani.
Ne consegue che quando c’è il solo trasferimento/consegna simbolica del
bene non è possibile ad esempio invocare tout court le disposizioni che regolano
le esportazioni e le importazioni di beni in quanto lo loro applicazione presuppone
la movimentazione fisica degli stessi. Tali disposizioni potranno essere invocate
solo al ricorrere di questo presupposto (i.e. consegna/trasferimento materiale).
Quando invece nell’NFT sono tokenizzati dei diritti, quali ad esempio quelli
di sfruttamento economico, prevale la disciplina Iva del sottostante rappresentato
da diritti immateriali, che sono di per sé un asset off-chain. Tali diritti, infatti, non
nascono come beni digitali in quanto, almeno nell’ordinamento italiano, sono
disciplinati da leggi ah hoc, a prescindere se siano relativi a un asset nativo digitale
oppure fisico. La cessione dell’NFT si qualifica dunque come prestazione di
servizi disciplinata in primis dagli articoli 3 e 7-ter del decreto Iva. Quali
prestazioni di servizio, l’imposta è esigibile all’atto del pagamento del
corrispettivo.
Giova infine ricordare che quanto sino a ora rilevato non pregiudica a priori
la possibilità di applicare a un NFT, al ricorrere dei relativi presupposti, la
disciplina propria dei voucher piuttosto di quella propria dei titoli di
legittimazione, fattispecie ad esempio riscontrabili quando l’NFT incorpora dei
servizi (non digitali) che l’acquirente ha diritto di fruire oppure quando conferisce
all’acquirente il diritto a partecipare a una c.d. community.
3.7.2 Imposta di bollo
Con i commi 144 e 145 sono state modificate alcune disposizioni
concernenti imposta di bollo contenute nell’articolo 13 della parte prima della
Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e, in particolare, nel comma 2-ter e nella
nota 3-ter relativi alle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti
finanziari.
Come accennato, il comma 144 ha modificato il citato comma 2-ter
prevedendo l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo
95
del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-
attività75, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore. Come previsto
nella nota 3-ter, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è
dovuta nella misura massima di euro 14.000.
Il valore da assoggettare all’imposta di bollo è quello al termine del periodo
di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31
dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di
servizi che applica l’imposta.
In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto
delle cripto-attività.
Le modalità e i termini di versamento sono gli stessi di quelli previsti
attualmente per l’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai prodotti
finanziari.
A tal fine si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del
d.P.R. n. 642 del 1972, l’imposta di bollo si corrisponde:
- mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli
intermediari abilitati;
- in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale
24 maggio 2012.
In base alla citata disposizione l’imposta di bollo può essere assolta in modo
virtuale, ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, il quale prevede che:
1. entro il mese di gennaio, il contribuente deve presentare alla competente
Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, «una dichiarazione
contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi
nell’anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili
per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel
75 In particolare, il comma 2-ter dell’articolo 13, come modificato, prevede l’applicazione dell’impostanella misura del 2 per mille per le «Comunicazione periodiche alla clientela relative a prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche
se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-
sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917».96
suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello
conforme a quello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate» (cfr. comma 5);
2. l’ufficio «previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione
definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente imputando la
differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio
o, occorrendo, in quella successiva» (cfr. comma 6);
3. «Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione ad
eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene
assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno
in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione
provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria
delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese
successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le
modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della
riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata
successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno,
delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche
comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto
a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata
dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza» (cfr. comma 7).
Il successivo articolo 15-bis (rubricato “Disposizioni speciali sul
pagamento in modo virtuale per determinati soggetti”) prevede che taluni soggetti
sono tenuti a versare entro il 16 aprile di ogni anno, a titolo di acconto, una somma
pari al 100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata in modo virtuale. Per
esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da
effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell’acconto.
Rientrano in tale previsione i seguenti soggetti:
a) Poste italiane S.p.A.;
97
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio (SGR);
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’articolo 61 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);
e) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
f) i soggetti di cui ai titoli V (Soggetti operanti nel settore finanziario),
V-bis (Istituti di moneta elettronica) e V-ter (Istituti di pagamento) del
TUB, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate
nell’articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso TUB;
g) le imprese di assicurazioni.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15-bis i sopraelencati soggetti
presentano la dichiarazione di cui al comma 5 dell’articolo 15 entro il mese di
febbraio dell’anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il
termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo
giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al comma 6 dell’articolo 15 è
eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale,
scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
Il comma 145 ha modificato la nota 3-ter dell’articolo 13 della parte prima
della citata Tariffa, in tema di comunicazioni periodiche alla clientela, inserendo
anche quelle relative ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività76.
Alla stregua di quanto già stabilito in materia di imposta di bollo per le
comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, pertanto, anche la comunicazione
relativa ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività si considera in ogni caso inviata
almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di
invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto
76 In particolare, la nota 3-ter all’articolo 13, come modificata, prevede che «La comunicazione relativaai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni fruttiferi e postali, anche non soggetti all'obbligo di deposito,
nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si considera inviata almeno una volta nel corso dell’anno […]».98
in relazione alle cripto-attività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di
comunicazioni.
In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno
e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta, anche in questo
caso, è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso
dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno
l’imposta, comunque, è rapportata al periodo rendicontato.
Per effetto del rinvio operato alla disciplina dell’imposta di bollo prevista
dall’articolo 13, comma 2-ter della tariffa citata, i soggetti tenuti all’applicazione
dell’imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della
Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa.
Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l’imposta i
prestatori di servizi di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del d.lgs. n.
231 del 2007, che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini
della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di
monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 167 del
1990.
Tuttavia, tali soggetti non essendo compresi tra quelli di cui al comma 3
dell’articolo 15-bis del d.P.R. n. 642 del 1973 non sono tenuti a versare l’acconto
previsto dal comma 1 della medesima disposizione.
Si precisa che il prestatore di servizi di valuta virtuale o di portafoglio
digitale è tenuto ad applicare l’imposta di bollo anche nel caso in cui, dietro
corrispettivo, offra un servizio di “scambio” tra valuta fiat, messa a disposizione
da un cliente non residente, e cripto-valuta, procurata mediante ricorso ad un c.d.
“exchanger”, laddove il prestatore di servizi, per conto del cliente detenga le
medesime presso un “cold wallet” gestito dall’operatore stesso, non per conto
proprio ma per conto del cliente.
Nel caso in cui le cripto-attività sono oggetto di amministrazione fiduciaria:
99
4. se le stesse sono detenute presso un intermediario italiano, l’imposta di
bollo è applicata dall’intermediario e non dalla fiduciaria, analogamente
ai chiarimenti forniti nella circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E;
5. se le stesse non sono oggetto di un rapporto con un intermediario italiano,
la società fiduciaria che ne ha l’amministrazione è tenuta all’applicazione
dell’imposta di bollo (in modo ordinario).
3.7.3 Imposta sul valore delle cripto-attività
Il comma 146 modificando il comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge
n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo
di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul
valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato
senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».
Tenuto conto della esplicita esclusione dell’applicazione del comma 18-bis
dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, tale imposta deve essere
applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-
attività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti
che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario
che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle
cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Al riguardo, si precisa che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione
dell’imposta sul valore delle cripto-attività anche i contribuenti che prestano la
propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza
fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde
dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del Tuir, e per i quali
è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2020, n. 78,
l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi, non
solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi
100
o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche
relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta è costituito dalle cripto-
attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1
dell’articolo 67 del Tuir. Non rientrano nell’ambito oggettivo gli strumenti
finanziari digitali di cui al decreto legge n. 25 del 2023.
Tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata
dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano
detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal
computer e smartphone.
In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l’imposta di
bollo, si applica l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da un soggetto
fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione
delle stesse e del luogo in cui sono detenute.
L’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel
territorio dello Stato si applica nella medesima misura (prevista per l’imposta di
bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui
redditi. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura
massima di euro 14.000.77
La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle
cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma
dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Qualora non sia possibile
rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è
stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato
da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti
specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del
predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. Nel
77 Cfr. articolo 19, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.101
caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si
deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.
Come previsto dal comma 19 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del
2011, l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di
possesso in caso di cripto-attività cointestate.
Secondo quanto stabilito dal comma 21 dell’articolo 19 del decreto legge n.
201 del 2011, dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta
patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello
Stato estero.
Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Ai sensi del combinato disposto dei commi 18 e 21 dell’articolo 19 del
decreto legge n. 201 del 2011, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’imposta
sul valore delle cripto-attività si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta
in acconto e a saldo.
L’Imposta sul valore delle cripto-attività deve essere versata con il codice
tributo “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti
aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29
dicembre 2022, n. 197” istituito con la risoluzione n. 36/E del 2023.
3.7.4 Imposta sulle successioni e donazioni
Con l’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.
262, il legislatore, nel ripristinare l’imposta sulle successioni e donazioni, ne ha
previsto l’applicazione «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per
donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo
le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».
102
Tra i “beni” e i “diritti” oggetto dei predetti trasferimenti devono
considerarsi ricomprese anche le cripto-attività, come definite nei paragrafi
precedenti.
Ai fini della determinazione della relativa base imponibile occorre far
riferimento all’articolo 19 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 secondo
cui «la base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell’attivo
ereditario diversi da quelli contemplati nell’art. 9, comma 2, e negli articoli da 14
a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di
apertura della successione».
Stante il rinvio operato dall’articolo 56 del citato decreto legislativo n. 346
del 1990, il medesimo criterio di valorizzazione si applica anche alle cripto-attività
oggetto di donazione, la cui base imponibile sarà determinata assumendo il valore
venale in comune commercio alla data della donazione stessa.
Tale valore potrà essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è
stata originariamente acquistata la cripto-attività o da analoga piattaforma dove le
medesime cripto-attività sono negoziabili.
Come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 346 del
1990, nel caso in cui il de cuius o il donante siano residenti in Italia «l’imposta è
dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero».
Il successivo comma 2 dispone che «se alla data dell’apertura della
successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente
nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti».
In applicazione di tale ultima disposizione, nel caso in cui il de cuius o il
donante non risultano residenti in Italia all’apertura della successione o alla data
della donazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta assumono rilievo solo i beni
e diritti “esistenti” sul territorio nazionale (c.d. principio della territorialità).
Al riguardo, si ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle
successioni e donazioni, rilevino in Italia le cripto-attività detenute presso
prestatori di servizi di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del d.lgs. n.
103
231 del 2007 78 , residenti in Italia, nonché quelle detenute su un supporto di
archiviazione che si trova nel territorio dello Stato (cfr. paragrafo 5).
4 Regolarizzazione delle cripto-attività
I commi da 138 a 142 prevedono per i soggetti di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto legge n. 167 del 1990 che non hanno indicato nella propria
dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31
dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati la possibilità di presentare
un’istanza di regolarizzazione.
Ai sensi del comma 141, il contenuto, le modalità e i termini di
presentazione dell’istanza di regolarizzazione, nonché le modalità di attuazione
delle disposizioni in argomento, sono disciplinate con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023 (RU 290480/2023) recante
«Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi
redditi” (di seguito, il “Provvedimento»), con il quale viene approvato il modello
per l’istanza di regolarizzazione, unitamente alle istruzioni e allo schema per la
relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.
Il «Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei
relativi redditi» (di seguito, il “Modello”) è composto dal frontespizio, contenente
l’informativa sul trattamento dei dati personali, dalle sezioni contenenti i dati
identificativi del soggetto richiedente, il codice fiscale dei soggetti collegati, i dati
rilevanti per la determinazione del valore delle cripto-attività, gli importi dovuti
per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, e i dati del
pagamento delle imposte sostitutive e sanzioni dovute.
Il Modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in
formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
78 Come individuati dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del d.m. 13 gennaio 2022.104
Lo stesso può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che
lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il
Provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli
estremi del Provvedimento.
Il Modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in
colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
È consentita la stampa del Modello nel rispetto della conformità grafica a
quello approvato e della sequenza dei dati. La richiesta di regolarizzazione può
essere presentata dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n.
167 del 1990.
Pertanto, i soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione
delle cripto-attività sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società
semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, residenti in Italia. Possono
essere oggetto di regolarizzazione, le cripto-attività detenute nei periodi d’imposta
fino al 2021, per i quali alla data di presentazione della richiesta non sono ancora
scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni degli
obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 e/o
delle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
delle eventuali addizionali.
Sulla base di quanto previsto dai commi 138, 139 e 140, il Provvedimento
stabilisce che oggetto della richiesta di regolarizzazione è:
1. l’omessa compilazione del quadro RW del modello Redditi in relazione
alle cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di
staking, comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021;
2. l’omessa indicazione, nella dichiarazione annuale, dei redditi derivanti
da cripto-attività (incluse le cripto-valute) realizzati entro la data del 31
dicembre 2021, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso
dell’anno.
105
In particolare, in caso di sola omessa indicazione, in tutto o in parte, delle
cripto-valute nel quadro RW, vale a dire nel caso in cui i contribuenti, nel periodo
di riferimento, non hanno realizzato redditi in relazione alle cripto-valute detenute,
o hanno correttamente dichiarato i relativi redditi ai sensi dell’articolo 67, comma
1, lettere da c-ter) a c-quinquies), e dell’articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir,
nei relativi quadri reddituali, la regolarizzazione avviene attraverso la
presentazione del Modello, indicando il valore delle cripto-valute detenute in
ciascun periodo d’imposta in cui è avvenuta l’omissione, versando la sanzione
nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse, detenute al
termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione.
Il pagamento della somma nella misura dello 0,5 per cento del valore delle
cripto-attività per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legge n. 167 del 1990, è a titolo di sanzioni e comporta la non applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legge n. 167 del
1990.
I contribuenti che hanno omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i redditi
derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di
riferimento, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione
del Modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo
d’imposta per il quale si sia verificata l’omissione, versando l’imposta sostitutiva
nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di
ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si
riferiscono i redditi omessi.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento produce
effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali
in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre 2021 relativi alle
cripto-attività (incluse le cripto-valute). Tale pagamento comporta la non
applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.
Il valore delle cripto-attività su cui calcolare l’imposta sostitutiva e/o le
sanzioni ridotte è dato dal valore al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta e/o
106
per le attività cedute nel corso del periodo d’imposta dal valore al termine del
periodo di detenzione.
Il valore di riferimento è dato, ad esempio, dal valore al 31 dicembre alle
23.59 ore italiane o dal prezzo giornaliero di chiusura in caso di cessione nel corso
del periodo d’imposta, reperito sull’exchange dove sono state acquistate le cripto-
attività o su altre piattaforme analoghe, inclusi anche i siti aggregatori di prezzo.
Sono regolarizzabili esclusivamente le cripto-attività di cui è possibile
dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite e la regolarizzazione
produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle cripto-attività
detenute entro la data del 31 dicembre 2021 e non indicate in dichiarazione e alla
non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge n.
167 del 1990.
In particolare, come previsto dal Provvedimento, la regolarizzazione delle
cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della
provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive
modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale.
A tal fine il contribuente deve allegare al Modello una relazione di
accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e
alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun
periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o
dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
Nella relazione di accompagnamento il contribuente deve dimostrare
l’idoneità reddituale necessaria per l’acquisto delle cripto-attività, ad esempio,
attraverso redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, redditi di esercizi precedenti
o atti di liberalità. La dimostrazione della liceità della provenienza delle somme
investite in una determinata annualità consente al contribuente di regolarizzare
anche le omissioni di redditi o cripto-attività realizzate negli esercizi successivi
qualora derivanti dall’impiego delle predette somme.
107
In tale relazione deve essere data evidenza del collegamento tra le fonti dei
redditi e i relativi impieghi in cripto-attività, nonché i realizzi delle medesime ed
eventuali successivi impieghi, nonché ogni altra informazione utile a tal fine.
La documentazione probatoria è costituita dalla copia dei documenti atti a
dimostrare quanto indicato nella relazione accompagnatoria.
A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata
documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-
attività indicate nel Modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra
eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con
certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza.
Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente
richiesta dagli interessati per potersi avvalere della procedura di regolarizzazione
delle cripto-attività.
La procedura di regolarizzazione delle cripto-attività è ammessa anche se
il Modello è presentato dopo che l’autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990
delle cripto-attività o degli obblighi dichiarativi dei relativi redditi ai fini delle
imposte sui redditi e eventuali addizionali, abbia avuto formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di
applicazione della procedura in esame.
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro
il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il Modello firmato digitalmente,
con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la
relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria,
eventualmente redatta secondo lo schema allegato al Provvedimento. Nel caso in
cui l’istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie
dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
La trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista tramite
invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione Regionale
108
territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente
relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi PEC
sono elencati nell’allegato 4 del Provvedimento).
Nel caso in cui l’istanza sia inviata da un professionista lo stesso è tenuto a
rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC
di accettazione e consegna.
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse dalla presentazione a
mezzo PEC, neppure mediante servizio postale.
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta
già presentata, è consentita la sostituzione dell’istanza originaria, presentando,
entro il termine 30 novembre 2023, una nuova richiesta, completa di tutte le sue
parti, e barrando la casella “Istanza sostitutiva” prevista nel Modello.
Il versamento delle somme dovute è effettuato con modello F24 con i
seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione 9 agosto 2023, n. 50/E:
6. “1718” denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da
138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione
degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
7. “1719” denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da
138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva
dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di
regolarizzazione”.
È esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-
attività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione
dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.
La procedura si perfeziona con l’invio del Modello e con il pagamento degli
importi dovuti entro il termine 30 novembre 2023, sempreché sia avvenuta la
consegna della PEC.
109
In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di
regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività
istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative
sanzioni.
5. Presupposti di territorialità
L’articolo 23 del Tuir fornisce l’elencazione dei redditi prodotti dai soggetti
non residenti che vengono assoggettati a tassazione in Italia.
Ferma restando, nei singoli casi, la necessità di coordinare l’applicazione di
tale previsione con la specifica normativa convenzionale, il comma 1, lettera f) di
tale articolo prevede che sono assoggettati a tassazione in Italia «i redditi diversi
derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67,
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti
da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di
merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da
cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo
articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento
d’intermediari, in mercati regolamentati».
Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 26 ottobre 1999,
n. 207/E, in generale, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i “redditi
diversi” di cui all’articolo 67 Tuir derivanti da “attività svolte” nel territorio dello
Stato e da “beni” che si trovano nel territorio stesso.
La legge di bilancio 2023 non ha previsto specifiche esclusioni per i redditi
diversi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir,
110
applicabile dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, tali redditi realizzati da soggetti non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, lettera f), se relativi a cripto-attività detenute in Italia.
Più precisamente, il reddito si considera prodotto in Italia, se le cripto-
attività (rectius le chiavi che danno accesso alle stesse) sono detenute presso un
prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale
di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del d.lgs. n. 231 del 200779,
residenti in Italia, ovvero presso la stabile organizzazione nel territorio dello Stato
di prestatori di servizi non residenti, oppure sono oggetto di uno stabile rapporto
con un intermediario finanziario residente o con una stabile organizzazione di un
intermediario finanziario non residente.
Diversamente, il reddito non si considera prodotto in Italia, se le cripto-
attività (rectius le chiavi che danno accesso alle stesse) sono detenute presso un
intermediario finanziario o un prestatore di servizi non residente nel territorio dello
Stato. In quest’ultimo caso, il reddito non si considera comunque prodotto in Italia,
se prestatore di servizi è residente in uno Stato UE iscritto all’OAM, a condizione
che le cripto-attività non siano detenute attraverso la stabile organizzazione in
Italia di tale soggetto.
Nei casi in cui le cripto-attività (rectius le chiavi che danno accesso alle
stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione
(quali ad esempio chiavette USB) senza l’intervento degli intermediari o prestatori
di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto
di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il
reddito sia prodotto in Italia, se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione
è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la
facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del
supporto di archiviazione.
79 Come individuati dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del d.m. 13 gennaio 2022.111
Lo stesso approccio deve essere adottato per l’individuazione dei redditi
prodotti all’estero in base alla lettura “a specchio” dei criteri di collegamento
enunciati dall’articolo 23 del Tuir che, come chiarito dalla circolare 23 maggio
2017, n. 17/E, parte III, paragrafo 2, si applica ai fini della imposizione sostitutiva
dei redditi prodotti all’estero, in capo ai soggetti che hanno esercitato l’opzione
per il regime di cui all’articolo 24-bis del Tuir (cosiddetti “neo-residenti”).
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
112
GlossarioLe definizioni di seguito riportate sono state elaborate sulla base delle informazioni
rinvenibili in dottrina e nei documenti e siti delle Autorità regolamentari (Banca
d’Italia e Consob) e delle organizzazioni sovranazionali (UE e OCSE) e non
assumono alcuna valenza giuridica ai fini in esame.
CASP (Crypto-Assets Service Providers)
Fornitori di servizi di cripto-attività.
Contratti per differenza (contracts for difference, CFD)
Strumenti derivati (diversi da opzioni, future e swap) nei quali l’acquirente e il
venditore si scambiano la differenza tra il valore corrente di un determinato
sottostante e il valore che lo stesso sottostante aveva al momento della stipula del
contratto. Alla sottoscrizione del contratto, l’acquirente corrisponde solo una parte
della liquidità necessaria per investire nel sottostante (“margine”), che viene poi
aumentato se necessario sulla base dell’andamento del sottostante. I CFD sono
prodotti complessi, a leva e negoziati fuori dai mercati regolamentati, utilizzati di
solito a fini speculativi.
Distributed ledger technology (DLT)
L’articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 definisce
“tecnologie basate su registri distribuiti” «le tecnologie e i protocolli informatici
che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile
simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da
consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati
sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun
partecipante, non alterabili e non modificabili».
Il regolamento (UE) 858/2022 all’articolo 2 definisce al punto:
1) la «tecnologia a registro distribuito (DLT)» come «una tecnologia che
consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti»;
113
2) il «registro distribuito» come un «archivio di informazioni in cui sono
registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed
è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso»;
3) il «meccanismo di consenso» come «le regole e le procedure con cui si
raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di
un’operazione»;
4) il «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte
di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di
tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito.
«Le DLT - Distributed Ledger Technology - hanno a disposizione diversi
meccanismi di consenso per convalidare qualsiasi nuova operazione o
transazione che si verifichi sulla rete. I meccanismi di consenso più
comunemente utilizzati sono:
- il sistema “proof-of-work” si basa su equazioni matematiche, solitamente
difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente
verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di
calcolo - che si traducono in un elevato consumo di energia, per cui ogni
validatore (chiamato 'miner') effettua calcoli per verificare la transazione
e condividere i propri risultati con la rete, lavorando su base competitiva,
poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la
soluzione. Il sistema proof-of-work viene utilizzato ad esempio con la
blockchain Bitcoin, e attualmente con la maggior parte delle DLT;
- il sistema proof-of-stake assegna agli utenti quote di diritti di convalida in
base alla partecipazione che hanno nella blockchain. In un sistema di
questo tipo, i validatori non sono chiamati miner, ma ‘forger’ o ‘staker’.
Le quote possono essere misurate in modo diverso (quantità di token
posseduti, periodo di detenzione, quantità di attività bloccate nella
blockchain come garanzia). I forger o gli staker devono avere una quota
minima nella blockchain per poter partecipare al processo di verifica: essi
‘puntano’ (stake) i propri token per avere il diritto di verificare una
114
transazione, e vengono ricompensati da una tassa di transazione o da nuovi
token. Non sono quindi necessarie equazioni matematiche per verificare
una transazione. Questo rende il processo di verifica molto più efficiente
dal punto di vista energetico rispetto a un meccanismo proof of- work».
(cfr. OCSE che, in “Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax
Treatments and Emerging Tax Policy Issues” del 12 ottobre 2020 -
traduzione non ufficiale).
Decentralised finance
Un ecosistema emergente di applicazioni e protocolli finanziari costruiti mediante
l’organizzazione di servizi, simili a quelli bancari e finanziari, costruiti su
infrastrutture che presuppongono l’assenza di gerarchie, come la blockchain, o
comunque meno centralizzati rispetto al sistema bancario.
Ether
Cripto-valuta nativa della blockchain Ethereum.
Hybrid token
Tipologie di token che possono rientrare in una categoria piuttosto che in un’altra.
Le singole categorie di token non si escludono a vicenda. Ad esempio dei security
token o degli utility token possono anche rientrare nella categoria dei token di
pagamento.
Initial Coin Offering (ICO)
Modalità di raccolta del capitale attraverso l’utilizzo della blockchain che prevede
l’offerta agli investitori di una quantità determinata di cripto-attività o di token
digitali.
Mining
Processo tipico di alcuni protocolli di distributed-ledger, mediante cui le
transazioni in cripto-attività vengono verificate e aggiunte al registro delle
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transazioni da parte di miner che eseguono complessi processi informatici secondo
un protocollo di proof of work.
Moneta fiat
Moneta avente corso legale, che viene accettata non per il valore intrinseco del
materiale di cui è fatta, ma per decisione (“fiat” ovvero “sia così”) dell’autorità.
OAM
“Organismo Agenti e Mediatori” per la gestione degli elenchi degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (TUB)80.
Stablecoin
Tipologia di cripto-attività progettata per mantenere ancorata la sua valorizzazione
ad un asset o paniere di asset. Ne esistono tipicamente due sottocategorie: asset-
backed e algorithmic.
Staking
Processo con il quale vengono bloccate le cripto-attività per un determinato
periodo di tempo per contribuire a sostenere il funzionamento di una blockchain
in cambio di una quota delle commissioni di transazione (cfr. Financial Stability
Board (FSB), The Financial Stability Risks of Decentralised Finance, 2023).
Security token
Tipologia di token rappresentativi di diritti economici legati all’andamento
dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla
distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti
di voto su determinate materie).
Smart contract
80 Cfr. articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. 13 gennaio 2022.116
Programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e
la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti
predefiniti dalle stesse81.
Essendo gli smart contract programmi che risiedono all’interno della blockchain
e che quindi vengono eseguiti in maniera collettiva e decentralizzata dai nodi della
rete, la loro esecuzione viene validata dalla rete blockchain sottostante e la loro
affidabilità è connessa anche a quella della blockchain. L’esecuzione di uno smart
contract è deterministica e si basa esclusivamente su dati disponibili on-chain.
Questo garantisce che, durante l’esecuzione distribuita del codice dello smart
contract, ogni nodo della rete ottenga lo stesso risultato (o output) dato un set di
parametri in ingresso (o input) e un determinato stato della blockchain.
Esempi di esecuzione di uno smart contract sono: l’approvazione condizionale di
un pagamento tra due utenti (ad esempio, è possibile approvare la transazione di
pagamento verso un utente beneficiario se e solo se è passato un determinato lasso
temporale); lo scambio di un asset (ad esempio, uno smart contract che
implementa un market place di asset collezionabili che possono essere scambiati
tra utenti).
Gli smart contract ereditano le proprietà di tracciabilità e immutabilità della
blockchain sottostante. In particolare, il codice degli smart contract è registrato
all’interno della blockchain stessa e quindi per sua natura non può essere
modificato. Questa caratteristica risulta cruciale per definire modelli di sicurezza
basati su applicazioni decentralizzate in cui gli utenti hanno la certezza che il
codice non venga alterato.82
Token
Rappresentazione digitale unitaria di una cripto-attività.
Token fungibili
81 Cfr. articolo 8-ter, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135.
82 Cfr. Caratteristiche degli Smart Contract, giugno 2023, Banca d’Italia.117
I token si definiscono fungibili se sono uguali l’uno all’altro. Per essere considerato
fungibile, un bene deve appartenere a una medesima categoria come per esempio
il grano, il petrolio, il denaro. Una moneta da 2 euro ha esattamente lo stesso valore
di un’altra moneta da 2 euro. Analogamente il valore di un bitcoin è identico a
quello di un altro bitcoin, nonostante fluttui nel tempo.
Token non fungibili (NFT)
I token non-fungibili hanno la caratteristica di essere unici non sostituibili, non
ripetibili e non divisibili. Tra i beni non-fungibili possiamo annoverare quadri,
eventi musicali, contratti di vendita di un’automobile e in generale beni o servizi
con qualità uniche e irripetibili, poiché esiste solo un originale, quel bene ha una
proprietà distintiva che non permette uno scambio con qualcosa di simile.
Si definisce NFT un certificato digitale basato sulla tecnologia blockchain e può
essere acquistato e venduto online utilizzando varie valute o altre cripto-attività.
Staking
È un sistema di validazione delle transazioni che, a differenza del mining, è basato
sull’impegno di proprie cripto-attività, una quota delle quali è bloccata dallo staker
per un determinato periodo di tempo al fine di mantenere le operazioni su un
particolare sistema di blockchain (proof-of-stake).
Utility token
Tipologia di token rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di
utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio,
licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo).
Valuta virtuale o crypto-valuta
Species del più ampio genus delle cripto-attività.
Wallet
Applicazione che viene utilizzata per generare, gestire, archiviare o utilizzare
chiavi pubbliche e private relative a cripto-attività. Utilizza generalmente la
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crittografia asimmetrica basata su una coppia di chiavi composta da una chiave
pubblica e una privata. L’indirizzo digitale del wallet è una versione codificata
crittograficamente dalla chiave pubblica. La chiave privata che l’accompagna
viene mantenuta riservata per l’utente.
Gli hosted wallet sono in genere gestiti da un fornitore terzo, quelli unhosted
dall’utente. Il fornitore terzo (di wallet) è una società che offre servizi di
archiviazione agli investitori in cripto-attività. Questi possono essere collegati
online (“hot storage”) o mantenuti offline (“cold storage”).