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Circolare Agenzie Entrate 31/E del 09/11/2023
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CIRCOLARE N. 31/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 9 novembre 2023
OGGETTO: Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte
sui redditi – Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.2
INDICE
PREMESSA ................................................................................................................................. 3
1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE ................................................................. 4
1.1. Soggetti destinatari del rinvio ............................................................................................... 4
1.2. Soggetti esclusi dal rinvio...................................................................................................... 5
2. SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI .................................................................................... 5
3
PREMESSA
Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”)1, prevede
«Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».
L’articolo 4 del citato decreto-legge, nello specifico, stabilisce che, per «il
solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel
periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di
acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio
dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere
dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
La disposizione in esame, in sostanza, introduce, per il solo periodo
d’imposta 2023, due rilevanti novità:
- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza
del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla
dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023”
(Redditi PF 2023); sono espressamente esclusi i contributi previdenziali
e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto
del 30 novembre 2023;
- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di
ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di
1 In fase di conversione in legge.4
cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
2412.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito
applicativo del differimento in esame.
1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1.1. Soggetti destinatari del rinvio
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo
acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o
compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel
modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i
contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro
autonomo.
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via
generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori
autonomi.
Beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare
dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria3.
Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i
lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui
redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto,
infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle
imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
2 L’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 stabilisce
che gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, sono dovuti nella
misura del 4 per cento annuo.
3 In senso analogo, si veda la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, con la quale è stato chiarito che il regime
della c.d. flat tax incrementale è applicabile ai titolari dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale,
purché non gestita in forma societaria.5
1.2. Soggetti esclusi dal rinvio
Tenuto conto del dato letterale della norma, devono ritenersi esclusi
dall’ambito di applicazione della misura di cui trattasi i seguenti soggetti:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale
rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di
società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in
applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno
d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o
compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di
capitali e gli enti non commerciali).
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in
forma societaria4, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono
fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del
titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
2. SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI
Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000
euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del
TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Sempre al medesimo fine, deve
ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e
dell’azienda coniugale.
4 Si veda la nota n. 3.
5 L’articolo 57 del TUIR, al fine dell’individuazione dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività
d’impresa, fa riferimento, tra l’altro, all’articolo 85 del medesimo testo unico. Si precisa che, atteso il
richiamo operato dalla norma in commento ai ricavi in generale, non è possibile considerare solo quelli di
cui alle lettere a) e b) del citato articolo 85.6
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici
ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene
doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività
esercitate.
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività
di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei
compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o
attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le
quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di
reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare
l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA
2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione
IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato6 del 2022. Nel caso in cui il
soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del
volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
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Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni
provinciali e dagli uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
6 A tal fine, deve tenersi conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle
certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.