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Provvedimento Agenzia Entrate del 20.11.2023 (406671/2023)
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Prot. n. 406671/2023
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della
direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei
soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento
dei controlli nei confronti dei Gestori di piattaforma.IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) DAC7: Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021;
b) Decreto legislativo: decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della
direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della
direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale;
c) Comunicazione: la trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti
obbligati, di cui ai successivi punti 2 e 5, delle informazioni previste al successivo
punto 6;
d) Stato Membro di residenza del gestore di piattaforma: lo Stato Membro in cui il
gestore di piattaforma è residente a fini fiscali o, se non ha la residenza fiscale nel
territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE,
soddisfa una delle seguenti condizioni: 1) è costituito, disciplinato o
regolamentato secondo la legge dello Stato; 2) ha la sede di direzione, compresa
la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato; 3) ha una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato;
e) Gestore di piattaforma non qualificato non-UE o FPO (Foreign Platform
Operator): il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è
costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno
Stato Membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di
venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la
locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di
piattaforma qualificato non-UE;
f) Registrazione unica: registrazione definita al successivo punto 5, cui è tenuto
l’FPO;
g) NIF: il Numero di Identificazione Fiscale rilasciato da uno Stato Membro o
elemento identificativo equivalente;
h) IIN: Individual Identification Number, il numero identificativo individuale
assegnato all’FPO a seguito della registrazione unica;
i) Gestore di piattaforma escluso: il gestore di piattaforma tenuto alla
comunicazione che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo, fin dall'inizio e su base annua, fornisce all’Agenzia delle entrate
dimostrazione che il suo intero modello di affari è tale da non includere venditori
oggetto di comunicazione;
j) COP: Centro Operativo di Pescara;
k) Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: strumenti software e servizi web
offerti ed erogati in modalità autenticata.
1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le definizioni recate
all’articolo 2 del decreto legislativo.
2. Gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione ed esonerati
2.1. Sono soggetti obbligati i gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1,
lettera d), numero 1, del decreto legislativo, che non sono qualificati come gestori di
piattaforma esclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto,
nonché gli FPO, come definiti alla lettera e) del precedente punto 1.1.
2.2. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle
medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che
le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione. Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza
di dati da comunicare” con le modalità definite al punto 8 del presente provvedimento,
contenente le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume
l’obbligo di comunicazione:
a) Stato Membro di residenza, come definito al precedente punto 1.1. lettera d);
b) NIF;
c) Nome;
d) Indirizzo.
2.3. Il gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione in luogo di altri, è
tenuto a comunicare, per ciascun gestore di piattaforma per il quale assume l’obbligo di
comunicazione, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del punto precedente, con le
modalità di cui al punto 8 del presente provvedimento.
3. Scelta dello Stato Membro ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
3.1. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione individuati dall’articolo 2, comma
1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo e qualificabili come tali in almeno un altro
Stato Membro informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro
nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione.
3.2. Ai fini dell’esercizio della scelta di cui al punto precedente, i gestori di piattaforma con
obbligo di comunicazione si avvalgono delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite
i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati:
- Denominazione;
- Codice fiscale;
- Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri:
o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato,
oppure
o in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva,
oppure
o in cui è situata la stabile organizzazione.
- NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente;
- Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600;
- Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione;
- Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti
degli altri Stati membri interessati.
3.3. La scelta di cui al punto precedente va comunicata entro il 31 gennaio dell’anno
successivo all’anno civile cui si riferisce la comunicazione.
4. Gestori di piattaforma esclusi
4.1. Al fine di poter fornire la dimostrazione che il suo intero modello di affari è tale da non
includere venditori oggetto di comunicazione, il gestore di piattaforma escluso è tenuto
a comunicare le seguenti informazioni, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate:
- Denominazione;
- Codice fiscale;
- Stato Membro di residenza;
- Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600;
- Indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- Attestazione sotto la propria responsabilità del motivo di esclusione;
- Anno per cui si ritiene escluso.
4.2. Il gestore di piattaforma escluso espleta tali formalità, relativamente al periodo oggetto
di comunicazione, tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si
riferisce la comunicazione.
4.3. Il gestore di piattaforma escluso, in caso di modifiche alle informazioni di cui al punto
4.1. dovrà provvedere ad aggiornare le stesse senza indugio, utilizzando le medesime
modalità ivi previste.
4.4. L’Agenzia delle entrate comunica le informazioni di cui ai punti 4.1. e 4.3. al Registro
Centrale Sicuro previsto dall’articolo 8ac, paragrafo 5, della DAC7.
5. Obblighi degli FPO
5.1. Gli FPO che non siano già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate procedono a richiederle online, sul sito istituzionale
dell’Agenzia delle entrate, selezionando il valore DAC7 e compilando un modulo
disponibile nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
5.2. Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, a mezzo posta
elettronica, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle
istruzioni per accedere alle funzionalità, in lingua inglese, per accedere alle funzionalità
che consentono di ottenere la seconda parte del PIN e completare il processo di
registrazione.
5.3. Gli FPO già in possesso delle credenziali ottenute per la registrazione al regime “OSS
non-Union scheme” integrano, nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia
delle entrate la richiesta precedente chiedendo la possibilità di utilizzo delle credenziali
anche ai fini della registrazione ai fini della DAC7. Tale richiesta integrativa sarà
verificata dal COP e ne sarà comunicato l’esito al richiedente.
5.4. Gli FPO, in possesso delle credenziali di cui ai punti 5.1. o 5.3., contestualmente
all’avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettuano la registrazione unica
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo, nell’area riservata del sito istituzionale
dell’Agenzia delle entrate, comunicando le seguenti informazioni:
a) Denominazione o ragione sociale;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l’identificazione del
gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell’IVA nell’Unione
europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio del 28 novembre 2006;
f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo;
g) una dichiarazione di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non
ha subito da parte di una o più Autorità Competenti degli Stati membri i
provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell’Allegato V, sezione IV,
parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.
5.5. Al temine della procedura di registrazione sarà assegnato all’FPO un IIN, come definito
al punto 1.1. lettera h).
5.6. L’Agenzia delle entrate comunica le informazioni di cui ai punti precedenti al Registro
Centrale Sicuro previsto dall’articolo 8ac, paragrafo 5, della DAC7.
5.7. L’Agenzia delle entrate chiede la cancellazione dell’FPO dal Registro Centrale Sicuro
nei seguenti casi:
a) l’FPO, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, comunica che non
esercita più attività che lo qualificano come tale;
b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), il COP ha sufficienti elementi
per ritenere che l’FPO abbia cessato l’attività;
c) l’FPO non soddisfa più le condizioni per essere considerato non qualificato non-UE
ai sensi del presente provvedimento;
d) nell’ipotesi di revoca prevista dall’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo.
5.8. Nell’ipotesi di revoca prevista alla precedente lettera d), l’FPO può chiedere al COP di
essere nuovamente autorizzato a registrarsi a condizione che fornisca adeguate garanzie
in merito all’ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi
di comunicazione residui non adempiuti. Il COP, effettuate le opportune verifiche,
valuterà se concedere tale autorizzazione, informando l’FPO della sua decisione.
6. Obbligo di comunicazione
6.1. I gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione di cui ai punti 2 e 5 comunicano,
con le modalità e nei termini previsti rispettivamente nei successivi punti 7 e 8, le
seguenti informazioni:
a) il codice fiscale, ovvero l’IIN, del soggetto che effettua la comunicazione;
b) l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
c) le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo. Ai fini
dell’individuazione di dette informazioni si applicano le ulteriori definizioni
contenute nel decreto legislativo;
d) il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui
si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c).
7. Termini per la comunicazione
7.1. I gestori di piattaforma di cui ai punti 2 e 5 comunicano le informazioni di cui al punto
6 del presente provvedimento, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro
il 31 gennaio dell’anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione.
7.2. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.
7.3. Gli FPO provvedono a effettuare le comunicazioni di cui al punto 8, anche infrannuali,
prima della cancellazione dal Registro Centrale Sicuro disposta nei casi di cui al punto
5.7.
8. Modalità di comunicazione
8.1. I soggetti obbligati di cui ai punti 2 e 5 trasmettono le informazioni di cui al punto 6
utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
8.2. I file sono predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato
XML e schema XSD” al presente provvedimento.
8.3. Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte
dei soggetti obbligati, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o
integrazioni agli allegati n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” o n. 2 “Istruzioni per la
compilazione e la trasmissione dei dati” al presente provvedimento, tali modifiche
potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita
sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
9. Ricevute
9.1. L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni di cui al
punto 8 mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono
indicati:
a) esito positivo;
b) esito negativo – scarto;
9.2. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto precedente è resa disponibile
entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
9.3. In caso di esito negativo – scarto, i soggetti obbligati di cui ai punti 2 e 5 effettuano un
nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare entro il termine di cui al punto 7.
9.4. Le comunicazioni di nuovi dati effettuate dopo il termine di cui al punto 7, saranno
considerate tardive.
9.5. Le comunicazioni trasmesse tardivamente sono comunque acquisite. Dette
comunicazioni sono oggetto di trasmissione alle Autorità competenti degli Stati membri
interessati anche oltre la scadenza dei termini di cui al punto 10.
10. Scambio di informazioni
10.1. Le informazioni indicate al punto 6 sono comunicate dall’Agenzia delle entrate alle altre
Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di
comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili,
alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, entro i
due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono.
10.2. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.
10.3. Lo scambio di informazioni è effettuato dall’Agenzia delle entrate nell’osservanza delle
modalità pratiche adottate a norma dell’articolo 21 della Direttiva 2011/16/UE del
Consiglio come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio.
11. Individuazione degli uffici competenti a effettuare i controlli
11.1. Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le seguenti attività di controllo
in relazione agli obblighi posti a carico degli FPO:
a) la lavorazione delle richieste di registrazione;
b) l’emissione dei provvedimenti di cancellazione di cui al punto 5.7. e, nell’ipotesi di
revoca prevista dall’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo, la successiva
registrazione di cui al punto 5.8.;
c) controlli finalizzati all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 12, paragrafi
3 e 4, del decreto legislativo;
d) gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
11.2. La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in
base al domicilio fiscale dei Gestori di piattaforma diversi dagli FPO esegue i controlli
connessi agli obblighi di cui al Decreto legislativo e al presente Provvedimento. I
controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla relativa
Direzione regionale.
12. Trattamento dei dati
12.1. La ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni previste ai punti 2,
4, 5 e 6 del presente provvedimento, ai fini della loro successiva trasmissione, implica
un trattamento di dati personali.
12.2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e)
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, Regolamento), per l’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico e l’esercizio dei pubblici poteri, nonché ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in quanto finalizzato all’attuazione degli obblighi
derivanti dalla DAC7 e dalla normativa nazionale di recepimento.
12.3. Per le finalità di cui al presente provvedimento, sin dalla trasmissione dei dati da parte
dei soggetti obbligati, Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle
entrate. Il Titolare si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato
quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
12.4. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della
riservatezza di cui al Regolamento e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante
il Codice in materia di protezione dei dati personali.
12.5. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al
Regolamento.
12.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione
della comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.
12.7. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento,
l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo
necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati.
12.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alle informazioni raccolte dall’Agenzia delle
entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalle direttive europee e
dagli accordi internazionali viene eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24
e 25 del Regolamento.
Motivazioni
Il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE)
2021/514 del Consiglio che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. In particolare,
la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.
Gli articoli 10, comma 9, 11, comma 2, e 13, comma 1, del citato decreto legislativo
rinviano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei
contenuti di alcune comunicazioni e delle modalità e termini di registrazione e di
comunicazione delle informazioni.
Il punto 1 del presente provvedimento reca alcune definizioni utili all’applicazione del
presente provvedimento.
Il punto 2 individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati.
Il punto 3 definisce le modalità di scelta dello Stato Membro nel quale i gestori di
piattaforma con obbligo di comunicazione individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d),
numero 1, del decreto legislativo e qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro,
hanno deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione.
Il punto 4 stabilisce gli obblighi di comunicazione e i relativi termini a cui sono tenuti i
gestori di piattaforma esclusi. Nello stesso punto sono stabiliti i termini entro cui l’Agenzia
delle entrate comunica al Registro Centrale Sicuro le informazioni ricevute da parte dei
gestori di piattaforma esclusi.
Il punto 5 definisce le modalità con cui gli FPO effettuano la registrazione unica sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
Il punto 6 stabilisce le informazioni oggetto di comunicazione da parte dei gestori di
piattaforma obbligati alla comunicazione.
Il punto 7 stabilisce i termini per la comunicazione prevista al precedente punto 6.
Il punto 8 definisce le modalità di comunicazione delle informazioni oggetto della
comunicazione prevista al precedente punto 6.
Il punto 9 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate
Il punto 10 stabilisce le modalità procedurali per la trasmissione delle informazioni da
parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità Competenti degli altri Stati membri.
Il punto 11 individua l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a effettuare i
controlli sugli FPO e a irrogare le relative sanzioni.
Il punto 12, infine, afferisce alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti
dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalla direttiva
(UE) 2021/514 del Consiglio.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo
62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera
a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del
13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo
5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del
Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36
del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle
Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
- Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva
2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale;
- Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati);
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n.
1247/2002/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5 settembre 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i
formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE
del Consiglio e l’elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della
valutazione di detta direttiva;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante “Attuazione della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE”;
- Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, di modifica della direttiva 2011/16/UE relativa
alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”;
- Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, di “Recepimento della
direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l’ufficio centrale di
collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa
nel settore fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 20 novembre 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
Allegati:
1. Tracciato XML e schema XSD
2. Modalità di presentazione delle comunicazioni da parte dei Gestori di
piattaforma tenuti alla comunicazione