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Circolare INPS n.104 del 14.12.2023
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INDICE
- Quadro normativo
- Riepilogo delle contribuzioni minori dovute per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL)
- Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture territoriali
1. Quadro normativo
I Consorzi di bonifica rappresentano una figura peculiare nel panorama degli enti di diritto pubblico e sono connotati principalmente dall’avere una struttura associativa e di autogoverno alla quale partecipano sia i privati che gli enti locali. L’attività di bonifica, infatti, è caratterizzata dalla finalità di trasformazione, manutenzione e gestione del territorio sia nell’interesse del singolo proprietario fondiario che della collettività.
La disciplina di carattere statale è contenuta nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che all’articolo 59 definisce i Consorzi di bonifica come “persone giuridiche pubbliche”, e nel libro terzo del codice civile. Tuttavia, con l’istituzione delle Regioni e il fondamentale ruolo che esse hanno acquisito nel tempo rispetto alla gestione sistematica e programmata del territorio e delle sue risorse, la normativa statale - tuttora in vigore nelle sue disposizioni di principio - è stata di fatto superata dalla copiosa produzione normativa regionale in materia. Pertanto, le competenze in materia di bonifica sono state attribuite a livello regionale con un primo parziale decentramento attuato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e successivamente, con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, l’attività di bonifica, pur non espressamente menzionata fra quelle elencate, diviene materia di competenza esclusiva o concorrente tra Stato e Regioni.
A partire dal 2007 tale materia diventa oggetto di profondi interventi di riordino a carattere regionale, emanati alla luce dell’articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Con riferimento alla natura giuridica rivestita dai Consorzi di bonifica è altresì necessario richiamare la giurisprudenza che si è ripetutamente occupata della materia, in ragione di cause legate alla particolare disciplina del settore e alla molteplicità degli enti pubblici coinvolti nella relativa attività.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 1548/2017, ha ribadito il consolidato orientamento per cui i Consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici poiché, “pur perseguendo finalità di ordine generale, svolgono un’attività tipicamente economica a carattere privatistico” e, quindi, come tali devono essere classificati[1]. Per altro verso, la Suprema Corte, con la sentenza n. 20332/2016,ha ribadito come "pacifica la natura di enti pubblici economici dei Consorzi di bonifica (cfr. da ultimo Cass. 22.3.2012 n. 12242)”e chiarito che i medesimi sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che include tra le pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, "restandone viceversa esclusi quegli Enti pubblici economici che, come i Consorzi di Bonifica, risultino di interesse esclusivamente locale per esplicare la propria attività nell'ambito di una o più province con risorse quasi totalmente locali e per scopi territorialmente limitati e siano sottoposti alla mera vigilanza della Regione".
Tuttavia, al di là dei singoli corollari che qualificano i Consorzi di bonifica come enti pubblici economici[2], essi sono costantemente individuati dalla giurisprudenza di merito, amministrativa e di legittimità come enti che operano nel campo della produzione di beni e servizi e che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente economiche, informando la propria attività al criterio della obiettiva economicità, intesa quale necessità di copertura dei costi dei fattori di produzione attraverso i ricavi. Di qui, ne consegue che i Consorzi di bonifica sono chiaramente qualificabili come imprese pubbliche[3].
L’orientamento giurisprudenziale richiamato è stato recepito anche a livello regionale, in taluni casi in maniera espressa come previsto all’articolo 7, comma 1, della legge regionale della Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, il quale definisce il Consorzio di bonifica come un ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, oppure, come nel caso della legge della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2002, n. 28, che, dopo avere qualificato all’articolo 3 i Consorzi di bonifica quali “enti pubblici economici”, prevede anche la possibilità che essi possano partecipare, acquisire o costituire società esterne al fine di perseguire gli scopi consortili (articolo 19-bis)[4].
Con riguardo agli incentivi all’occupazione, che il legislatore ha introdotto nel tempo in favore dei “datori di lavoro privati”, l’Istituto ha riconosciuto come beneficiari dei medesimi gli enti pubblici economici; pertanto, anche ai Consorzi di bonifica, in quanto svolgenti un’attività assimilabile a quella degli imprenditori “privati”, è stato riconosciuto il diritto a fruire di detti benefici. Si ricorda, a titolo esemplificativo, come i Consorzi di bonifica siano stati, tra l’altro, ammessi alla fruizione dei benefici per l’assunzione di giovani di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni (cfr. le circolari n. 40/2018 e n. 57/2020), nonché dei benefici sperimentali previsti per il biennio 2021-2022 per l’assunzione di donne svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. la circolare n. 32/2021), prorogati per l’anno 2023 (cfr. la circolare n. 58/2023), e di giovani under 36, di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge n. 178/2020 (cfr. la circolare n. 56/2021), prorogati per l’anno 2023 (cfr. la circolare n. 57/2023). Inoltre, i Consorzi di bonifica, come espressamente chiarito dalla circolare n. 104/2019, sono ammessi alla fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ciò premesso, nell’ambito dell’attività dell’Istituto finalizzata all’assestamento e al consolidamento degli obblighi contributivi afferenti a soggetti contribuenti con personalità giudica di diritto pubblico non riconducibili al novero delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, con la presente circolare viene effettuata un’analisi relativa all’assetto delle coperture assicurative dei lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi amministrativa adottata, nonché degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti in materia.
2. Riepilogo delle contribuzioni minori dovute per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL)
Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo ai Consorzi di bonifica si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.).
Sulla base di tali norme, di seguito si riepiloga l'assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori dovute per il personale dipendente dei Consorzi di bonifica iscritto sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) che alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL)[5].
a) Malattia
Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano l’assicurazione economica di malattia.
In particolare, l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Sulla base della predetta norma, anche gli enti pubblici economici - posto che i medesimi svolgano in via principale o esclusiva un’attività economica di cui all’art. 2082 c.c. essendo dotati di autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile - sono tenuti a versare la contribuzione di malattia e di maternità[6].
Inoltre, si rileva che con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato inserito il comma 1-bis al medesimo articolo 20 del citato decreto-legge n. 112/2008, con il quale è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavorosono, comunque, tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente (ad esempio, operai per l’industria, ecc.).
Pertanto, a partire dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondano, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità (cfr. la circolare n. 122/2011)[7].
Dette disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.
b) Maternità
In materia di maternità si applicano le disposizioni vigenti che regolano l’assicurazione economica di maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità).
Il citato Testo unico stabilisce, avendo unicamente a riferimento le lavoratrici e i lavoratori delle “pubbliche amministrazioni”, che in luogo delle indennità (da erogare in forza della sussistenza dell’assicurazione economica di maternità) durante i riposi e i permessi spettano, a carico delle Amministrazioni datoriali, i trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali (cfr. l’art. 2, comma 2, e l’art. 57 del Testo unico). Si precisa che il novero dei soggetti giuridici da ricondurre alle “pubbliche amministrazioni” è da individuare assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
In coerenza con le citate disposizioni, dunque, e in applicazione dei principi generali che regolano il rapporto assicurativo assistenziale, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del predetto D.lgs n. 151/2001, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione[8].
Si evidenzia in proposito che, al fine di armonizzare gli obblighi contributivi di soggetti giuridici svolgenti attività di impresa, ancorché connotati da profili pubblicistici (e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001), con quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati, il legislatore, con il già citato articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Dette disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica[9].
c) CUAF
Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari” (TUAF), le disposizioni del medesimo decreto non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, nei confronti dei Consorzi di bonifica non sussiste l’obbligo contributivo sempreché, in ossequio a quanto previsto dalla citata disposizione, i medesimi Consorzi garantiscano un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di Assegno al nucleo familiare (ANF).
d) Fondo di Garanzia
Tenuto conto che i rapporti di lavoro dipendente sono soggetti all’applicazione dell’articolo 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto, i Consorzi di bonifica sono obbligati al versamento della contribuzione afferente al finanziamento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
e) Fondo di Tesoreria
Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c., i Consorzi di bonifica sono tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di attuazione, adottati dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 30 gennaio 2007, sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (ad esempio, il limite dimensionale).
Si ricorda che le necessarie indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria, nonché le istruzioni e i chiarimenti circa l’assolvimento dell’obbligo di versamento, sono stati forniti con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007.
Pertanto, i Consorzi in argomento – ove rilevino la sussistenza del relativo obbligo contributivo – devono provvedere a inoltrare alle Strutture territorialmente competenti dell’Istituto richiesta di rilascio del codice di autorizzazione “1R”.
f) NASpI
I lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Ne consegue che per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (cfr. le circolari n. 140/2012, n. 44/2013, n. 121/2019, n. 40/2020 e n. 137/2021).
È altresì dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (cfr. il paragrafo 3.3 della circolare n. 140/2012).
g) Fondo di integrazione salariale
Ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022) – i Consorzi di bonifica, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né annoverati tra i beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.I. 3 febbraio 2016, n. 94343, come adeguato dal D.I. 21 luglio 2022 (cfr. le circolari n. 176/2016 e n. 76/2022, nonché il messaggio n. 2637/2022). Pertanto, detti datori di lavoro sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al predetto FIS.
Ciò premesso, nel rinviare alla circolare n. 176/2016, per quanto attiene agli obblighi contributivi sussistenti, in capo ai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del FIS per i periodi fino al 31 gennaio 2021, si fa presente quanto segue per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022.
A decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, per i Consorzi di bonifica che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti. Si segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva è pari allo 0,80%.
h) Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
La legge di Bilancio 2022 ha inserito all’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015 il comma 3-bis, il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo (cfr. la circolare n. 76/2022).
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli obblighi contributivi.
Assicurazione
Aliquota
NASpI (contribuzione ordinaria)
1,31 %
NASpI (contribuzione art. 25, L. n. 845/1978)
0,30 %
Fondo Garanzia TFR
0,20% (0,40% per i dirigenti industria)
Maternità
0,46 %
Malattia
2,22% (solo operai)
CUAF*
-------
FIS – Datori di lavoro fino a 5 dipendenti
(di cui 0,17 % a carico del dipendente)
0,50 %
FIS - oltre 5 dipendenti
(di cui 0,27 % a carico del dipendente)
0,80 %
CIGS
0,90%
* Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79 TUAF sono escluse dall’obbligo contributivo ex CUAF gli enti pubblici che garantiscono un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
3. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture territoriali
Al fine di giungere a una classificazione uniforme dei Consorzi di bonifica, viene istituito un nuovo codice statistico contributivo (C.S.C.) 20201, così declinato:
Settore: 2 = Enti pubblici
Classe: 02 = Enti pubblici economici
Categoria: 01 = Consorzi di bonifica.
Alle posizioni contributive aziendali relative ai suddetti Consorzi devono essere attribuiti il codice di autorizzazione (C.A.) “0V” (in quanto aziende non rientranti nell’art.1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001); il C.A. “0J” (in quanto aziende rientranti nell'ambito di applicazione del FIS), nonché ogni altro codice di autorizzazione che dovesse risultare necessario in ragione di quanto illustrato nella presente circolare.
Si richiama l’attenzione degli operatori di Sede in merito alla necessità di attribuire il C.A. “1D” ai Consorzi di bonifica che siano a capitale interamente pubblico e, in quanto esercenti attività industriale, esclusi dall’obbligo contributivo CIGS di cui all’articolo 3 del D.lgs Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1947, n. 869 (cfr. la circolare n. 76/2022).
Al fine della corretta compilazione del flusso Uniemens si rammenta che, in via generale, i datori di lavoro interessati devono utilizzare i seguenti Tipo contribuzione:
uguale a “00” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS al FPLD; uguale a “64” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS ad un fondo diverso dal FPLD; uguale a “71” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS ad un fondo diverso dal FPLD e per i quali è escluso il contributo al Fondo di garanzia. Le caratteristiche contributive delle matricole già aperte nei confronti dei soggetti datoriali in argomento sono state adeguate dall’Istituto in base alle indicazioni contenute nella presente circolare; gli interventi di adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, produrranno effetti dal mese successivo alla pubblicazione della presente circolare.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] Ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 1540/1993; Cass., Sez Un., n. 191/1997; Cass., Sez. Un., n. 3354/1992. Da ultimo cfr. Cass. n. 3465/2020 e Cass. n. 33144/2019.
[2] La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato diversi indici che attestano la natura giuridica di ente pubblico economico del Consorzio di bonifica quali, ad esempio, il rapporto di impiego, l’esclusione dal sistema di tesoreria unica, l’esclusione dalla giurisdizione della Corte dei Conti, ecc.
[3] Cfr. Cass., sez. lav., n. 12242/2012; Cons. di Stato, sez. VI, n. 3020/2011; Trib. di Teramo, 12 gennaio 2016, n. 28.
[4] Cfr. anche la deliberazione n. 25/2013/SS.RR./PAR della Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, che in risposta al parere richiesto dal Comune di Randazzo in ordine alla natura giuridica dei Consorzi di bonifica ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha statuito che: "La natura di enti pubblici economici dei Consorzi di Bonifica nell'ambito della Regione Siciliana deriva [...] anche dal chiaro disposto di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 45/1995 il quale dispone che i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività economica".
[5] Si ricorda che l’articolo 39 della legge n. 379/1955 (e i successivi art. 10 della legge n. 1646/1962, art. 16 della legge n. 965/1965, art. 21 della legge n. 315/1967, e la legge n. 70/1975), nonché, da ultimo, l'articolo 5, commi 6 e 7, della legge n. 274/1991 hanno previsto la facoltà per gli enti di diritto pubblico, gli enti morali, ecc. (non compresi nell’elencazione di cui al R.D. n. 680/1938), di iscrivere alle Casse ex Inpdap il personale da essi dipendenti.
Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà, gli enti suddetti dovevano adottare apposita deliberazione di massima, che stabilisse l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla predetta data, per il personale in servizio alla data stessa. L’approvazione della deliberazione doveva essere effettuata con decreto del Ministro che esercitava il controllo sull'ente di concerto con il Ministro del Tesoro e il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
[6] Sull’applicabilità della citata norma agli enti pubblici economici, si rinvia all’interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 2 aprile 2010. In linea con tali precisazioni ministeriali, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato come il testo della disposizione di cui all’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 112/2008, debba essere “inteso in senso a-tecnico ed omnicomprensivo di tutti gli enti che svolgono attività di impresa a partecipazione pubblica (di qualsiasi tipo)”e, pertanto, si riferisca anche agli enti pubblici economici, che perseguono, sia pure con forme privatistiche, finalità di interesse collettivo (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sent. n. 2756/2014, n. 5429/2019, n. 27344/2019, n. 6300/2020). Da ultimo, si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 3564/2020, secondo cui i Consorzi di bonifica sono qualificabili in termini di "impresa pubblica" nell'accezione atecnica del termine e, pertanto, ciò “comporta la sua inclusione nel novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi di maternità e malattia, ai sensi dell’art. 20, c. 2 del D.L. n. 112/2008”.
[7] Si evidenzia, a tale riguardo, la rilevanza di altre disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 112/2008, dettate dal legislatore al fine di “promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l’organizzazione amministrativa” e di semplificare i rapporti di lavoro, “onde determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale”. In particolare, all’articolo 71 del citato decreto-legge viene individuata espressamente, nelle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, la platea dei datori di lavoro esclusi dalla disciplina generale in materia di obbligo contributivo relativo all’indennità economica di malattia in quanto tenuti ex lege a corrispondere il trattamento economico fondamentale durante l’evento.
[8] In materia di assicurazione di maternità, si ricorda il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in forza del quale detta assicurazione - ancorché l'indennità di maternità venga corrisposta, per legge, secondo le modalità e i criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni assicurative di malattia - gode di una propria disciplina autonoma. L'assimilazione all’assicurazione di malattia, infatti, si fonda esclusivamente sul rinvio alle modalità di erogazione dell’indennità, mentre essa non deve operare nell’ambito del diverso rapporto contributivo tra datori di lavoro e INPS (cfr. Cass. Civ. n. 15394/2017).
[9] Cfr. la precedente nota 6.