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Circolare INPS n.105 del 16.12.2023
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INDICE
Introduzione e definizioni
1. Destinatari della misura
2. Requisiti per l’accesso alla misura
2.1 Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
2.2 Requisiti economici
2.2.1 Requisiti reddituali e patrimoniali
2.2.2 Scala di equivalenza
2.2.3 Composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell’Assegno di inclusione
2.2.4 Requisiti relativi al godimento di beni durevoli
2.3. Requisiti ulteriori
2.3.1 Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione, e mancanza di condanne definitive
2.3.2 Dimissioni volontarie
2.3.3 Obblighi formativi
3. Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda e in corso di erogazione della prestazione
4. Compatibilità
5. Verifica dei requisiti
6. Determinazione dell’importo del beneficio economico
7. Modalità di erogazione del beneficio - la “Carta di inclusione”
8. Percorso di attivazione digitale dei beneficiari Adi
8.1 Richiesta del beneficio
8.2 Accesso al SIISL e sottoscrizione del PAD
8.3 Presentazione presso i servizi sociali
8.4 Valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
8.5 Patto di inclusione sociale
8.6 Indirizzamento ai centri per l’impiego e sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato
9. Offerte di lavoro e compatibilità con l’ADI
10. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
10.1 Variazioni del nucleo
10.2 Variazioni dell’attività lavorativa
10.2.1 Attività di lavoro dipendente
10.2.2 Attività di impresa o di lavoro autonomo
10.2.3 Partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
10.3 Ulteriori variazioni
11. Controlli
12. Sanzioni
12.1 Revoca e decadenza
12.2 Sospensione dell’erogazione del beneficio
13. Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito
14. Finanziamento
15. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
16. Trattamento dei dati personali
Introduzione e definizioni
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (di seguito, decreto-legge n. 48/2023)ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, SFL) e l’Assegno di inclusione (di seguito, Adi), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024.
La presente circolare definisce le modalità di accesso e di fruizione della misura dell’Assegno di inclusioneattraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023 (di seguito, D.M. n. 154/2023), sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), del patto di inclusione (di seguito, anche PaIS) e del patto di servizio personalizzato (di seguito, anche PSP), nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 48/2023 definisce l’Adi una “misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”.
La misura consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
1. Destinatari della misura
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 48/2023 l’Adi è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
- minorenne;
- con almeno sessanta anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
Con il D.M. n. 154/2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizioni di svantaggio[1].
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del D.M. n. 154/2023 ai fini del riconoscimento della misura dell’Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.
La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi.
2. Requisiti per l’accesso alla misura
2.1 Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
Ai sensi all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023 il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1992, n. 572.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il requisito della residenza in Italia, al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, è esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza ai fini dell’Adi ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023 la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
2.2 Requisiti economici
2.2.1Requisiti reddituali e patrimoniali
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del decreto-legge n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro[2];
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I citati massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
Ai fini del riconoscimento dell’Adi l’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2) del decreto-legge n. 48/2023 prevede il possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
La presenza dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità è richiesta al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013 (ISEE minorenni) come indicato nell’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 1 del decreto-legge n. 48/2023.
L’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 154/2023 stabilisce che, in sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, mentre per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in corso di validità.
Pertanto, dal mese di marzo 2024, fermo restando l’esito delle verifiche eventualmente effettuate nei due mesi precedenti sulla base di un ISEE in coso di validità al 31 dicembre 2023, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, la prestazione verrà sospesa.
Il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, ai fini della verifica del requisito dell’ISEE non superiore a 9.360 euro, l’Istituto, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento dell’Adi per un soggetto che ne è già beneficiario, sottrae dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, in attuazione dell’articolo 2-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42. Tale previsione normativa si intende estesaall’accertamento dei requisiti dei richiedenti l’Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà; in tale caso, l’INPS sottrae dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Ai fini dell’individuazione della soglia del reddito familiare per l’accesso alla misura fissata in 6.000 euro annui (o in 7.560 euro annui per i casi sopra indicati) moltiplicati per la scala di equivalenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) n. 2 del decreto-legge n. 48/2023 dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Nel reddito familiare così considerato sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente.
Inoltre, nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito o Pensione di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare[3].
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella medesima attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente l’Adi.
Infine, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge n. 48/2023 i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tale fine.
2.2.2 Scala di equivalenza
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, il parametro della scala di equivalenza, per la determinazione della soglia di reddito di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 2, per l’accesso alla misura e sulla base della quale è calcolata l’integrazione economica, corrispondente a una base di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo ADI, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare incrementato, fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di:
- 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;
- 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’articolo 6, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023[4];
- 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore.
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza:
- i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
- i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10 dell’articolo 2 del decreto-legge in argomento[5];
- sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Il parametro della scala di equivalenza previsto per i carichi di cura è riconosciuto a un solo componente del nucleo familiare.
L’articolo 3, comma 4, del D.M. n. 154/2023 contiene alcune precisazioni in merito all’applicazione della citata scala di equivalenza come di seguito indicato:
- ai minori di età con disabilità o non autosufficienti, secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si applica il parametro di 0,50;
- il parametro di 0,30 che incrementa la scala di equivalenza per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione, si intende riferito ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 48/2023.
Si riportano in tabella alcuni esempi relativi all’applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio.
Composizione del nucleo familiare Parametro applicato Soglia di reddito in euro annui Nucleo di un adulto in condizione di disabilità 1 6.000 Nucleo di due adulti di cui uno in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza 1,30 7.800 Nucleo con due adulti e due figli minori sopra i tre anni 1,30 7.800 Nucleo con due figli minori di cui uno sotto i tre anni 1,70 10.200 Nucleo con due adulti e tre figli minori 1,80 10.800 Nucleo con due adulti e un figlio minore disabile 1,90 11.400 2.2.3 Composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell’Assegno di inclusione
L’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, stabilisce che ai fini del riconoscimento dell'Adi, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:
- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini IRPEF, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, è attratto nel nucleo familiare dei genitori[6].
2.2.4 Requisiti relativi al godimento di beni durevoli
Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 48/2023, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
“1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione”.
2.3 Requisiti ulteriori
2.3.1 Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023, il beneficiario dell’Adi non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, che comportino l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come previsto dall’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, per la cui disciplina di dettaglio si fa rinvio al paragrafo n.12 della presente circolare in materia di sanzioni.
2.3.2 Dimissioni volontarie
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, non ha diritto all’Adi il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto-legge[7], risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92.
2.3.3 Obblighi formativi
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, i beneficiari dell’Adi, appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, devono avere adempiuto all'obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. La mancata frequenza di un percorso di istruzione per adulti di primo livello, quando previsto, è tra le cause di decadenza del nucleo dal beneficio, come previsto al successivo articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge in argomento.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge n. 48/2023, introdotto dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, non ha diritto all’Adi il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza alla scuola dell’obbligo, che verrà verificata nell’ambito del patto per l’inclusione.
3. Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda e in corso di erogazione della prestazione
La misura dell’Adi è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia per accedere al beneficio.
Pertanto, i beneficiari dell’Adi devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro, già in essere all’atto della domanda, tramite l’apposito modello “Adi-Com ridotto”, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura tramite l’apposito modello “Adi-Com Esteso” come meglio specificato al paragrafo 10.2.
4. Compatibilità
Ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del decreto- legge n. 48/2023, l’Adi è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della misura in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, i componenti dei nuclei che percepiscono l'Adi, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6 comma 4 del medesimo decreto-legge, possono presentare domanda di SFL.
In caso di presentazione di una domanda di SFL da parte di un componente il nucleo Adi, per l’accesso alla misura vengono applicate le soglie ISEE e di reddito del nucleo familiare, fintanto che il richiedente rimanga componente del nucleo familiare.
Può essere presentata domanda di Assegno di inclusione da parte di un nucleo al cui interno vi sia un componente (escluso dalla scala di equivalenza e senza obblighi genitoriali e di attivazione lavorativa), con domanda del SFL attiva.
5. Verifica dei requisiti
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto–legge n. 48/2023, verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’accesso all’Adi, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto-legge.
In particolare, i requisiti economici di accesso all’Adi si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione dell’ISEE, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, e sono riverificati in caso di presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
Il D.M. n. 154/2023 all’articolo 4, commi 6, 7 e 8 definisce le modalità di verifica dei requisiti anagrafici e delle certificazioni di svantaggio, presso i comuni e le altre Amministrazioni detentrici delle informazioni e definisce le condizioni per le quali la domanda può essere accolta[8].
6. Determinazione dell’importo del beneficio economico
Il beneficio economico dell’Adi, come previsto dall’articolo 3, comma, 1 del decreto-legge n.48/2023, è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:
- una integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese nella domanda;
- una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, per un importo, ove spettante pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) n.2).
Si riportano nella tabella sottostante alcuni esempi di calcolo dell’importo dell’ADI.
La formula del calcolo dell’importo è la seguente:
[(valore soglia del reddito familiare (6.000*la scala di equivalenza dell’Adi) - reddito familiare) + canone di locazione (ove presente)]:12
ESEMPI DI CALCOLO DELL’ADI
IPOTESI A): Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,9.
CASO 1 - Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 3.500 euro.
A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A = (6.000*1,9) – 3.500 = 7.900 euro annui, pari a 658,33 euro mensili.
Caso 2 - Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.360 euro e possiede un reddito familiare annuo di 6.000 euro. Al tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B:
Quota A: (6.000*1,9) -6000= 5400 euro annui, pari a 450 euro mensili
Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili
Totale = 5.400 + 3360= 8760 euro annui pari a 730 euro mensili.
IPOTESI B) Nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 minori di cui uno di età inferiore a tre anni in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza pari a 1,7.
CASO 1 Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 4.500 euro.
A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A: (6.000*1,7) – 4.500 = 5.700 euro annui, pari a 475 euro mensili.
CASO 2 Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 5.600 euro e possiede un reddito familiare annuo di 7.000 euro
A tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B, ridotta al massimale di 3.360 euro annui come previsto dalla norma per la locazione:
Quota A: (6.000*1,7) -7.000 = 3.200 euro annui, pari a 266,7 euro mensili
Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili
Totale = 3.200 + 3.360 = 6.560 euro annui, pari a 546,70 euro mensili
IPOTESI C): Nucleo familiare composto da 2 adulti di cui uno con disabilità, senza che sia indicato un componente con carichi di cura, in possesso dei requisiti per l’accesso all’ADI e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,5.
Caso 1 il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito familiare annuo di 5.500 euro.
A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare.
Quota a: (6000*1,5) - 5500 = 3500 euro annui, pari a 291,67 euro mensili
Il beneficio economico dell’Adi, secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023 è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo dei dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui.
7. Modalità di erogazione del beneficio - la “Carta di inclusione”
Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione” (o anche Carta Adi)..
Secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1, del D.M n. 154/2023, l’Adi può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
Il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del relativo contratto indicato nella richiesta di individualizzazione anche se diverso dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza. In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato, di comune accordo fra gli intestatari, il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, invece, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Adi (cfr. art. 5, comma 2 del D.M. n. 154/2023).
La richiesta di individualizzazione della Carta Adi può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. Tale richiesta può essere presentata sia contestualmente alla richiesta dell’Adi, che in corso di erogazione della prestazione mediante il modello “ADI – Com esteso”.
Alla suddivisione si dà corso solo qualora il beneficio a integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro (cfr. l’art. 5, comma 3, del D.M.n. 154/2023).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.M. n. 154/2023 “Qualora la richiesta di individualizzazione della Carta Adi sia presentata contestualmente alla richiesta dell’Adi, vengono emesse un numero di Carte Adi corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette Carte. Qualora, invece, la richiesta di individualizzazione sia presentata successivamente, oltre alla prima Carta Adi emessa che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione dell’importo decorre dal primo mese di erogazione del beneficio, nel caso di domanda contestuale alla richiesta dell’Adi e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di individualizzazione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione dell’importo non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio”.
Nel caso in cui l’Adi viene erogato a un nucleo composto da un solo membro e questo decede, l’erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancora erogate. In tale ipotesi, inoltre, le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto, non entrano nell’asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. Nel caso in cui, invece, l’Adi viene erogato a un nucleo composto da più membri maggiorenni con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza e sia in corso la suddivisione dell’erogazione del beneficio, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di ADI arretrate non ancora erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo (cfr. l’art. 5, comma 5, del D.M. n. 154/2023).
Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 del decreto-legge n. 48/2023, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
La consegna della Carta Adi viene effettuata presso gli uffici postali a seguito dell’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati tramite portale SIISL o SMS/mail della disponibilità della carta.
8. Percorso di attivazione digitale dei beneficiari Adi
8.1 Richiesta del beneficio
L’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, e l’articolo 4 del D.M. n. 154/2023 definiscono le modalità di presentazione delle domande per l’accesso all’ Assegno di inclusione. La richiesta è effettuata con modalità telematiche all’INPS attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL). All’atto della domanda, l’interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all’aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta.
La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;
- presso gli Istituti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 154/2023 i Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Possono, altresì, offrire assistenza ai beneficiari nella registrazione alla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, anche attraverso le attività di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo[9].
Nella richiesta l’interessato integra le informazioni presenti nell’ISEE in corso di validità, utilizzate per la verifica dei requisiti economici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, con l’autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti di cui al medesimo articolo 2 e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
- l’amministrazione che l’ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove disponibile;
- la data di rilascio;
- l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
8.2 Accesso al SIISL e sottoscrizione del PAD
Ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell’Adi, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda, secondo quanto previsto all’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.
L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda
La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente, in coerenza con quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. n. 154/2023.
Si riportano di seguito alcuni esempi relativi alla tempistica di massima per il riconoscimento del beneficio economico, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, a seconda del momento di sottoscrizione del PAD.
Presentazione domanda
Sottoscrizione PAD
Esito positivo istruttoria
Avvio pagamento
Decorrenza beneficio
Dicembre
Dicembre
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Dicembre
Dicembre
Marzo
Marzo
Gennaio
Gennaio
Maggio
Febbraio
Giugno
Giugno
Ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del D.M. n. 154/2023, all’esito delle verifiche dei requisiti di accesso alla misura e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL per sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.
Inoltre, l’INPS, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 154/2023, in esito all’accertamento del possesso dei requisiti di accesso all’Adi, mette a disposizione dei Comuni, per il tramite della piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l’Adi che, decorsi trenta giorni dall’esito positivo dell’accertamento, non hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale, affinché ne possano promuovere la sottoscrizione.
A seguito della compilazione della domanda dell’Adi sul sito dell’INPS, quindi, il richiedente può accedere immediatamente al SIISL per svolgere le funzioni di seguito indicate:
- effettuare l’iscrizione;
- ricevere la comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria della domanda dell’Adi;
- sottoscrivere il PAD del nucleo familiare;
- ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD, per non incorrere nella sospensione del beneficio;
- accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.
Nel PAD del nucleo familiare, dalla cui sottoscrizione decorre il termine per l’erogazione del beneficio, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, il richiedente:
- fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione da parte dei servizi sociali avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente;
- autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda, con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
Attraverso la Piattaforma per l’inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL i dati relativi ai nuclei beneficiari per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il PAD del nucleo familiare sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza.
La piattaforma è accessibile anche ai beneficiari dell’Adi attivabili al lavoro come rappresentato al paragrafo 8.6. della presente circolare.
8.3 Presentazione presso i servizi sociali
Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.
A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare.
In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione del beneficio è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023.
Nel caso in cui la scadenza dei 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, intervenga in prossimità della conclusione delle verifiche istruttorie (ad esempio, per PAD sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda dell’Adi), determinando la sospensione dei pagamenti, si procederà, comunque all’erogazione delle prime tre mensilità spettanti, in caso di accoglimento della domanda. La sospensione verrà meno a seguito dell’incontro presso i servizi sociali.
Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 48/2023, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.
8.4 Valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
Secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 5, del D.M. n. 154/2023, la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la definizione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell’Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro[10].
I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
La valutazione multidimensionale consente:
- di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l’inclusione sociale per i nuclei beneficiari;
- di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;
- di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.
Il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa a cui i nuclei beneficiari dell’Adi che hanno sottoscritto il PAD sono tenuti ad aderire, è definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a indentificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
All’esito della valutazione multidimensionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 e dell’articolo 8 del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:
- i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva (di seguito, obblighi di attivazione lavorativa) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;
- i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio. possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale;
- sono esclusi dagli obblighi relativi alle politiche attive, cui possono aderire volontariamente, ma non dagli obblighi derivanti dal patto di inclusione:
- i beneficiari dell'Adi titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
- componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (questi ultimi sono, altresì, esonerati dagli obblighi derivanti dal patto di inclusione);
- non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023. La misura del Supporto per la formazione e il lavoro è cumulabile con il benefico dell’Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n.48/2023, nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC), a titolarità dei comuni o di altre Amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.
Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni pubbliche.
Equivale alla partecipazione ai progetti, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.
8.5 Patto di inclusione sociale
L’obiettivo del patto di inclusione è quello di accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle cause che sono alla base della condizione di povertà.
I beneficiari dell’Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale finalizzato alla sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, a eccezione delle categorie esonerate. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni, per i quali viene documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione. In assenza dell’assolvimento di tale obbligo il nucleo familiare non ha diritto all’Adi.
Resta fermo che l’adesione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa avviene su base volontaria per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
8.6 Indirizzamento ai centri per l’impiego e sottoscrizione del patto di servizio personalizzato
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.M. n.154/2023, in esito alla valutazione multidimensionale dell’intero nucleo familiare effettuata dai servizi sociali, con riferimento ai soli componenti di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, che esercitano le responsabilità genitoriali, tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, sono individuati i componenti attivabili al lavoro, obbligati al percorso di attivazione lavorativa.
Per il tramite di GePI e del SIISL, i componenti attivabili al lavoro sono comunicati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro sessanta giorni dalla comunicazione. Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai componenti attivabili al lavoro è richiesta la sottoscrizione del patto di attivazione digitale individuale, entro trenta giorni dalla valutazione.
A seguito della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, ogni novanta giorni, i soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi ai Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione.
Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione dei soggetti attivabili al lavoro da parte dei servizi competenti, l’erogazione del beneficio è sospesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023. Resta fermo che i soggetti attivabili al lavoro che non si presentano alle convocazioni da parte dei servizi senza giustificato motivo, e che non sottoscrivono il patto di servizio personalizzato, decadono dalla misura, secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023.
In aggiunta agli impegni derivanti dal patto di inclusione i componenti con responsabilità genitoriale, avviati al percorso di attivazione lavorativa, sono tenuti agli impegni assunti con il patto di servizio personalizzato.
La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL o con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Lo stesso percorso di sottoscrizione del PAD e del patto di servizio personalizzato potrà essere seguito da coloro che aderiscono volontariamente, senza che siano sottoposti ai medesimi obblighi ed eventuali sanzioni.
I componenti attivabili al lavoro obbligati o su base volontaria, secondo quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4 del D.M. n. 154/2023, devono (nel caso degli obbligati) o possono (nel caso di adesioni volontarie) accedere alla piattaforma SIISL per:
- sottoscrivere il patto di attivazione digitale individuale;
- accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
- accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività, adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
- accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.
Nel patto di attivazione digitale individuale il beneficiario attivabile al lavoro:
- fornisce e certifica i propri contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal beneficiario;
- fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
- si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dell’articolo 9, comma 4, del D.M. n. 154/2023, il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si precisa, infine, che le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la conseguente presa in carico del beneficiario siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIU che mette a disposizione l’informazione al SIISL.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, l’avvio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego può essere modificato e adeguato in base alle esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa e formativa dell’interessato.
9. Offerte di lavoro e compatibilità con l’ADI
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023, il beneficiario dell’Adi, attivabile al lavoro e obbligato, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del medesimo decreto-legge, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l’offerta di lavoro va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
L’articolo 8, comma 10, del D.M. n. 154/2023, fermo restando quanto appena descritto, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, dispone che l’accettazione di un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni trasmesse all’INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro annui che comporterebbe la decadenza dell’Adi, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio al nucleo familiare. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l’INPS riprende l’erogazione del beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all’INPS.
10. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
10.1 Variazioni del nucleo
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, è tenuto a presentare, entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio da parte dell'INPS.
Inoltre, l’articolo 8, comma 13, del D.M. n. 154/2023 dispone che, con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata ai fini dell’ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda dell’ADI, venendo meno gli effetti della precedente.
10.2 Variazioni dell’attività lavorativa
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è compatibile con l’Adi, ma il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del mantenimento del beneficio.
I beneficiari dell’Adi devono, pertanto, comunicare all’INPS ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello “Adi-Com Esteso”) al fine di aggiornare il reddito familiare.
Secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione del beneficio, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare.
10.2.1 Attività di lavoro dipendente
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell’Adi, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre, quindi, alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Ai fini delle determinazione del limite massimo dei 3.000 euro annui lordi, l’articolo. 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023 stabilisce che il lavoratore, entro trenta giorni, è tenuto a comunicare all’INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa.
La comunicazione mediante il modello “Adi-Com Esteso” è effettuata all’INPS che calcola esclusivamente la parte eccedente il limite massimo dei 3.000 euro annui lordi, mettendo l’informazione dell’importo eventualmente variato o della eventuale decadenza intervenuta, a disposizione del SIISL.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.
Infine si precisa che, nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda dell’Adi o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Adi-Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione dell’ISEE per l’intera annualità.
10.2.2 Attività di impresa o di lavoro autonomo
L’avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Adi, è sempre comunicata all’INPS entro il giorno antecedente l’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello “Adi-Com Esteso”, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.
In tali casi, l’INPS mette a disposizione del SIISL l’informazione del nuovo importo erogato o l’eventuale decadenza a seguito della variazione del reddito.
Il reddito è individuato, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
A titolo di incentivo il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Adi per le due mensilità successive a quelle di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito che deve essere comunicato all’INPS comunque per l’intero importo, concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.
10.2.3 Partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con l’Adi è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare.
10.3 Ulteriori variazioni
Fermo restando quanto previsto in ordine agli obblighi di comunicazione derivanti dalle variazioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficiario è, obbligato a comunicare all’INPS, sempre mediante il modello “Adi-Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura.
11. Controlli
Secondo quanto previsto all’articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023[11] i controlli ispettivi sull’Adi e il lavoro sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023 e dell’articolo 10, comma 3, del D.M. n. 154/2023 tutti i soggetti, abilitati ad accedere e operare nell’ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. L’INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione dei centri per l’impego e dei comuni, l’informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.
I comuni, in base alle disposizioni dell’articolo 8, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 48/2023, sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell’ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.
Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche come sopra previste, nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dare luogo alla revoca e alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
12. Sanzioni
12.1 Revoca e decadenza
Le sanzioni nei confronti dei beneficiari dell’Adi sono previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell’Adi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovute e rilevanti ai fini del mantenimento della prestazione è punita con la reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati sopra indicati o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore ad un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La medesima sanzione della decadenza dal beneficio si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.
Il provvedimento di decadenza è comunicato dall'INPS al beneficiario dell’Adi e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
Nei casi di condanna definitiva del beneficiario di cui sopra, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla percezione dell’Adi e, comunque, quando risulti dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.
Ferme restando le disposizioni relative alla condanna in via definitiva quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza o l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-legge relativi all’adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:
- non si presenta presso i servizi sociali o il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto di servizio personalizzato;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
- non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto dall’articolo 4 comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;
- · non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n.48/2023, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste all’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10 del decreto-legge n. 48/2023, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste all’articolo 3 del decreto-legge in argomento.
In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione.
Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
12.2 Sospensione dell’erogazione del beneficio
In aggiunta alle ipotesi di sospensione dell’Adi, per i casi di omessa comunicazione dell’avvio di attività lavorativa previsti agli articoli 3, comma 5, e per i casi di mancata presentazione ai servizi sociali o ai centri per l’impiego, previsti all’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 48/2023, come richiamati dall’articolo 9, commi 2 e 3 del D.M. n. 154/2023, l’erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati al paragrafo 12.1, prima che diventino definitivi, come previsto all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 48/2023.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo[12].
Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL.
La sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.
13. Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito
Come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico dell’Adi è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile[13].
14. Finanziamento
L’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023 reca la quantificazione e la copertura finanziaria ai fini dell’erogazione del beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 del medesimo decreto-legge, nonché agli incentivi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023.Le relative autorizzazioni alla spesa sono determinate nella misura di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981, 2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032, 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all’articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro annui per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l’anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l’anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l’anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l’anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l’anno 2025, 9,1 milioni di euro per l’anno 2026, 9,1 milioni di euro per l’anno 2027, 9,3 milioni di euro per l’anno 2028, 9,3 milioni di euro per l’anno 2029, 9,4 milioni di euro per l’anno 2030, 9,7 milioni di euro per l’anno 2031, 9,7 milioni di euro per l’anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dell’anno 2033.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, fino a un massimo di 12 mensilità nell’anno.
Nei casi di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
L'INPS, inoltre, comunica tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 del citato articolo 13 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili.
Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 10, del decreto-legge n. 48/2023, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4 e 10. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa[14].
15. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
Le disposizioni relative all’Assegno di inclusione di cui al decreto-legge n. 48/2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
16.Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 12 del D.M. n. 154/2023, il trattamento dei dati relativamente all’acquisizione e gestione della domanda dell’Adi, nonché al riconoscimento, erogazione, sospensione e revoca del beneficio è effettuato dall’INPS in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.48/2023
Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari dell’Adi che hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale, è effettuato nell’ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
* * *
In fase di prima applicazione, ferma restando la necessità dell’esito positivo dell’istruttoria, per le sole domande che presentino il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024.
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Con successivi messaggi verranno integrate le disposizioni operative per l’accesso al beneficio e la gestione della misura e fornite le indicazioni sui controlli richiamati dall’articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023 e sulla disciplina degli incentivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto-legge.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all’articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari”.[2] Il valore del patrimonio immobiliare complessivo, calcolato ai fini dell’ISEE, non dovrà essere superiore a 30.000 euro. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro.
[3] Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, non rilevano nel valore dei trattamenti assistenziali:
- le erogazioni relative all’Assegno unico e universale;
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’Adi, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;
- le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’Adi;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizi o altri titoli che svolgono funzione di sostituzione di servizi.
[4] I componenti con carichi di cura sono valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni d’età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti del nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159.
[5] Articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023: “Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute”.
[6] L’articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevedeva l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF, qualora avesse avuto un’età inferiore a 26 anni, non fosse stato coniugato e/o non avesse avuto figli.
[7] Articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023: “Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5”.
[8] D.M. n. 154/2023, articolo 4, commi 6, 7 e 8:
“6. L’INPS comunica ai comuni responsabili dei controlli anagrafici, ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 48 del 2023, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti, mediante GePI. L’esito delle verifiche è comunicato dai comuni all’INPS attraverso la medesima piattaforma, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato all’INPS, l’Istituto procede comunque ad accogliere la richiesta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le disposizioni di cui al presente comma si intendono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al SFL.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con riferimento alle sole certificazioni di svantaggio rilasciate dal comune, ovvero alle attestazioni relative all’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso ai sensi del comma 4, l’INPS comunica tempestivamente, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, mediante la piattaforma GePI. L’esito delle verifiche è comunicato dal comune all’INPS attraverso la medesima piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.
8. Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al comma 7 e non già disponibili sul SIISL o negli archivi dell’Istituto, l’INPS verifica l’esistenza della certificazione interrogando in interoperabilità, il Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, definito ai sensi dell’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le certificazioni di natura sanitaria, e i sistemi informativi del Ministero della Giustizia per le certificazioni inerenti alla condizione di detenzione. Lo scambio di dati in interoperabilità avviene secondo modalità definite nel rispetto dei principi e delle indicazioni di cui al decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità tra il SIISL e le banche dati di cui al periodo precedente, l’amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio indicate all’articolo 3 è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS. In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023”.
[9] Al fine di favorire l’accesso alla misura delle persone in condizioni di bisogno, i servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli. Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell’ambito dei Centri Servizi per il contrasto della povertà. Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei, anche al fine di facilitare l’accesso all’Adi dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. Sono, inoltre, realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.
[10] Per il dettaglio delle attività di segretariato sociale, degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e adesione al progetto personalizzato, si rimanda alle linee guida in fase di adozione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[11] Articolo 7, comma 3, del decreto-legge n.48/2023: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati”.
[12] I provvedimenti di sospensione sopra indicati sono adottati rispettivamente dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione a cui il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo. Nel primo atto del procedimento cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.
[13] L’articolo 545, comma 2, del codice di procedura civile, stabilisce che “non possono essere pignorati i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.
[14] Ai sensi dell’articolo 13 comma 14 del decreto-legge n. 48/2023: “Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.