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Circolare INPS n.107 del 21.12.2023
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INDICE
1. Quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Prestazioni
4. Finanziamento. Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso Uniemens
4.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
4.2 Codifica delle imprese
4.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
5. Istruzioni contabili
1. Quadro normativo
L’articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dispone che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo, ossia dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalle disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Inoltre, il successivo comma 10 del medesimo articolo 26, prevede la possibilità di istituire Fondi di solidarietà bilaterali – per perseguire le finalità di cui al comma 9[1] del medesimo articolo – anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro già rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I, del citato decreto legislativo, rubricato “Trattamenti di integrazione salariale”.
Con l’accordo sindacale nazionale, stipulato in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13 settembre 2022, è stato convenuto di costituire un Fondo di solidarietà bilaterale per tutte le imprese appartenenti alla filiera delle telecomunicazioni, sia quelle non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 – quindi già coperte dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dalla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS)[2] – che quelle rientranti nell’ambito della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, di cui al richiamato Titolo I.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale del 4 agosto 2023, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che ha istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” (di seguito, Fondo).
Al riguardo, si rappresenta che, in considerazione della circostanza che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato, in parte, in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS, le imprese, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 28, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo – ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso Fondo e non sono più destinatarie della disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (cfr. l’art. 10, comma 3, del D.I. 4 agosto 2023).
Analogamente, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, le imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo, precedentemente afferenti al FIS e rientrati nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, non saranno più soggetti alla disciplina delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) medesima, come previsto dall’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015 (cfr. l’art. 10, comma 5, del D.I. 4 agosto 2023).
Si segnala, per completezza, che il Fondo, per espressa previsione (cfr. l’art. 10, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023), ha decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto istitutivo in Gazzetta Ufficiale (mese di gennaio 2024).
Inoltre, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo diventa pienamente operativo solo con la nomina del Comitato Amministratore.
Tanto rappresentato, con la presente circolare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023 del decreto interministeriale del 4 agosto 2023 (Allegato n. 1), si illustra la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei dipendenti – compresi i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti – delle imprese della filiera delle telecomunicazioni. Nello specifico, rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale in oggetto, “tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”, siano esse rientranti o meno nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs n. 148/2015.
Le imprese che occupano almeno un dipendente e che operano nella predetta filiera delle telecomunicazioni – individuate dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare – sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo, come declinati nel successivo paragrafo 4.
Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo è stato “costituito a livello nazionale”, successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista dall’articolo 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077 del 1 giugno 2016, e successive modificazioni, e n. 98187 del 20 dicembre 2016, e successive modificazioni).
Pertanto, in applicazione delle richiamate disposizioni, le imprese aderenti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol possono uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di cui al decreto interministeriale del 4 agosto 2023.
Le predette imprese non saranno più soggette alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197 dell’11 novembre 2016 e n. 125 del 9 agosto 2017).
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS (cfr. l’art. 26, comma 5, del D.lgs n. 148/2015) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha la facoltà di proporre modifiche in materia di contributi, interventi e trattamenti, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Per i dettagli relativi alla composizione, alla durata delle cariche e ai compiti del Comitato amministratore del Fondo, si rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2023.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 148/2015.
3. Prestazioni
In relazione alle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione della seguente prestazione:
- assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (cfr. l’art. 5, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023).
Con riferimento, invece, alla totalità delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le seguenti prestazioni:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. a), del D.I. 4 agosto 2023);
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. 4 agosto 2023);
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. c), del D.I. 4 agosto 2023);
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. d), del D.I. 4 agosto 2023);
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. e), del D.I. 4 agosto 2023);
- versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (cfr. l’art. 5, comma1, lett. f), del D.I. 4 agosto 2023).
Si evidenzia inoltre che, per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 4 agosto 2023, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. L’accredito della contribuzione correlata è previsto anche per il periodo di erogazione della citata prestazione integrativa aggiuntiva, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti sopra indicati per l’accesso al trattamento pensionistico (cfr. le prestazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 5 del D.I. 4 agosto 2023).
La suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Le istruzioni relative alle prestazioni sopra elencate verranno fornite con successiva circolare.
4. Finanziamento. Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso Uniemens
4.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati, ai quali si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Sono altresì applicabili le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A. Contribuzioni dovute dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015
- È dovuto mensilmente al Fondo per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale in oggetto (assegni di integrazione salariale e la relativa contribuzione correlata), un contributo ordinario dello 0,80% (di cui due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi dal decreto istitutivo del Fondo. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra l’impresa e i lavoratori nella medesima ragione.
Detto contributo ordinario è dovuto – a decorrere dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione, del relativo decreto istitutivo, in Gazzetta Ufficiale (mese di gennaio 2024) – dalle predette imprese rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo Fondo che, come sopra anticipato, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3 e 5, del decreto interministeriale del 4 agosto 2023, non saranno più assoggettate all’obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS), né alla disciplina della CIGS come previsto dall’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto interministeriale in oggetto, i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del citato Fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo.
- In caso di erogazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo in commento, è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
B. Contribuzioni dovute dalla totalità delle imprese della filiera delle telecomunicazioni
- È dovuto mensilmente al Fondo – dalla decorrenza del medesimo (mese di gennaio 2024) – per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto interministeriale in oggetto (finanziamento di programmi formativi e prestazioni integrative in termini di importi) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi tra i beneficiari dal decreto istitutivo del Fondo.
- In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, della NASpI ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lett. b), è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
- In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, dell’assegno di integrazione salariale, nonché dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale in oggetto, è dovuto un contributo addizionale, a carico dell'impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
- In caso di ricorso alle prestazioni di cui al menzionato articolo 5, comma 1, lett. d) - integrazione, in termini di durata, della NASpI e versamento della contribuzione correlata - lett. e) - assegno straordinario in caso di esodo agevolato e relativa contribuzione correlata - e lett. f) - prestazione c.d. staffetta generazionale - è dovuto dall’impresa un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura.
Di seguito si forniscono le indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento dei contributi ordinari di finanziamento dello 0,80% e dello 0,45% dovuti, rispettivamente, dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 e dalla totalità delle imprese della filiera. Le istruzioni operative concernenti le altre modalità di contribuzione verranno rese note con successiva circolare, con la quale sarà illustrata la disciplina delle citate prestazioni, al ricorrere delle quali si configura il relativo obbligo contributivo.
4.2 Codifica delle imprese
Come anticipato, sono tenute all’iscrizione al Fondo tutte le imprese della filiera delle telecomunicazioni; le posizioni contributive assegnate alle suddette imprese, individuate in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare, devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (di seguito c.a.) “2T”, che assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”.
L’attribuzione del c.a. “2T” alle matricole così individuate avviene, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza ove presente (“0J” connotante gli iscritti al FIS), a decorrere dalla data di operatività del Fondo (gennaio 2024).
Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo possono visualizzare l’avvenuta attribuzione del c.a. “2T” sul “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente”.
Per quanto riguarda le imprese che presentano domanda di iscrizione all’Istituto successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, l’attribuzione del c.a. “2T” sulla nuova matricola viene effettuata a opera delle Strutture dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le Strutture territoriali provvedono a eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la matricola, che risulta sospesa alla data di pubblicazione della presente circolare, sia successivamente riattivata; in questo caso, devono eliminare il c.a. relativo al Fondo di provenienza.
Per completezza si chiarisce che, con specifico riferimento alle imprese iscritte al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, (cfr. il paragrafo 2.1 della presente circolare), l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2T” alle relative matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc del c.a. “7V” per gli iscritti al Fondo del Trentino e “6P” per gli iscritti al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol) avverrà, esclusivamente, a opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta delle imprese da presentare tramite il “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente”.
4.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di gennaio 2024 la contribuzione ordinaria è calcolata nella aliquota complessiva, applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato delle imprese codificate con il c.a. “2T”, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti.
La procedura di calcolo verrà adeguata sulla base delle istruzioni fornite.
5. Istruzioni contabili
Nel recepire le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 4 agosto 2023 istitutivo del Fondo, ai fini delle rilevazioni contabili dei fatti amministrativi di pertinenza dello stesso è stata istituita la nuova gestione contabile:
- ST - Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. Decreto interministeriale del 4 agosto 2023.
In seno a tale Gestione è stata istituita la contabilità separata:
- STR – Gestione assicurativa a ripartizione.
La rilevazione contabile della contribuzione ordinaria dovuta nella misura dello 0,80%, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e nella misura dello 0,45%, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, avviene ai seguenti conti di nuova istituzione:
- STR21110 - contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, di competenza degli anni precedenti;
- STR21170 - contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, di competenza dell’anno in corso;
- STR21120 - contributo ordinario accertato mediante. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, delle prestazioni di cui all'articolo 5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, di competenza degli anni precedenti;
- STR21180 - contributo ordinario accertato mediante. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di cui all'articolo 5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, di competenza dell’anno in corso.
Le istruzioni relative alla contabilizzazione delle ulteriori prestazioni erogate dal Fondo e alla contribuzione diversa da quella ordinaria per il loro finanziamento, nonché del versamento della contribuzione correlata a carico del Fondo, saranno fornite successivamente unitamente alle istruzioni operative.
Nell’Allegato n. 3 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] Il comma 9 dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 dispone che: “I fondi di cui al comma 1, che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 72
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”.
[2] Cfr. l’articolo 29, comma 2-bis, e l’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n.148/2015.