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Circolare INPS n.112 del 29.12.2023
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INDICE
- 1. Premessa
- 2. Datori di lavoro agricoli: il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.)
2.1. La struttura del modello
2.2 I quadri del modello
- 3. Lavoratori autonomi agricoli: il nuovo modello di domanda di iscrizione
3.1. La struttura del modello
3.2 I quadri del modello
- 4. Modalità di presentazione della denuncia aziendale e della domanda di iscrizione
1. Premessa
La denuncia aziendale di inizio di attività (di seguito, anche D.A.) con operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (c.d. OTD e OTI) di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375/1993 e la domanda di iscrizione alla gestione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli, prevista dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, costituiscono gli strumenti con cui le imprese agricole dichiarano all’INPS la propria situazione aziendale attraverso la descrizione della forma giuridica adottata, del tipo di produzione svolta, dei beni strumentali in dotazione (fondi agricoli, bestiame, macchine, ecc.) e di altri dati e notizie funzionali alla corretta costituzione e gestione del rapporto previdenziale.
In particolare, la loro tempestiva presentazione è condizione necessaria affinché:
- l’impresa datrice di lavoro possa adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi derivanti dalla costituzione di rapporti di lavoro subordinato con operari agricoli;
- l’imprenditore agricolo diretto coltivatore (CD) con il suo nucleo familiare e l’imprenditore agricolo professionale (IAP) possano essere iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli e conseguentemente adempiere al pagamento dei relativi contributi previdenziali.
Con la presente circolare sono descritte le nuove procedure telematiche che supportano la compilazione e l’invio all’Istituto dei citati modelli, anche per le variazioni che intervengono successivamente all’iscrizione e che saranno rilasciate entro la fine del prossimo mese di febbraio 2024, a seguito della conclusione delle procedure per la formazione dei nuovi elenchi annuali degli operai agricoli a tempo determinato.
L’intento di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi è stato conseguito attraverso la realizzazione di un modello di domanda dinamico, in grado di acquisire, verificare e organizzare le informazioni in base a connessioni logiche attivate automaticamente, e quindi, di adattarsi alle caratteristiche del soggetto contribuente, il quale viene guidato e supportato durante tutta la fase di compilazione. Inoltre, gran parte dei dati oggetto di dichiarazione sono precaricati nel modello di domanda attingendo dalle banche dati interne o esterne, facilitando notevolmente le operazioni di compilazione del modulo e riducendo al contempo errori e incongruenze.
2. Datori di lavoro agricoli: il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.)
2.1 La struttura del modello
La nuova versione del modello di denuncia aziendale, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 375/1993, si compone di 28 quadri contenenti le informazioni necessarie per il corretto inquadramento e per l’accertamento dei contributi dovuti per operai agricoli occupati.
La nuova versione della procedura telematica è stata realizzata con l’adozione di funzionalità in grado di guidare il soggetto richiedente nella compilazione dei quadri della nuova denuncia aziendale e proponendo un percorso di compilazione specifico in base alle informazioni che vengono inserite.
In fase di compilazione la procedura mette a disposizione del richiedente una serie di servizi al fine di disporre in tempo reale delle informazioni del soggetto presenti negli archivi di “Infocamere”, negli archivi delle “Comunicazioni Obbligatorie” detenute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e negli archivi anagrafici dell’Istituto.
Inoltre, sempre in fase di compilazione, la procedura mette in evidenza i dati obbligatori e attiva degli alert qualora il richiedente abbia valorizzato elementi ritenuti incompatibili e/o incongrui.
I quadri “B” e “B1”, visualizzano, in sede di compilazione, le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, mentre i quadri “B0” e “B01” sono dichiarati dall’utente. A ogni accesso al modello di domanda, i quadri “B” e “B1” contengono sempre le informazioni aggiornate e lette in tempo reale dal database anagrafico interno dell’Istituto.
Il quadro “B2” visualizza i dati del richiedente. A seguito dell’approvazione della domanda alla quale viene attribuito un Codice identificativo di denuncia aziendale (CIDA), nel quadro “B02” saranno visualizzate le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto del soggetto intermediario. Novità di rilievo sono i quadri “C” – “D” – “E”. Si tratta di quadri “guida” che sviluppano dei sotto quadri destinati all’inserimento delle informazioni relative alle attività, alla tipologia di azienda e alla consistenza aziendale.
Nel nuovo modello di denuncia aziendale il quadro “E”, dedicato alle informazioni integrative, è ora destinato alla modalità dichiarazione della consistenza aziendale, ovvero alle informazioni dei terreni (quadro “E2”), degli allevamenti (quadro “E3”), dei centri di lavorazione (quadro “E4”) e dei macchinari (quadro “E5”). Le informazioni contenute in precedenza in diversi quadri, in particolare nei quadri “P” e “Q”, nel nuovo modello sono inserite nelle sezioni relative ai datori di lavoro di cui all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92.
2.2 I quadri del modello
In ognuno dei 28 quadri sono denunciati gli elementi e le caratteristiche legali e agronomiche dell’azienda al fine della sua iscrizione, e quindi dell’accertamento dei contributi dovuti e per le altre finalità previste dalla normativa.
Di seguito sono evidenziate le principali novità relative a ogni singolo quadro, anche con riferimento alle differenze rispetto alla precedente versione del modello.
Quadro “A” – Denuncia
Il quadro “A” costituisce il frontespizio del modello e contiene gli stessi elementi dichiarativi della versione precedente, fatta eccezione per il cambio di denominazione del campo dati relativo alla data di decorrenza dell’iscrizione alla Gestione che viene denominato “Apertura posizione contributiva” in luogo di “Data inizio attività”.
Tale modifica si è resa necessaria al fine di chiarire definitivamente che la locuzione “Data di inizio attività” utilizzata dal legislatore non si riferisce al momento della nascita dell’impresa, che può esistere anche senza l’utilizzo di forza lavoro, ma al momento in cui nasce l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, che coincide con la data di assunzione del primo dipendente (elemento rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV); tale data dovrà essere riportata nel campo “Apertura posizione contributiva”.
In sede di compilazione del quadro “A”, la procedura opererà il controllo sulla presenza delle comunicazioni obbligatorie e sulle relative date, segnalando eventuali discordanze con appositi alert.
Quadro “A1” - Centro aziendale
Il quadro “A1” sostituisce il quadro “C” della precedente versione del modello, dedicato al Centro aziendale, al quale è associata la competenza della Struttura territoriale dell’Istituto presso la quale devono essere svolti i relativi adempimenti previdenziali. Il Centro aziendale è liberamente scelto dal datore di lavoro agricolo secondo i criteri di seguito specificati.
Vengono confermate le disposizioni in tema di autonomia organizzativa dell’impresa di cui alla circolare n. 55 del 4 marzo 1999, nonché le disposizioni in materia di posizione unica contributiva di cui alla circolare n. 172 del 31 dicembre 2010, rispetto alle quali viene introdotto come elemento di novità il principio del codice Repertorio economico amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (REA), quale “unità organizzativa di base” ai fini del procedimento di iscrizione alla Gestione contributiva agricola.
Pertanto, con riferimento a quanto disposto nella citata circolare n. 172/2010 e al principio in essa enunciato dell’unicità della posizione contributiva, si precisa che:
• l’azienda, benché operante su più fondi e/o strutture ubicati in province e/o comuni diversi, verrà normalmente iscritta con l’apertura di un’unica posizione contributiva a cui corrisponderà un unico CIDA;
• qualora l’azienda voglia avvalersi della facoltà di aprire più posizioni in relazione alla conduzione organizzativamente autonoma di più fondi e/o strutture, ubicati in province e/o comuni diversi, verrà iscritta con l’apertura di più posizioni contributive a cui corrisponderanno più CIDA, tuttavia, le diverse posizioni contributive, che identificheranno anche la relativa Struttura territoriale competente dell’INPS per l’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi, non potranno essere più associate a singoli fondi e/o strutture condotti, ma esclusivamente a un codice REA relativo a ogni provincia in cui è aperta una sede principale e/o unità locale secondaria dell’impresa;
• le imprese iscritte alla Gestione contributiva agricola che non dispongono di fondi agricoli (c.d. aziende senza terra), in occasione dell’assunzione di operai agricoli, devono presentare un’unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettuano attività di produzione in relazione alle quali è impiegata la manodopera agricola; in tale caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro “C” relativo al Centro aziendale che dovrà corrispondere a quello della sede legale e/o amministrativa; in caso di denuncia di ulteriori luoghi in cui sono utilizzati gli operai agricoli, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le aziende non devono aprire un ulteriore posizione ma devono effettuare una variazione alla denuncia aziendale precedentemente presentata;
Per quanto sopra rappresentato, appare evidente che al Centro aziendale definito in sede di compilazione della denuncia aziendale non può non essere associato il codice REA della sede principale e/o di una unità locale secondaria. A tale fine appositi alert segnalano la presenza di eventuali discordanze.
Quadri “B” e “B0” – Anagrafica azienda
I quadri “B” e “B0” sono riferiti alla titolarità dell’azienda. La novità rilevante di questi quadri riguarda la fase di compilazione dove vengono precaricati automaticamente, i codici REA associati al soggetto dichiarante attraverso il collegamento con gli archivi a disposizione dell’Istituto contenenti i dati provenienti dagli archivi di “Infocamere”.
Tuttavia, è possibile inserire manualmente ulteriori codici REA non rilevati nella fase di precaricamento dei dati, i quali in ogni caso saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria da parte della Struttura territoriale dell’INPS.
In sede di compilazione, appositi alert segnalano la presenza di informazioni non congrue. Analoghe verifiche saranno effettuate sulla partiva IVA e sugli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dichiarati.
Non sarà più presente il riferimento alle Agenzie di somministrazione per le quali è previsto un apposito quadro dedicato.
Quadri “B1” e “B01” – Dati del legale rappresentante
I quadri “B1” e B01” sostituiscono il quadro T della precedente versione del modello D.A. e contiene i dati anagrafici, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata.
Quadri “B2” e “B02” - Soggetto intermediario - Associazione datoriale
I quadri “B2” e B02” sostituiscono il quadro R della precedente versione del modello D.A. e contiene i dati relativi agli intermediari autorizzati agli adempimenti in materia di lavoro di cui alla legge n. 12/1979 o delle Associazioni datoriali che forniscono assistenza ai loro associati, sempre in materia di lavoro.
Quadro “C” - Attività svolte ai fini dell'iscrizione in agricoltura - Codici attività ATECO
Il quadro “C” della nuova versione del modello di denuncia aziendale, unitamente alle specificazioni di cui ai successivi quadri “C1” - “C2” - “C3” “C4” di seguito illustrati, raccoglie i dati sulle attività svolte dal soggetto dichiarante ai fini dell’accertamento e all’assoggettamento a contribuzione agricola unificata della manodopera assunta, sia a tempo determinato che indeterminato.
Il quadro “C” rappresenta un’evoluzione del precedente modello, la cui novità consiste nell’esatta identificazione delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, comprese quelle connesse.
Inoltre, contiene gli elementi utili all’individuazione delle attività che, benché esercitate da imprese non agricole, sono assoggettabili alla contribuzione agricola unificata per effetto della norma speciale di cui all’articolo 6 della legge n. 92/1979[1].
Si segnala che la novità più rilevante del quadro “C”, nella nuova versione del modello, consiste nel fatto che con esso viene introdotto il principio secondo il quale le attività dichiarate dai datori di lavoro, ai fini dell’iscrizione alla previdenza agricola, devono trovare esatta corrispondenza con la descrizione delle attività di cui ai codici ATECO registrati nel relativo REA tenuto dalla Camera di commercio.
Stabilito il rapporto univoco e imprescindibile tra i codici ATECO presenti alla Camera di commercio e le attività dichiarate in D.A., nell’ottica della semplificazione del procedimento, la nuova procedura precarica automaticamente, in sede di compilazione, i suddetti codici associati a quelli REA indicati nel quadro “B0- Anagrafica azienda”. Anche in questo caso è possibile, per il soggetto dichiarante, inserire manualmente ulteriori codici ATECO non rilevati in fase di precaricamento, i quali in ogni caso saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria della pratica.
Quadro “C1” - Attività agricola di cui all'articolo 2135 c.c.
Il quadro rappresenta una specificazione del quadro “C” con il quale viene dichiarata l’attività svolta in via principale ai sensi dell’articolo 2135 c.c. o la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali così come definite dal comma 2 del citato articolo 2135 c.c. Le suddette attività devono trovare corrispondenza con i codici ATECO di cui al quadro “C”.
Quadro “C2” - Attività agricole per connessione
Anche il quadro “C2” rappresenta una specificazione del quadro “C”, ma diversamente dal quadro “C1”, comprende la raccolta di informazioni sia relative ai soggetti che svolgono attività connesse dal punto di vista soggettivo e oggettivo e che quindi sono iscrivibili nella Gestione contributiva agricola in quanto imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 c.c., sia per quelli che svolgono attività solo oggettivamente connesse e che quindi sono iscrivibili alla Gestione contributiva agricola in forza di norme speciali.
Quadro “C3” - Attività di servizi svolte da aziende non agricole
Il quadro “C3” rappresenta una novità in quanto, unitamente alle informazioni comprese nel quadro “D6”, sostituisce i quadri “P” e “Q” della precedente versione del modello D.A., al fine di una più puntuale identificazione dei datori di lavoro che non conducono imprese agricole e che invece, per effetto del citato articolo 6 della legge n. 92/1979, sono comunque assoggettati a contribuzione agricola unificata.
Quadro “C4” - Somministrazione di lavoro in agricoltura
Il quadro “C4”, unitamente al quadro “D7”, sostituisce le informazioni relative alle Agenzie di somministrazione prima contenute nel quadro “L” della precedente versione del modello.
Quadro “D” - Aziende iscrivibili alla contribuzione agricola unificata
Il quadro “D” è dedicato alle aziende che svolgono le attività principali di cui all’articolo 2135 c.c., nonché alle aziende cc.dd. “senza terra”.
Verificati i requisiti per l’iscrizione nella Gestione contributiva agricola, nel quadro “D”, sulla base delle informazioni dichiarate nei quadri “C1” – “C2” – “C3” – “C4”, viene definita la tipologia di azienda per ulteriori attività di verifica, tra le quali quelle a maggiore rilevanza sono:
- l’acquisizione di ulteriori elementi utili al corretto inquadramento aziendale;
- l’acquisizione delle informazioni utili per l’attribuzione del “Tipo Ditta” quale presupposto necessario alla corretta tariffazione;
- l’acquisizione delle informazioni utili a classificare i datori di lavoro in base alle diverse caratteristiche tipologiche in relazione alle quali sono stabilite eventuali agevolazioni (ad esempio, gli esoneri contributivi per eventuali calamità naturali);
- l’acquisizione di informazioni per fini statistici.
La definizione della tipologia è, inoltre, funzionale all’individuazione precisa di quale dei successivi quadri da “D1” a “D7”, il dichiarante è tenuto a compilare. Le tipologie di azienda previste sono:
- impresa individuale;
- impresa condotta da CD;
- impresa condotta da IAP;
- colono mezzadro;
- cooperative e consorzi;
- società;
- organizzazione di produttori;
- agenzia di somministrazione;
- cooperative e consorzi non agricoli (art. 6 legge n. 92/1979);
- soggetti in autoconsumo;
- enti o associazioni;
- pubbliche Amministrazioni.
Quadro “D1” - Impresa CD
Il quadro “D1” è destinato ai soggetti che intendono assumere manodopera agricola, anche in virtù della loro posizione di titolare di nucleo coltivatore diretto. I citati soggetti sono tenuti a dichiarare se l’attività che si intende avviare in qualità di datori di lavoro sarà svolta sugli stessi fondi e/o attività per i quali risulta l’iscrizione alla Gestione previdenziale autonoma dei coltivatori diretti (e quindi già dichiarati nel modello “CD1”), oppure se su fondi e/o attività diverse da quelle precedenti (e quindi non dichiarati nel modello “CD1”). Tale informazione, seppur già formalmente prevista nella precedente versione del modello di D.A., assume ora rilevanza sostanziale in quanto dalla sua verifica, coordinata con le informazioni contenute nel modello “CD1”, possono conseguire diverse situazioni giuridicamente rilevanti.
Quadro “D2” - Cooperative e loro consorzi
Il quadro “D2” relativo alle società cooperative e loro consorzi, non costituisce una novità assoluta rispetto alla precedente versione del modello, tuttavia esso aggiunge alle tipologie di cooperative già presenti (cooperative che esercitano in via principale le attività di cui all’articolo 2135 c.c., le cooperative di cui all’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, le cooperative che assumono lavoratori svantaggiati ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381), anche le cooperative considerate agricole ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. Inoltre, il quadro “D2” integra le informazioni relative alla qualifica IAP dei soci e/o degli amministratori il cui effetto è il trasferimento della qualifica stessa secondo le disposizioni vigenti. A tale proposito sono previsti, in fase di compilazione, una serie di alert che avvisano di eventuali incongruenze.
Quadro “D3” - Società
Anche il quadro “D3” relativo alle società non costituisce una novità rispetto alla precedente versione del modello, tuttavia in esso viene operata la necessaria distinzione tra le società che esercitano in via principale le attività di cui all’articolo 2135 c.c. e le società considerate agricole ai sensi dell’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità di cui al quadro” D2”, vengono integrate le informazioni relative alla qualifica CD e/o IAP dei soci e/o degli amministratori il cui effetto è il trasferimento della qualifica stessa secondo le disposizioni vigenti. Anche in questo caso sono previsti, in fase di compilazione, una serie di alert che avvisano di eventuali incongruenze.
Quadro “D4” - Organizzazioni di produttori di soli imprenditori agricoli
Il quadro “D4” rappresenta una novità rispetto alla precedente versione del modello di D.A., esso contiene le informazioni necessarie all’individuazione, ai fini dell’iscrizione alla Gestione previdenziale agricola, secondo le disposizioni impartite con la circolare n. 94 del 20 giugno 2019, paragrafo 6, che qui si richiamano.
Quadro “D5” - Azienda referente unico per l’assunzione congiunta di manodopera agricola
Il quadro “D5” modifica quello della precedente versione del modello D.A., esso contiene le informazioni necessarie per individuare le fattispecie per le quali sono ammesse assunzioni congiunte, da effettuarsi da parte di aziende appartenenti allo stesso gruppo, stesso proprietario o legate da un contratto di rete, attraverso la figura del referente unico.
Rispetto a tale possibilità introdotta dall’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, l’Istituto ha introdotto le disposizioni amministrative per la sua gestione con la circolare n. 131 del 2 luglio 2015, che qui si richiamano.
Quadro “D6” - Soggetti non agricoli - articolo 6 legge n. 92/1979
Con riferimento al quadro “C3” vengono rappresentate le ulteriori informazioni volte all’individuazione esatta di una delle attività elencate dalla lettera a) alla lettera e) dell’articolo 6 della citata legge n. 92/1979.
Tanto al fine di individuare in maniera puntuale le necessarie verifiche, specifiche per ognuna delle attività di cui alle lettere da a) a e), le quali, sebbene non svolte da imprese agricole come definite dall’articolo 2135 c.c., sono assoggettabili a contribuzione agricola unificata in virtù del citato principio dell’inversione del criterio dell’inquadramento che privilegia l’attività agricola svolta dai lavoratori rispetto a quella svolta in via principale dall’azienda.
Tale inversione trova fondamento esclusivamente e tassativamente per le attività elencate nell’articolo 6 della citata legge n. 92/1979 e solamente per i lavoratori addetti a queste.
Il quadro è dedicato alla raccolta delle informazioni, con maggiore dettaglio, già presenti nei quadri “P” e “Q” della precedente versione del modello o i dati relativi ai contratti stipulati con terzi, le generalità dei contraenti, i tipi di lavorazione e le relative particelle sulle quali vengono effettuati, le colture ecc.
Viene inoltre richiesta l’indicazione di specifiche autorizzazioni per particolari attività. In particolare, relativamente alle attività elencate alle lettere d) ed e) si rinvia alle disposizioni emanate con circolare n. 126 del 16 dicembre 2009.
Infine, in sede di compilazione, particolari alert segnalano la presenza di eventuali dati discordanti.
Quadro “D7“- Agenzie di somministrazione lavoro
Il quadro “D7” raccoglie le informazioni che nella precedente versione del modello di D.A. erano previste nel quadro dell’anagrafica, e in particolare le informazioni relative all’autorizzazione prevista dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 necessaria per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di manodopera.
Quadro “E” - Consistenza aziendale
In questo quadro viene scelta la modalità di dichiarazione della consistenza aziendale o se i terreni e gli animali sono indicati direttamente nel modello D.A. o se ci si avvale della facoltà di consentire all’Istituto il prelievo dei dati direttamente dal fascicolo dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). In quest’ultimo caso è opportuno segnalare che i dati dovranno essere prelevati dalla scheda di validazione vigente e in subordine dal fascicolo aziendale aperto. Nell’ipotesi in cui non vi sia un fascicolo aziendale aperto presso AGEA, l’azienda deve essere invitata a ripresentare la domanda con l’inserimento delle informazioni dei terreni e degli animali.
Quadro “E2” - Terreni in D.A.
La compilazione del quadro “E2” è obbligatoria qualora il soggetto dichiarante abbia manifestato la volontà di indicare i terreni direttamente in D.A. e abbia, inoltre, dichiarato nel quadro “C1” di svolgere la coltivazione e/o la selvicoltura.
Le informazioni raccolte nel quadro “E2” sono relative ai titoli e alle percentuali di possesso, i contratti di fitto, i codici fiscali delle controparti, le scadenze, gli estremi di registrazione degli atti, ecc. Si fa presente inoltre che i codici impiegati nel nuovo quadro “E” con riferimento ai terreni (codice coltura e codice uso) sono corrispondenti alle codifiche attualmente adottate da AGEA.
Quadro “E3” - Allevamenti in D.A.
La compilazione del quadro “E3” è obbligatoria qualora il soggetto dichiarante abbia manifestato la volontà di indicare gli allevamenti direttamente in D.A. e abbia inoltre dichiarato nel quadro “C1” di svolgere l’attività di allevamento di animali.
Le informazioni raccolte nel quadro “E3” sono i titoli e le percentuali di possesso, le quantità e le specie di animali, i codici fiscali delle controparti, le scadenze, ecc. Anche in questo caso i codici impiegati nel nuovo quadro con riferimento all’allevamento di animali (codice specie e codice destinazione) sono corrispondenti alle codifiche attualmente in uso in AGEA.
Quadro “E4” - Centri per la manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
La compilazione del quadro “E4” è obbligatoria per le aziende che valorizzano nel quadro “C2” una delle seguenti opzioni:
- manipolazione e/o conservazione e/o trasformazione e/o commercializzazione;
- commercializzazione da parte delle Organizzazioni di produttori.
Quadro “E5” - Macchine agricole
Il quadro “E5” raccoglie le informazioni relative al parco macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività agricola la cui varietà è adeguata a quella attualmente in uso in AGEA.
Quadro “E6” - Dichiarazioni integrative per il calcolo del fabbisogno
Il quadro “E6”, oltre al valore del fabbisogno dichiarato, raccoglie le informazioni utili al procedimento di calcolo per la verifica del dato, quali l’utilizzo di processi produttivi in regime biologico, la presenza di colture avvicendate, l’utilizzo di contoterzisti e l’adozione di processi produttivi di tipo industriale. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto l’obbligo di inserire nel modello D.A. l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera.
3. Lavoratori autonomi agricoli: il nuovo modello di domanda di iscrizione
3.1 La struttura del modello
Il nuovo modello “logico”[2] di iscrizione alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 476/2001, si compone di 19 quadri nella versione valida per la categoria dei Coltivatori diretti e del relativo nucleo familiare e di 15 quadri per gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)[3].
Anche per i lavoratori autonomi, la nuova versione del modello è stata realizzata in modo da guidare il soggetto richiedente nella compilazione dei quadri e proponendo un percorso di compilazione specifico in base alle informazioni che vengono inserite.
In fase di compilazione la procedura mette a disposizione del richiedente una serie di servizi al fine di disporre in tempo reale delle informazioni del soggetto presenti negli archivi di Infocamere e negli archivi anagrafici dell’Istituto.
Inoltre, anche in questo caso la procedura mette in evidenza i dati obbligatori e attiva degli alert qualora il richiedente abbia valorizzato elementi ritenuti incompatibili e/o incongruenti.
I quadri “B” e “B1” visualizzano, in sede di compilazione, le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, mentre i quadri “B0” e “B01” sono dichiarati dall’utente. A ogni accesso al modello di domanda, i quadri “B” e “B1” rappresentano sempre le informazioni aggiornate lette in tempo reale dal database anagrafico interno dell’Istituto.
Il quadro “B2” non presente nella versione per gli IAP, precarica nei relativi campi le informazioni relative ai componenti il nucleo CD presenti negli archivi dell’Istituto, mentre le informazioni del quadro “B02” sono dichiarate dall’utente. I quadri “C” – “D” – “E” sono quadri “guida” che sviluppano dei sotto quadri destinati all’inserimento delle informazioni relative alle attività, alla tipologia di azienda e alla consistenza aziendale. Come già precisato, nel modulo di domanda per l’iscrizione degli IAP non sono presenti i quadri “C2” e “C3” dedicati alle attività connesse.
3.2 I quadri del modello
Di seguito sono evidenziate le principali novità relative a ogni singolo quadro delle due versioni del modello (una per i CD e l’altra per gli IAP), anche con riferimento alle differenze rispetto alla precedente versione del modello.
Quadro “A” – Denuncia
Il quadro “A” costituisce il frontespizio del modello e contiene seguenti i dati:
- l’apertura della posizione contributiva richiesta nella qualità di coltivatore diretto che svolge la propria attività direttamente o in qualità di socio di “Società di persone”[4];
- l’apertura della posizione contributiva richiesta, per gli IAP, nella qualità di socio di “Società di persone” odi “Cooperative” o di “Amministratore di società di capitali”.In tali ipotesi, l'attività svolta nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale. La procedura raccoglie nel quadro “B0” i dati anagrafici dello IAP e nel quadro “B01” i dati della Sede legale della società ed i codici REA a essa attribuiti in CCIAA, e relativamente al Centro aziendale, al codice REA della Sede principale o delle altre Unità locali secondarie se presenti in CCIAA e dei codici ATECO, è necessario fare riferimento alla società.
Per quanto sopra rappresentato, resta inteso che mentre lo IAP può essere iscritto alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell’agricoltura anche in funzione dell’attività svolta nella società sia essa di persone, cooperativa (in qualità di socio) o di capitali (in qualità di amministratore), il nucleo CD, invece, può essere iscritto alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell’agricoltura esclusivamente con riferimento alla partecipazione in una società di persone, mentre con riferimento alle società di capitali è esclusa tale possibilità in virtù della netta separazione giuridica tra i due soggetti (socio e società di capitali).
In sede di compilazione del quadro “A”, la procedura opererà il controllo sulle informazioni dichiarate ed eventuali discordanze sono segnalate con appositi alert.
Quadro “A1” - Centro aziendale
Il quadro “A1” è dedicato al Centro aziendale a cui è associata la competenza della Struttura territoriale dell’INPS presso la quale debbono essere svolti i relativi adempimenti contributivi. Il Centro aziendale è generalmente corrispondente alla provincia del codice REA della Sede principale o di una delle Unità locali secondarie o, nel caso di più fondi su diverse province, a quello corrispondente alla provincia con la maggiore estensione dei fondi.
Valgono, al riguardo, per quanto compatibili, le medesime indicazioni fornite nel precedente paragrafo con riferimento alla funzione svolta dal codice REA nel processo di iscrizione dei datori di lavoro agricoli.
Quadro “B0” – Anagrafica titolare
Il quadro “B0” è riferito alla titolarità dell’azienda. Anche per i lavoratori autonomi la novità rilevante è che in fase di compilazione vengono precaricati automaticamente, per le finalità di quanto descritto nel paragrafo relativo al quadro “A1”, i codici REA associati al soggetto dichiarante attraverso il collegamento con gli archivi a disposizione dell’Istituto contenenti i dati provenienti dagli archivi di “Infocamere”. Tuttavia, è possibile, per il soggetto dichiarante, inserire manualmente ulteriori codici REA non rilevati in fase di precaricamento, i quali in ogni caso saranno oggetto di verifica nel momento della presa in carico, ai fini della definizione, della domanda di iscrizione da parte della Struttura territoriale. In sede di compilazione, appositi alert segnalano la presenza di informazioni non congrue. Analoghe verifiche saranno effettuate sulla partiva IVA e sugli indirizzi PEC dichiarati.
Quadro “B01” – Anagrafica società
Il quadro “B01” raccoglie le informazioni relative alle società in funzione delle quali viene richiesta l’iscrizione alla Gestione lavoratori autonomi.
Quadro “B02” – Componenti nucleo
Il quadro “B02” raccoglie le informazioni anagrafiche relative ai componenti il nucleo CD, qualora composto da più soggetti. In ogni caso, si precisa che è requisito necessario all’iscrizione lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma agricola, a maggior ragione con riferimento al titolare dell’impresa[5].
Ovviamente, il quadro in argomento non è riferito alle richieste di iscrizione IAP per il quali non è prevista la presenza di un nucleo familiare.
Quadro “C” – Attività svolte
Il quadro “C” è dedicato alla rappresentazione delle attività svolte, sia dai nuclei CD che dagli IAP. La procedura precarica i Codici ATECO corrispondenti ai REA associati alle informazioni dei quadri “B0” – “B01” attraverso un servizio collegato ai dati provenienti da “Infocamere” e presenti negli archivi anagrafici gestiti dall’Istituto. L'utente esterno ha comunque la facoltà di inserire manualmente ulteriori codici ATECO, che devono essere verificati dagli operatori delle Strutture territoriali nella fase di istruttoria.
Quadro “C1” - Attività agricola di cui all'articolo 2135 c.c.
Il quadro “C1” è destinato a raccogliere le informazioni relative allo svolgimento, da parte dei lavoratori autonomi agricoli, delle attività di cui all’articolo 2135 c.c., anche in funzione della verifica dei requisiti di iscrizione oggettivi e soggettivi, fabbisogno aziendale non inferiore a 104 giornate lavorative e apporto lavorativo del nucleo familiare CD non inferiore ad 1/3 del fabbisogno totale, unitamente ai requisiti della manualità, abitualità e prevalenza in termini di tempo e reddito, relativamente ai nuclei CD, e alla verifica dei requisiti di tempo e reddito relativamente agli IAP.
La procedura verifica che le attività dichiarate trovino corrispondenza con i codici ATECO, sia precaricati che inseriti manualmente, rappresentati nel quadro “C1”. Specifici alert segnalano l’indicazione di dati incongruenti.
Quadro “C2” - Attività agricole per connessione e quadro “C3” – agriturismo
I quadri “C2” e “C3” sono destinati ai soggetti che, avendo compilato il quadro “C1” per la dichiarazione delle attività agricole principali di cui all’articolo 2135 c.c., denunciano di svolgere anche una o più attività agricole per connessione ovvero la manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la fornitura di beni e servizi per la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico, le attività di agriturismo.
I quadri sono destinati, tra l’altro, alla raccolta di informazioni necessarie a integrare le verifiche dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente e anche per esso viene effettuata la verifica della corrispondenza delle attività dichiarate con i codici ATECO attribuiti in CCIAA. I quadri “C2” e “C3” non sono presenti nel modulo dedicato agli IAP, in quanto per questi ultimi, le informazioni relative alle attività connesse vengono raccolte attraverso la presentazione di una denuncia aziendale in qualità di datore di lavoro.
Quadro “D” - Consistenza aziendale
In questo quadro vengono dichiarate la consistenza aziendale ovvero le informazioni relative ai terreni, agli animali e ai macchinari, di cui ai successivi quadri “D1” – “D2” – “D3”, utilizzati per lo svolgimento delle attività principali, nonché le informazioni relative alle attività che non hanno una diretta connessione con il fondo. L’elemento di riferimento per la rappresentazione dell’intera consistenza aziendale è costituito dalla vigente scheda di validazione AGEA, o, in subordine, dal fascicolo aziendale aperto in AGEA.
Quadro “D1” - Terreni
La compilazione del quadro “D1” è obbligatoria qualora il soggetto dichiarante abbia dichiarato nel quadro “C1” di svolgere la coltivazione e/o la selvicoltura. In esso sono raccolte le informazioni relative ai titoli e alle percentuali di possesso, i contratti di fitto, i codici fiscali delle controparti, le scadenze, gli estremi di registrazione degli atti, ecc. Si fa presente inoltre che i codici utilizzati nel nuovo quadro con riferimento ai terreni (codice coltura e codice uso) sono corrispondenti a quelli adottati da AGEA.
Quadro “D2” - Allevamenti di animali
La compilazione del quadro “D2” è obbligatoria qualora il soggetto dichiarante abbia dichiarato nel quadro “C1” di svolgere l’attività di allevamento di animali. In esso sono raccolte le informazioni relative ai titoli e alle percentuali di possesso, le quantità e le specie di animali, i codici fiscali delle controparti, le scadenze, ecc.
Anche in questo caso i codici utilizzati nel nuovo quadro con riferimento all’allevamento di animali (codice specie e codice destinazione) sono corrispondenti a quelli adottati da AGEA.
Quadro “D3” - Macchine agricole
Il quadro “D3” raccoglie le informazioni relative al parco macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività agricola la cui classificazione è adeguata a quella attualmente in uso in AGEA.
Quadro “E” - Dichiarazioni integrative
Il quadro “E” raccoglie una serie di informazioni integrative di quelle dichiarate nei quadri precedenti, anche in funzione della verifica dei requisiti di iscrizione oggettivi e soggettivi, fabbisogno aziendale non inferiore a 104 giornate lavorative e apporto lavorativo del nucleo familiare CD non inferiore a 1/3 del fabbisogno totale, unitamente ai requisiti della manualità, abitualità e prevalenza in termini di tempo e reddito, relativamente ai nuclei CD e ai suoi componenti, e alla verifica dei requisiti di tempo e reddito per gli IAP.
Relativamente agli IAP, il quadro contiene anche l’informazione relativa al possesso dei requisiti di capacità professionale, tempo e reddito e inoltre l’informazione relativa alla domanda, inoltrata alla Regione competente, per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale.
4. Modalità di presentazione della denuncia aziendale e della domanda di iscrizione
Dopo aver descritto le caratteristiche e le novità dei nuovi modelli “logici” integrati nelle nuove procedure, di seguito si illustrano le modalità da seguire per richiedere l’iscrizione alla Gestione contributiva agricola.
Si ricorda che i termini di presentazione delle domande sono:
- per i datori di lavoro: 30 giorni dall’assunzione di operai agricoli;
- per i lavoratori autonomi: 90 giorni dall’inizio dell’attività d’impresa.
Per quanto riguarda invece i termini di definizione dei procedimenti, essi sono stabiliti in 30 giorni per le aziende con dipendenti e 90 giorni, interrompibili una sola volta, per i lavoratori autonomi agricoli, come previsto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 476/2001.
Le domande sono trasmesse attraverso le modalità previste per il flusso “ComUnica” di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e secondo le specifiche delle relative regole tecniche di cui al D.P.C.M. del 6 maggio 2009.
Per le denunce aziendali, in alternativa al canale “ComUnica”, è possibile utilizzare direttamente l’appena descritta procedura telematica di iscrizione/variazione accessibile dal portale istituzionale dell’INPS. Si evidenzia che l’utilizzo del canale “ComUnica” per l’invio della D.A. comporterà, in questa prima fase, l’utilizzo dei vecchi modelli le cui informazioni saranno integrate nella fase istruttoria con i dati necessari al corretto inquadramento. In caso di opzione per l’accesso diretto al portale dell’Istituto sarà invece possibile sfruttare appieno le potenzialità della nuova procedura reingegnerizzata.
Per i lavoratori autonomi l’invio della domanda di iscrizione alla gestione previdenziale tramite il canale “ComUnica” costituisce invece l’unica modalità di presentazione; tuttavia, successivamente all’inoltro del modello, il richiedente riceverà una PEC dall’Istituto con la quale sarà invitato ad accedere al relativo portale affinché possano essere forniti gli ulteriori dati necessari con le logiche e dinamiche della nuova procedura di iscrizione/variazione illustrata con la presente circolare.
Le domande di iscrizione che perverranno, sia attraverso le procedure gestite direttamente dall’Istituto, sia attraverso il canale “ComUnica”, saranno prese
in carico dalle Strutture territoriali per l’avvio della fase istruttoria che si concluderà, anche a seguito di interlocuzione e contraddittorio con l’azienda,
con l’accoglimento o il rigetto.Al primo rilascio delle procedure reingegnerizzate[6], che saranno dotate di uno specifico manuale d’uso, seguiranno ulteriori implementazioni
volte a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo dell’esperienza utente anche grazie ai feedback che perverranno, anche, dalle Associazioni datoriali
e dagli Ordini professionali.Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
[1] La legge n. 92/1979 privilegia il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende.
[2] Cfr. quanto precisato al paragrafo 4 della presente circolare.
[3] Si evidenzia che i dati relativi a eventuali attività connesse svolte dagli IAP sono acquisiti nella denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 375/1993 che gli stessi sono tenuti a presentare nella loro qualità di datori di lavoro agricolo.
[4] In tale ipotesi, prevalendo l’elemento personale, è ammessa l’iscrizione qualora i fondi e/o le strutture per i quali è svolta l’attività siano conferiti alla società stessa. La procedura raccoglie nel Quadro “B0” i dati anagrafici del Titolare del nucleo CD e nel quadro “B01” i dati della Sede legale della società e i codici REA a essa attribuiti in CCIAA, e relativamente al Centro aziendale, al codice REA della Sede principale o delle altre Unità locali secondarie se presenti in CCIAA e dei codici ATECO, è necessario fare riferimento alla società.
[5] Non è ammissibile l’iscrizione di un titolare "non attivo".
[6] Nella versione di primo rilascio le procedure non consentiranno di effettuare variazioni d’ufficio dei dati indicati nella D.A. o domanda di iscrizione nel caso in cui i dati indicati non fossero sufficienti per definire il procedimento amministrativo; pertanto, nelle more del rilascio delle versioni successive, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi saranno invitati dalle Strutture territoriali a trasmettere un nuovo modello contenente le necessarie integrazioni.